Agenda /Contrattazione /News /Dipartimenti /Documenti /Uff.Stampa / Dove siamo /Chi siamo /Mappa sito

 

Stampa questo documento

Edilizia

 

Criteri disoccupazione speciale edile

I sindacati delle costruzioni scrivono al Ministro del Lavoro

per la rivisitazione articolo 11 della legge 223/91.

 

 

                                               

 

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil scrivono al Ministro del Lavoro per richiedere la rivisitazione dei criteri per la maturazione al diritto alla disoccupazione speciale edile ex articolo 11 della legge 223/91, prendendo spunto dal primo caso di crisi d’area generata dalla decanterizzazione del primo Contraente Generale operante sulla SA-RC (legge Obiettivo). Nella lettera allegata è ben evidenziata la difficoltà applicativa della norma.

 

                                                                                                     

 

 

p. le Segreterie Nazionali

                                                     FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL

                                          ( D.B. Ciddio – G. Virgilio – M. Macchiesi)

 

 

         Roma 27 febbraio 2007

 

 

________________________________________________

 

 

Testo della lettera inviata al Ministro del lavoro

 

 

                                                                                                    Ministro del Lavoro

                                                                                                    On.le Cesare Damiano

                                                                 E p.c.

                                                                                                    Al Sottosegretario

                                                                                                    Ministero del Lavoro

                                                                                                    Sen. Antonio Montanino

 

                                                                                                    Direzione Generale degli

                                                                                                    Ammortizzatori sociali

                                                                                                    ed incentivi all’occupazione

     

                                                                                                    Via Fornovo , 8

 

                                                                                                    R O M A

 

Oggetto: Richiesta di modifica della procedura di crisi occupazionale prevista dall’art. 11 comma 2 della Legge 223/91 e D.Lgs. 190/02 in attuazione della Legge delega 443/01

 

 

                  Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a corredo e contestualizzazione dell’attivazione della procedura di crisi occupazionale prevista dall’art. 11 comma 2 della L. 223/91 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili impegnate nei lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria  - macro lotto Sicignano degli Alburni / Atena Lucana , intendono fare un quadro ed alcune valutazioni, che nel concerto delle normative di cui all’oggetto  vengono a registrarsi nella gestione delle fasi di decantierizzazione delle opere.

 

      Vigendo l’art. 10, comma 4, del Disegno legge n° 190/02 , lettera a) , che premiava “la maggiore entità di lavori e servizi che il Contraente Generale si impegnava ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta” , sono stati affidati da varie stazioni appaltanti alcuni lotti di opere strategiche di cui alla legge 443/01 che hanno già provocato per alcune opere in via di realizzazione una notevolissima frammentazione e polverizzazione del ciclo produttivo significata dalla progressiva deresponsabilizzazione fino al 100% del Contraente generale scelto nell’esecuzione dell’opera.

 

                  In questo quadro l’ANAS, in data 22/10/03 ha affidato i lavori di ammodernamento e di adeguamento della SA/RC dal Km. 53 + 800 al Km. 82 + 330 – tratta ricadente tra i Comuni di Sicignano degli Alburni ed Atena Lucana (SA) , con affidamento a Contraente Generale ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera f) della Legge 443/01 nonché dell’art. 9 del D.Lgs. del 20/8/02 n° 190 alla C.M.C. con sede in Ravenna in Via Trieste n° 76.

 

                  Questi lavori hanno avuto effettivamente inizio nel mese di aprile ’04 e saranno completati entro il 15/03/08.

 

                  L’importo dei lavori al netto del ribasso è di Euro 445.000.000,00.

 

                  La C.M.C. ha nominato, per lo stesso appalto, le seguenti imprese fiduciarie:

 

1.            Aleandri s.r.l, con sede a Bari, Corso Vittorio Emanuele 52 , per un importo di Euro 36.500.000,00;

2.            De Sanctis SPA , con sede a Napoli, in Via Consalvo 120, per un importo di Euro 26.936.062,00;

3.            Fingeo SPA , con sede a Tito (PZ) , Zona industriale, per un importo di Euro 25.110.000,00.

 

                  Le imprese edili attualmente presenti, oltre le già citate e con le quali la CMC ha stipulato contratti di affidamento e subaffidamento  sono 54 ed occupano 709 unità.

 

                  Dall’inizio dei lavori a tutt’oggi, il numero delle imprese che, complessivamente, sono state impegnate nell’opera è di 88 ed in questi numeri non sono conteggiati i noli a caldo o a freddo , oltre che gli appalti di servizio.

 

                  Per questi motivi vanno considerate le modalità organizzative dell’affidamento a Contraente Generale: la parcellizzazione estrema  degli affidamenti e dei subaffidamenti che al momento della decantierizzazione non permette a molti lavoratori di maturare i requisiti soggettivi (18 mesi di lavoro effettivo) necessari per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 11 comma 2 della L. 223/91 per i lavoratori edili.

 

                  Questa norma della L. 223/91, art. 11 comma 2, che richiede 18 mesi di effettivo lavoro, aveva una sua logica nel quadro normativo precedente , regolato dalla legge 109/94 e successive modificazioni.

 

                  In conclusione, perciò, nella fase di decantierizzazione che si è avviata, si registrano situazioni soggettive di lavoratori che, pur superando i 18 mesi di rapporto di lavoro, hanno però periodi di malattia per cui non maturano il requisito soggettivo previsto dalla legge .

 

                  Si evidenzia, infine, che sulla base di questo quadro normativo, che ha mutato le regole di affidamento al Contraente generale, il rischio è quello di una reiterata inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 11 della L. 223/91.

 

                  Serve forse affermare per altri motivi che lo stesso legislatore è intervenuto a cassare l’art. 176, comma 4 lettera f) contenuta nel D.L. 173/06 , restringendo con questo la quantità possibile di affidamenti e subaffidamenti a terzi.

 

                  Cassata ormai tale norma resta però un certo numero di affidamenti appaltati con quel regime normativo ora modificato.

 

                  Per affrontare i problemi che ne discendono, siamo a richiedere un incontro utile a valutare le opportune forme per esaminare le conseguenti tematiche occupazionali .

 

                  Distinti saluti.

 

Roma, 26 Febbraio 2007

 

                                                                                                   

 

 

 


Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49

©Grafica web michele Di lucchio