FeNEAL-UIL FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
IPOTESI DI
PIATTAFORMA CCNL EDILI
Riunione Esecutivi Nazionali
Roma 4 settembre 2003
Feneal-Uil , Filca-Cisl e Fillea-Cgil
intendono procedere al rinnovo del CCNL in scadenza il 31/12/2003 nel pieno rispetto
delle regole in vigore nelle relazioni industriali, riconfermando l'attuale
modello contrattuale come elementi di garanzia per l'esercizio dei diritti del
lavoro e per la qualità della competizione tra le imprese.
Il
settore delle costruzioni sta vivendo dal 1999 un ciclo positivo
di crescita, sia nel settore delle OO.PP. che in quello privato, come
confermato anche dalle ultime rilevazioni dall'Osservatorio dell'ANCE.
Eppure nell'attuale contesto
positivo, sono da condividere le preoccupazioni rappresentate a più riprese
dalle parti sociali, e tese a scongiurare scenari negativi, che si potrebbero
verificare, se non si procedesse a coniugare l’impegno assunto del Governo a
rilanciare le OO.PP. con una coerente ed effettiva disponibilità delle risorse
nel bilancio dello Stato.
In
questa direzione è da ritenersi di grande rilievo
l’intesa tra Confindustria e CGIL – CISL – UIL per “
Lo sviluppo e la competitività del sistema economico” che nei suoi contenuti
individua negli investimenti infrastrutturali una
leva fondamentale per una strategia tesa a restituire competitività al sistema
Italia.
Tale
documento attribuisce valore strategico al settore superando una concezione meramente
anticiclica dello stesso.
Tutto
ciò spinge a rivendicare una diversa e migliore qualità delle relazioni
industriali, improntate allo spirito della concertazione, ed un consolidamento
degli strumenti contrattuali finalizzati alla qualità del lavoro e
dell’impresa, nel contesto di un mercato con “ sedi
produttive di qualità”. Va pertanto perseguita l’evoluzione delle competenze e
l’adeguamento e la valorizzazione delle
professionalità attraverso il concorso della bilateralità di settore nel
governo del mercato del lavoro.
Sono parte integrante della presente piattaforma l'Allegato 1 " Il
governo del mercato del lavoro e riqualificazione dei sistemi paritetici di
settore" e l'Allegato 2 "Il ruolo degli enti paritetici nel governo
del mercato del lavoro edile".
1.1.
Sistema di informazione
Il forte processo di riassetto del sistema delle
imprese e le modifiche delle norme legislative che regolano l'aggiudicazione
delle opere, che pure hanno sollevato gravi preoccupazioni nelle OO.SS., impongono la necessità di
procedere ad una rivisitazione del
Sistema Informativo.
Le attuali dimensioni di fatturato e/o la
quantità di risorse umane impegnate nell’impresa, e/o gruppi, nonché le innovazioni legislative pongono la necessità di:
-
rivisitare, per il livello nazionale e quello territoriale, le soglie
di fatturato ed il numero dei lavoratori occupati;
-
adeguare la normativa alla introduzione della figura del Contraente
Generale.
Nel sistema informativo va altresì recepita la prassi della "concertazione
preventiva", già adottata positivamente in questi anni, nel rapporto con
le stazioni appaltanti, e/o con i concessionari di grandi OO.PP..
A tal fine occorrerà individuare le condizioni e le materie di confronto, in
particolare quelle inerenti i fabbisogni di manodopera e le relative necessità
formative, l'organizzazione del lavoro e le esigenze logistiche, nonché la
salvaguardia dei diritti essenziali per i lavoratori impiegati nel processo
produttivo.
Inoltre va definita una sessione di incontro annuale per monitorare i flussi di lavoratori extracomunitari
in relazione all’andamento del mercato del lavoro del settore.
2.1. Art.5
Bisogna riconfermare l’impianto contenuto
nell’art. 5 del vigente CCNL.
In questo contesto
riteniamo che una definizione dell'orario di lavoro, anche su base annua possa
essere utilizzata per processi produttivi "complessi" e pluriennali
al fine di rendere compatibile l’esercizio delle attività produttive con
l’esigibilità effettiva dei diritti contrattuali essenziali (permessi, ferie etc..) e con la possibilità di migliorare la condizione di
vita dei lavoratori in rapporto alla famiglia, con particolare attenzione al
fenomeno del pendolarismo utilizzando
sperimentalmente anche la “banca delle
ore”.
Sulla materia della “Banca delle
ore” è necessario altresì che le parti procedano a definire
un “avviso comune” finalizzato al riconoscimento pluriennale della stessa, da
parte degli enti previdenziali, ed ad un utilizzo anche ai fini dei lavori
usuranti.
2.2. Processi produttivi complessi
Alla
luce delle esperienze contrattuali realizzate nei processi produttivi complessi
che richiedono un utilizzo di turni avvicendati, è necessario prevedere
l’introduzione di pause retribuite e la rivisitazione dei valori di cui
all’art. 20 nei punti 5), 6), 8) e 12).
2.3. Autisti
Vanno
rese compatibili le normative contrattuali con quelle legislative relative ai
tempi di guida e di lavoro.
3. LAVORI DISAGIATI
3.1. Va effettuata
una rivisitazione delle tabelle di cui all'art.21
gruppo A) finalizzata alla loro riunificazione.
3.2. Va riscritto il punto 9 dell'art.21
per ricomprendere tutte le attività lavorative a
rischio, comprese quelle del restauro, della bitumazione,
e lavori in parete.
3.3. Vanno superati i limiti
chilometrici di cui al comma 4° del gruppo B) dell'art.21.
La diversa composizione
dell’offerta del mercato del lavoro, con una sempre
maggiore presenza di lavoratori immigrati ed un incremento di quella femminile,
impone la necessità di prendere in considerazione un adeguamento delle normative
contrattuali attuali al fine di rispondere meglio alle esigenze di questi
lavoratori.
4.1. Immigrati
E' necessario prevedere modalità di gestione tese ad armonizzare la fruizione di
alcune normative contrattuali ( art.16,18, 62 e 63
del vigente CCNL) rendendole compatibili con le esigenze particolari dei
lavoratori immigrati.
In collegamento con i flussi
migratori va sviluppata la formazione di ingresso,
anche attraverso attività da svolgersi eventualmente nei Paesi di origine da
parte degli enti bilaterali di settore, dando priorità ai percorsi di alfabetizzazione, professionalizzazione
per la prevenzione e la sicurezza.
4.2. Tutela Lavoratrici :
Va integrato il trattamento di legge per la
maternità fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione netta per
i primi 5 mesi di assenza obbligatoria.
Occorre
far valere i periodi di
assenza per maternità ai fini del computo della prestazione di cui
all’allegato C del vigente CCNL.
4.3. Congedo matrimoniale :
Bisogna
adeguare la normativa contenuta nell’art. 29 del vigente CCNL con quello previsto dall’art. 69 dello stesso.
4.4. Mobbing:
Vanno
definite norme ed azioni positive per combattere e
prevenire eventuali fenomeni discriminatori e/o comportamenti e situazioni che
minino l’integrità psico-fisica dei lavoratori istituendo anche una commissione
nazionale di monitoraggio ed intervento sulla materia.
4.5. Malattia ed Infortunio :
Va superato
quanto previsto dagli artt.27 e 28 e dall’allegato L
del vigente CCNL in relazione ai periodi non indennizzati
dall'INPS e dall'INAIL.
Va
rivisitata la normativa sulla conservazione del posto di lavoro.
Va
garantita agli operai la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia
professionale fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti, del
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa
del lavoro.
4.6.Trasferimento impiegati
In
caso di trasferimento degli impiegati va garantita l'informazione preventiva
alle OO.SS. territoriali e
alle RSU - RSA.
5. WELFARE
INTEGRATIVO :
5.1. Fondo Prevedi
I ritardi registrati sui tempi
contrattualmente previsti per l'avvio
del Fondo Prevedi, impegnano e responsabilizzano le
parti sociali in una campagna di informazione per il raggiungimento di un
adeguato tasso di adesione, e inducono ad un recupero di quanto già previsto al
capitolo 5 del punto 2 nel rinnovo del 2' Biennio del CCNL 1995 firmato
l'11/06/97, a proposito dell'innalzamento della contribuzione, nonché ad un
innalzamento della quota di TFR maturando da accantonare.
Per
quest’ultimo aspetto, al fine di rendere più agevole
il rapporto con il Fondo Prevedi, riteniamo utile
ampliare e generalizzare, sul piano nazionale, l’esperienza dell’accantonamento
del TFR in Cassa Edile.
5.2. Prestazioni Sanitarie Integrative
E'
necessario ottimizzare e razionalizzare quanto previsto all’Allegato R, e
orientarne i contenuti verso la costituzione di un Sistema Nazionale,
prevedendo momenti di verifica successivi all’applicazione di quanto già
concordato contrattualmente.
6. ACCORDI LOCALI
Vanno
integrate le materie demandate alla contrattazione integrativa territoriale. In
questo ambito va prevista la possibilità di costituire
forme di garanzia della retribuzione da accantonarsi presso la Cassa Edile, in
caso di fallimento delle imprese.
Va
integrato il V° comma dell’art. 39 con “…e costituire elemento di deroga in positivo della misura massima stabilita nazionalmente”.
7. PROFESSIONALITA’ e CLASSIFICAZIONE
7.1. Inquadramento professionale
Ciò impone una revisione dell’intera struttura che, superando il rapporto esclusivo tra mansione svolta ed inquadramento,. tenga, a questo fine, conto della professionalità, delle competenze sviluppate dal lavoratore, della formazione e dell’uso flessibile delle diverse competenze professionali.
E' possibile realizzare tutto ciò con il passaggio da una forma rigida verticale di valutazione della professionalità ad un sistema che definisca aree professionali omogenee, articolate al loro interno, e con una revisione dell’attuale scala parametrale che va ampliata.
Nel settore la risorsa umana è, e rimane, il cardine tra i fattori della produzione, la formazione è certamente lo strumento prioritario atto a garantirne la occupabilità e l'adattabilità alle rinnovate esigenze del mercato del lavoro.
Una politica contrattuale di "fidelizzazione" al settore, legata alla certezza delle dinamiche di sviluppo della “ carriera”, è possibile se, la formazione professionale viene assunta come modalità essenziale per l’entrata, la permanenza e l’aggiornamento, nonché come elemento di valutazione ai fini contrattuali.
A questo proposito la certificazione e registrazione, da parte degli enti formativi di settore, dei percorsi professionali dei lavoratori, rimane la proposta che accompagna e rende possibile quella scelta sopra evidenziata.
A questo fine il CCNL dovrà definire un quadro convenuto con indirizzi ed orientamenti che una Commissione Tecnica dovrà approfondire e, in tempi certi, restituire alle parti sociali, per la conseguente valutazione e traduzione contrattuale.
Pur essendo questa la scelta centrale di intervento contrattuale nel frattempo è necessario comunque procedere a rivisitare alcuni profili professionali.
7.2. APPRENDISTATO
L’apprendistato
deve essere utilizzato quale forma primaria di ingresso
nel settore.E a tal fine l'attuale regolamentazione
contrattuale dovrà essere adeguata per favorire oltre l’ingresso anche la
permanenza dei giovani nel settore.
7.3.
Quadri
Occorre
procedere all'adeguamento normativo-economico
dell’indennità di funzione, alla definizione dei permessi retribuiti per
l'aggiornamento professionale, alla codeterminazione
dei carichi di lavoro, alla definizione di premialità
legate ad obiettivi.
8. SICUREZZA
8.1. Formazione
Si richiede
l’equiparazione delle ore di formazione, di cui all’Art.
88 del vigente CCNL, alla misura prevista dalla legislazione in materia.
8.2. R.L.S. - R.L.S.T.
Si
richiede di procedere, in cantieri a pluralità di presenza di
imprese, ad adeguare quanto previsto all’art. 103 Punto 1 lettere a) e
d).
Inoltre
occorre prevedere tra le materie di cui all'art.39,
l'individuazione dei criteri e delle modalità relative
a RLS e RLST di cui all'art.88 comma 5 del vigente
CCNL .
Alla
luce delle esperienze maturate in questi anni, si ritiene necessario che in
tutti i cantieri vi siano forme di rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza. A tale scopo si propone di informare preventivamente le OO.SS. territoriali circa
l'elezione degli RLS e infine occorrerà verificare le condizioni e i criteri
che garantiscono l’agibilità e l'operatività delle RLST.
8.3. Assemblee
Occorre prevedere assemblee sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, convocate
dalle OO.SS. territoriali.
9. RETRIBUZIONE
Per dare continuità alle tutele assegnate al CCNL si richiede un aumento dei minimi tabellari pari a 90,00 Euro al 3° livello.
Allegato 1
GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO E RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI
PARITETICI DI SETTORE.
P R E M E S S A
Le
Segreterie Nazionali FENEAL – FILCA – FILLEA intendono, con il presente
documento, evidenziare schematicamente i temi e gli obiettivi per un utile
confronto con particolare attenzione sia agli impegni
già assunti contrattualmente dalle parti e rivenienti dal CCNL precedente
(accordo firmato il 29 gennaio 2002) nonché ad ulteriori obiettivi che sono
stati enucleati all’interno del documento nazionale ANCE – FENEAL – FILCA –
FILLEA del 22 luglio 2001 e presentato nel Convegno Nazionale degli Enti Scuola
dello stesso anno. Peraltro i temi del governo del mercato del lavoro e della
qualificazione della formazione professionale costituiscono parte rilevante di
processi in atto che attribuiscono particolare attenzione al sistema degli Enti
Bilaterali chiamandoli ad operare sia su versanti già conosciuti dagli Enti
paritetici del settore edile, sia su nuovi percorsi .
Metodologicamente
le Segreterie Nazionali intendono proporre un confronto negoziale su ognuno di
questi temi che verranno schematicamente riportati nel
presente documento per consentire alle parti di convenire ai necessari accordi.
Parlando di
strumenti di governo del mercato del lavoro e di
qualificazione della formazione professionale, intendiamo usare un’accezione
larga ai temi in oggetto facendo riferimento:
Ø
alla
trasparenza;
Ø
alla
razionalizzazione;
Ø
alla
qualificazione del mercato del lavoro.
E’ da sottolinearsi, infine, che tra i punti schematicamente
richiamati nel documento, ci sono alcuni che richiedono un confronto serrato
tra le parti ed altri meno importanti che potranno essere assunti dalla volontà
comune delle stesse parti più facilmente non suscitando gravi problemi.
I.
I TEMI DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO DEL LAVORO
Le
parti nell’accordo del 29 gennaio 2002 hanno convenuto su alcuni temi nel
Protocollo sulle “Politiche del lavoro
nel settore delle costruzioni”
che le Organizzazioni Sindacali ripropongono
nuovamente al centro del confronto
perché si passi dalla indicazione di obiettivi “generici” alla disciplina di
istituiti contrattuali immediatamente applicabili.
I
temi che le OO.SS. scriventi
ritengono essere ricompresi sotto questo paragrafo sono
i seguenti:
a) “estensione agli obblighi di
contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli
previsti dall’art. 29 della L. 341/95 (compresi i meccanismi premiali) per le
assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione
contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate” e di premiare le imprese
che operano all’interno di un circolo virtuoso di concorrenza nel mercato. (lettera a - Politiche del lavoro nel settore
delle costruzioni);
b)
estensione della certificazione
di regolarità contributiva ai lavori privati .
“Per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, della
concessione edilizia (permesso di costruire) o all’atto della presentazione di
denuncia di attività , il nominativo della impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante
il rispetto degli obblighi contributivi”(lettera
c - Politiche del lavoro nel settore
delle costruzioni);
c) estensione in tutte le province dello Sportello Unico e del DURC
rilasciato unitamente da INPS , INAIL e Casse Edili .In tal senso occorrerà da
una parte effettuare un monitoraggio sistematico delle
esperienze in atto nei territori in cui attraverso accordi provinciali si è
giunti già a tale risultato. Inoltre dovrà portarsi a compimento quanto
stabilito dal CCNL: “La documentazione
di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità
contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da INPS, INAIL e
Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di
una convenzione con INAIL ed INPS” (lettera
d - Politiche di lavoro nel settore
delle costruzioni);
d) definizione tra le parti, in via sperimentale, di una procedura
di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile,
basata su parametri di incidenza del costo del lavoro , distinti per categorie
di lavoro. “In via sperimentale, le Associazioni Nazionali sottoscritte definIranno, in aggiunta a quanto sopra, una procedura di
verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile , basata
su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di
lavoro. La congruità verrà misurata su parametri
rapportati al complesso dei lavori eseguiti dalla impresa principale e dalle
imprese subappaltatrici con l’impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il
singolo lavoro risultino inferiori al parametro di
congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate ad integrare il
versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro” (lettera e- Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni);
e) Nelle Casse
Edili modifica della modulistica della certificazione per il rilascio della attestazione della regolarità contributiva basata
sulla verifica della congruità “dopo la
definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto d) e quando
sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile
condizionerà il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva di cui al
punto d), anche alla verifica di congruità di cui al punto precedente” ed alla
applicazione dell’art.15 del CCNL (lettera
f - Politiche di lavoro nel settore delle costruzioni);
f) stipula di un protocollo con INPS ed INAIL al fine di
indirizzare efficamente il sistema dei controlli
ispettivi. “INPS, INAIL concentreranno
le visite ed i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in
possesso degli attestati di cui sopra” (lettera
g - Politiche di lavoro nel settore delle costruzioni).
Le Organizzazioni sindacali nazionali
nell’accordo più volte richiamato si erano impegnate ad una definizione
compiuta della materia entro il 30/9/2002. Oggi le parti sono facilitate dal
fatto che l’art. 29 L. 341/95 è stato prorogato fino
al 2006, pur dovendo intervenire un Decreto ministeriale ogni anno che
determini la quantità dello sconto contributivo.
E’
chiaro che alcuni di questi impegni contrattuali possono essere risolti
autonomamente dal tavolo negoziale tra le parti ;
mentre altri richiedono una concertazione con soggetti istituzionali quali il
Governo, l’INPS, l’INAIL.
II RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PARITETICO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE.
A)
LAVORO
TEMPORANEO
Le
parti hanno già disciplinato nel CCNL il lavoro temporaneo ed il Ministero del
Lavoro con lettera del 13/11/2002 prot. n° 5/27824/70/Lav/temp. ha in via definitiva sancito
che “appare ammissibile la previsione di una particolare disciplina autonoma
del lavoro temporaneo per il settore della edilizia, poiché l’art. 1 comma 3 L. 196/97 conferisce all’autonomia collettiva di integrare
le disposizioni legali”.
Al
fine di rendere compiutamente operativa tale disciplina le OO.SS.
nazionali ritengono che sia necessario predisporre i
seguenti atti:
-
definizione de parte dei
soggetti firmatari il CCNL delle modalità di versamento della quota del 4% al
sistema nazionale paritetico di settore ;
-
definizione da parte
del FORMEDIL dei percorsi formativi standards per i
lavoratori temporanei con particolare riguardo alla sicurezza in ingresso;
-
disciplina ad opera delle parti sociali del settore della aliquota
dello 0.3% della retribuzione imponibile per interruzioni metereologiche
che sarà versata dalle agenzie per ogni lavoratore impegnato.
B)
QUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA FORMEDIL
“I
dati della parcellizzazione del sistema imprenditoriale nel settore sono noti a
tutti, così come è nota la situazione del mercato del
lavoro del settore. Ne risulta che la vita di un
lavoratore edile rappresenta un intreccio di percorsi, di esperienze, di lavoro
e di non lavoro, che si susseguono in un mercato del lavoro che è quello legale
ed un mercato del lavoro parallelo, con entrate ed uscite in cui la
legislazione e contrattazione (con i suoi presidi bilaterali) devono inserire
elementi di razionalizzazione “.
“E’
compito delle parti sociali concepire politiche formative appropriate di
settore per la qualificazione, riqualificazione aggiornamento e formazione
permanente delle risorse umane, che devono necessariamente essere pensate a
livello di settore e non ovviamente di azienda come il
susseguirsi di occasioni ricorrenti di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente lungo l’intero arco della vita
lavorativa”.
“Elevare la qualità delle risorse umane nel settore
delle costruzioni oggi significa innanzitutto monitorare i flussi di ingresso e di uscita dallo stesso e governare i presidi
destinati al mestiere, collaborando con i servizi per l’impiego per quanto
attiene l’orientamento, la formazione, la riqualificazione, la selezione ed il
collocamento. Per questo occorre
ripensare al sistema delle Scuole professionali edili ed al
ruolo del FORMEDIL Nazionale e regionali all’interno di questo obiettivo
teso a razionalizzare il mercato del lavoro ed ad esaltare la funzione della formazione professionale, di
modo che le imprese ed i lavoratori ne colgano l’utilità”.
A
tal fine, le parti devono intervenire sui seguenti punti:
Ø “sviluppo di un sistema nazionale di
formazione continua a partire dalla risoluzione di due questioni decisive : l’utilizzo dello 0.30% istituito dall’art. 25 4° comma
della L. 21/12/1978 n° 845 per la formazione continua
versato dalle imprese del settore e la definizione di modalità sostenibili per
il distacco di lavoratori in formazione;
v
sviluppo di un Piano Nazionale settoriale che consenta alle Scuole di erogare
un’offerta formativa omogenea ed allo stesso tempo mirata ai fabbisogni delle
imprese rilevati in sede territoriali.
A tal fine le OO.SS. propongono di stipulare un
accordo tra le parti sociali di settore e le organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali interconfederali per definire le modalità per far confluire i
versamenti operati dalle imprese del settore verso il sistema FORMEDIL, a
sostegno del suddetto piano nazionale di settore .
Ø “ sviluppo
di un modello a rete che valorizzi la dimensione regionale e il coordinamento
operativo a livello interprovinciale e conseguente valorizzazione del ruolo dei
Formedil Regionali, anche tenuto conto della
normativa di legge in vigore”, all'interno di una unitarietà
del sistema Formedil;
Ø
definizione in via
obbligatoria attraverso accordo nazionale dell’acquisizione della certificazione di
qualità ;
Ø
“raccordo del sistema di
certificazione dei crediti formativi attivato dal sistema Formedil
con il libretto personale del lavoratore con l’istituenda anagrafe nazionale dei lavoratori
in corso di sviluppo da parte della CNCE: codificazione qualifiche, gestione informatizzata libretti formazione edile, monitoraggio delle
politiche di carriera”;
Ø “collegamento della attività delle scuole edili al nuovo sistema
scolastico” con un
Protocollo di intesa tra Formedil e Ministero della
Pubblica Istruzione , Università e Ricerca;
Ø attività delle Scuole Edili per l’orientamento, la formazione
per l’apprendistato, l’alternanza, l’obbligo formativo, l’IFTS, la
riqualificazione, la formazione continua e la formazione dedicata
all’inserimento degli immigrati;
Ø accordo nazionale tra le parti che preveda l’obbligo da
parte delle Scuole Edili e dei Formedil Regionali di certificazione dei propri bilanci;
Ø accordo nazionale tra le parti che modifichi il sistema di
finanziamento del Formedil prevedendo la
canalizzazione diretta da parte delle Casse Edili sulla base della propria
massa salari delle percentuali già definite;
Allegato 2
IL RUOLO DEGLI ENTI PARITETICI NEL GOVERNO DEL
MERCATO DEL LAVORO EDILE
PREMESSA : il contesto settoriale
Le caratteristiche fondamentali del settore delle
costruzioni sono costituite dalla frantumazione, dalla polverizzazione
dei luoghi di lavoro e dalla stagionalità
dell’impiego che si combina con periodi di non lavoro, a volte coperti dagli strumenti di sostegno
al reddito.
Le relazioni industriali e contrattuali ed il
relativo sistema degli enti bilaterali, da queste ultime generato, ha dovuto confrontarsi con queste peculiarità del “lavoro”
edile ed è per questo che nel sistema delle tutele gestite pariteticamente, a
nostro parere, è contenuto un principio di grande modernità: la tutela del
lavoro non si realizza solo sul singolo posto di lavoro, ma nell’ambito del
mercato del lavoro (settore e territorio).
Al fine di aumentare l’occupabilità
del lavoratore edile e la sua adattabilità alle opportunità di lavoro, il
sistema contrattuale ha implementato con gli Enti Bilaterali, tutele che
garantiscono il sostegno al lavoratore nel passaggio dal lavoro al non lavoro e
da non lavoro al nuovo lavoro.
Per aumentare l’occupabilità
e l’adattabilità del lavoro edile occorre intervenire su tre strumenti
fondamentali:
a)
i servizi per l’impiego
b)
la formazione professionale
c)
gli ammortizzatori sociali
In questo
senso, le politiche di governo del mercato del lavoro nel settore devono essere
concepite come il susseguirsi di occasioni ricorrenti
di qualificazione, aggiornamento e di opportunità programmate permanentemente
lungo l’intero arco della vita lavorativa, finalizzando a tali percorsi le
politiche di sostegno al reddito.
Le azioni delineate nella presente proposta intendono favorire il perseguimento dei presenti obiettivi:
Ø Incontro tra domanda ed offerta di lavoro
Ø Trasparenza, qualità e regolarità del mercato del lavoro
L’asse lungo il quale orientare il complesso delle azioni è rappresentato
dall’investimento sul capitale umano, quindi, dal ruolo della formazione
professionale intesa quale fattore permanente di qualificazione del processo
produttivo, condizione per la crescita professionale dei lavoratori addetti e
per una competizione alta tra le imprese.
In questa ottica, il
sistema formativo paritetico di settore (formazione d’ingresso, formazione
continua, certificazione e collegamento con i percorsi professionali
contrattualmente definiti) diventando
parte integrante del ciclo dei servizi all’impiego, deve essere in grado di autoriformarsi, quali interlocutori dei soggetti titolari
delle politiche attive del lavoro, sia provinciali che regionali.
Gli obiettivi del governo nel mercato del lavoro
devono essere parte del processo di programmazione delle
azioni e delle risorse destinate dalle Istituzioni.
A questo fine risulterà
utile una sede di concertazione articolata su due livelli
Ø a livello nazionale: attraverso sessioni
annuali di incontri e con il supporto dei dati provenienti dal sistema
paritetico (Osservatorio Nazionale istituito dal CCNL), dalle fonti ed
istituzioni di ricerca, per valutare in termini quantitativi e qualitativi la
programmazione della formazione e la sua rispondenza al sistema nazionale dato
contrattualmente tra le parti.
Ø a livello regionale attraverso l’istituzione di
tavoli permanenti tra le parti sociali e i livelli istituzionali interessati
per monitorare ed adeguare:
o
lo stato di avanzamento degli strumenti convenzionali
o
lo stato di attuazione e qualificazione degli strumenti operativi
o
lo stato di attuazione dei programmi formativi e la rispondenza alle
esigenze del mercato del lavoro del settore.
La Convenzione e lo Sportello per
l’incontro di domanda ed offerta
Il Sistema Nazionale Paritetico formativo, per il tramite delle parti sociali ha bisogno di rappresentarsi nel Sistema Nazionale per l’incontro fra domanda e l’offerta di lavoro.
Lo strumento per realizzare ciò è una convenzione articolata razionalmente e regionalmente tra il Sistema Formativo Paritetico ed i soggetti titolari del collocamento. Attraverso esso la bilateralità interagisce e si integra con i servizi per l’impiego, esercitando in “ esclusiva” la formazione di settore.
Lo sportello, collocato all’interno dell’ente di formazione è lo strumento di attuazione della convenzione svolgendo le seguenti funzioni:
-
attività di promozione al fine di promuovere e
fornire informazioni nel settore e
sulle peculiarità delle attività lavorative e delle opportunità lavorative
-
accessibilità del servizio
-
raccolta di inserzioni garantite ai lavoratori e ai datori di lavoro
ed assicurando un servizio di consulenza per formulare la richiesta/offerta in
maniera efficace rispetto ai propri bisogni
-
inserimento delle inserzioni nella banca dati e loro manutenzione
-
verifica delle opportunità di lavoro
-
servizio formativo: predisposizione ed
attivazione degli standards
formativi per i lavoratori (formazione d’ingresso, continua e per il lavoro
temporaneo) con certificazione dei percorsi e dei crediti formativi per i
contratti a causa mista, formazione in caso di godimento degli strumenti di
sostegno al reddito e delle
politiche di carriera finalizzata al
loro riconoscimento contrattuale.
o
L’insieme degli interventi
delineati in precedenza dovrà consentire di monitorare caratteristiche
personali, professionali, attitudinali, disponibilità alla mobilità e
quindi realizzare la fase di orientamento e/o di reinsediamento.
o
I percorsi formativi vanno
coordinati con i tempi delle prestazioni di sostegno al reddito, adeguando le
normative contrattuali, orientando alcune prestazioni extracontrattuali delle
Casse Edili per incentivare la frequenza ai corsi.
o
Per le imprese che
attingono il personale dalle liste dei lavoratori inseriti nei percorsi formativi potrebbe essere previsto un sistema premiale nei
versamenti agli enti paritetici, nonché priorità di accesso ai contributi
pubblici alle imprese definiti nell’ambito della concertazione sulle politiche
attive del lavoro.