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SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 302 e 303 2003

 

                                                            

 

 

 

              Il 25 settembre us., la Corte Costituzionale ha emesso due sentenze, pertinenti i ricorsi presentati da alcune Regioni a Statuto Ordinario e Straordinario.

I ricorsi, riguardavano:

1)                      i conflitti di attribuzioni disciplinati dal DPR 25 gennaio 2000, n.34 (Regolamento per il sistema di qualificazione delle imprese) nonché dal DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici). Ricorsi unificati nella sentenza 302/2003;

2)                      giudizi di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi –“legge obiettivo”-).

 

              Per quanto attiene ai ricorsi dei conflitti di attribuzioni (sentenza 302/2003), nel merito, la Corte Costituzionale ha considerato in diritto che:

A) dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare, con il decreto del presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e con il decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle regioni, anche a statuto speciale, e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, e, conseguentemente, annulla gli artt. 1, comma 2,  2, comma 1, lettera b),    5 comma 1, lettera h),   e 8, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, nonché gli artt. 1, comma 2   e 188, commi 8, 9 e 10 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano;

 

 

B) dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri adottare, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, norme applicabili nei confronti delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, e, conseguentemente annulla l’art. 1, comma 3, del predetto DPR 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui si riferisce alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

              Nella sostanza, la Corte Costituzionale, se pur lasciando l’impianto dei due DPR (21/12/1999, n. 5554 e 25/01/2000, n. 34) ha stabilito che alle Regioni, anche prima della modifica del Titolo V della Costituzione, spetta la competenza di legiferare in materia di qualificazione per concorrere alle gare d’appalto per i lavori pubblici ed ha negato allo Stato il potere di imporre alle Regioni un sistema di qualificazione unico.

 

              Certamente, la sentenza della Corte Costituzionale, nel diritto, ha tenuto saldi i principi fondamentali della nostra Costituzione, nel frattempo, però, non possiamo esprimere preoccupazione sul modello di qualificazione che sì verrà a connaturare nel nostro Paese. Un modello di sistema di qualificazione delle imprese fatto per legge regionale. E giacché i corpi d’interesse, ai quali le leggi dovranno rispondere saranno a livello regionale, già oggi possiamo prefigurare un sistema di qualificazione rispondente al tessuto imprenditoriale localmente espresso.

 

                Quindi, un sistema di qualificazione non rispondente agli obiettivi posti alla base di tutte le nostre iniziative tese a dare al comparto profili di industrializzazione e professionalità.

 

                  Poiché questa è la nostra strategia, riteniamo indispensabile una forte iniziativa del sindacato e di tutte le parti sociali, finalizzata ad avere un sistema di qualificazione regionale, almeno su questo aspetto, omogeneo fra di loro.

 

              Per quanto attiene la seconda sentenza  sul giudizio di legittimità costituzionale della “legge Obiettivo” (sentenza 303/2003), nel merito, la Corte Costituzionale ha dichiarato che:

A)         è costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione del paese);

B)         è costituzionalmente illegittimo il comma 3, ultimo periodo, dell’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi). Altresì, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il successivo comma 3 bis della medesima legge.

 

              La Corte, in esame di diritto, ha rigettato molte delle domande espresse dalle Regioni ricorrenti, ma ha accolto la filosofia fondamentale dei ruoli fra Stato ed autonomie locali e di supremo governo del territorio.

 

              Infatti, può lo Stato centrale decidere, d’intesa con la Regione, il programma per la costruzione di una grande opera o di un sito industriale, non può lo Stato centrale decidere senza l’intesa con la Regione.

 

              Da questa filosofia, di cui la sentenza 303/2003, ne discende che, una Regione se non d’accordo sulla realizzazione di una determinata opera sul suo territorio, può bloccare il progetto di realizzazione.

 

              Infine, c’è un’altra filosofia nella sentenza di che trattasi, ed è quella delle intese sui programmi. La Consulta, con la sentenza testé detta, ritiene fondamentale, per la programmazione  delle opere strategiche sul territorio, gli accordi di programma fra Stato e regione (INTESE). E poiché la sentenza è inappellabile, ne discende che ha anche dato i giusti pesi e ruoli ai protagonisti deputati alla programmazione ed al governo del territorio.

 

              Una sentenza, possiamo dire, che ha “rammendato” lo strappo prodotto da una legge, la “legge Obiettivo”, troppo centralista da una parte e senza nessun’indicazione di sviluppo possibile dall’altra. 

 

              Fraterni saluti.

 

 

 

 

 

p.  il Dip. Sind. Edili                                                     p. La Segreteria Nazionale

        R. Biferali                                                                            M. Macchiesi

 

 

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