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Integrativo Edili   artigiani Matera  
 

Matera Siglato Integrativo provinciale Aniem-Confapi

 Tra:

La Sezione degli imprenditori Edili Minori ed Affini dell’ANIEM-CONFAPI della Provincia di Matera, rappresentata dal Sig. Michele MOLINARI nella qualità di Presidente della stessa e dai Sigg. Mario BITONTO, Angelo LISANTI, Eligio MELE, Leonarda TANTULLI, assistiti dal Sig. Claudio NUZZACI, Presidente, e Francesco STELLA, Direttore, dell’A.P.I. Matera e dal Servizio Sindacale della medesima A.P.I. nelle persone dei Sigg. Pasquale LATORRE, Caterina SILEO e Vitalba ACQUASANTA;

 

E,  in ordine alfabetico:

 

Il Sindacato Provinciale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.) della Provincia di Matera, aderente alla U.I.L., rappresentata dal Sig. Valeriano DELICIO, Segretario Responsabile;

La Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini (F.I.L.C.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai Sigg. Osvaldo MODARELLI e Franco PANTONE;

La Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Affini (F.I.L.L.E.A.) della Provincia di Matera, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal Sig.Michele ANDRIULLI, Segretario Generale, Simone RANDO’ e Vincenzo RIZZI;

 viene stipulato

 

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 Giugno 2004 e del successivo accordo di rinnovo del biennio economico 6 Aprile 2006 (di seguito CCNL), da valere in provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

 

Premessa

 

L’importanza strategica del settore delle costruzioni nella provincia di Matera, sia sotto il profilo economico che sotto l’aspetto sociale, rende necessario il rafforzamento degli istituti e delle azioni volti a migliorare le condizioni di lavoro, con il duplice obiettivo di attrarre nel settore manodopera giovane e di tutelare ed incrementare le realtà imprenditoriali locali.

Considerata, infatti, la carenza di manodopera locale e nazionale e la presenza nel mercato di una molteplicità di imprese, non va sottovalutato il potenziale pericolo costituito da concorrenza non sempre corretta.

All’uopo, le parti si impegnano a combattere il lavoro irregolare e sommerso e a dare massima attuazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di diritto all’informazione.

Le parti, infatti, confermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e sollecitano un’incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodico per tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri edili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti, compresi quelli di natura contrattuale.

A tal fine saranno incentivate le iniziative del CPT volte ad incrementare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nonché quelle dell’Ente Scuola finalizzate a valorizzare le capacità progettuali e a formare nuove figure professionali per dare risposte al settore sia sul versante della qualità e produttività che su quello della continuità occupazionale.

Le parti, dunque, riconoscono la necessità di rafforzare il sistema della formazione professionale, con particolare riguardo alla formazione continua, a quella di primo ingresso e all’apprendistato professionalizzante di cui si intende promuovere la diffusione.

Allo stesso tempo le parti intendono rafforzare le iniziative volte a contrastare ogni forma di lavoro irregolare anche in linea con le recenti misure legislative contro il lavoro sommerso ed a sostegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sotto questo aspetto è indispensabile rendere maggiormente efficace lo strumento del Durc, correlandolo anche alla verifica della congruità della manodopera edile. In tale ottica le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo del ruolo dell’Edilcassa.

Infine, si concorda sulla possibilità di individuare, a carico dell’Ente mutualistico, un sistema di “assistenza sanitaria” ai lavoratori attraverso forme che saranno definite successivamente.

Nell’intento di perseguire le suddette finalità, le parti convengono sulla necessità di intraprendere iniziative volte a :

·        rafforzare e rinnovare gli Enti paritetici per favorire ed incentivare la qualità dell’impresa, tutelare la qualità del lavoro, la professionalità, la stabilità settoriale delle risorse umane, la sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori;

·        promuovere l’istituzione della Borsa del Lavoro per l’industria delle costruzioni, prevedendo forme di sperimentazione attraverso l’Ente Scuola degli sportelli informativi per i lavoratori e per le imprese, attivando convenzioni con i Centri per l’impiego provinciali e prevedendo adeguati servizi informatici;

·        sensibilizzare i committenti pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici, in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;

·        riconoscere la previdenza complementare come giusto sostegno alla costruzione di un sistema pensionistico adeguato ai mutati scenari legislativi, prevedendo una capillare diffusione del sistema tra i lavoratori;

·        promuovere una revisione delle prestazioni fornite dalla Edilcassa, fermo restando la contribuzione attualmente prevista, che sia in linea con le reali esigenze dei lavoratori;

·        appoggiare idonee politiche dell’accoglienza nei confronti dei lavoratori extracomunitari che operano nel comparto edile della provincia, individuando percorsi mirati di formazione per gli immigrati attraverso primo ingresso, alfabetizzazione, sicurezza e professionalizzazione;

·        unificare, in occasione del prossimo rinnovo degli organi dell’Edilcassa, il CPT e l’Ente Scuola in un unico ente paritetico, nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione amministrativa e del contenimento dei costi, al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia ed operatività all’azione volta al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui sopra.

·        istituire, nell’ambito dell’Edilcassa, una Scuola permanente di Arti e Mestieri che abbia l’obiettivo di formare professionalità richieste dal mondo del lavoro. A tale scopo l’Ente intratterrà rapporti anche attraverso convenzioni con Enti ed organismi pubblici e privati per accedere a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

 

 

 

CCPL per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini

 

12 Ottobre 2006

 

 

 

 

Art. 1 – ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all’art.5 del CCNL, l’orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua.

Per i cantieri in estensione, l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, stabilito dall’impresa all’inizio dei lavori.

Nota a Verbale

Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l’agro di due o più comuni.

 

Art. 2 – MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

I minimi di paga base oraria per tutti i dipendenti di imprese edili operanti nella provincia di Matera sono quelli di cui agli allegati A) e B) del CCNL e successivi aggiornamenti contrattuali, secondo quanto stabilito tra le parti contraenti a livello nazionale.

 

Art. 3 – ANTICIPAZIONE DELLA C.I.G.O.

 Con riferimento all’art.9 del CCNL, le parti stabiliscono che, per le sospensioni o le riduzioni di orario di lavoro determinate da cause metereologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di C.I.G.O. nel limite massimo complessivo di 180 ore, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’Inps, dell’eventuale periodo immediatamente precedente.

 

Art. 4– ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In attuazione degli artt.12 e 47 del CCNL, l’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al C.I.P. 15 febbraio 1990.

In attuazione degli artt. 12, 39 e 47 del CCNL, l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dal D.L. 25 marzo 1997 n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

Nella determinazione dell’E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Matera, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti all’anno precedente a quello di erogazione dell’E.E.T.:

  •            numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Edilcassa e monte salari relativo;

  •            numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

  •            numero ed importo delle concessioni edilizie rilasciate e delle dichiarazioni dei lavori nella provincia;

  •            numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;

  •            numero di ore di C.I.G. autorizzate.

Infatti, l’esame di tali parametri ha fatto stimare un incremento in termini di competitività, qualità e produttività, per cui l’E.E.T. di cui agli art.39 lett.d) e 47 del  CCNL è stabilito nella misura complessiva del 7%, calcolato sui minimi in vigore nel mese di Marzo 2006, suddiviso in due rate secondo il seguente schema:

 

 

Livelli

Dal 01/­­10/06

Dal 01/07/07

3%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche

Dal 01/10/06

Dal 01/07/07

3%

4%

Operaio 4° livello

 

 

Operaio specializzato

 

 

Operaio qualificato

 

 

Operaio comune

 

 

Custodi, portinai,Guardiani, Fattorini,Uscieri, Inservienti

 

 

Custodi, guardiani con alloggio

 

 

 

La misura dell’E.E.T. così stabilita sostituisce quella già prevista in precedenza.

L’E.E.T. così individuato, sarà corrisposto mensilmente in via presuntiva a titolo di acconto.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell’elemento economico territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente contratto integrativo.

 

Art. 5 – SERVIZIO TRASPORTO ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

  L’impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l’andata che il ritorno degli stessi lavoratori dalla sede dell’impresa o unità operativa della stessa al posto di lavoro.

In mancanza del mezzo di trasporto dell’impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio un’indennità sostitutiva di trasporto nella misura di euro 0,13 per ogni ora di lavoro  prestato.

Il rimborso non è dovuto ai lavoratori che pernottano in cantiere.

Per i cantieri in estensione in mancanza del mezzo di trasporto dell’impresa e in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio un’indennità sostitutiva di trasporto nella misura di un quinto del costo reale unitario della benzina per ogni chilometro di strada rotabile che intercorre tra il comune interessato all’appalto da cui provengono i lavoratori e il centro di raccolta autonomamente stabilito dall’impresa.

La determinazione massima delle spese di viaggio e di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell’appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell’appalto.

 

 

Art. 6 – SERVIZIO MENSA ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell’appalto, con un’occupazione superiore a 60 operai e aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi, l’impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.

La quota a carico del lavoratore per il servizio di mensa è stabilita nella misura massima del 20%.

Per tutti i cantieri diversi da quelli di cui al comma precedente, si stabilisce che ad ogni lavoratore in servizio sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura pari a euro 0,10  per ogni ora di lavoro prestato.

 

Art. 7 – TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

A decorrere dal 1° ottobre 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, E.D.R. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell’art.18 del  C.C.N.L.

La percentuale complessiva del 18,50% va imputata per:

- gratifica natalizia                                                            10,00%

- ferie                                                                                8,50%

Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l’assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, e verrà assolto dall’impresa con effetto liberatorio, mediante il versamento all’Edilcassa delle seguenti percentuali di accantonamento:

a) in caso di malattia:                                             lordo                           netto

dal 1° al 270° giorno di assenza                       18,50                          14,20

 

b) in caso di assenza per infortunio o malattia professionale:

fino al 3° giorno                                               18,50                          14,20

dal 4° al 90° giorno                                           7,40                            5,70

dal 91° giorno di infortunio in poi                       4,60                            3,60

 

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dall’Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso l’Edilcassa, secondo le norme statutarie.

L’Edilcassa è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal lavoratore all’Edilcassa, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

 

Art. 8 - INDENNITA’ PER LAVORI IN GALLERIA.

Riferite al gruppo B) dell’art.28 del CCNL – lavori in galleria – le parti concordano le seguenti indennità:

Ø                       lettera a) 50%

Ø                       lettera b) 30%

Ø                       lettera c) 25%

Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell’art.21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento dal 1.001 metri a 1.500 metri 8%;

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%;

Ø                       per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri  18%.

 

Art. 9 – INDENNITA’ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA.

Con riferimento all’art.23 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

Ø                       per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;

Ø                       per i lavori eseguiti oltre i metri 1.000 s.l.m. 17%

 

Art. 10 – FERIE.

In attuazione dell’art.15 del CCNL e del Decreto Legislativo n.66/2003, si conviene che la durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art.17 del CCNL.

L’epoca di godimento delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra impresa e lavoratore, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’art.18 del  CCNL.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all’art.15 del CCNL.

 

Art. 11 – TRASFERTA

Con riferimento all’art.21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.24 dello stesso CCNL da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 75 chilometri dalla cinta urbana del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

 L’impresa qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso spese effettive sostenute dal lavoratore stesso a tale titolo.

La diaria di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

Art. 12 – EDILCASSA

Con riferimento all’art.36 del CCNL, il contributo da versare in favore della Edilcassa  per la Provincia di Matera è il seguente:

Ø                      a carico del datore di lavoro  3,20 

Ø                      a carico del lavoratore  0,50

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e EDR, sulle ore lavorate, festività ed eventuali ore per assemblee e permessi sindacali.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il contributo dovrà essere versato dalle imprese all’Edilcassa, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio prestazioni assistenziali dell’Edilcassa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa.

Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio dell’Edilcassa, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL e del presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi precedenti alla Edilcassa, nei confronti della quale risulti che l’impresa abbia adempiuto agli obblighi di versamento stabiliti dal presente contratto provinciale, nonché dallo Statuto e dal Regolamento dell’Edilcassa, sia degli obblighi di cui all’art.29 del CCNL e dall’art.15 del presente contratto, relativamente all’Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

L’Edilcassa raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al CCNL e al presente contratto integrativo nonchè allo Statuto ed al regolamento dell’Edilcassa stessa, con formale impregno, di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Edilcassa.

Il versamento all’Edilcassa della percentuale del 14,20% netto e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E’ fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto  qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera, l’iscrizione all’Edilcassa nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.

Nelle ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denuncie da presentare all’Edilcassa e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno  tenute a mantenere indenne il lavoratore dai danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente CCNL e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Edilcassa.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare all’Edilcassa tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente dai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti dell’art.2077 del Codice Civile.

 

Art. 13 – ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all’art.29 del CCNL è fissato nella misura del 3,14% a decorrere dal 1° aprile 2002, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.12 del presente contratto.

Tale contributo deve essere versato all’Edilcassa di Basilicata, con le modalità previste dal citato art.14 del presente contratto.

 

 Art. 14 – FORMAZIONE PROFESSIONALE - ENTE SCUOLA

Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa in materia di formazione professionale, le parti concordano che l’Ente Scuola elabori un apposito regolamento che, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, preveda una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese all’Ente medesimo in ragione :

-         del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di formazione (in ingresso e/o continua), elaborati ed organizzati dallo stesso Ente Scuola;

-         del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso l’Ente Scuola da parte dei suddetti lavoratori.

Le imprese, in rapporto all’evoluzione del settore, dei materiali e delle tecniche di costruzioni, individueranno le figure professionali di cui il settore stesso necessita e daranno comunicazione all’Ente Scuola che provvederà alla formazione di tali figure professionali.

L’Edilcassa trasmette i dati sulle qualifiche dei lavoratori provenienti da altre province, acquisiti attraverso l’osservatorio sul mercato del lavoro, all’Ente Scuola che, al fine di colmare le carenze del mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).

Con riferimento all’art.93 del CCNL, il contributo per l’addestramento professionale, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.13 del presente articolo.

Detto contributo dovrà essere corrisposto all’Edilcassa e da questa versato all’Ente Scuola.

 

Art. 15 – COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in premessa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e in riferimento alla norme vigenti in materia di cui al decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, richiamano l’applicazione integrale degli artt. 88 e 89 CCNL.

Le parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione (C.T.P.) e si impegnano a potenziarne il ruolo e le funzioni.

Il CTP dovrà incrementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese, i lavoratori e i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e di garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.

Inoltre lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri enti ed istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.

Le parti si impegnano, nella vigenza del contratto, ad affrontare la questione relativa alla funzione del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, le parti convengono che, entro un anno dalla stipula del presente CCPL, il CTP elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese allo stesso Comitato in ragione:

-               del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso CTP;

-               del numero effettivo delle ore dedicate all’attività formativa presso il CTP da parte dei suddetti lavoratori.

Con riferimento all’art.88 e 89 del CCNL, il contributo per l’addestramento professionale è fissato a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui art.12 del presente CCPL.

Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Edilcassa che lo verserà mensilmente al CTP.

 

Art. 16 – QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all’art.36 del CCNL, le quote di adesione contrattuale sono determinate nella misura paritetica dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.14 del presente contratto maggiorati del 23,45%.

L’Edilcassa provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,18% a carico dei datori di lavoro e dello 0,18% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale, maggiorati del 23,45%.

In riferimento all’art.37 del CCNL è in facoltà dei lavoratori di cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso l’Edilcassa, previo rilascio di apposita delega. Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata all’Edilcassa che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario.

 

Art. 17 – PREMIALITA’ CONTRIBUTIVA

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del presente CCPL dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Le parti allo scopo di rendere operativa la norma di premialità per le imprese che versano regolarmente il contributo di cui all’art.14 del presente contratto, nei termini di cui al precedente comma 1, stabiliscono che al contributo dovuto a titolo di APE si applica una riduzione pari allo 0,50%.

Il ritardato versamento oltre il termine suddetto comporta, a carico dell’impresa inadempiente l’applicazione di un contributo aggiuntivo a quello previsto dall’art.14 del presente contratto, da calcolarsi sulla base imponibile da parte dell’Edilcassa, nelle seguenti misure:

Ø                      in caso di versamento tra il 61° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso, 0,10%;

Ø                      in caso di versamento oltre il 91° giorno sarà applicata  una sanzione pari al tasso legale vigente tempo per tempo e relativamente al periodo di ritardo.

 

Art. 18 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO O MALATTIA                PROFESSIONALE

Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/ malattia professionale restando fermi gli artt. 26 e 27 del CCNL e il relativo allegato F – protocollo sul trattamento di malattia e infortunio - le imprese potranno richiedere alla Edilcassa il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Edilcassa, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l’apposita disciplina.

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, l’Edilcassa rimborserà la quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l’effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare all’Edilcassa tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive.

 

Art. 19 – MULTE

Il provento delle multe applicate a norma dell’art.100 del CCNL, sarà devoluto a favore dell’Edilcassa con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

 

Art. 20– INSCINDIBILITA’, CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del CCNL.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

 

Art. 21 – PARTE GENERALE E NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL.

 

Art. 22 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all’ANIEM provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.

Allo scopo, le aziende, all’atto dell’assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.

 

Art. 23 – VALIDITA’ E DURATA

Il presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze, è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a far data dal 1° Settembre 2006 e sino al 31 dicembre 2007.  Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Impegno a verbale:

Le parti si impegnano ad avviare un’azione congiunta nei confronti degli enti appaltanti al fine di ottenere il rispetto dei tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori.

Le parti si impegnano, altresì, a sollecitare la Regione Basilicata affinché proceda all’aggiornamento annuale del Prezzario per le opere pubbliche.

 

Nota a verbale: per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCPL del 30.04.2003.

 

  

Sezione ANIEM                                                                    FENEAL-UIL

 

                                                                            FILCA-CISL

 

                                                                           FILLEA-CGIL

 

 

Matera,  12 Ottobre 2006

 

 

 

 


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