Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

INPS

 

Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

 

Roma, 13 luglio 1994

 

Circolare n. 212

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Ai Primari Coordinatori generali e

 Primari Medico legali

Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane

 e, per conoscenza,

Al Commissario straordinario

Ai Vice Commissari

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Contratti di solidarietà. Art. 5, comma 1, della legge n. 236/93. Chiarimenti.

 

   Con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 (all. 1) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito direttive per l'applicazione delle disposizioni del Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il contratto di solidarietà stipulato da imprese assoggettate alla normativa degli interventi straordinari di integrazione salariale.

   Ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale la cui concessione è fondata sul contratto di solidarietà, presenta rilievo centrale l'art. 5 comma 1, il quale stabilisce che la riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge n. 863/84, può essere realizzata come riduzione dell'orario giornaliero settimanale, mensile o annuale.

   Data la portata innovativa di tale disposizione, si rende necessario definirne i riflessi sulla disciplina vigente in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale con particolare riguardo alle connessioni con il trattamento spettante ad altro titolo previdenziale retributivo.

 

1) Campo di applicazione

Il campo di applicazione della disciplina del contratto di solidarietà di cui all'art. 1 della legge n. 863/84 coincide con quello degli interventi straordinari di integrazione salariale, sia dal lato delle imprese che possono stipulare tale tipologia di contratto sia da quello dei lavoratori che possono beneficiare del relativo trattamento straordinario di integrazione salariale.

A tale ultimo riguardo si precisa che sono esclusi i lavoratori che, in via generale, non hanno titolo per beneficiare delle integrazioni salariali straordinarie quindi, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori domicilio, i lavoratori che abbiano, alla data di stipula del contratto di solidarietà, una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni.

Sono altresì esclusi, come precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'allegata circolare, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

 

2) Determinazione del numero delle ore da integrare.

In proposito si ribadisce che resta fondamentale ai fini dell'applicazione della normativa che presiede il trattamento di integrazione salariale il riferimento all'orario settimanale; d'altra parte l'articolo 5 sopra citato non modifica il disposto dell'art. 1 della legge n. 863/84 ma consente soltanto maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro.

Pertanto, il contratto di solidarietà rimane caratterizzato nella sua struttura essenziale dalla riduzione dell'orario settimanale di lavoro, riduzione che può essere espressa anche con riferimento alle giornate, al mese, all'anno.

Ne deriva che il contratto di solidarietà deve sempre tradurre, come chiarito dalle direttive ministeriali in termini settimanali qualsiasi forma di riduzione attuata con diversa periodicità.

Alla eventuale mancanza di tale indicazione occorre necessariamente supplire riferendo le ore di lavoro prestate in meno a tutte le settimane comprese nei periodi ciclici su quali si articola il contratto di solidarietà ovvero nel periodo di validità del contratto stesso di durata comunque non superiore a 12 mesi.

Le conseguenze più rilevanti di quanto innanzi precisato interessano la ipotesi in cui la riduzione dell'orario settimanale sia attuata mediante l'alternanza di periodi di lavoro pieno a periodi di sospensione totale.

Al riguardo va precisato che il periodo di sospensione integrale dal lavoro in quanto tale non può essere assunto a situazione normalmente tutelata dal contratto di solidarietà; tuttavia esso può costituire una frazione di un periodo più ampio e quindi concorrere alla determinazione di una aliquota media di riduzione che costituisce l

 risultante sia dei periodi di piena occupazione sia dei periodi di sospensione.

Pertanto, qualora il periodo iniziale di applicazione del contratto di solidarietà sia di sospensione totale dell'attività' lavorativa, il trattamento per il periodo iniziale stesso spetta nei limiti della riduzione media dell'orario settimanale; la ulteriore erogazione delle ore non prestate potrà avvenire soltanto al termine del periodo assunto a base della media.

Inoltre le eventuali ore eccedentarie all'orario ridotto stipulato con il contratto di solidarietà, da effettuarsi in base al disposto dell'art. 5, co. 10, 11 e 12 della legge n. 236 secondo modalità preordinate o previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, determinano un corrispondente riduzione delle ore del trattamento straordinario d'integrazione salariale, riduzione che può riguardare anche prestazioni relative a periodi gia decorsi comportare l'eventuale recupero delle prestazioni stesse.

È evidente quindi che soltanto al termine del periodo contrattualmente stabilito è possibile determinare, consuntivo, con esattezza il numero delle ore d'integrazione spettanti per il contratto di solidarietà.

In linea con i criteri innanzi illustrati si collocano gli accordi fra le parti che hanno stipulato il contratto di solidarietà con riduzione verticale dell'orario di lavoro (attività lavorativa sospesa per settimane o mesi interi) in base ai quali la retribuzione, riparametrata in relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, è dovuta in misura mensile invariata nel corso della validità del contratto stesso, compresi quindi i periodi di sospensione dal lavoro. In tale ipotesi la erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale sarà articolata sulle ore retribuite e non su quelle effettivamente lavorate nel mese.

 

3) Istituti contrattuali

Nel contesto normativo delineato dalla legge n. 236/93 il trattamento di solidarietà continua ad assolvere, la funzione di intervento volto a risarcire la perdita di guadagno conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro nei limiti propri della disciplina degli interventi straordinari secondo il disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Pertanto si conferma la integrabilità conseguentemente alla riparametrazione degli obblighi retributivi a carico del datore di lavoro, per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive nonché di ogni altra voce retributiva ammessa, secondo la prassi vigente, alle integrazioni salariali.

Parimenti il trattamento di solidarietà può riguardare le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del contratto di solidarietà (v. circ. n. 274 dell'8 gennaio 1986).

Non sono invece integrabili in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, la indennità sostitutiva delle ferie il trattamento per le festività soppresse, la indennità di mancato preavviso.

Un esame specifico richiede il trattamento per le giornate festive infrasettimanali in relazione alla ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale.

Difatti, qualora la riduzione dell'orario di lavoro è di tipo orizzontale, il trattamento di solidarietà può erogarsi a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro per la festività. Qualora la riduzione dell'orario di lavoro è, invece, di tipo verticale, occorre distinguere fra le seguenti due ipotesi: nel caso in cui la festività cade nel corso di un periodo lavorato e retribuito ad orario normale, non sussistono i presupposti per l'intervento di integrazione salariale. Negli altri casi, la festività in periodo di sospensione totale dal lavoro è da considerare pienamente integrabile.

 

4) Concorso del trattamento straordinario di integrazione salariale di solidarietà con altre prestazioni previdenziali

Per gli eventi che si manifestano nel corso del contratto di solidarietà, il trattamento di integrazione salariale interviene in via subordinata, solamente, cioè, se la normativa propria di ciascun evento non prevede, in via principale, l'erogazione del relativo trattamento. Vanno in altri termini osservate le norme che regolano in generale i rapporti tra il trattamento straordinario di integrazione salariale e le altre prestazioni previdenziali.

Si confermano, pertanto, per l'ipotesi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro, le istruzioni della circolare n. 303 G.S./38 dell'11 febbraio 1987, par. 4) che prevedono la cumulabilità (1) dell'indennità' di malattia con le integrazioni salariali di solidarietà, istruzioni estensibili anche alla indennità di maternità e alle indennità corrisposte dall'INAIL per inabilità temporanea.

Le medesime istruzioni sono applicabili anche all’ipotesi in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante (v. par. 2), sulla media mensile, cioè delle ore effettuabili nell'anno a seguito del contratto di solidarietà.

 Diversamente, quando alla riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale corrisponde una retribuzione variabile, per l'erogabilità o meno del trattamento di integrazione salariale straordinario di solidarietà, occorre distinguere il caso della malattia da quello della maternità.

Per gli eventi, o parte degli eventi, di malattia che si collocano nel corso di un periodo per il quale era prevista la piena occupazione, si deve far luogo alla sola erogazione dell'indennità' di malattia.

 Per gli eventi di malattia, o per la parte degli stessi, che cadono in periodi per i quali era prevista la sospensione totale dal lavoro, spetta invece soltanto il trattamento di integrazione salariale, che, come è noto sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1972, n. 464, le prestazioni economiche di malattia.

 Per gli eventi di maternità (astensione obbligatoria), sia per i periodi di prevista occupazione che per quelli di astensione totale dal lavoro, va invece corrisposta esclusivamente la indennità di maternità (art. 17, u.c., legge n. 1204/1971). L'astensione facoltativa, che presuppone l'attualità dell'obbligo della prestazione lavorativa, va erogata solo per i periodi di previsti attività. Per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.

Quando, nell'ipotesi in esame di riduzione verticale dell'orario di lavoro, deve essere corrisposta, come da indicazioni che precedono, l'indennità di malattia o per maternità, questa va calcolata sulla scorta dei criteri contenuti nella circolare n. 152 del 7.7.1990, con particolar riguardo alla copertura assicurativa, alla misura dell'indennità, alla retribuzione da prendere a base, nonché alla valutazione (quale periodo "neutro") delle giornate di malattia coincidenti con l'integrazione salariale.

L'erogazione delle indennità in questione avverrà a cura del datore di lavoro che, ai fini dell'individuazione dei periodi indennizzabili a titolo di malattia o di maternità, si atterrà, anche nelle more del rilascio delle autorizzazioni al trattamento di integrazione salariale di solidarietà, ai criteri sopra esposti.

Si precisa da ultimo che nelle ipotesi di diniego delle autorizzazioni in questione ovvero di cessazione dell'intervento di integrazione salariale di cui trattasi nonché di esclusione dal trattamento stesso per mancanza dei requisiti indicati al paragrafo 1, non possono trovare applicazione le istruzioni che precedono, che tengono conto del diritto al trattamento di integrazione in argomento. In tali ipotesi - naturalmente se trattasi di lavoratori appartenenti a categoria avente diritto alle prestazioni economiche di malattia e di maternità ed in presenza di riduzione di orario - valgono le disposizioni impartite con circolare n. 82 del 5 aprile 1993, in materia di erogazione delle suddette indennità nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Si fa presente ad ogni buon conto che non è ipotizzabile l'applicazione della particolare disciplina dell'attività a tempo parziale nell'ambito del lavoro a domicilio, per la cui fa fattispecie si fa rinvio quindi alle disposizioni comuni.

 

5) Trattamento di fine rapporto

Il diritto alle quote di trattamento di fine rapporto relative all'ammontare della retribuzione perduta per effetto del contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 863/84 può essere riconosciuto soltanto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, risoluzione che potrebbe verificarsi anche a distanza di anni dall'avvenuta scadenza del contratto di solidarietà.

È necessario pertanto che venga determinato, contestualmente al trattamento straordinario di integrazione salariale, anche l'importo da accantonare a titolo di T.F.R.

I dati relativi dovranno essere esposti nell'allegato prospetto (all. n. 3) e saranno utilizzati dalle Sedi per effettuare opportuni controlli.

Per quanto attiene la rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, si fa riserva delle istruzioni applicative.

 

6) Norme applicative

In relazione alla diffusione del ricorso al contratto di solidarietà e alle azioni di verifica e controllo degli adempimenti a carico del datore di lavoro, stante gli ampi margini di flessibilità previsti dalla legge, si ritiene opportuno che vengano richiamate e integrate le disposizioni procedimentali vigenti.

Si precisa innanzitutto che a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario del contratto di solidarietà il datore di lavoro deve presentare richiesta di autorizzazione al conguaglio su modello Igi 15 Str.. Tale richiesta dovrà riguardare l'intero periodo autorizzato con il decreto ministeriale e dovrà essere contenuta strettamente nei termini previsti dal contratto di solidarietà.

 La richiesta in parola deve essere presentata alla SAP nella cui circoscrizione territoriale insiste l'unità produttiva (Sede, Ufficio, Stabilimento, Cantiere ecc.). Tale regola deve essere osservata anche nella ipotesi in cui l'impresa si articoli su più unità produttive dislocate in province o regioni diverse, fermo restando che le autorizzazioni rilasciate dalle Sedi competenti possono essere utilizzate nei rapporti con l'unica Sede presso la quale è autorizzato l'accentramento contributivo.

Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio da effettuarsi sui moduli di denuncia mensile DM 10, si richiamano le istruzioni vigenti e in particolare quelle contenute nel messaggio n. 43026 del 17.12.1993 di cui si allega copia (all. 2).

Inoltre il datore di lavoro con cadenza trimestrale (2), deve fornire con l'allegato prospetto (all. n. 3 che sostituisce l'all. n. 2 alla circolare n. 2749 G.S. del gennaio 1986) l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali è stato anticipato il trattamento straordinario specificando per ciascuno di essi le ore previste dal contratto di lavoro, il numero delle ore effettivamente prestate nel trimestre, il numero delle ore perdute in applicazione del contratto di solidarietà, l'ammontare della retribuzione oraria, l'import

 lordo del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle relative trattenute, gli estremi delle denunce del modello DM 10 con le quali è stato operato il conguaglio degli importi esposti.

I lavoratori interessati dovranno apporre la propria firma per attestare l'avvenuto pagamento e per sottoscrivere la dichiarazione prestampata circa la mancanza di situazioni di incompatibilità o incumulabilità.

Le Sedi sono tenute a verificare la esattezza dei dati esposti nel predetto prospetto trimestrale, ricorrendo anche all'opera di accertatori di reparto e, qualora gli elementi a disposizioni facessero emergere dubbi sulla regolare applicazione della normativa in argomento, disporranno opportuni accertamenti ispettivi.

Nel corso delle verifiche le SAP si avvarranno, se del caso, della collaborazione delle altre Sedi che abbiano rilasciato eventualmente le autorizzazioni per le unità produttive comprese nella circoscrizione di propria competenza.

Una copia delle denunce trimestrali dovrà poi essere rimessa all'Ispettorato del Lavoro per gli adempimenti che fanno capo a tale Organo.

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TRIZZINO

 

Nota (1) Si ricorda che in tal caso la retribuzione da prendere riferimento per l'erogazione delle indennità di malattia o di maternità non tiene conto dell'integrazione salariale (v circ. n. 63 del 7.3.1991, par. 5).

 

Nota (2) Il primo prospetto riguarderà il periodo autorizzato già decorso alla fine del mese cui si riferisce il mod. D.M. 10 con il quale è fatto valere il credito per le anticipazioni effettuate sino alla fine del mese stesso; in prosieguo il prospetto rifletterà i tre mesi solari successivi.

 

 

all. N. 1

 

CIRCOLARE MinLav N. 33/94

 

Roma 14 marzo 1994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale

 

Prot. N. 102447

 

OGGETTO: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione contratto di solidarietà –

Art. 1, L. 863/84 e art. 5 commi 1,2,3,4,10,11,12,13 L. 236/93.

 

Agli Uffici Regionali Del Lavoro E M.O.

 e p. c. :

Agli Uffici Provinciali Del Lavoro

Agli Ispettorati Regionali Del Lavoro

Agli Ispettorati Provinciali Del Lavoro

All' Assessorato Regionale Del Lavoro Della Regione Sicilia – Ufficio Regionale Del Lavoro

All' Assessorato Regionale Del Lavoro Della Regione Sicilia - Ispettorato Regionale Del Lavoro

Alla Provincia Autonoma Di Trento Dipartimento Sezione Lavoro

Alla Provincia Autonoma Di Bolzano

Alto Adige - Assessorato Per Gli Affari Sociali

Alle Agenzie Per L'impiego

Alle Direzioni Generali Div. I

 

Si fa seguito alla nota 105530 del 10.8.93, fornendo qui di seguito le istruzioni applicative dell'art. 5, commi 1,2,3,4,10 e 12 del D.L. 20.5.93 n. 148 convertito, con modificazioni nella L. 236 del 19.7.93, in relazione al contratto di solidarietà vecchio modulo, il cui utilizzo è riservato alle sole imprese che possono accedere all'istituto delle integrazioni salariali straordinarie.

Nel merito preme anzitutto sottolineare la portata dell'innovazione costituita dalle agevolazioni di natura economica per la stipula del contratto, introdotta dalla legge 236/93 a favore sia delle imprese, sia dei lavoratori interessati alla solidarietà.

Il fatto che la norma abbia previsto di incentivare economicamente, peraltro in maniera non illimitata considerati i limiti di spesa fissati dal comma 13 del citato art. 5, la stipula di accordi tesi ad evitare in tutto o in parte l'espulsione di forza-lavoro ritenuta esuberante giustifica la particolare attenzione che dovrà essere posta sull'entità e sull'effettività degli esuberi, sulla correlazione tra modalità delle riduzioni dell'orario, quantificazione delle eccedenze e sulle relative cause nonché nelle misure intese ad agevolare il mantenimento dell'occupazione. Tutto ciò premesso si precisa quanto segue

 

AZIENDE BENEFICIARIE

Possono utilizzare il C.d.S. tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della vigente normativa sulla CIGS. In linea con quanto previsto in materia di richiesta di intervento di integrazione salariale straordinaria il requisito occupazionale deve essere riferita al semestre antecedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula del C.d.S.

Va però precisato che per le imprese, nei confronti delle quali trovano applicazione la L. 416/81, la L. 67/8 nonché l'art. 7, comma 4, della L. 236/93 (editoria, giornali periodici, emittenza privata) considerata la confermata specialità della suddetta normativa (art. 7, comma 3 della sopra richiamata L. 236/93), in analogia con quanto avviene nei casi di richieste di applicazione della CIGS, non si deve tener conto del limite occupazionale. E ciò a chiarimento e precisazione di quanto già indicato nella circolare n. 6/9 del 25.1.1994, allegato 1, della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro.

È opportuno far presente, infine, che alla luce delle disposizioni dell'art. 1, della Legge 863/84 anche le aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziende industriali possono utilizzare il C.d.S. fermo restando che la situazione di crisi o difficoltà delle citate aziende appaltanti diano luogo all'applicazione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o straordinaria come previsto dall'articolo 23, comma 1 della Legge n. 155/81.

Si ritiene invece di dover escludere dall'applicazione del C.d.S. le aziende rientranti nella fattispecie disciplinate dall'art. 3, L. 223/91, in considerazione del fatto che le finalità di quest'ultima norma da un lato (art. 3, comma 1) contraddicono quelle dei C.d.S., volte ad esplicare una funzione conservativa dell'attività, dall'altro (art. 3, comma 2), in casi peraltro sottoposti a specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria, già tutelano eventuali possibilità di mantenimento dell'occupazione.

 

LAVORATORI BENEFICIARI

Può beneficiare del C.d.S. tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, dei lavoratori a domicilio e in via generale, di coloro che sono assunti con contratto di formazione e lavoro.

Per i lavoratori a part-time sarà ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora dimostrabile il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro e pertanto verrà attentamente valutata l'eventuale trasformazione di rapporto di lavoro part-time a full-time in periodi prossimi alla stipula del C.d.S., al fine di non consentire un uso impropri

 di tale istituto.

 In particolare sarà prestata attenzione

 verificare che l'istituto del C.d.S. non sia usato in luogo di contratti a termine per soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di stagionalità, tanto più ora in presenza della maggiore flessibilità della forma di riduzione d'orario stabilito dall'art. 5, comma 1, Legge 236/93.

L'istituto della solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.

A questo riguardo, nel caso di richieste di utilizzazione di detto istituto da parte di aziende edili, dovranno essere riportati nell'accordo sindacale i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente distinguendoli, laddove esistenti, da quelli appartenenti alle fattispecie sopra richiamate.

A tal fine assumeranno rilievo le date di assunzione di tutti i lavoratori, ivi compresi quelli adibiti ai cantieri, nonché le date di apertura e chiusura dei cantieri stessi.

 

RELAZIONE TRA ESUBERO E RIDUZIONE ORARIA

L'esubero va quantificato e motivato nel contratto stipulato fra le parti. Devono, altresì, essere indicate le cause del manifestarsi dell'eccedenza, i cui indicatori possono essere individuati, ad esempio, nel: risultato d'impresa, variazioni in negativo del fatturato, aumento del magazzino, aumento dell'indebitamento, condizioni di mercato del settore di appartenenza. Detti indicatori dovranno trovare riscontro nel Modello C.d.S./2 che, completato in ogni sua parte a cura dell'azienda, dovrà essere allegato all'accordo sindacale e alla domanda.

 

RIDUZIONE DI ORARIO

Il comma 1, dell'art. 5, della L. 236/93 dispone che le modalità di riduzione di orario possano assumere forme molto flessibili, dalla giornaliera all'annuale.

Dovranno però essere attentamente valutate forme e modalità di riduzione di orario che prevedano sospensioni a zero ore plurimensili nell'ambito di una generale riduzione su base annuale. A tal fine dette riduzioni dovranno essere opportunamente chiarite nel verbale di accordo.

Dovrà farsi, inoltre, particolare attenzione ad eventuali prestazioni di lavoro straordinario da parte di lavoratori non interessati alla solidarietà, laddove effettuato in contrasto con le ragioni che hanno portato alla stipula del contratto. Sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà oltre l'orario full-time previsto dal CCNL purché a carattere individuale ed eccezionale.

Per quanto riguarda i settori nei quali il CCNL applicato preveda flessibilità di orario di queste se non potrà tener conto in sede di stipula del C.d.S.; per l'occasione dovrà essere allegato il CCNL di appartenenza per la parte inerente alla richiamata flessibilità di orario.

Le modalità ed entità della riduzione orario concordata nel contratto e la durata della validità che, in via generale, considerata la natura e finalità dello strumento, non dovrebbe essere inferiore a dodici mesi, dovrà trovare giustificazione, sia in rapporto agli esuberi dal punto di vista quantitativo e qualitativo sia in relazione agli obiettivi aziendali per consentire la salvaguardia dell'occupazione.

In considerazione della flessibilità introdotta dalle recenti normative in materia di modalità di riduzione dell'orario di lavoro, si sottolinea la necessità che nel C.d.S., venga in ogni caso esplicitata l'articolazione delle riduzioni che comunque dovranno essere anche parametrate sull'orario medio settimanale, come indicato ai punti 10,11,12,13 dello schema di contratto di solidarietà che segue.

Laddove la stessa resti generica o espressa solo secondo un criterio percentuale, l'abbattimento dell'orario con conseguente riproporzionamento degli istituti connessi opererà unicamente in percentuale sull'orario settimanale per l'intero periodo di validità del contratto.

 

DEROGA EX ART. 5, COMMA 10 L. 236/93

Qualora le parti ritengano di derogare in senso positivo alla riduzione oraria pattuita, nell'accordo stesso devono essere previste le modalità di tale deroga. L'azienda dovrà farsi carico di comunicare l'avvenuta variazione di orario all'URLMO competente il quale dovrà verificare che tale deroga venga attuata per periodi limitati nel tempo e per situazioni contingenti, tali da non stravolgere la natura del contratto di solidarietà.

Si fa presente, comunque, che in tutti i casi in cui la deroga è in senso negativo, è obbligatorio stipulare un nuovo accordo ripresentando una nuova domanda.

 

COMPATIBILITÀ / INCOMPATIBILITÀ CIGS

Il recente D.L. 18.01.94, n. 40, ha sostituito integralmente i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L. 223/91 disponendo la cumulabilità dei due istituti (CIGS sia per crisi sia per ristrutturazione e C.d.S.) anche in capo agli stessi lavoratori, ferma restando l'emanazione di un decreto del Ministro sentito il Comitato Tecnico, di cui all'art. 1 della L. 41/86, in cui verranno disciplinate le condizioni di ammissibilità contestuale ai due distinti benefici. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni nel caso di conferma o modifica dell'attuale testo normativo.

 

PAGAMENTO DIRETTO

In via generale non è ammesso il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale straordinaria, in quanto non previsto dalla normativa che disciplina i contratti di solidarietà.

 

RAPPORTO TRA ORGANICO E LAVORATORI IN C.d.S.

Dovrà essere prestata attenzione agli accordi sindacali che presentino una riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, fattispecie questa che, comunque dovrà essere chiarita negli accordi stessi.

È evidente che casi di rilevanti riduzioni di orario che interessino la quasi totalità dell'organico aziendale ingenerano oggettive perplessità sulla reale tenuta produttiva dell'azienda.

Riserve dovranno essere sollevate in ordine a contratti di solidarietà che prevedano una quantificazione degli esuberi superiore o pari al numero dei lavoratori interessati alla riduzione, ove tale circostanza non trovi oggettive ragioni d'essere nell'utilizzo di paralleli strumenti gestionali.

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Premesso che il contratto di solidarietà non potrà riguardare periodi antecedenti la sua stipula, lo stesso dovrà contenere i seguenti elementi:

  1) data della stipula del contratto;

  2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle OOSSLL competenti alla stipula e dell'impresa;

  3) contratto collettivo di lavoro applicato;

  4) orario di lavoro ordinario applicato, e sua articolazione;

  5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24 L. 223/91) e numero esuberi dichiarati;

  6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo;

  7) motivi che hanno determinato tale esubero;

  8) decorrenza contratto di solidarietà:

  9) durata validità del contratto;

10) forma di riduzione dell'orario di lavoro;

11) articolazione puntuale della riduzione;

12) parametrazione su orario medio settimanale;

13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario;

14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. 236/93);

15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione.

Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive, i soprarichiamati punti dovranno essere esplicitati per ciascuna delle unità interessate.

Al contratto di solidarietà dovrà essere allegato, costituendone parte integrante, l'elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà con la specifica della qualifica, data di assunzione, distinti per unità produttive e per reparti, sottoscritto dalle OOSSLL e dall'azienda; e inoltre i modelli CdS/2 e CdS/3 compilati in ogni loro parte a cura dell'azienda.

L'eventuale variazione dei nominativi interessati al C.d.S., fermo restando il numero complessivo degli stessi, dovrà essere prevista nell'accordo o, se successiva alla stipula dello stesso, dovrà formare oggetto di specifico accordo integrativo tra le parti da trasmettere a questo Ministero e all'INPS. In ogni caso dovranno comparire nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali è applicata la riduzione di orario.

 

PROCEDURE

L'impresa interessata presenterà l'istanza all'Ufficio Regionale del Lavoro competente utilizzando il Modello CdS/1 bollato con marca da L. 15.000, cui sarà allegato l'originale del contratto di solidarietà, unitamente all'elenco nominativo del personale interessato, come sopra indicato, il Modello CdS/2 e il Modello CdS/3. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in un originale e tre copie.

L'istruttoria a carico degli URLMO dovrà rivolgersi a valutare l'attendibilità del C.d.S. alla luce delle finalità imposte dalla legge ed in particolare si dovrà soffermare l'attenzione sui seguenti punti:

1) cause che hanno determinato gli esuberi;

2) modalità di svolgimento dell'orario contrattualmente

 previsto prima della stipula del C.d.S.;

3) eventuale effettuazione di orario straordinario da parte di dipendenti non interessati al C.d.S.;

4) eventuale presenza di elementi di stagionalità nell'effettuazione dell'orario di lavoro ridotto o quanto altro possa ricondurre ad un uso improprio dell'istituto;

5) legittimazione dell'azienda ad accedere all'istituto;

6) eventuale deroghe all'orario di lavoro pattuito ai sensi dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93;

7) motivazioni relative alla necessità di articolare l'orario di lavoro con sospensioni a zero ore plurimensili e nei casi in cui la durata del C.d.S. sia inferiore a 12 mesi;

8) riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno;

9) fattispecie in cui gli esuberi siano pari o superiori al numero di lavoratori in solidarietà.

L'URLMO, ad istruttoria conclusa, esprimerà il proprio parere, trasmettendo l'istanza, con gli allegati prescritti, in un originale e una copia a questa Direzione Generale - Div. XI. Codesti uffici porranno particolare attenzione affinché la trasmissione di tutta la documentazione avvenga solo se i modelli risultano correttamente compilati in ogni voce.

Al fine di consentire l'analisi preventiva sull'applicazione dell'istituto in questione nell'ambito del territorio nazionale, si invitano altresì codesti URLMO ad inviare immediatamente una copia del C.d.S./1, C.d.S./2, C.d.S./3 alla Direzione Generale dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro. In considerazione del limite finanziario disposto dal comma 13 dell'art. 5 della Legge 236/93 circa la disponibilità dei benefici previsti nei commi 2 e 4 del medesimo articolo, si fa presente che i provvedimenti concessivi del trattamento di cui trattasi potranno essere oggetto di più decretazioni nell'anno e comunque non supereranno il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora l'accordo abbia un periodo di vigenza a cavallo della richiamata data si informa che, per il periodo residuale a conclusione del primo anno di applicazione dell'accordo, l'azienda non è tenuta a presentare apposita istanza, Sarà cura di questo Ministero provvederà direttamente all'emanazione dei relativi decreti.

Nel caso di accordi aventi validità biennale, al termine del primo anno sarà necessario che le imprese avanzino a questo Ministero, tramite il competente URLMO,  istanza di proroga per l'anno successivo, allegando all'istanza tutta la predetta documentazione. In tali caso codesti URLMO provvederanno, oltre a compiere le verifiche di rito, ad acquisire l'avviso delle OOSSLL sullo svolgimento del contratto di solidarietà che le stesse hanno stipulato.

Inoltre è necessario che codesti URLMO inviino all'Osservatorio del Mercato del Lavoro, per le motivazioni già esposte, e con la massima urgenza, i modelli C.d.S./1, C.d.S./2 (limitatamente alle pagine 1, 2 e 3) e C.d.S./3 compilati, con riferimento al 1994, da quelle aziende che hanno già presentato istanze con scadenza del C.d.S successiva al 31.12.93.

Al fine di corrispondere all'esigenza di dare all'utenza una risposta in tempi brevi, esigenza tanto più avvertita nell'attuale situazione di difficoltà che il mondo del lavoro sta attraversando, si richiama la puntuale osservanza del termine di trenta giorni previsto dalla legge 863/84 per l'espletamento dell'istruttoria carico di codesti URLMO.

Si pregano codesti uffici di dare la massima diffusione della presente circolare.

 

IL MINISTRO

F.TO GIUGNI

 

all. 2

 

INPS

 

Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

Uff. V

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane

 e, per conoscenza,

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

 OGGETTO: Contratto di solidarietà. Misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

In applicazione del IV comma dell'art. 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà stipulato nel periodo compreso tra il 1' gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 è stato elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Al riguardo si richiama la circolare n. 210 del 1°  settembre 1993, par. I, punto 2).

Il trattamento in parola risulta pertanto costituito da due quote: la prima (a) pari al 50 per cento della retribuzione persa ovvero al 60 per cento relativamente ad imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno; la seconda (b) pari alla maggiorazione, rispettivamente del 25 e del 15 per cento, di cui all'art. 5, IV comma su richiamato.

Le due quote dovranno essere esposte, separatamente nel quadro D del mod. DM 10/2, al netto ciascuna dell'aliquota del 5,84 per cento, contraddistinte dal codice G601, preceduto dalla dicitura "art. 2 L. 863/84", per la quota (a) e dal codice G602, preceduto dalla dicitura "Magg. art. 5, c. IV L. 236/93", per la quota (b).

Per tali contratti non dovrà essere utilizzato il codice G600 già previsto dalla circolare n. 240 del dicembre 1988 (punto 1.3).

La somma degli importi esposti con i codici "G601" e "G602" dovrà essere riportata nel campo "CIG" del modello 03/M.

Con l'occasione si fa presente che i decreti ministeriali concessivi del trattamento straordinario in argomento sono immediatamente individuabili per il riferimento al IV comma dell'art. 5 della legge n. 236 contenuto nelle premesse. Essi, inoltre, in numerosi casi, richiamano quale parte integrante il contratto di solidarietà sottostante.

Tenuto conto del volume degli allegati, si precisa che allo scopo di non ritardare la trasmissione dei decreti gli stessi continueranno ad essere trasmessi con la consueta procedura mentre si provvederà ad inviare separatamente gli allegati ai decreti stessi.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

F.TO ORSINI