MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C4538A.32284A30" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C4538A.32284A30 Content-Location: file:///C:/AC3B4685/NOTASULLARESPONSABILITADELL'APPALTATORE.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
LE FONTI LEGISLATIVE E=
DEL
CCNL SULLA SOLIDARIETÀ FRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE
=
&nb=
sp;
LE FONTI LEGISLATIVE
Il
principio legislativo, dal quale discende, in ogni modo, la
responsabilità in solido dell’appaltatore verso
&=
nbsp; Infatti,
tutto l’impianto di norme e di procedure della Legge Fondamentale,
sì rivolge all’appaltatore e mai
a coloro che hanno eseguito lavori con contratti derivati da quello firmato fra la committente e l’appaltatore=
. Anche
le norme a garanzia e quelle per il pagamento delle rate d’acconto (Art. 350) sono disposte per
l’appaltatore e non per il subappaltatore. Sempre da questa legge
discende il divieto
all’appaltatore di cedere tutta o in parte l’opera assunta senza
l’autorizzazione della Committente.
Per
quanto riguarda, invece, i lavori affidati da un privato, i riferimenti legislat=
ivi
risiedono nel Codice Civile giacché trattasi di contrattazioni
privatistiche.
&=
nbsp; Nel
tempo, una parte della disciplina del Codice Civile, in merito all'esecuzio=
ne
dei lavori commissionati, è stata assunta
anche per i lavori pubblici.
Sulla materia della solidarietà fra appaltat= ore e subappaltatore e sulle tutele dei diritti dei lavoratori, nel Codice Civile, ritroviamo quattro disposizioni:
l’Art. 1676 (Diritti degli ausili=
ari
dell’appaltatore verso la committente);
l’Art. 2113 (Rinunzie e transizion=
i);
l’Art. 1655 (Nozione - Capo VII DELL’APPALTO -);
l’Art. 1656 (Subappalto).
In
questa sede, vogliamo affrontare le questioni relative alla solidariet&agra=
ve;
fra appaltatore e subappaltatore, mentre, la tutela dei diritti dei lavorat=
ori
sarà esaminata nella parte seconda del presente documento.
L’Ar= t. 1655 dispone: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione= a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso il corrispettivo in danaro”.
Il
successivo Art. 1656 prevede:
“l’appaltatore non può dare in
subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non &egra=
ve;
stato autorizzato dal committente”.
&=
nbsp; Da
questi due articoli, ripresi in tutte le disposizioni di legge sui LL.PP. (=
per
ultimo anche la legge obiettivo individua il Contraente Generale in un
“appaltatore che con ogni mezzo” esegue un lavoro), ritroviamo =
la
sintesi del ruolo dell’appaltatore e delle sue responsabilità
sull’opera appaltata.
&=
nbsp; Il ruolo dell’appaltatore,
è quello di costruire un manufatto a “regola d’arte̶=
1;
il quale, una volta terminato, sarà sottoposto a collaudo nonostante=
, per quanto riguarda i lavori pubblici=
,
nel corso dell’esecuzione è stato verificato dal Direttore dei
Lavori. Solo dopo la collaudazione dei lavori,
Nelle
somme a garanzia, sono comprese quelle indicate all’Art. 7 del DM
145/2000 (REGOLAMENTO RECANTE IL C=
APITOLATO
GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI).
Il
suddetto articolo 7 dispone, ai co=
mmi 1
e 2:
comma 1
comma 2
&=
nbsp; Poiché
il legislatore ha disposto l’obbligo ad osservare le norme e prescriz=
ioni
sulla tutela dei lavoratori in gen=
ere e
non dei suoi dipendenti, e trattiene una percentuale a garanzia per
l’adempimento di questi obblighi, sì ricava che l’obbligo
è esteso, per suo tramite anche alle imprese aventi contratti di
sub-affidamento. Tant’è che la trattenuta è
sull’importo netto progressivo e non sulla parte dei lavori eseguiti
dall’appaltatore.
IL DECRE=
TO
LEGISLATIVO N. 276/2004 (LEGGE 30/2003)
Con
l’articolo 85 del Dlgs 276/04 (Abrogazioni) al comma 1 lettera L, il
Governo, ha abrogato la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Nelle norme abrogate, sono compresi gli
articoli 3 e 5.
L’articolo
3 disponeva: “Gli
imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzio=
ne
ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell’interno
delle aziende con un organizzazione a gestione propria
dell’appaltatore, sono tenut=
i in
solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori da essi dipende=
nti
un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamen=
to
normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti
........................ Gli imprenditori sono altresì tenuti in
solido con l’appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi
dipendenti, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leg=
gi
di previdenza e ad assistenza.”
L’articolo
5 dispone che “Le disposizioni di cui all’articol=
o 3 della presente legge non sì applicano:
a)&n=
bsp;
agli
appalti per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti ................”
Per quanto riguarda le norme abrogate dal Dlgs 276/04, si tratta di IMPRENDITORI<= /b> che appaltano LAVORI O SERVIZI e non di COMMITTENTI PUBBLICHE CHE APPALTANO lavori o servizi. Per cui la norma non vincolava TUTTI i casi di lav= oro appaltato, ma bensì era limitata solo ad appalti firmati fra privati anche nei casi di appalti per lavori in stabilimenti delle ex Partecipazioni Statali (ENI, FINCANTIERI, ECC.).<= o:p>
Per la
precisione, non si applicava nemmeno in tutti gli appalti fra privati,
tant’è che l’articolo 5 disponeva che la norma non si
applica agli appalti di costruzioni edilizie all’interno di stabilime=
nti.
Per quanto sopra, l’abrogazione delle legge
1369/60, non ha sciolto il vincolo=
della
solidarietà fra appaltatore e subappaltatore.
=
span>
ARTICOLO=
36
DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300
(STATUTO=
DEI
DIRITTI DEI LAVORATORI)
Tant’è,
che l’articolo 36 della legge 300/70 prevede: “Nei provvedimenti di concessioni accorda=
ti
ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori
che esercitano professionalmente un’attività economica organiz=
zata
e nei capitolati di appalto attine=
nti
l’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona<=
/span>”.
L’evasione
a questa norma, da parte dell’appaltatore, può determinare =
220;fino
alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva
potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a
cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie=
o
creditizie ovvero l’esclusio=
ne da
qualsiasi appalto”.
Giacché
la norma dispone l’obbligo per l’appaltatore di applicare e di far applicare nei confronti dei lavorat=
ori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona, ne discende che
l’appaltatore deve controllare che anche i subappaltatori ed altri a =
cui
ha ceduto parti dell’appalto applichino integralmente, ai propri
dipendenti le condizioni minime stabilite nei CCNL e nei CCPL.
Per quanto riguarda gli appalti pubblici, poich&eac= ute; questa norma è riportata nei contratti d’appalto, ogni sua evasione equivale ad un'evasione dei patti sottoscritti nel contratto d’appalto, né consegue che può originare la rescissione= del contratto d’appalto in danno per l’appaltatore.
Invece, per quanto attiene ai lavori privati, l’imprenditore (chi assume l’incarico di eseguire lavori per al= tri a compenso pattuito: impresario) committente, che beneficia di qualsiasi agevolazione o contributo accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stat= o, ha l’obbligo di applicare ai suoi dipendenti e di far applicare a tut= ti i lavoratori chiamati nell’esecuzione dei lavori da lui appaltati le condizioni minime riportate nei contratti collettivi nazionali e territoria= li di lavoro.
Sull’argomento
della solidarietà fra appal=
tatore
e subappaltatore, è importante verificare due sentenze, emesse d=
alla
Corte di Cassazione il 9 agosto 2003 (N. 12048) ed il 20 ottobre 2003 (N.
14658).
Le
due sentenze, hanno in comune la
solidarietà fra appaltatore e subappaltatore in materia di tutela in favore dei lavoratori, cont=
enuta
nell’articolo 1676 del Codice Civile.
Nella
prima sentenza,
Certamente, il percorso di rivalsa, per i lavoratori dipendenti dall’impresa subappaltatrice, è più lungo rispetto ai lavoratori dell’appaltatore, poiché i primi, devono procedere con due domande:
la
prima, verso l’appaltatore;
la seconda, qualora l’appaltatore non adempie l’obbligo del pagamento, devono chiamare, al risarcimento del danno subito come prestatori di lavoro nell’esecuzione dei lavori, la committente degli stessi lavori.
Nella seconda sen=
tenza
della Corte di Cassazione,
La
sentenza sopra richiamata (14658)<=
/b>
chiarisce anche un aspetto fondamentale vale a dire: CHIARISCE ANCHE IL
DIRITTO, PER I LAVORATORI, DI AVERE
L’APPLICAZIONE DEL CCNL, POICHÉ PONE, ALL’APPALTA=
TORE
L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE.
Che
cos’è
Sulla forma e la sosta=
nza della solidariet&agra=
ve;
esistente fra appaltatore e subappaltatore, il legislatore, è
intervenuto con il comma 7
dell’articolo 18 della legge 55/90.
Infatti,
il già detto comma 7 così dispone: “L’appaltatore di opere pubbliche è tenuto =
ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la =
zona
nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile
in solido dell’osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipenden=
ti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’appaltato=
re
e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all’amministrazione o ente committen=
te
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa
Sempre in merito alla solidarietà
dell’appaltatore nei confronti degli adempimenti del subappaltatore
ovvero degli obblighi che ha l’appaltatore nei confronti della
committente, riguardo le norme disposte dalla legge 19 marzo 1990, n. 55,
è interessante la determinazione dell’Autorità di Vigil=
anza
sui Lavori Pubblici emessa il 28 aprile 2004, n. 7 (V. Edilizia e Territori=
o N.
21/2004).
In questa determinazione, l’Autorità= ; di Vigilanza sui Lavori pubblici, esprimendo il proprio avviso in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 18 comma 3 bis della legge 55/90, ha ritenuto in diritto, nel caso in cui l’appaltatore n= on trasmetta in tempo utile alla stazione appaltante le fatture quietanzate l’avvenuto pagamento dei subappaltatori, la stessa stazione appaltante, attraverso una procedura che vede partecipe il Direttore dei lavori, può disporre la risoluzione del contratto ed escutere la cauzione definitiva.
Considerato che, qualsiasi stazione appaltante,
salvo per i casi di contratto di subappalto di tipo passante (&egrav=
e;
la stazione appaltante ha quietanzare direttamente le spettanze
all’impresa subappaltatrice), quando quietanza, all’appaltatore, uno Stato Avanzamento Lav=
ori,
questo è comprensivo del lavoro fatto da tutti gli operatori economi=
ci
nel sito produttivo (appaltatore, subappaltatore, fornitori, ecc.). E propr=
io
per questo motivo, la ratio della determinazione dell’Autorità=
,
sì ritrova, non solo per le disposizioni della legge appena detta ed=
in
quelle in materia di affidamenti di lavori pubblici, ma, nella fattispecie =
di
una procedura di poteri sostitutivi, invocata dai lavoratori dell’imp=
resa
subappaltatrice, la stazione appaltante è chiamata a risarcire i
lavoratori proponenti la procedura, salvo rifarsi poi sui fondi a garanzia.=
La rispo=
sta, ad un quesito posto
all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 3 dicembre 2=
003
e le sentenza della Corte di Cassa=
zione chiariscono,
oltre a quanto fin qui detto,=
il
concorso solidale fra appaltatore e subappaltatore.
In=
fatti,
esse dispongono: ......”il comma 7 dell’art. 18 della legge
55/90 prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore per
l’osservanza delle disposizioni in materia di contrattazione colletti=
va e
previdenziale da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti=
per
le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto”.
Questo significa, che se il subappaltatore non ademp= ie ai suoi obblighi il responsabile è l’appaltatore e quindi, &egrav= e; quest’ultimo a pagare il dovuto ai lavoratori del subappaltatore.
IL DECRETO LEGISLATIVO 20 AGOSTO 2002, N. 190
Il Dlgs 190/02 in= dica due figure di appaltatore:
il Concessionario;
il Contraente Generale.
Questi due appalt= atori, ancorché aggiudicatari di lavori pubblici, possono, a loro vo= lta, appaltare i lavori con le normative civilistiche (contratti fra soggetti privati), ad eccezione delle norme sulla qualificazione (DPR 25 gennaio 200= 0, n. 34) e delle verifica sull’antimafia.
Il Dlgs 190/2002,=
che disciplina
i rapporti tra Concessionario e appaltatore o Contraente Generale, dispone:
....” I rapporti tra concessionari=
o e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto
privato disciplinati dal contratto e
dalle norme del codice civile
regolanti l’appalto; alle stesse procedure e rapporti <=
span
style=3D'font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:"Arial Narr=
ow"'>non
si applicano le norme delle Legge Quadro e del
Regolamento ........” (articolo 7 Dlgs 190/02).
Poiché la =
norma ha
disposto che i rapporti tra il concessionario (
PARTE SECONDA
= &nb= sp; IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO
L’articolo =
15 del
vigente CCNL prevede alla lettera b):
“
L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi
delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di
lavoro, affidi in appalto o in
subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fa=
re
obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei
confronti dei lavoratori da quest'occupati nelle lavorazioni medesime il tr=
attamento
economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e negli acc=
ordi
locali ....”;
la successiva let=
tera c)
dispone:
“ Fermi gli adempiment=
i di
cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante
è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice
– la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o pi&ugrav=
e;
delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del
c.c.n.l. – ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti
alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione de=
lle
stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma del=
la
lettera b).”
Questa norma ripo=
rtata
nel CCNL, oltre a prevedere, senza alcuna dubbia interpretazione, la solida=
rietà
fra appaltatore e subappaltatore, interviene, nelle forme di
solidarietà, con una figura d’impresa che, “ nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere
rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro,
affidi in appalto o in subappalto le
relative lavorazioni edili ed affini .....” .
Questa figura d’impresa, possiamo ritrovarla, negli affidamenti dei lavori nella concessione (comma 2 articolo 19 legge 109/94 e successive modificazioni o integrazioni: “ Le concessioni di la= vori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, ................nonché la loro gesti= one funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati .........”) e negli appalti fra soggetti privati,
Per quanto riguar= da gli appalti fra soggetti privati, deve essere osservata (quando questo avviene)= solo la normativa civilistica e non quella sui lavori pubblici.
Per i LL.PP. le n=
orme di
riferimento sono:
- =
la legge =
109/94
e sue successive integrazioni e modificazioni;
- =
il DPR
- =
la legge =
55/90
(comma 10 articolo 18).
Per quanto riguar= da le norme delle leggi sopra richiamate, ad eccezione dei Consorzi stabili e dei Concessionari, dispongono: “ L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto” (comma 10 articolo 18 legge 55/90).
Per i Consorzi st=
abili,
la normativa, invece, prevede “ la facoltà di far eseguire i
lavori dai consorziati senza che ciò costituisca
subappalto.......” ( articolo 97 del Regolamento).
Per i Concessiona=
ri, il
Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 così recita: .....”
imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale minima del =
30%
.....”
Ritornando alla n=
orma del
contratto collettivo nazionale di lavoro, alle forme di solidarietà =
fra
appaltatore e subappaltatore e alla figura d’impresa che affida in
appalto o in subappalto i lavori ad essa appaltati, si può definire<=
/span>
il Contraente Generale la figura di appaltatore al quale, la nuova normativa, fa riferimento?=
Certamente s&igra=
ve;,
giacché la normativa di riferimento stabilisce che “ i rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente
generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice ci=
vile
regolanti l’appalto; alle stesse procedure e rapporti non
si applicano le norme delle Legge Quadro e del Regolamento ........”.=
Da quanto sopra, = ne discende che tutti i rapporti contrattuali successivi, tra il Contraente Generale e l’appaltatore, tra l’appaltatore e l’impresa di forniture= o noli e tra l’appaltatore ed il subappaltatore, saranno di diri= tto privatistico.
PARTE TERZA
L’articolo
1676 del codice civile (Diritti
degli ausiliari dell’appaltatore verso la committente) prevede la pos=
sibilità
a “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltat=
ore,
hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestar=
e il
servizio possono proporre azione diretta contro il committente per consegui=
re
quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il
committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda=
8221;.
Giacché la solidarietà fra appal= tatore e subappaltatore discende da più di un vincolo di legge (articolo 16= 76 del Codice Civile, articolo 18 legge 55/90, DM 145/2000, SENTENZE DELLA COR= TE DI CASSAZIONE), e da una norma espressamente riportata nel CCNL, si tratta = di esaminare l’azione da intraprendere a tutela dei diritti dei lavorato= ri.
Possono invocare il principio di solidariet&agra=
ve; esistente
fra appaltatore e subappaltatore, e richiedere alla Committente, pubblica o privata, il
pagamento diretto delle loro spettanze (l’adozione dei POTERI SOSTITUTIVI) solo quei lavoratori che lavorano<=
/u> direttamente
nel cantiere e limitatamente al periodo della loro prestazione lavorativa IN
QUEL CANTIERE (es. un
lavoratore della stessa impresa e al limite lavora in ufficio per
l’attività del cantiere ma la sua attività non è=
, in
un cantiere privato, riscontrabile ed in uno pubblico non è riportata
sul GIORNALE DI CANTIERE, non pu&o=
grave;
invocare i POTERI SOSTITUTIVI).
In tutti gli altri cas=
i,
vale a dire: se nel periodo di attività di un cantiere=
, un lavoratore, - indipendentemente se assunto
dall’appaltatore o dal subappaltatore – NON ha percepito,
alle dipendenze della stessa impresa, le spettanze dovute per
prestazioni lavorative rese in precedenti cantieri, non può invocare la procedura dei POTERI SOSTITUTIVI prev=
ista
all’Art. 1676 del Codice Civile e nel DM 145/2000,
poiché
A
cura del Dipartimento
Sindacale
Edili della
FILLEA
CGIL