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Edilizia |
Criteri disoccupazione speciale edile I sindacati delle costruzioni scrivono al Ministro del Lavoro per la rivisitazione articolo 11 della legge 223/91.
Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil scrivono al Ministro del Lavoro per richiedere la rivisitazione dei criteri per la maturazione al diritto alla disoccupazione speciale edile ex articolo 11 della legge 223/91, prendendo spunto dal primo caso di crisi d’area generata dalla decanterizzazione del primo Contraente Generale operante sulla SA-RC (legge Obiettivo). Nella lettera allegata è ben evidenziata la difficoltà applicativa della norma.
p. le Segreterie Nazionali FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL ( D.B. Ciddio – G. Virgilio – M. Macchiesi)
Roma 27 febbraio 2007
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Testo della lettera inviata al Ministro del lavoro
Ministro del Lavoro On.le Cesare Damiano E p.c. Al Sottosegretario Ministero del Lavoro Sen. Antonio Montanino
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione
Via Fornovo , 8
R O M A
Oggetto: Richiesta di modifica della procedura di crisi occupazionale prevista dall’art. 11 comma 2 della Legge 223/91 e D.Lgs. 190/02 in attuazione della Legge delega 443/01
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a corredo e contestualizzazione dell’attivazione della procedura di crisi occupazionale prevista dall’art. 11 comma 2 della L. 223/91 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili impegnate nei lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria - macro lotto Sicignano degli Alburni / Atena Lucana , intendono fare un quadro ed alcune valutazioni, che nel concerto delle normative di cui all’oggetto vengono a registrarsi nella gestione delle fasi di decantierizzazione delle opere.
Vigendo l’art. 10, comma 4, del Disegno legge n° 190/02 , lettera a) , che premiava “la maggiore entità di lavori e servizi che il Contraente Generale si impegnava ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta” , sono stati affidati da varie stazioni appaltanti alcuni lotti di opere strategiche di cui alla legge 443/01 che hanno già provocato per alcune opere in via di realizzazione una notevolissima frammentazione e polverizzazione del ciclo produttivo significata dalla progressiva deresponsabilizzazione fino al 100% del Contraente generale scelto nell’esecuzione dell’opera.
In questo quadro l’ANAS, in data 22/10/03 ha affidato i lavori di ammodernamento e di adeguamento della SA/RC dal Km. 53 + 800 al Km. 82 + 330 – tratta ricadente tra i Comuni di Sicignano degli Alburni ed Atena Lucana (SA) , con affidamento a Contraente Generale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera f) della Legge 443/01 nonché dell’art. 9 del D.Lgs. del 20/8/02 n° 190 alla C.M.C. con sede in Ravenna in Via Trieste n° 76.
Questi lavori hanno avuto effettivamente inizio nel mese di aprile ’04 e saranno completati entro il 15/03/08.
L’importo dei lavori al netto del ribasso è di Euro 445.000.000,00.
La C.M.C. ha nominato, per lo stesso appalto, le seguenti imprese fiduciarie:
1. Aleandri s.r.l, con sede a Bari, Corso Vittorio Emanuele 52 , per un importo di Euro 36.500.000,00; 2. De Sanctis SPA , con sede a Napoli, in Via Consalvo 120, per un importo di Euro 26.936.062,00; 3. Fingeo SPA , con sede a Tito (PZ) , Zona industriale, per un importo di Euro 25.110.000,00.
Le imprese edili attualmente presenti, oltre le già citate e con le quali la CMC ha stipulato contratti di affidamento e subaffidamento sono 54 ed occupano 709 unità.
Dall’inizio dei lavori a tutt’oggi, il numero delle imprese che, complessivamente, sono state impegnate nell’opera è di 88 ed in questi numeri non sono conteggiati i noli a caldo o a freddo , oltre che gli appalti di servizio.
Per questi motivi vanno considerate le modalità organizzative dell’affidamento a Contraente Generale: la parcellizzazione estrema degli affidamenti e dei subaffidamenti che al momento della decantierizzazione non permette a molti lavoratori di maturare i requisiti soggettivi (18 mesi di lavoro effettivo) necessari per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 11 comma 2 della L. 223/91 per i lavoratori edili.
Questa norma della L. 223/91, art. 11 comma 2, che richiede 18 mesi di effettivo lavoro, aveva una sua logica nel quadro normativo precedente , regolato dalla legge 109/94 e successive modificazioni.
In conclusione, perciò, nella fase di decantierizzazione che si è avviata, si registrano situazioni soggettive di lavoratori che, pur superando i 18 mesi di rapporto di lavoro, hanno però periodi di malattia per cui non maturano il requisito soggettivo previsto dalla legge .
Si evidenzia, infine, che sulla base di questo quadro normativo, che ha mutato le regole di affidamento al Contraente generale, il rischio è quello di una reiterata inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 223/91.
Serve forse affermare per altri motivi che lo stesso legislatore è intervenuto a cassare l’art. 176, comma 4 lettera f) contenuta nel D.L. 173/06 , restringendo con questo la quantità possibile di affidamenti e subaffidamenti a terzi.
Cassata ormai tale norma resta però un certo numero di affidamenti appaltati con quel regime normativo ora modificato.
Per affrontare i problemi che ne discendono, siamo a richiedere un incontro utile a valutare le opportune forme per esaminare le conseguenti tematiche occupazionali .
Distinti saluti.
Roma, 26 Febbraio 2007
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