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Tra

 

AGCI-Produzione e Lavoro, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative

 

e

 

FeNEAL - UIL, FILCA - CISL - FILLEA – CGIL

 

Si conviene quanto segue:

 

LAVORO TEMPORANEO

 

1.         CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

a) Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30bis) Disciplina Generale Sezione Seconda  del CCNL 9 Febbraio 2000 e dal successivo accordo               4 febbraio 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili ed Edilcasse di competenza.

Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.

Pertanto il contributo versato alle Casse Edili ed Edilcasse, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.

b) Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l'Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edili e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio).

c) La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.

d) Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all'obbligo formativo di cui alla legge n.196/97 e s.m., nonché a quanto previsto dall'art. 30 Bis del CCNL 9 Febbraio 2000.

e) Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall'art.75 Disciplina Speciale Parte Prima del CCNL 9 Febbraio 2000.

 

2.         CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI Dl LAVORO

Le parti concordavo le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui al CCNL 9 Febbraio 2000 e accordo 4 Febbraio 2002.

a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all'apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili ed Edilcasse. 

b. Gli eventi coperti, da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determinino una parziale riduzione dell'orario settimanale e per le quali sia stata approvata l'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall'impresa utilizzatrice edile.

c. La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile o Edilcassa solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.

d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili ed Edilcasse e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa Edile o Edilcassa stessa l'avvenuta autorizzazione dell'INPS.

e. La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.

f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile o Edilcassa provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30% sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.

h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.

 

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

a) Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare COOPERLAVORO, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all'1 % calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo.

La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo COOPERLAVORO anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dagli accordi costitutivi del Fondo pensione, dallo Statuto di COOPERLAVORO e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.

b) La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile o Edilcassa e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo COOPERLAVORO e relativi all'1 % della retribuzione del lavoratore.

L'eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni a COOPERLAVORO e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile o Edilcassa.

c) L'obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall'accordo locale.

d) Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di avere vigore le contribuzioni relative al contributo per l'ape straordinaria.

e) Resta confermato che le riserve dell'ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell'onere di cui sopra e alla gestione delle Casse Edili o Edilcasse, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.

f) Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.

 

 

AGCI Produzione e Lavoro                                          FeNEAL – UIL 

ANCPL Legacoop                                                      FILCA – CISL

Federlavoro e Servizi Confcooperative                          FILLEA- CGIL

Roma, 16 dicembre 2003

 

Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49

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