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Scheda su DURC, Documento Un= ico di Regolarità Contributiva,

 da sito Fillea Cgil Teramo

 


Che cos’è il DURC
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenzial= i e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicura= te, appaltatrici di lavori pubblici e privati.


Le normative di riferimento
Per quanto concerne gli appalti pubblici la normativa di riferimento &egrav= e; l’articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come converti= to dalla L. n. 266/2002.
Per quanto concerne gli appalti privati è necessario fare riferimento all’articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.Lgs. n. 494/19= 96, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.


Rilevanza del DURC
Il DURC permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e priv= ati, mediante la presentazione di un solo documento.
L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determi= na inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore.

Soggetti abilitati a richiedere il DURC
• Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di appli= cazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
• Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
• Enti Privati a rilevanza pubblica;
• Società Organismi di Attestazione (SOA);
• Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004
(1) .

(1) Per l’esattezza si tratta di: ANAEPA – CONFARTIGIANATO, ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE, COSTRUTTORI EDILI, AN= CPL – LEGACOOP, ANIEM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI, ANSE – ASSOEDILI – CNA, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI, CONFCOOPERATIVE ITALIANE FEDEREDILIZIA.


Chi lo rilascia=
In base alla convenzione del 15 aprile 2004 fra l’INPS, l’INAIL= e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore, il DURC è rilasciato dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi l’Avviso Comune de= l 16 dicembre 2003. È possibile rivolgersi anche ad INPS ed INAIL che trasmetteranno la richiesta alle Casse Edili.
Per i lavori pubblici il DURC, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l’imp= resa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attiv= i, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupa= to.


Tempistica
Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto prima dell’inizio = dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per = via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile co= mpetente per territorio.


Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni neces= sarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanz= a di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile em= ette ugualmente il documento.


Condizioni di rilascio
Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:

  • Verifica regolarità contributiva:
    La posizione di regolarità contributiva dell’impresa &egr= ave; verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territ= orio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione c= he la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima = abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
  • Condizioni di regolarità:
    L’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo m= ese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’= atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare n= ella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavor= ate e non lavorate (specificando le causali di assenza) non inferiore a qu= ello contrattuale.