Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

 INPS

 

Direzione Centrale Prestazioni Temporanee

 

 

Roma, 13 maggio 1994

 

Circolare n. 148

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali

Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza,

Al Commissario straordinario

Ai Vice Commissari

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Sintesi delle disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie in favore dei lavoratori dipendenti da imprese dell'edilizia e affini nonché del settore lapideo.

 

PREMESSA

 La particolare caratteristica dell'attività' produttiva del settore edile, sia per la spiccata mobilità dei lavoratori che delle modalità di svolgimento dell'attività' stessa, ha indotto il legislatore, con la legge del 3 febbraio 1963 n. 77 (1) ad emanare una speciale disciplina in materia d'integrazione salariale per le aziende industriali operanti nell'edilizia ed affini.

 Tale disciplina e' stata successivamente estesa, con la legge 2 febbraio 1970 n. 14 (2) alle aziende artigiane operanti in detto settore e con la legge 6 dicembre 1971, n. 1058 (3) alle ditte industriali ed artigiane operanti nel settore dei lapidei.

 Accanto all'intervento ordinario, con la legge 5 novembre 1968, n. 1115 (4) modificata ed integrata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464 (5) sono stati introdotti a favore degli operai ed impiegati dell'industria, compresi quelli edili, gli interventi straordinari.

 Ulteriori modifiche ed integrazioni, per gli interventi ordinari oltre che straordinari, sono state apportate con la legge 6 agosto 1975, n. 427 (6) nonché con la legge 23 luglio 1991, n. 223 (7).

 Per l'applicazione della suddetta normativa, si sono succedute nel tempo varie disposizioni interpretative ed operative, di cui si intende fornire, con il presente compendio, un testo coordinato, al fine di fornire un organico ed utile strumento di consultazione ed informazione che per completezza viene corredato dalla elencazione delle circolari più significative nonché dei provvedimenti legislativi che disciplinano la materia (v. all. 1 e 2) con l'avvertenza che, per quanto riguarda il trattamento straordinario di integrazione salariale nel settore edile e lapideo, si applica, in generale, la stessa disciplina vigente nel settore industria.

 Poiché il testo in questione ha carattere essenzialmente riassuntivo e di coordinamento, le disposizioni richiamate conservano integralmente il loro valore ed efficacia.

 

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

A) AZIENDE DESTINATARIE. Settore edile ed affini.

La sopracitata legge n. 77/63 ha indicato genericamente le aziende edili ed affini quali destinatarie della normativa.

Al riguardo la circolare n. 51306 del 19 febbraio 1964, (8) ha individuato le aziende stesse in quelle tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile, indicando le particolari attività da assoggettare alla speciale

disciplina.

In seguito sono state considerate non appartenenti al settore edile, e quindi escluse dalle norme della legge n. 77/63:

-               le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato (9);

-              le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività d'installazione ed il montaggio di impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione di energia elettrica e di impianti telegrafici, telefonici, telescriventi, radio/telegrafonici, televisivi, di riscaldamento, di condizionamento, idrico/sanitari, di distribuzione di gas ed acqua (10);

-              le imprese che svolgono in via assolutamente prevalente lavori di armamento ferroviario, quali la posa di binari per il transito di mezzi rotabili, la costruzione di rotaie saldate, la manutenzione, il livellamento o sostituzione di binari, etc. cioè tutti lavori che ineriscono alle sovrastrutture delle strade ferrate dopo che la linea ferroviaria, con tutta la serie di opere edili, e' stata già realizzata (11). Peraltro, tra le aziende che operano nei settori dell'installazione di impianti, anche ferroviari, sono da considerare aziende edili quelle che effettuano esclusivamente o prevalentemente;

-              messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili, opere murarie in cemento armato e/o in acciaio, preparazione di scavi, trincee con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale a seguito della posa in opera dei cavi di linee aeree e sotterranee elettriche, telegrafiche e telefoniche nonché a seguito dell'installazione di tralicci per antenne radiotelevisive; lavori di scavo e murari con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale dopo la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche;

-              opere di sterro, sbancamenti, impianti di massicciate, etc. e, comunque, opere dirette alla costruzione della linea ferroviaria nel suo complesso. In caso di attività promiscua allorché sia possibile delimitare chiaramente, nell'ambito aziendale, le diverse fasi di lavorazione, distinguendo tra quelle preparatorie e prettamente edili e quelle di stesura vera e propria delle linee ovvero quelle inerenti l'armamento ferroviario e le dimensioni dell'azienda lo permettano, l'impresa può ottenere una duplice posizione contributiva.

Possono fruire delle norme di cui trattasi le aziende nazionali del settore allorché esercitano l'attività' nell'ambito della C.E.E. o in altri Stati con i quali intercorrono accordi in materia di sicurezza sociale, purché siano state autorizzate a mantenere il regime previdenziale italiano (12).

I criteri di individuazione delle aziende industriali edili valgono anche per le aziende artigiane e le cooperative di produzione e lavoro appartenenti al settore edile ed affini (13), (14).

B) AZIENDE DESTINATARIE. Settore lapidei

Con la legge n. 1058/71 le provvidenze di cui alla legge n. 77/63, e successive modificazioni, sono state estese ai lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo (15).

Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti da aziende artigiane esercenti le medesime attività, purché la lavorazione sia collegata sotto il profilo strutturale ed organizzativo, all'attività' di escavazione.

Le predette norme, pertanto, non si applicano alle aziende artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione dei materiali lapidei o che svolgono la lavorazione in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall'attività' di escavazione.

La lavorazione e' da riferire alla sola trattazione del materiale nell'ambito del suo stato naturale (16) per cui sono escluse le attività di trasformazione. Non e' comunque compresa tra queste ultime la produzione di marmi composti e conseguentemente le aziende esercenti tale lavorazione rientrano nell'ambito di applicazione della legge in questione (17).

C) LAVORATORI BENEFICIARI

Beneficiari delle integrazioni salariali previste dalla legge n. 77/63, e successive modifiche, e dalla legge n. 1058/71, sono gli operai, di qualsiasi qualifica, gli impiegati e i quadri dipendenti dalle aziende anzidette e dalle cooperative di produzione e lavoro anche se soci delle stesse. L'estensione del trattamento integrativo ordinario agli impiegati e quadri e' stata disposta dall'art. 14, comma 2, della legge n. 223/91 già citata in premessa (18).

Sono, inoltre, ammessi a fruire ai sensi dell'art. 2 della legge n. 863/84 delle provvidenze in argomento anche i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ovvero con contratto di solidarietà (19), i lavoratori il cui rapporto di apprendistato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato ai sensi della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché i giovani, assunti ai sensi dell'art. 22 della medesima legge (20), in possesso di diploma di qualifica professionale.

Restano esclusi gli apprendisti durante il rapporto di apprendistato.

 

2) CAUSE DI INTERVENTO

Il trattamento di integrazione salariale del particolare settore può essere concesso in caso di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa conseguente ad intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

Nelle intemperie stagionali sono comprese tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività stessa in qualsiasi periodo dell'anno, quali precipitazioni, gelo, nebbia o foschia (quando compromettono la visibilità) nonché il vento; a proposito di quest'ultimo evento, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgimento dei

lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (cioè oltre i 50 Km/h).

Anche le temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento dei lavori edili costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento.

La sussistenza e l'entità delle predette condizioni climatiche avverse deve essere, in ogni caso, accertata, con la massima scrupolosità, sulla base di documentazione ufficiale, da acquisirsi da parte delle SAP presso Enti abilitati alle registrazioni dei dati meteorologici, sia a livello comunale che provinciale o regionale, quali gli Osservatori, gli Aeroporti, gli Istituti Agrari, i Servizi Forestali, le Capitanerie di Porto nonché, in particolar modo, gli Uffici Idrografici e Mareografici, generalmente dislocati nei capoluoghi regionali, che dispongono di un sistema capillare di centri di rilevazione.

Per le altre ipotesi di sospensione o riduzione di attività determinate da causali diverse dagli eventi meteorologici - come la "fine lavoro" o "fine fase lavorativa" - e' essenziale, ai fini della integrabilità, la non imputabilità della causale al datore di lavoro o agli operai e la transitorietà della stessa.

A) NON IMPUTABILITÀ

La non imputabilità consiste non solo nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale.

Peraltro non può essere invocata la non imputabilità qualora la sospensione o riduzione dell'attività derivi da fatto riferibile al committente, comportante l'inosservanza di obblighi contrattuali o di disposizioni di legge, salvo i casi previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 223/91.

Detto articolo ha determinato un ampliamento del campo dell'intervento integrativo ordinario nel settore edile che può essere riconosciuto in presenza di particolari situazioni e condizioni (21).

-         Gli eventi, legati alla realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni - comunque non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori - che possono dar luogo al trattamento in questione sono da identificarsi nelle seguenti fattispecie:

-         mancato rispetto dei termini del contratto di appalto;

-         varianti di carattere necessario apportate ai progetti  originari delle predette opere pubbliche;

-         provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi  della legge 31 maggio 1963, n. 575, per i quali si  prescinde dalla dimensione dell'opera pubblica.

Per l'individuazione della grande dimensione dell'opera pubblica, il comma 2, dell'art. 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto che tale circostanza ricorre nel caso delle opere pubbliche per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili previsti e' di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi (22).

B) TRANSITORIETÀ

Il requisito della transitorietà dell'evento e' legato sia alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta delle integrazioni salariali che alla ripresa dell'attività lavorativa, la quale deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli operai. 

In linea generale una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa sia prevista in tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle tredici settimane integrabili di cui all'art. 1 della legge n. 427/75 (v. par. 4) punto A).

Il protrarsi della sospensione oltre il predetto termine deve essere comunque contenuto e giustificato in relazione alla tipologia della causale nonché alla situazione concreta aziendale da cui emerga, in particolare, che la ripresa di attività, procrastinata per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, dovrà avvenire con esplicazione di lavori che presuppongano l'occupazione effettiva e sostanziale del complesso della maestranza. Non e' necessaria la riammissione al lavoro di tutti i lavoratori interessati alla richiesta considerati singolarmente, occorre però che una parte consistente - e comunque la maggior parte – degli stessi riprenda l'attività per un congruo periodo (23).

In questa ottica si colloca la cosiddetta "disoccupazione frizionale" identificabile nella mancanza di lavoro per brevi periodi durante i quali perdura il rapporto di lavoro delle maestranze in attesa di essere riammesse in un nuovo ciclo lavorativo da parte della stessa azienda (24).

E' il caso di ricordare che - fermo restando il presupposto obiettivo della transitorietà della sospensione dell'attività aziendale - gli operai, dimissionari durante o al termine del periodo di riduzione o sospensione dell'attività, non perdono il beneficio delle integrazioni salariali purché si rioccupino in aziende dello stesso settore, anche se all'estero (25).

C) EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

La legge n. 427/75 ha riconosciuto la caratteristica di "eventi oggettivamente non evitabili" a quelle causali determinate da fattori quali i casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza maggiore.

In edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale non edile in relazione alla diversa normativa ivi vigente, gli eventi meteorologici sono sempre considerati eventi oggettivamente non evitabili (26).

Tale riconoscimento comporta l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

 

3) MISURA E CORRESPONSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Le integrazioni salariali sono concesse nella misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero ore e il massimo di 40 ore settimanali o il minor orario contrattuale ovvero normalmente di fatto praticato (v. successivi punto C) e D).

Ai lavoratori per i quali sia stabilito, per disposizione contrattuale e in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, un orario particolare, il trattamento spetta per le ore effettuate in meno di detto orario e, comunque, nei limiti delle 40 ore settimanali.

A titolo esemplificativo si citano, in relazione ai lavoratori che effettuano orari particolari, i discontinui e gli addetti ai lavori di custodia nonché gli assunti con contratto di formazione e lavoro; per i primi, il cui orario di lavoro varia tra le 50 e le 60 ore settimanali, le integrazioni salariali possono essere riconosciute fino a concorrenza di 40 ore; per i secondi il limite di concessione e' determinato dall'orario individuale settimanale prestato con esclusione delle ore destinate per contratto all'addestramento teorico.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga effettuata in periodi ultrasettimanali predeterminati, il trattamento sarà commisurato alla media settimanale del periodo ultrasettimanale considerato.

A) ORARIO SETTIMANALE DI 35 ORE

Nel settore edile, in relazione alla specificità dell'attività svolta, soggetta in modo particolare ai condizionamenti dell'andamento climatico, e' previsto contrattualmente un orario di lavoro di 35 ore settimanali in alcuni periodi dell'anno caratterizzati dall'accorciamento fisiologico delle ore diurne.

A compenso della riduzione d'orario - che interessa oltre agli operai anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere - i lavoratori hanno diritto a fruire di permessi individuali retribuiti mediante accantonamento da parte delle imprese, presso la Cassa Edile, della relativa percentuale sulla retribuzione.

In base ai contratti collettivi nazionali vigenti per i dipendenti da aziende sia industriali che artigiane nonché da cooperative del settore edile, la riduzione dell'orario settimanale in questione opera in un periodo di otto settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre. In relazione a specifiche realtà locali, l'effettuazione di detto orario di 35 ore e' fissata in altri periodi, sempre ricadenti nella stagione autunnale/invernale, per disposizione di contratti integrativi provinciali; in alcuni casi, peraltro i contratti anzidetti prevedono, in deroga a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale, il mantenimento dell'articolazione dell'orario di lavoro in 40 ore anche per i mesi di dicembre e gennaio.

L'attuazione della particolare disciplina cui si e' fatto cenno, coordinata con il meccanismo delle integrazioni salariali, comporta il riconoscimento di tali prestazioni nei limiti delle 35 ore settimanali nei periodi in cui vige contrattualmente detto orario di lavoro.

Qualora un contratto integrativo preveda nell'ambito provinciale l'orario di 40 ore per tutto l'anno, potrà procedersi alla corresponsione del trattamento entro detto limite anche nei due mesi sopra citati, previa verifica dell'effettivo svolgimento di tale orario sulla base delle istruzioni dettagliatamente illustrate nella circolare richiamata in nota (27).

Il settore lapideo e' escluso da detta disciplina in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende ad esso appartenenti non dispone riduzioni di orario programmate.

B) RECUPERO PERIODI DI SOSTA

Nel settore edile e lapideo e' prevista la possibilità di recupero delle ore di lavoro non prestate per cause di forza maggiore.

Nel caso in cui si proceda a tale recupero – da effettuarsi entro i dieci giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui e' avvenuta l'interruzione -

ovviamente e' precluso l'intervento integrativo in quanto non vi e' alcuna decurtazione dell'orario di lavoro e della retribuzione (28).

Qualora le condizioni dell'organizzazione del lavoro non consentono l'effettuazione del recupero, in presenza di cause riconosciute come integrabili non si può escludere l'intervento integrativo qualora si determini una obiettiva

riduzione dell'orario di lavoro con relativa decurtazione della retribuzione.

Si fa presente che, per disposizione contrattuale, le soste di breve durata a causa di forza maggiore (ad esempio per avversità atmosferiche) che non superino nel complesso i 30 minuti non incidono sul conteggio della retribuzione. Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la relativa quota di retribuzione e pertanto, non essendoci decurtazione del salario, la riduzione dell'orario non e' integrabile.

C) LIMITE MASSIMO MENSILE (legge n. 223/91)

Pur trattandosi di situazioni del tutto ipotetiche per quanto concerne i settori di attività che interessano, si fa presente che, come disposto dall'art. 14, comma I, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti integrativi ordinari sono soggetti al limite massimo mensile già posto per i trattamenti straordinari.

La norma, da applicarsi comunque dopo i primi sei mesi continuativi di fruizione delle integrazioni salariali, non riguarda i trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore dell'edilizia ed affini. Pertanto le imprese di detto settore, per le autorizzazioni conseguenti ad eventi meteorologici, anche dopo i primi sei mesi di esonero del limite, potranno continuare a corrispondere le integrazioni in misura intera, quelle addette, invece, alla escavazione di materiali lapidei, dovranno corrispondere le integrazioni salariali nei limiti del tetto massimo mensile nell'ipotesi difficilmente verificabile che la concessione del trattamento superi i sei mesi continuativi (29), (30).

D) ALIQUOTA DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO

Va sottolineato che le somme corrisposte a titolo di integrazioni salariali devono essere decurtate, ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (31) di un'aliquota attualmente del 5,84 per cento, pari all'ammontare dell'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti dall'art. 21 della legge medesima.

E) ELEMENTI INTEGRABILI DELLA RETRIBUZIONE

Il trattamento di integrazione salariale da corrispondere va riferito agli emolumenti che sarebbero spettati nel corso della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa comprensivi di ogni variazione retributiva intervenuta.

 Gli elementi della retribuzione da considerare utili a tale fine, in linea di massima, sono tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro.

Pertanto fra tutte le possibili indennità configurate dalla legge e dai contratti, o comunque astrattamente ipotizzabili, deve essere operata una bipartizione fra le indennità che non sono tecnicamente collegate alle prestazioni di lavoro (compensi forfetari, compensi mensili vari) ed indennità legate esclusivamente alla materiale ed effettiva prestazione di lavoro; le prime costituendo poste fisse della retribuzione rientrano tra gli elementi integrabili della stessa mentre le seconde non sono integrabili in quanto corrisposte solo in presenza dell'attività lavorativa.

La problematica suddetta impone, caso per caso, una indagine di fatto sulla natura e sulle modalità di erogazione di ogni singola indennità, per cui e' necessario tenere presenti non solo le norme vigenti in materia ma anche la contrattazione collettiva.

E' utile precisare che devono includersi tra gli elementi integrabili della retribuzione le quote di maggiorazione per ferie (32), gratifica natalizia ed eventuali mensilità aggiuntive.

F) CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il trattamento integrativo dovuto in ciascuna settimana va determinato dividendo l'80 per cento dell'importo della retribuzione settimanale utile ai fini dell'intervento per il numero delle ore contrattuali settimanali che il lavoratore avrebbe dovuto prestare; il risultato ottenuto (importo orario dell'integrazione) deve essere moltiplicato per le ore di lavoro perse nella stessa settimana ed autorizzate dai competenti organi.

Il predetto trattamento resta valido per i primi sei mesi d'intervento mentre successivamente, l'importo da erogare va riportato nell'ambito del tetto massimo integrabile prefissato annualmente, come precisato al precedente punto C).

G) FESTIVITÀ

Ai fini dell'applicazione della normativa sulle integrazioni salariali sono a tutti gli effetti giornate lavorative le festività abolite dalla legge 5.3.77 n. 54 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, 2 giugno e 4 novembre); qualora per le predette ex festività vi siano, per accordi collettivi intercorsi tra le parti, maggiorazioni della retribuzione, tali eventuali maggiorazioni sono a carico del datore di lavoro e, pertanto, non sono integrabili.

Per quanto riguarda le restanti festività, quelle del 25 aprile e 1' maggio sono sempre a carico del datore di lavoro, mentre per le restanti (Primo gennaio, Epifania, Lunedì in albis, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano e S. Patrono) sono da distinguere i lavoratori retribuiti in misura fissa e quelli retribuiti in misura non fissa:

-         per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile le  festività non comportano riduzione della misura  settimanale delle integrazioni salariali in quanto la  retribuzione predeterminata e' riferita alle giornate  lavorative del mese ed e' ininfluente la circostanza che  queste giornate lavorative coincidano con le festività;

-         per i lavoratori retribuiti non in misura fissa le festività infrasettimanali cadenti oltre le prime due  settimane di sospensione sono integrabili in quanto non a  carico dell'azienda.

Le festività infrasettimanali se cadenti nel corso di una settimana ad orario ridotto sono sempre a carico del datore di lavoro e quindi computate fra le ore lavorate nella settimana medesima (33).

H) SCIOPERI

Qualora nel corso del periodo autorizzato siano proclamati scioperi, cui aderiscono i lavoratori interessati alle integrazioni salariali, gli stessi sono esclusi dal beneficio del trattamento.

I) INCIDENZA DELLA MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI  INTEGRAZIONE SALARIALE

Qualora la malattia insorga nel corso del trattamento di integrazione salariale l'erogazione del trattamento stesso viene sospesa ed e' corrisposta la indennità di malattia in base alla relativa normativa.

L'erogazione delle integrazioni salariali potrà riprendere al termine dell'evento morboso nei limiti di validità dell'autorizzazione.

 

4) DURATA DELL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

A) LIMITI TEMPORALI

L'art. 1 della legge 6.8.1975, n. 427 ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali:

-        limite di tre mesi continuativi (13 settimane)  suscettibili di proroghe, in via eccezionale, nei soli  casi di riduzione di orario per periodi trimestrali fino  ad un massimo complessivo di dodici mesi (52 settimane). Dette proroghe possono essere riconosciute sia qualora  nei primi tre mesi vi sia stata riduzione di orario sia nel caso in cui si sia verificata una sospensione totale di attività;

-        qualora l'impresa abbia fruito dell'intervento per 12 mesi continuativi, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva (v. punto B) solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di ripresa di attività normale da considerarsi realizzata con il reinserimento delle maestranze nel ciclo produttivo aziendale;

-                           limite di 12 mesi (52 settimane) non consecutivi nel biennio (34).

Per la determinazione dei limiti in questione sono da computarsi sia le settimane di sospensione totale che quelle di riduzione di orario; comunque ai fini del calcolo devono considerarsi unicamente i periodi fruiti – compresi anche quelli autorizzati per eventi oggettivamente non evitabili (v. par. 2) punto C) - prescindendo da quelli di eventuali sospensioni o riduzioni di attività per i quali non siano state avanzate richieste di integrazione o che siano stati oggetto di decisione negativa da parte degli Organi decisori competenti.

Detti periodi non richiesti o non autorizzati, qualora per il loro protrarsi contribuissero a configurare una situazione non aderente al criterio di "temporaneità" dell'evento, non potranno non riflettersi sulla valutazione complessiva della situazione aziendale ai fini della concessione della autorizzazione (35).

I periodi di ferie collettive sono da intendersi quali parentesi neutre e, pertanto, non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopra citati.

Per quanto concerne, in particolare, il limite di 52 settimane non continuative nel biennio, il quale e' costituito da 104 settimane consecutive, si precisa che la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo, al fine di verificare l'eventuale supero del limite stesso, e' da ricomprendersi nel biennio stesso come centoquattresima settimana (36).

B) INDIVIDUAZIONE DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

I limiti temporali si determinano con riferimento non ai singoli beneficiari del trattamento ma in relazione alla singola unità produttivamente autonoma dell'azienda, cantiere, laboratorio o cava.

Per "unità produttiva" e' da intendersi il complesso organizzato di personale e di mezzi atto a conseguire un risultato produttivo.

La estrema diversificazione dell'attività svolta nel settore dell'edilizia ed affini, peraltro, può comportare difficoltà nel riscontrare la coincidenza tra "cantiere" e "unità produttiva", soprattutto nel caso di imprese la cui attività e' affine all'edilizia ovvero si concretizza in una sola fase del processo produttivo con cantieri spesso di piccole dimensioni, mobili o insistenti su vaste zone territoriali.

In via generale, ai fini dell'individuazione dell'unità produttiva, per le imprese esercenti attività edile in senso stretto, deve essere verificata l'esistenza di distinti contratti di appalto. In caso di appalti diversi, comportanti, per tempo e dimensione, organizzazioni distinte, agli stessi corrispondono altrettante "unità produttive", anche se i lavori vengono effettuati contemporaneamente o in successione su singoli lotti incidenti su una unica area sotto la direzione di un unico responsabile.

Una volta individuata l'"unità produttiva", ai fini del computo dei limiti massimi integrabili devono essere presi in considerazione tutti i periodi di integrazione fruiti, qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta per detta unità.

Nelle fattispecie riguardanti le imprese che occupano maestranze in più lavori e per brevi periodi (es. impermeabilizzazioni, verniciature, ricerche geognostiche, etc.) sono da imputarsi - secondo i criteri allo stato vigenti - a ciascun cantiere, le settimane di intervento autorizzate per eventi accidentali, aventi una portata o efficacia locale (v. maltempo) mentre sono ascrivibili alla Sede centrale dell'impresa (in sostanza alla struttura aziendale nel suo complesso) i periodi derivanti da altre cause ("fine lavoro", mancanza di commesse, etc.) (37).

C) LIMITI TEMPORALI EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 223/91

La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali, introdotte dall'art. 10 della legge n. 223/91 (v. par. 2), punto A) e' stabilita, per ciascuna opera, per un periodo non superiore a tre mesi previa autorizzazione della Commissione Provinciale competente territorialmente. 

Detto limite massimo può essere relativo ad un solo periodo di sospensione senza soluzione, ovvero, a più periodi di sospensione che devono essere cumulati.

Eventuali proroghe possono essere concesse dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previo parere del CIPI, per ulteriori periodi trimestrali; la loro durata, comunque, non può essere superiore complessivamente ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera.

Nelle ipotesi di frazionamento dell'opera in più appalti o sub-appalti, fermo restando il limite massimo di durata, il trattamento in questione non può avere durata superiore a quella dei lavori la cui interruzione sia oggetto della richiesta di intervento.

I periodi di intervento riconosciuti in base al detto art. 10 non sono da considerarsi ai fini del calcolo dei limiti massimi integrabili di tredici settimane e cinquantadue settimane su cui ci si e' soffermati in precedenza (38).

 

5) RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

A) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 2 della legge 6.8.1975, n. 427 la domanda di ammissione al trattamento di integrazioni salariali deve essere presentata entro un termine di decadenza che se non osservato comporta la reiezione della domanda stessa

indipendentemente dal motivo del ritardo, anche se di forza maggiore.

Tale termine di presentazione e' fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa. Soltanto agli effetti dell'applicazione dell'articolo in questione la settimana e' da ritenersi conclusa alla domenica; pertanto la data da cui decorrono i 25 giorni sopra citati coincide con l'ultimo giorno (generalmente l'ultimo del mese) del periodo di paga in corso alla domenica della prima settimana richiesta (39).

Ove la scadenza del termine coincida con un giorno festivo, la stessa sarà prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Nel caso in cui una ditta denunci con un'unica domanda due periodi di contrazione, intervallati da una o più settimane di ripresa di attività ad orario pieno, i due periodi devono considerarsi a sé stanti ai fini della determinazione del termine sopraddetto; il termine stesso deve applicarsi a ciascun periodo continuativo di contrazione del lavoro.

La domanda di integrazione salariale, redatta su apposito modulo (v. punto B), può essere presentata agli sportelli della Sede dell'INPS competente territorialmente in riferimento alla dislocazione della "unità produttiva" (v. par. 4, punto B) per la quale e' avanzata.

Nell'ipotesi di chiusura al pubblico degli Uffici dell'Istituto nell'ultimo giorno utile per la presentazione della richiesta, il termine di decadenza e' prorogato al primo giorno successivo in cui gli uffici stessi sono aperti (40).

La richiesta di intervento integrativo, oltre che presentata direttamente alla Sede dell'Istituto competente, può essere inoltrata alla stessa per posta. In tal caso, ai fini dell'individuazione della data di presentazione, può essere fatto riferimento a quella risultante dal timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale, sempreché la domanda sia inviata mediante raccomandata, anche senza ricevuta di ritorno.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine in questione, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non può aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione; il trattamento in tal caso potrà decorrere dal lunedì della settimana precedente quella di inoltro della richiesta.

Il sopra citato art. 2, infine, prevede esplicitamente che in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, ove da essa derivi la totale o parziale perdita del diritto alle integrazioni salariali, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma di importo pari alle integrazioni non percepite.

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Come in precedenza accennato, la domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale da inoltrare alla Sede dell'INPS competente, deve essere redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS, (mod. IGi 15 Ed), da compilarsi accuratamente in ogni suo riquadro dei dati richiesti nonché da corredare della eventuale documentazione atta a convalidare quanto in esso rappresentato.

L'utilizzazione di detto modulo non costituisce peraltro, fatto sostanziale per l'ammissione al trattamento; una domanda tendente ad ottenere le integrazioni salariali, comunque redatta, non può essere ricusata, tenuto conto che la presentazione del modello in questione, pur essendo indispensabile ai fini di una completa istruttoria della pratica attesa la necessità di acquisire tutte le notizie in esso contenute, non e' da considerarsi condizione essenziale per la validità della domanda stessa.

Pertanto, nel caso di ricezione di una richiesta informale, la Sede dell'INPS provvederà ad invitare la ditta ad inviare il modulo in vigore, debitamente compilato, mentre riterrà valida - ai fini del termine di decadenza - la data di presentazione della domanda non formalizzata ove dalla stessa risultino la volontà espressa di richiedere l'intervento integrativo e gli elementi utili per la sua identificazione (cantiere, periodo di contrazione, numero dei lavoratori interessati, causale, etc.).

La domanda inoltre deve contenere i seguenti elementi essenziali:

-         le cause dettagliate della sospensione di attività o  riduzione di orario;

-         il periodo cui e' da riferirsi la contrazione comprendente settimane intere di calendario;

-         i giorni in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi denunciati quali causa della riduzione o sospensione di attività;

-         il numero dei lavoratori in forza e quello dei dipendenti per i quali viene richiesta l'integrazione;

-         l'unità produttiva cui i lavoratori interessati appartengono con la relativa data di costituzione;

-         la data in cui e' prevista (ovvero e' avvenuta) la ripresa dell'attività ad orario completo;

-         gli operai che si sono dimessi e reimpiegati in altra azienda dello stesso settore;

-         l'articolazione delle ore effettuate in ogni giornata della settimana per cui e' richiesto l'intervento.

La necessità di conoscere l'articolazione dell'orario effettuato in ogni giornata, con l'indicazione delle ore lavorate a titolo di straordinario e di recupero e le ore di assenza che non comportano retribuzione, deriva dalla constatazione che in caso di riduzione di orario per eventi meteorologici spesso l'azienda, mediante l'effettuazione di recupero o di lavoro straordinario, raggiunge in singole settimane l'orario contrattuale o di norma praticato.

Ad ogni buon fine, dal prospetto dell'orario settimanale dovranno risultare, per differenza, le ore di integrazione richieste per ogni singola settimana.

Al fine di convalidare quanto asserito nel modulo di domanda, ove necessario, può essere richiesta l'esibizione dei libri paga e fogli presenza che confermino la situazione lavorativa nel periodo oggetto della domanda ovvero in quello precedente o successivo, per una verifica della sussistenza di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro normalmente praticato nonché della temporaneità dell'evento e della ripresa dell'attività a orario pieno che può essere comprovata con la presentazione di contratti di appalto e commesse di lavoro.

 Non dovrà, altresì, mancare per le richieste non collegate alle intemperie stagionali la documentazione a sostegno della causale addotta, come gli ordini di sospensione del committente, qualunque sia la motivazione (motivi tecnici, perizia di variante, mancanza di materiale), nonché quelli di ripresa; così come le fatture rilasciate per la riparazione di danni a macchinari denunciati quale evento determinante la contrazione di attività.

Non essendo prescritto dalla specifica disciplina vigente per il settore dell'edilizia ed affini e per quello lapideo, l'esperimento della procedura di consultazione sindacale - introdotta per il restante settore industriale dalla legge n. 164/75 - non e' necessario presentare alcuna dichiarazione in merito.

E' opportuno rilevare che non sussiste obbligo a carico delle imprese, ma una semplice facoltà di corredare le domande avanzate per avversità atmosferiche dei bollettini meteorologici o documenti equipollenti la cui acquisizione dovrà essere curata, in ogni caso, dalla Sede dell'Istituto cui le richieste vengono inoltrate (v. in proposito par. 2).

Per i periodi - solo di riduzione di orario - eccedenti le tredici settimane continuative del primo intervento, e' necessario compilare una distinta ed autonoma domanda che deve contenere elementi atti a dimostrare l'esigenza eccezionale per l'impresa di protrarre la contrazione di attività oltre i primi tre mesi.

Riguardo alle richieste di intervento per gli impiegati e i quadri - ai quali il beneficio delle integrazioni salariali ordinarie e' stato esteso per eventi in comune con gli operai ovvero propri di tali categorie dall'art. 14 della legge n 223/91 - sono utilizzabili, fino a quando non saranno disponibili appositi modulari, i vigenti modelli IGi 15 Ed relativi agli operai sul cui frontespizio devesi apporre la dicitura "Legge n. 223/91, art. 14, comma 2 (impiegati e quadri)".

Parimenti deve essere presentata una autonoma domanda - sempre da compilarsi sul predetto modello – per richiedere il trattamento in favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Per essi deve essere specificata nel riquadro riservato alle annotazioni della ditta, la data di notifica del contratto all'Ispettorato provinciale del Lavoro, la durata del contratto, il numero delle ore destinate al solo addestramento teorico e il progetto approvato dalla Commissione regionale per l'impiego o dal Ministero del Lavoro ovvero concordato dalle Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative.

Ai fini dell'ammissione alle integrazioni salariali per le specifiche causali previste dall'art. 10 della legge n. 223/91, la domanda va redatta sul mod. IGi 15 Ed piu' volte citato su cui sarà riportata la dicitura "Legge n. 223/91, art. 10".

La richiesta, oltre alla documentazione prevista per le domande di intervento ordinario, deve essere corredata dei documenti espressamente indicati dalla deliberazione del CIPI con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 (v. nota 21).

I moduli di domanda su cui ci si e' soffermati nel presente capitolo devono essere, a pena di nullità, regolarmente sottoscritti dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentate; non e' valida la domanda sulla quale risulta apposto soltanto il timbro della ragione sociale della ditta stessa, comprendente o no le generalità prestampate del titolare.

Al riguardo si precisa che occorre verificare che le richieste di intervento integrativo siano regolarmente sottoscritte; ciò in quanto la eventuale, successiva apposizione della firma, se intervenuta oltre il termine perentorio di decadenza, comporta il rigetto, per tardiva presentazione, delle domande formalmente regolarizzate. Tale verifica deve essere effettuata all'atto della presentazione delle stesse agli sportelli ovvero, in caso di invio tramite posta, all'atto della ricezione da parte degli Uffici.

Qualora detto elemento - essenziale per la stessa esistenza dell'atto - sia carente, e sia possibile la regolarizzazione entro la scadenza del termine, la Sede competente avrà cura di interessare immediatamente per le vie brevi la ditta cui il modulo e' intestato perché provveda alla presentazione di una nuova domanda valida ovvero alla apposizione della firma sul modulo presentato, onde renderlo atto a produrre effetti giuridici. Sarà contestualmente chiarito che se la domanda stessa non viene validamente sottoscritta entro i termini fissati dalla legge per la sua presentazione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (v. precedente punto A).

 

6) PROCEDIMENTO DECISORIO

A) ISTRUTTORIA ED ESAME DELLE DOMANDE

L'art. 3 della legge n. 427/75 demanda ad organi appositi - le Commissioni provinciali - il compito di esaminare e decidere le richieste di ammissione al beneficio delle integrazioni salariali inoltrate dalle imprese del settore dell'edilizia ed affini nonché del settore lapideo.

Preliminare alla decisione da parte di detto Organo periferico e' la fase istruttoria che viene svolta dalle Sedi dell'Istituto cui le domande in questione sono presentate.

Al fine di rendere più snello e celere il procedimento decisorio, nel rispetto dei termini di cui alla legge 7.8.1990, n. 241, se da un lato e' necessario che le imprese provvedano a compilare esattamente e esaurientemente i moduli di domanda, dall'altro si pone l'esigenza che venga usata da parte delle Sedi la massima cura nell'effettuare l'esame preventivo, prevalentemente formale, delle richieste stesse prima dell'immissione nel programma automatizzato di gestione dei relativi dati (41), (42).

In questa fase deve verificarsi, in primo luogo, se le domande siano state validamente sottoscritte e presentate entro il termine di decadenza; successivamente, se sono stati riportati tutti gli elementi essenziali (periodo, numero dei lavoratori, causale, etc.) nonché se siano corredate dei documenti necessari ad una adeguata valutazione delle fattispecie.

Poiché non può ritenersi giuridicamente idonea quale motivazione di un'eventuale reiezione la "mancanza di elementi di giudizio", in caso di accertate carenze nella formulazione delle domande ovvero della necessaria documentazione, sarà cura delle Sedi effettuare un supplemento di istruttoria richiedendo alle ditte interessate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tutti gli elementi mancanti esattamente individuati, specificando che gli stessi sono essenziali ai fini di una valutazione della richiesta ed assegnando un limitato periodo di tempo per la risposta. Qualora non pervengano dalla ditta i chiarimenti richiesti, la domanda sarà sottoposta, con gli elementi in atti, all'esame della Commissione competente perché la decida nel merito.

Atteso che l'integrazione salariale può essere autorizzata solo qualora risultino certi e comprovati i requisiti essenziali richiesti dalla normativa - quali, principalmente, l'effettivo verificarsi della sospensione o riduzione di attività nella misura denunciata, la sussistenza della causa della contrazione e la sua non imputabilità alle parti interessate, la concretezza della previsione formulata in ordine alla ripresa di attività - una carenza di notizie che non consente di ritenere comprovati tali elementi comporta la reiezione nel merito della domanda.

Ovviamente la documentazione, richiesta a comprova di quanto asserito nella domanda e non fornita, deve risultare essenziale alla decisione. Nel caso in cui i dati mancanti siano disponibili presso altre Sedi dell'Istituto o conoscibili mediante consultazione di archivi, ovvero consistano in elementi di conoscenza da acquisirsi direttamente e ordinariamente a fini istruttori - quali, ad esempio, i bollettini meteorologici che sono sempre da porsi a base delle decisioni degli Organi in presenza di domande motivate da avversità atmosferiche - non e' possibile di norma eccepirne la carenza in sede di decisione (43).

B) DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

Una volta accertata la presenza degli elementi formali e di quelli necessari per l'esame di merito, la richiesta sarà portata all'esame della Commissione Provinciale.

In caso di accoglimento della stessa - che non può contenere condizioni cui subordinare la concessione del trattamento - detto Organo deve sempre stabilire se la causa addotta rientra negli eventi oggettivamente non evitabili o meno ai fini dell'eventuale esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Nei casi di reiezione della richiesta, il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato; e' necessario inoltre che i motivi del rigetto siano ben esplicitati in sede di comunicazione alle aziende, le quali devono essere in possesso di tutti gli elementi utili per impugnare eventualmente il provvedimento.

Qualora la decisione della Commissione Provinciale non sia condivisa da uno dei componenti - compreso il rappresentante dell'Istituto, che tra l'altro presiede tale Organo - , lo stesso deve manifestare il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale e formalizzare il relativo ricorso previa eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato (44).

 

7) RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PROVINCIALE

A) LEGITTIMATI A RICORRERE

Avverso la decisione della Commissione Provinciale e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa, da parte dell'azienda che ha presentato la richiesta nonché da parte dei singoli lavoratori interessati alla richiesta in quanto portatori di interessi legittimi, nonché, in loro rappresentanza, i Patronati e i Sindacati purché abbiano un esplicito mandato da parte dei lavoratori.  Anche le Associazioni imprenditoriali possono ricorrere a nome dei propri aderenti, sempre su esplicito mandato di questi ultimi.

 La facoltà di proporre ricorso e', altresì, riconosciuta - entro 30 giorni dalla data della delibera della suddetta Commissione provinciale - a ciascuno dei partecipanti alla riunione compreso il rappresentante dell'Istituto.

Al fine di porre la ditta nelle condizioni di potere controdedurre le argomentazioni dei ricorrenti, e' necessario che il ricorso le sia notificato (45).

B) ORGANO COMPETENTE A DECIDERE IL RICORSO

I ricorsi avverso le decisioni della Commissione Provinciale devono essere indirizzati al Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, tramite la Sede competente.

La predetta Sede, con la massima tempestività, dovrà istruire il ricorso ed inviarlo ai competenti uffici della Sede Centrale.

I ricorsi in questione devono essere corredati delle fotocopie dell'originale dei mod. IGi 15 Ed, compilati in ogni loro parte, e di tutta la documentazione atta a consentire al competente Organo Centrale, un esame approfondito delle singole fattispecie.

Pertanto e' necessario che le Sedi indichino, esaurientemente, gli elementi che hanno indotto la Commissione Provinciale ad assumere la decisione di reiezione e, nel contempo, forniscano ogni altra notizia che dovesse ritenersi utile a sostegno o a confutazione delle argomentazioni addotte nell'impugnativa, esprimendo in ogni caso un completo e puntuale parere su quanto eccepito dalla ricorrente.

In particolare:

-         in caso di richieste formulate per sospensione di  attività conseguente ad ordine del committente, devono  essere trasmesse le copie dei verbali di sospensione e di  ripresa, nonché le eventuali note di chiarimenti inviate dalle ditte interessate;

-         qualora la sospensione sia conseguente a redazione di "perizia di variante o suppletiva" e' necessario siano acquisite notizie sulle specifiche motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza;

-         nei casi in cui oggetto di contestazione siano prestazioni di attività lavorativa stabilizzate su parametri inferiori a quelli contrattualmente previsti nei periodi impugnati, per la verifica della sussistenza o meno di una effettiva riduzione dell'orario di lavoro normalmente praticato dall'azienda, e' necessario disporre di dati congrui sull'articolazione dell'orario di lavoro, rilevabili dai libri paga o fogli presenza, relativi almeno a tre mesi precedenti e successivi a quelli cui si riferiscono i ricorsi in esame;

-         con riferimento alle richieste per intemperie, devono essere trasmessi i bollettini meteorologici rilasciati dagli Enti abilitati alla rilevazione completi dei dati relativi ai vari fenomeni, quali precipitazioni, temperatura, umidità, nebbia e vento nonché, specificamente per i valori pluviometrici e per quelli del vento, dell'orario di registrazione, (se possibile), necessario all'individuazione dell'arco temporale cui sono da riferirsi (46);

-         nel caso in cui il ricorso abbia per oggetto una reiezione parziale della domanda motivata da intemperie, e' necessario che siano indicati chiaramente i giorni (o frazioni di giornate) autorizzati dalla Commissione provinciale non sempre desumibili dalla documentazione in atti;

-         e' necessario evidenziare tutte le richieste d'integrazione salariale precedenti per un periodo ritenuto congruo e successive a quella cui si riferisce il ricorso con l'esplicazione delle cause motivanti le richieste stesse e le relative decisioni adottate dall'Organo periferico.

E' opportuno, altresì, che nelle more della definizione del ricorso, le richieste con le medesime causali per periodi successivi non siano sottoposte all'esame della Commissione Provinciale prima della decisione del ricorso stesso.

In caso di reiezione del ricorso da parte del Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee per i lavoratori dipendenti, le Sedi devono notificare alle ditte ricorrenti il provvedimento del predetto Comitato nella sua interezza e non limitare la comunicazione al semplice dispositivo della delibera (47).

Avverso la decisione di reiezione del Comitato Amministratore Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica alla ditta della decisione.

Per le controversie aventi ad oggetto questioni di diritto insorte nella fase di esecuzione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale (ad es. incidenza sul diritto o sulla misura del trattamento) può essere proposta nel termine di un anno azione giudiziaria innanzi al giudice ordinario (48)

 

8) ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE

A) RICHIESTA DI RIMBORSO

A seguito del rilascio dell'autorizzazione i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 427/75, sono tenuti a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.

Le ditte autorizzate alla corresponsione delle integrazioni salariali dovranno, altresì, compilare l'elenco nominativo dei lavoratori percipienti il trattamento che sarà conservato tra la documentazione aziendale al fine di acquisire la firma per quietanza dei singoli beneficiari e non più allegato - come previsto dall'art. 2 della legge n. 427/75 - all'atto della presentazione della richiesta di rimborso delle somme anticipate a tale titolo (49).

B) TERMINE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazioni salariali, e' soggetta al termine di decadenza di sei mesi stabilito dall'art. 9 del DLCPS n. 869/47, modificato dall'art. 16 della legge n. 164/75, e applicabile anche nel settore dell'edilizia e dei lapidei.

All'uopo si precisa che il termine anzidetto decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, ove la notifica del provvedimento autorizzativo delle integrazioni salariali avvenga prima della predetta scadenza; qualora il periodo autorizzato sia già esaurito alla data della notifica del provvedimento, i sei mesi decorrono dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica.

Pertanto il termine di decadenza ex art. 9 DLCPS n. 869 su citato trova applicazione anche nei casi in cui la notifica dell'autorizzazione avvenga dopo la fine del periodo da integrare (50).

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

TRIZZINO

 

 NOTE

  (1) V. Atti ufficiali 1963, pag.

  (2) Vedi Atti ufficiali 1970, pag.

  (3) Vedi Atti ufficiali 1971, pag.

  (4) Vedi Atti ufficiali 1968, pag.

  (5) Vedi Atti ufficiali 1972, pag.

  (6) Vedi Atti ufficiali 1975, pag.

  (7) Vedi Atti ufficiali 1991, pag.

  (8) Vedi Atti ufficiali 1964, pag.

  (9) Vedi circ. n. 716 R.C.V. del 29 luglio 1983.

(10) Vedi circ. n. 722 R.C.V. del 5 giugno 1984.

(11) Vedi circ. n. 100 del 13 aprile 1991.

(12) Vedi circ. n. 58269 G.S. 2056 Prs. del 17 luglio 1975.

(13) Vedi circ. n. 51489 G.S. dell'11 marzo 1970.

(14) Vedi circ. n. 54675 G.S. del 10 luglio 1970.

(15) Vedi circ. n. 52716 G.S. dell'11 marzo 1972 contenente  tra l'altro l'elencazione dei settori produttivi  rientranti nella sfera di applicazione della legge. Per  le integrazioni al riguardo v. anche la successiva nota numero (16).

(16) Vedi circ. n. 60998 G.S. del 29 luglio 1972.

(17) Vedi circ. n. 61920 G.S. del 21 dicembre 1973.

(18) Vedi circ. n. 256 del 7 novembre 1991.

(19) Vedi circ. n. 854 G.S. del 27 marzo 1986.

(20) Vedi circ. n. 274 del 3 dicembre 1991.

(21) Vedi circ. n. 223 del 14 settembre 1992.

(22) Vedi circ. n. 79 del 7 marzo 1994

(23) Vedi circ. n. 6645 G.S. del 18 ottobre 1984.

(24) Vedi circ. n. 50841 G.S. del 4 febbraio 1967.

(25) Vedi circ. n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 punto 2) e circ. n. 5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto B).

(26) Vedi circ. n. 55041 G.S. del 13 novembre 1978.

(27) Vedi circ. n. 5828 G.S. del 20 novembre 1981.

(28) Vedi circ. n. 5828 G.S. del 20 novembre 1981.

(29) Vedi circ. n. 256 del 7 novembre 1991.

(30) Vedi msg. 10668 del 7 febbraio 1994.

(31) Vedi Atti ufficiali 1986 pag.

(32) Vedi circ. n. 50316 G.S. del 22 gennaio 1970.

(33) Vedi circ. n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982; circ. n. 5052 G.S.  del 11 ottobre 1982; circ. n. 1082 G.S. del 4 marzo 1983.

(34) Vedi circ. n. 60235 G.S. del 30 agosto 1975.

(35) Vedi circ. n. 62773 G.S. del 3 novembre 1975 - circ, n. 55380 G.S. del 22 dicembre 1978.

(36) Vedi circ. n. 84 del 29 aprile 1988.

(37) Vedi circ. n. 5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto A).

(38) Vedi circ. n. 223 del 14 settembre 1992.

(39) Vedi circ. n. 5452 G.S. dell'11 ottobre 1982, punto D).

(40) Vedi circ. n .3834 G.S. del 20 aprile 1984, punto 3).

(41) Vedi Atti ufficiali 1990 pag.

(42) Vedi circ. n. 14 del 20 gennaio 1992.

(43) Vedi circ. n. 134 del 9 giugno 1990 punto A).

(44) Vedi circ. n. 2190 G.S. del 3 settembre 1987 punto 2).

(45) Vedi circ. n. 125 del 5 giugno 1993.

(46) Vedi msg. n. 39912 del 2 giugno 1993.

(47) Vedi circ. n. 134 del 9 giugno 1990.

(48) Vedi circ. n. 165 del 15 luglio 1993.

(49) Vedi Manuale di"Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive" del gennaio 1989.

(50) Vedi circ. n. 246 del 23 ottobre 1992.

 

 

All. 1

 

 CIRCOLARI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI EDILIZIA E LAPIDEI

1946

-              2 settembre 1946, n. 54864 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

1947

-               12 agosto 1947, n. 54364 G.S. Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dell'industria.

1948

-               1 giugno 1948, n. 59170 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

1952

-               12 agosto 1952, n. 55356 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

1958

-               1 aprile 1958, n. 51525 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Disciplina dell'intervento della Cassa in caso di festività retribuite cadenti nel corso della settimana o di domenica.

1963

-               27 febbraio 1963, n. 50581 G.S. CIG. Istituzione gestione speciale per gli operai dell'industria, dell'edilizia ed affini. Legge 3 febbraio 1963, n. 77.

-               15 ottobre 1963, n. 58774 G.S. CIG. Comunicazioni e disposizioni varie.

1964

-               19 febbraio 1964, n. 51306 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

1967

-               4 febbraio 1967, n. 50841 G.S. CIG. Criteri di massima per la gestione speciale edile.

-               7 novembre 1967, n. 60924 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Elementi integrabili della retribuzione.

1968

-               28 dicembre 1968, n. 60143 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

1970

-               22 gennaio 1970, n. 50316 G.S. CIG. Gestione speciale per l'Edilizia ed affini. Quote di maggiorazione per ferie e festività.

-               11 marzo 1970, n. 51489 G.S. Cassa Integrazione Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini. Legge 2 febbraio 1970, n. 14.

-               10 luglio 1970, n. 54675 G.S. Cassa Integrazione Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia ed affini.

1972

-               11 marzo 1972, n. 52716 G.S. Cassa Integrazione Guadagni Gestione speciale per l'Edilizia. Legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

-               29 luglio 1972, n. 60998 G.S. CIG. Legge 6 dicembre 1971, n. 1058. Settore dei lapidei della Gestione speciale per l'Edilizia.

-               19 ottobre 1972, n. 64183 G.S. Cassa Integrazione Guadagni: A) Inclusione delle aziende boschive e forestali e del tabacco; B) Determinazione delle ore  integrabili in caso di festività e assenza.

-               21 dicembre 1972, n. 66484 G.S. CIG. Calcolo dei ratei per gratifica natalizia e simili.

1973

-         21 dicembre 1973, n. 61920 G.S. Legge 6.12.71, n. 1058: Settore Lapidei della Gestione speciale edilizia - lavorazione marmi composti ("formati in blocchi").

1975

-               17 luglio 1975, n. 58269 G.S. - n. 2056 Prs. Cassa Integrazione Guadagni. Lavori svolti nell'ambito della CEE.

-               30 agosto 1975, n. 60235 G.S. - n. 15585 O. - n. 391 C.e V. n. 310 DSEAD/. Cassa Integrazione Guadagni: Nuove disposizioni per la Gestione speciale dell'Edilizia e affini e del settore lapideo. Criteri di massima.

-               3 novembre 1975, n. 62773 G.S. Legge 6 agosto 1975, n. 427. Cassa Integrazione Guadagni. Gestione speciale della Edilizia e affini e del settore lapideo. Criteri di massima.

-               24 novembre 1975, n. 63232 G.S. CIG. Criteri di massima.

-               1976

-               17 gennaio 1976, n. 50665 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima.

-               3 agosto 1976, n. 58601 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Art. 7 della legge 20.5.75, n. 164 e 2 della legge 6.8.75, n. 427. Termine di presentazione della domanda di integrazione salariale.

1977

-               16 marzo 1977, n. 8354 C.e V. - n. 104 G.S. - n. 410 DSEAD - n. 60037 Prs. Operai dell'Edilizia. Accreditamenti per periodi di ferie, malattia e infortunio.

1978

-               13 novembre 1978, n. 55042 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 8.

-               22 dicembre 1978,n. 55380 G.S. Cassa integrazione Guadagni. Gestione speciale per l'Edilizia e affini e del settore lapideo. Computo limite massimo integrabile di tre mesi continuativi ex art. 1, legge 6 agosto 1975, n. 427.

1981

-               20 novembre 1981, n. 5828. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima per il settore dell'Edilizia ed affini.

1982

-               21 gennaio 1982, n. 50 G.S. I) Legge 13.8.80 n. 427: Limite massimo mensile delle integrazioni salariali straordinarie. II) Festività. III) Retribuzione integrabile: precisazione. IV) Aziende settore siderurgico. V) Limite massimo mensile delle integrazioni salariali straordinarie anno 1982.

-               30 marzo 1982, n. 1968 G.S. CIG:

A)   Interventi ordinari:

1)        Art. 7 della legge 164/75 e art. 2 della legge 427/75. Termine per la presentazione della domanda.

2)        Riflessi delle azioni di sciopero sulle integrazioni salariali ordinarie.

B)     Integrazioni straordinarie. Chiarimenti in merito alle provvidenze in favore dei colpiti dal sisma del novembre 1980.

-              11 ottobre 1982, n. 5452 G.S. Cassa Integrazione Guadagni. Criteri di massima per il settore dell'Edilizia ed affini.

1983

-              4 marzo 1983, n. 1082 G.S.:

1.          Chiarimenti in merito ai rapporti fra gli interventi ordinari e quelli straordinari;

2.          Modifica modulistica per le richieste delle integrazioni salariali ordinarie. IGi 15.

3.          Identificazione dell'unità produttiva nel caso di attività di istallazione e stesura impianti elettrici e telefonici svolte nell'ambito della stessa provincia in piu' cantieri.

-              29 luglio 1983, n. 716 RCV/158. Inquadramento imprese produttrici di calcestruzzo.

1984

-              20 aprile 1984, n. 3834 G.S. CIG. Criteri di massima e comunicazioni.

-              5 giugno 1984, n. 722 RCV. Inquadramento aziende installatrici di impianti di produzione trasformazione trasporto ed utilizzazione di energia elettrica telegrafici, telefonici, etc.

-              18 ottobre 1984, n. 6645 G.S. CIG per gli operai  dell'industria. Criteri applicativi assunti dal Comitato speciale a seguito di pronunce della Corte di Cassazione in tema di ripresa dell'attività lavorativa e dei lavoratori licenziati o dimessi nel corso o al termine del periodo integrato.

1985

-              29 aprile 1985, n. 1215 G.S. CIG. Criteri di massima.

1986

-              8 gennaio 1986, n. 2749 G.S.:

1)   Art. 1 della legge 19.12.94 n. 863 che ha convertito con modificazioni il DL n. 726 del 30.10.84. Contratti di solidarietà;

2)   Legge 27.2.45. Cooperative di produzione e lavoro.

-              27 marzo 1986, n. 854 G.S. Legge 19.12.84, n. 863. Lavoratori assunti con contratto di solidarietà o contratto di formazione e lavoro.

1987

-              3 settembre 1987, n. 2190. CIG industria. Questioni varie.

1988

-              29 aprile 1988, n. 84 CIG. Cassa Integrazione Guadagni. Contratti di formazione e lavoro. Computo del periodo massimo del trattamento.

-              4 agosto 1988, n. 171, DL 21.3.88, n. 86 convertito  nella legge 20.5.88, n. 160. CIG degli operai  dell'industria.

1990

-              9 giugno 1990, n. 134. Istruttoria proroghe e  ricorsi. Notifica alle imprese delle decisioni  assunte dal CAPTLD. Provvedimenti reiettivi delle  Commissioni provinciali.

1991

-              13 aprile 1991, n. 100: Imprese esercenti attività  di installazione di materiale fisso per ferrovie. Inquadramento previdenziale.

-              30 luglio 1991, n. 204. Legge 23.7.91, n. 223. Norme  in materia di CIG mobilità e trattamenti di disoccupazione.

-              9 agosto 1991, n. 211. Norme in materia di CIG, mobilità e trattamento di disoccupazione.

-              7 novembre 1991, n. 256. Legge 23.7.91, n. 223. CIG. Norme in materia di integrazioni salariali ordinarie. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

-              3 dicembre 1991, n. 274. Artt. 21 e 22 della legge 28.2.87, n. 56. Trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Assunzione di giovani diplomati. Integrazioni salariali e prestazioni di disoccupazione.

1992

-              3 gennaio 1992, n.4. Limite massimo delle integrazioni salariali per l'anno 1992.

-              20 gennaio 1992, n. 14. Istruzioni per l'applicazione della legge 7.8.90, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

-              18 agosto 1992, n. 210. Aliquota di riduzione dell'ammontare delle integrazioni salariali, indennità di mobilità, assegno per congedo matrimoniale e trattamento di disoccupazione (art. 26 L. 41/86).

-              14 settembre 1992, n. 223. Art. 10 della legge  23.7.91, n. 223. Norme in materia di integrazioni salariali per i lavoratori del settore dell'edilizia.

-              23 ottobre 1992, n. 246. Termine per chiedere il rimborso delle integrazioni salariali.

1993

-              12 gennaio 1993, n. 10. Rideterminazione degli importi dell'indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, dell'assegno per il congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali per l'anno 1993.

-              31 marzo 1993, n. 77. Trattamenti di integrazione salariale. Decorrenza del triennio di esclusione dalle integrazioni salariali ex art. 17, 7 comma, della legge n. 49/85.

-              5 giugno 1993, n. 125. Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi.

-              15 luglio 1993, n. 165. Art. 4 del Decreto Legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Termine per la proposizione

-               dell'azione giudiziaria nelle controversie in materia di prestazioni.

-               16 settembre 1993, n. 210. Nuove disposizioni in materia di trattamento straordinario e ordinario di integrazione salariale e di agevolazioni alle imprese. DL n. 148/93 convertito nella legge n. 236/93.

1994

-              7 marzo 1994, n. 79, Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore edile.

 

 

All. 2

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIE EDILIZIA E LAPIDEI

-              Legge 3 febbraio, n. 77. - Disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

-              Legge 2 febbario 1970, n. 14. - Modificazioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni.

-              Legge 6 dicembre 1971, n. 1058. - Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

-              Legge 6 agosto 1975, n. 427 - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini.

-              Legge 28 febbraio 1986, n. 41. - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

-              Legge 23 luglio 1991, n. 223. - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

-             Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

-              Interventi urgenti per l'occupazione.