MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C797B4.72CE2B10" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C797B4.72CE2B10 Content-Location: file:///C:/B0E9C636/Secondo_biennio_artigiani_edili5-7-2006.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VERBALE DI ACCORDO

 

VERBALE DI ACCORDO<= /b>

 

 

 

Roma,  5 luglio 2006

 

t r a

 

Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai

 

e

 

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

 

si conviene quanto segue

 

A. POLITICHE DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E MISURE DI CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

 

Le Associazioni dell’artigianato e delle = PMI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, nell’ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire l’occupazione regolare ed a contrastare la attività abusive ed= il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, nel confermare gli impegni e= d i contenuti dell’Avviso Comune sottoscritto il 16 dicembre 2003, conven= gono di sviluppare azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo  al fine di perseguire  l’obiettivo di far emergere = il lavoro non regolare anche attraverso l’introduzione di specifiche nor= me di legge.

 

In particolare, le Parti ribadiscono l’ob= bligo per tutte le Casse edili alle quali partecipano Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di riconoscere l’applicazione del CCNL 1° ottobre 2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI nonché dei contenuti del presente accordo.

 

Le Parti ribadiscono, infine, la necessit&agrav= e; di un intervento specifico sul tema del collocamento obbligatorio che tenga co= nto delle peculiarità del lavoro in edilizia.   

 

B. AUMENTI RETRIBUTIVI

 

Le Parti sottoscritte:

     

Visto l’Allegato C del CCNL 1° ottobre 2004, nella parte (Lettera C, punto 3, secondo capoverso) che, in conformità all’accordo interconfederale 17 marzo 2004,  prevede che la tutela delle retrib= uzioni venga attuata mediante l’adeguamento delle retribuzioni nazionali all’inflazione stabilita attraverso la contrattazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si faccia riferimento = ad un tasso d’inflazione concordato tra le Parti nazionali sulla base de= gli indicatori disponibili;

 

Visto che, in attuazione dell’Accordo 17 = marzo 2004 su richiamato, l’art. 101 del CCNL 1° ottobre 2004 ha stabilito g= li aumenti retributivi per gli anni 2004 e 2005 prendendo a riferimento i tass= i di inflazione concordata mentre per gli anni 2006 e 2007 gli aumenti retributi= vi sono stati definiti assumendo a riferimento i tassi di inflazione programma= ta indicati dal DPEF 2004-2007;

 

Rilevato che le altre Parti sociali del settore= hanno di recente stabilito per il biennio 2006-2007 incrementi salariali sulla ba= se di tassi di inflazione superiori a quelli indicati, per detti anni, all’art.101 del CCNL 1° ottobre 2004, tali da determinare un cosp= icuo scostamento tra i minimi di paga base vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e PMI e quelli vigenti e previsti per i lavoratori dipendenti delle imprese industriali e della cooperazione rappresentate dall’Ance, dall’Aniem-Confapi e dalle Organizzazi= oni della cooperazione;

 

convengono quanto segue

 

1. Gli incrementi retributivi concordati per il biennio 2004-2005 sono considerati in linea con l’inflazione reale e realizzano, di conseguenza, la tutela del potere di acquisto delle retribuz= ioni nazionali;

 

2. In applicazione dei principi contenuti nella dichiarazione comune all’art. 101 del CCNL 1° ottobre 2004, al fi= ne di evitare che si creino sostanziali differenziali retributivi tra i lavora= tori del settore artigiano e delle PMI e quelli dei lavoratori dipendenti delle altre imprese del settore, si conviene, in via eccezionale e non ripetitiva= , di adeguare i tassi di inflazione presi a riferimento per il biennio 2006-2007= dal richiamato art. 101.

 

3. Gli aumenti retributivi concordati con il pr= esente accordo si intendono esaustivi delle previsioni inflattive relative al bien= nio 2006 e 2007.

 

4. In conseguenza dell’adeguamento economico concordato, i minimi di paga base per gli operai ed i minimi di stipendio p= er gli impiegati indicati nell’allegato A del CCNL 1° ottobre 2004 s= ono determinati, per il biennio 2006/2007, secondo gli importi e con le decorre= nze stabiliti nella tabella allegata. 

 

C. ACCORDI LOCALI

 

1.   &n= bsp;  In attuazi= one del 5° capoverso dell’art. 42 del CCNL 1° ottobre 2004, la rinegoziazione dell’elemento economico territoriale da parte delle Organizzazioni territoriali dell’artigianato e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte,&= nbsp; sarà effettuata entro la misura massima del 3% dei minimi di = paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 ed entro l’ulteri= ore misura massima del 4 % dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.

 

2.  &= nbsp;      Le parti concordano che gli importi dell’EET in atto alla data del presente    accordo<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  sono conglobati nella ITS e nel Pr= emio di Produzione.

 

3. L’elemento economico territoriale di c= ui al punto 4) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo co= nto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori previsti dal 3° e 4° capoverso del citato art. 42 del CCNL 1° o= ttobre 2004.    =

 

4. Le Parti si danno atto che la struttura dell’erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo nazionale 23 luglio-23 dicembre 1993, dall’art.42 del CCNL 1° ottobre 2004 e dall’art.2 del decre= to legge 25 maggio 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

 

 

D. NOTA A VERBALE

 

Le parti concordano di procedere ad una verific= a in tempi brevi sulla nota a verbale inserita nell’art. 24 del CCNL 1 ott= obre 2004 per l’artigianato e le PMI, in ordine alla efficacia della nota stessa rispetto all’esigenza di chiarire il trattamento fiscale e contributivo della trasferta. Nel caso si rilevi che permangono elementi di incertezza riguardo alla normativa applicabile, le parti si impegnano ad ap= rire un confronto per l’eventuale modifica od integrazione della nota stessa. 

 

E. FONDO  PER L’APPRENDISTATO - ART. 12 ALLEGATO D DEL CCNL 1° OTTOB= RE 2004

 

Le Parti prendono atto che è ancora in c= orso il confronto avviato con l’Ance, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo nazionale 18 dicembre 1998,  per l’attuazione, da parte d= elle Casse edili industriali, degli adempimenti e delle modalità indispensabili per il finanziamento e la corresponsione delle prestazioni previste  a favore degli appre= ndisti dipendenti delle imprese artigiane e PMI dall’art.12 dell’Alleg= ato D del CCNL 1° ottobre 2004.

 

Poiché, a causa del protrarsi del confro= nto a livello nazionale, le imprese iscritte alle Casse edili industriali non sono ancora in condizioni di conoscere le modalità operative per far fron= te alle obbligazioni riguardanti la contribuzione e la corresponsione delle prestazioni contrattuali a favore degli apprendisti interessati, le Parti convengono di rinviare l’entrata a regime della disciplina prevista dall’art. 12 dell’Allegato D e dall’Allegato L del CCNL 1° ottobre 2004.

 

Di conseguenza, ferma restando la validit&agrav= e; normativa dell’accordo nazionale 20 marzo 2006, sono sospesi i termini ivi indicati per la contribuzione da parte delle imprese alle Casse edili e= per la corresponsione delle prestazioni a favore degli apprendisti. =

 

Nelle regioni e/o province nelle quali siano st= ati già stipulati o intervengano accordi di attuazione delle previsioni contrattuali, le competenti Parti territoriali si incontreranno per operare= il coordinamento con i contenuti della presente intesa, tenendo presente l’esigenza di assicurare parità di costi per le imprese che applicano il presente contratto e che occupano apprendisti.

 

Le Parti procederanno a definire l’intera disciplina contrattuale prevista dall’art.12 dell’Allegato D e dall’Allegato L  entro e= non oltre il 31 ottobre 2006, prevedendo eventuali soluzioni transattive per il periodo pregresso.

 

 

F. DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

A seguito della sentenza n.50/2005 della Corte Costituzionale ed in attesa di un definitivo chiarimento da parte degli Org= ani legislativi e ministeriali e/o dalle Regioni in materia di formazione agli apprendisti, le Parti convengono di ripristinare l’obbligo di 120 ore= di formazione per tutti gli apprendisti professionalizzati.<= /p>

 

Di conseguenza è sospesa la previsione d= i cui al 2° capoverso dell’articolo 10 dell’Allegato D del CCNL 1° ottobre 2004.

  =

        =             

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ANAEPA CONFARTIGIANATO        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            FeNEAL-UIL

 

 

 

CNA COSTRUZIONI

 

            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;      FILCA CISL

 

FIAE CASARTIGIANI

 

 

 

CLAAI        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;     FILLEA.-CGIL

 

 

 

 

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