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Distacco di manodopera Nota del Ministero del Lavoro relativa al distacco di lavoratori edili
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato una nota in risposta ad un chiarimento richiesto dall’Ance, relativamente alla disciplina legislativa e contrattuale del distacco di lavoratori edili. Il Ministero considera compatibile con la previsione del decreto legislativo 276/03 la normativa contrattuale in vigore (questione che l’Ance aveva chiesto di verificare). Ritiene, inoltre, che l’interesse del distaccante, quale requisito per la liceità del distacco, può essere anche riferito alla salvaguardia della professionalità del lavoratore, elemento a cui fa riferimento l’articolo sul distacco del CCNL Edili.
p. la Segreteria Nazionale Mara Nardini
Roma 15 luglio 2005
Nota Ministero lavoro e politiche sociali 08/07/2005
Oggetto: distacco di manodopera – art. 96 CCNL edilizia – D. Lgs. n. 276/2003, art. 30 e circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 – quesito ANCE.
L’associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha sollevato la
problematica relativa alla compatibilità della previsione di cui
all’art. 96 del CCNL dell’edilizia, alla luce dell’art. 30 D. Lgs.
276/03, che ha introdotto nell’ordinamento la disciplina del distacco.
Solo qualora il distacco implichi un mutamento di mansioni, come anticipato, sarà necessario il consenso del lavoratore, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 2103 c.c.
La norma contrattuale, nel prevedere il consenso del lavoratore ai fini del distacco, si configura quale norma di maggior favore rispetto a quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 276/03, il quale invece stabilisce che il consenso del personale da distaccare si debba richiedere solo quando il distacco "comporti un mutamento delle mansioni".
Benché l’articolo 96 del contratto collettivo disponga che il lavoratore possa essere distaccato solo con mansioni equivalenti, ben potrà il datore di lavoro distaccare il proprio dipendente prevedendo un miglioramento delle mansioni: in tal caso, nella specie, diventa superflua la previsione di cui al terzo comma dell’articolo 30 d.lgs 276/2003 posto che il consenso va in ogni caso (ossia, come sopra specificato, a prescindere dal mutamento di mansioni) richiesto al lavoratore.
In linea generale l’interesse in argomento può ritenersi coincidente con una qualsiasi motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa del distaccante purché effettivamente esistente, rilevante e legittima.
Al riguardo, l’articolo 96 del contratto collettivo in oggetto, nel subordinare la liceità del distacco all’esistenza dell’interesse produttivo dell’impresa distaccante, pare specificare che tale interesse può anche essere individuato con particolare riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati. Previsione questa che non pare porsi in contraddizione con l’articolo 30 del D.lgs 276 2003, ben potendo rientrare la salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati nella più ampia categoria degli interessi economico produttivi di un impresa.
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©Grafica web michele Di lucchio