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Salerno – Reggio Calabria Ammodernamento A3 . Accordo Sindacato – Consorzio Scilla, intesa di generazione più avanzata rispetto al passato.
E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa preventivo sul 2° Macro lotto della Salerno – Reggio Calabria tra i sindacati di categoria e il Consorzio “ Scilla”, formato a Impregilo e Condotte. “ Un accordo, questo, - sostiene il Segretario nazionale della Fillea Mauro Macchiesi - di una generazione più avanzata rispetto ad altri simili; in questo caso la gara è stata assegnata già con l’obbligo del rispetto del protocollo che avevamo precedentemente sottoscritto con l’Anas. Come si era già verificato per il 1° Macro lotto, le difficoltà emergeranno nella fase di attuazione”. Nei prossimi giorni sarà indetta una iniziativa unitaria che si terrà a Reggio Calabria, per presentare il protocollo sottoscritto; sarà un’occasione per aprire un confronto con le istituzioni locali e gli enti preposti ai controlli, in modo da creare delle condizioni generali di trasparenza ed efficienza per praticare l’esercizio contrattuale. Partirà, inoltre, il confronto tra il Consorzio e le strutture sindacali locali, per concordare il percorso di cantierizzazione.
Roma 27 maggio 2005
TESTO DELL’ACCORDO
PROTOCOLLO DI INTESA AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA
Per la realizzazione dei
LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOSTRADALE al TIPO 1° delle NORME CNR/80 dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)
TRASOCIETA’ DI PROGETTO SALERNO - REGGIO CALABRIA CONSORZIO SCILLA ANCE AGI EFeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL NAZIONALI e TERRITORIALI
Le Parti, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa firmato fra le Federazioni Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil e l’ANAS il 21 gennaio 2003 premesso che: a) AN.AS. S.p.A, società Committente, con "contratto per affidamento a Contraente Generale", stipulato il 16 giugno 2004, ha affidato alla Società di Progetto Salerno Reggia Calabria (costituita da Impregilo S.p.A. e da Condotte S.p.A) in avanti, per brevità, denominata Contraente Generale, avente sede in Palmi (RC), le attività di realizzazione dell'opera "Autostrada Salerno Reggia Calabria - lavori di ammodernamento ed adeguamento autostradale al tipo 1° delle norme CNR/80 dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso)". b) La realizzazione dell'opera, inserita nel contesto più generale della "Autostrada Salerno-Reggia Calabria", costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree (i comuni interessati sono Gioia Tauro, Palmi, Seminara, Bagnara Calabra e Scilla) su cui insisteranno i lavori. c) Le Parti sono consapevoli dell'entità dell'opera da realizzare, soprattutto in considerazione della situazione economica in essere nei territori interessati ai lavori, nonché delle attese che si sono determinate localmente per gli effetti in termini produttivi ed occupazionali dei lavori che si vanno a realizzare. d) Le difficoltà tecniche, accentuate dall’operatività in presenza di traffico, collegate all'opera da realizzare con tempi e costi strettamente definiti nel contratto stipulato fra ANAS S.p.A. e il Contraente Generale in data 16 giugno 2004, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca, altresì, il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge. e) A tal fine, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale. f) L'attuale fase di rilancio della costruzione di opere stradali in tutto il territorio nazionale, ed in particolare l'adeguamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, impongono una particolare attenzione da parte delle parti firmatarie, oltre ovviamente che del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nell’esecuzione dei lavori. g) Le parti condividono l'opportunità e la necessità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente, Contraente Generale e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati nazionali dei lavoratori e, pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazione e relazioni sindacali, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva concertazione preventiva e partecipazione collaborativa tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione delle opere. h) A tale proposito le Parti intendono attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero ed alle eventuali infiltrazioni di criminalità organizzata; intendono, altresì, realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa. i) In vista della realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento autostradale al tipo 1° delle norme CR/80 dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso) dell’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, si da atto che il Contraente Generale è tenuto ad affidare ad imprese terze lavori ed opere per una quota di lavori di circa l’85% della quota lavori. La rimanente quota lavori verrà, invece, direttamente svolta, su incarico della Società di Progetto (Contraente Generale), dal Consorzio Scilla (costituito da Impregilo e da Condotte). Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 1. Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa. 2. Il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo capitolo "Sistemi di relazioni". 3. Le Parti si danno atto che con i termini “Contraente Generale”, “Affidatari e/o Affidamenti”, “Subaffidatari o Subappaltatori” e “Subaffidamenti o Subappalti” intendono fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. del 20 agosto 2002 n. 190 e dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. 4. Il Contraente Generale s’impegna a vincolare gli Affidatari all’osservanza dei contenuti del presente Protocollo d’Intesa; impegnando questi a vincolare, a loro volta, i Subaffidatari. A questi fini il presente Protocollo sarà allegato al Capitolato d’appalto.
1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni cosi articolato:
1 .1) Livello nazionale Segreterie Nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; Contraente Generale e Consorzio Scilla, con eventuale assistenza dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E) e dell’Associazione Imprese Generali (AGI).
1.2) Livello territoriale: Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; - Consorzio Scilla, con eventuale assistenza della sede territoriale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (AN.C.E.);
1.3) Livello di cantieri operativi: RSU di cantiere; Aziende aggiudicatarie dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie; Consorzio Scilla. 2. RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE E SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI Con riferimento alle relazioni a livello nazionale, le Parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrale e, comunque, su richiesta di una di esse. Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi nell'ambito delle relazioni a livello territoriale. Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato sui livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno articolate come segue.
I. Livello NazionaleLe parti s’incontreranno, di norma, ogni sei mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a: a) informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse; b) programmazioni cantieri e tempi di realizzazione; c) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti; d) sistemi di qualità e qualificazione; e) situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro; f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali; g) informativa sull’applicazione inerente le disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro; h) quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni in esso riscontrate; metodologie di rilevamento e eventuali atti di conseguenza adottati. i) conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
II. Livello territoriale Le parti s’incontreranno, di norma, ogni 3 (tre) mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a: a) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione delle opere di cui in premessa; b) verifica del trattamento normativo; c) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive; d) sessioni d’incontro sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito; e) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali; f) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori; g) qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali; h) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti; i) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento, da concordare, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
III. Livello di cantieri operativi Le parti s’incontreranno, di norma, ogni 3 mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti: a) applicazione delle normative in materia di sicurezza; b) protezione e tutela dei lavoratori; c) servizi logistici di cantiere; d) applicazioni e rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale. ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall’allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del c.c.n.l. edili del 20 maggio 2004.
3. NORMATIVA APPLICABILE Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell'Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di affidamento. In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare: a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 29 gennaio 2000, come modificato in data 20 maggio 2004; b) I Contratti Integrativi Provinciali per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del c.c.n.l. edili del 20 maggio 2004; avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale.
4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Tenuto conto che la realizzazione del tratto autostradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le Parti convengono, previa definizione di accordi tra le parti, a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alle RSU sul ricorso: -) a forme di organizzazione di lavoro a turni; -) a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e retributive; -) a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell’orario di lavoro e relative compensazioni.
Le parti a livello territoriale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione normativa e contrattuale per lo spostamento periodico dei lavoratori dal luogo di lavoro a quello di residenza e viceversa, anche attraverso apposite convenzioni con i vettori per l’utilizzo dei mezzi pubblici; ai sensi dell’art. 48, 2° comma, lettera d) del T.U.I.R., come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente esenzione contributiva introdotta dall’armonizzazione delle basi imponibili ex D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314. A tale riguardo sono state individuate, in base alle provenienze, le seguenti categorie di lavoratori: a) residenti nelle Regioni del Centro-Nord e Sardegna; b) residenti nelle regioni del Sud e Isole. Per i primi il sistema prevede la materiale consegna al lavoratore interessato del titolo di viaggio (aereo o treno) per due rientri mensili. L’eventuale rinuncia non comporterà alcuna forma di cumulo, compensazione o indennizzo; per la seconda categoria individuata verrà corrisposto, in busta stipendio, un importo lordo mensile a titolo di “contributo spese viaggi” determinato in base alla distanza kilometrica dal domicilio al luogo di lavoro, secondo l’allegata tabella che è parte integrante del presente documento. La misura del contributo spese viaggi o la consegna del titolo di viaggio verranno determinati esclusivamente ed invariabilmente in base alla residenza o domicilio dichiarati e/o documentati all’atto dell’assunzione. Con riferimento al personale con qualifica operaia, premesso che il Consorzio Scilla è impegnato a favorire il reperimento delle risorse dal mercato locale (come peraltro espressamente previsto nel presente protocollo), le parti demandano al livello territoriale la definizione di un sistema che renda il più agevole possibile il rientro alla dimora dei lavoratori assunti. Eventuali deroghe ai principi di massima sopra elencati verranno definite a livello territoriale.
5. DIRITTI DEI LAVORATORI Il Contraente Generale ed il Consorzio Scilla, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri lavoratori e dei lavoratori dipendenti da imprese subaffidatarie e/o di altre in qualsivoglia forma di sub-contrattazione presenti nei lavori. Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, il Contraente Generale e/o il Consorzio Scilla consegneranno alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa affidataria ed altre imprese operanti in sub-affidamento. Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'affidamento, nel capitolato speciale d'affidamento nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'affidamento il trattamento economico. e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dall’accordo integrativo del medesimo, vigente nella provincia di Reggio Calabria ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali, fatto salvo quanto previsto per lavorazioni di durata inferiore a tre mesi o quelle escluse dall’art. 22 del C.C.N.L. stesso; b) obbligo dell’affidatario dei lavori di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subaffidamento, Il Contraente Generale vincolerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli affidatari e sub-affidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa edile. In particolare, in caso di certificata inottemperanza agli obblighi sopra precisati, il Contraente Generale procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi posti. A tal fine gli eventuali atti di cessione del credito, tra gli affidatari e i subaffidatari verso terzi, saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell’impresa titolare del credito da cedere.
6. MERCATO DEL LAVORO Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale. Considerata la difficile situazione occupazionale della zona che sarà interessata dall'esecuzione dei lavori di cui in premessa, il Contraente Generale darà indicazione alle imprese affidatarie dei lavori di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative, dalle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva. In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento fra cui, ad esempio le mansioni di minatori ed operatori di macchine edili ecc., la mano d'opera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all’estero nel rispetto delle vigenti norme di legge. Le attività di formazione saranno concordate tra le parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio; i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.
7. SICUREZZA E PREVENZIONE Le parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere. Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro. Il sistema di relazioni sarà articolato a livello periferico e a livello nazionale nel seguente modo: - trimestralmente o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente Protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché gli affidatari e/o i subaffidatari, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e n. 528/99). - semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. In tali incontri sarà esaminato lo stato dell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate. Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche affinché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri. E' compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. Pertanto, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da compiere per lavorare in sicurezza. In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza. In particolare, il Contraente Generale, in nome e per conto del Committente, con struttura dedicata: · coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione; · assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento; · promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione; · verificherà, anche con i Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia. In conformità alle disposizione di legge, le parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente. Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare, nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni dal lavoro. Fermo restando quanto definito ai precedenti punti: 2.I.i e 2.II.i qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni, sempre che, le problematiche da esaminare non mettano a rischio l’incolumità fisica dei lavoratori. Ai lavoratori dell’opera verranno forniti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale in conformità di quanto previsto dal CCNL e CCPL. I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell’ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con il CTP territorialmente competente. Al fine della copertura finanziaria delle attività delle RLS (ovvero, in mancanza di queste, delle RLST) in possesso delle soprarichiamate competenze, le parti definiranno in sede territoriale, nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali in materia e con invarianza di costi a carico delle imprese (mediante conguagli), un sistema di mutualizzazione degli oneri relativi al monte ore dei permessi spettanti. Il Contraente Generale, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell’opera e quanto riportato, dalle singole imprese affidatarie e subaffidatarie, nei loro registri della presenza giornaliera.
8. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI Le parti si danno atto che in base al contratto per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento autostradale al tipo 1 o delle norme CR/80 dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 423+300 (svincolo di Scilla escluso) dell' autostrada A3 Salerno - Reggia Calabria, il Contraente Generale dovrà affidare ad imprese terze lavori ed opere per una quota non inferiore a circa l'85% della quota lavori totale. La quota lavori rimanente verrà, invece, eseguita direttamente dal Consorzio Scilla, su incarico del Contraente Generale. Le imprese terze affidatarie e subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento, compreso il presente Protocollo di Intesa. Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi. Le parti firmatarie, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Atto, alla Committente e alle Autorità pubbliche competenti, l'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano manifestarsi e/o essere, nell’esecuzione dei lavori. A tal fine il Contraente Generale si impegna affinché a tutti gli affidatari si applichino loro le norme di cui all'art. 18 L. 55/90. I terzi affidatari dei lavori del Contraente Generale devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal DPR 25.1.2000 n. 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 18 della L. 19.3.1990, n. 55. Gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici. Le Parti si impegnano altresì a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri dipendenti e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subaffidatarie presenti nei cantieri per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. Il Contraente Generale, in attuazione dell'Avviso Comune del 16.12.2003, in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento. A tal fine, le Parti convengono che tutte le comunicazioni agli enti preposti afferenti le nuove assunzioni avvengano il giorno prima dell'inizio del lavoro. Ad ogni lavoratore sarà consegnato, prima dell'accesso al cantiere, un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, mansione e gruppo sanguigno; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. Nell'ambito degli incontri periodici previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, il Contraente Generale presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per imprese affidatarie ed altre imprese subaffidatarie. Le parti si impegnano, inoltre, a far si che vengano attuate le seguenti misure: a) Applicazione della disciplina normativa e contrattuale da parte degli affidatari e/o subaffidatari E' fatto obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dagli accordi integrativi del medesimo vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili territorialmente competenti.
b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali. Il Contraente Generale e le parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (INPS‑INAIL), l’attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 ed all’art. 2, L. n. 266/2002 e la Convenzione INPS INAIL ‑ Casse Edili sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004. In particolare Contraente Generale, richiederà, fra i requisiti che le imprese candidate alle gare d’appalto dovranno avere, la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). Le imprese affidatarie di lavori, che chiederanno l’autorizzazione, dal Contraente Generale, a subaffidare lavori, servizi o forniture, dovranno allegare, alla richiesta di autorizzazione, il DURC presentato, singolarmente, dalle imprese interessate al subaffidamento. Infine, il Contraente Generale, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatarie e, per loro tramite, alle imprese autorizzate al subaffidamento di lavori, servizi o forniture la copia, conforme all’originale, del DURC. In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale applicherà nei confronti di affidatari e/o subaffidatari le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente protocollo.
9. LOGISTICA DI CANTIERE Il Contraente Generale prevede che per i lavoratori, alle dipendenze delle imprese affidatarie e del Consorzio Scilla, che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, dovranno essere allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene. Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presenti le vigenti normative applicabili nonché, data la rilevanza dell’opera, le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell’organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali, quali ad esempio le stanze ad uso singolo ove possibile. Le parti verificheranno che tali condizioni minime rispondenti alle normative previste dagli Organi preposti siano applicabili a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, anche per i dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffidatarie. Eventuali problematiche di natura logistica che oggettivamente rendano difficoltose le soluzioni di cui sopra saranno esaminate a livello territoriale. 10. CONFERENZE INFORMATIVE Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa. Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle 00. SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti: a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza; b) dislocazione area esecuzione lavori; c) livelli occupazionali e qualifiche professionali; d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori; e) subaffidamenti; f) orari di lavoro. Letto, confermato, sottoscritto in Reggio Calabria, il 9 marzo 2005 CONTRAENTE GENERALE OO.SS. Nazionali CONSORZIO SCILLA ANCE OO.SS. Territoriali AGI |
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