MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C45F6F.FB3B90D0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C45F6F.FB3B90D0 Content-Location: file:///C:/2069C634/CONTRATTOANCE20maggio2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
EDILIZIA: SIGLATO IL NUOVO CONTRATTO CON L’ANCE
Si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale
dell’edilizia con l’Ance.
E’ stato ottenuto un aumento salariale di 90
euro, che è il 100% della richiesta, suddiviso in due trances, la prima dal 1 maggio 200=
4 di
50 euro, la seconda dal 1 marzo di 40 euro.
Gli aspetti qualificanti dell’accordo so=
no:
inquadramento, orario, trasferta, ferie, carenza infortunio e certificazione della
regolarità contributiva .
Per l’inquadramento al 4=
°
livello sono state previste u=
na
mansione operaio specializzata polivalente e figure come il restauratore, l’arch=
eologo
e il rocciatore, aprendo così la&nb=
sp;
strada per una riforma complessiva dell’inquadramento, punti
importanti sia per il riconoscimento professionale, sia per un supporto
formativo mirato allo sviluppo di carriera.
Alle forme flessibili di lavor=
o,
come la somministrazione di manodopera, il=
part-
time e il tempo determinato, dovranno
essere applicati gli stessi diritti contrattuali di cui godono tutti gli altri lavoratori.
Altro punto importante
dell’accordo è la definizione di percorsi di formazione di imp=
resa
e continua, facendo assumere alle scuole edili un ruolo attivo per aiutare
l’incontro tra domanda ed offerta.
E’ stato ottenuto un aum=
ento
di 16 ore di congedo matrimoniale per gli operai, l’indennità =
per
il periodo di maternità per le donne, l’aumento
dell’indennità quadri.
Per quanto riguarda il salario,
l’aumento di 90 euro rappresenta il recupero inflattivo maturato fin&=
#8217;ora e dell’inflazione attesa nei
prossimi due anni con il mantenimento del modello contrattuale sui due live=
lli,
nazionale e territoriale.
VERBALE DI ACCORDO
Add&i=
grave;, 20 maggio
t r a
lR= 17;ANCE
e
si &=
egrave;
convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i
lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini. I ART. 5 – ORARIO DI LAVORO Allegato 1 II ART. 6 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI &nbs=
p;
SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Allegato 2 III ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE Allegato 3 IV ART. 12 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Allegato 4 V ART. 16
– FERIE Allegato 5 VI ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO &nbs=
p;
E FESTIVO Allegato 6 VII ART. 22 – TRASFERTA Allegato 7 VIII ART. 27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA Allegato 8 IX ART. 29 – CONGEDO MATRIMONIALE Allegato 9 X ART. 39 – ACCORDI LOCALI Allegato 10 XI ART. 40 – ASPETTATIVA Allegato 11 XII ART. 44 – ORARIO DI LAVORO Allegato 12 XIII ART. 77 – QUADRI Allegato 13 XIV ART. 82 – OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA &nbs=
p;
MAT=
ERNITA' Allegato 14 XV ART. 88 – RAPPRESENTANTE PER Allegato 15 XVI ART. 92 -
FORMAZIONE PROFESSIONALE Allegato 16 XVII ART. 93 – DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Allegato 17 XVIII ART. 94
– CONTRATTO A TERMINE Allegato
18 XIX ART. 95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Allegato 19 XX CONTRATTI DI INSERIMENTO Allegato 20 XXI ART.
– TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI LAVORATORI Allegato
21 XXII CLASSIFICAZIONE Allegato 22 XXIII ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI Allegato 23 XXIV
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
Allegato 24 XXV CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE Allegato 25 XXVI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA Allegato 26 XXVII CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DE=
LLE
CASSE EDILI Allegato 27 XXVIII NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE Allegato 28 XXIX COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER Allegato 29 XXX PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITAR=
IO
NAZIONALE Allegato 30 XXXI PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI Allegato 31 XXXII FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI
SETTORE Allegato 32 XXXIII PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE
POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE Allegato 33 XXXIV ESCLUSIVA DI STAMPA Allegato 34 XXXV AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPEND=
IO Allegato 35 XXXVI DECORRENZA E DURATA Allegato 36 ASSOCIAZIONE NAZIONALE =
&nb=
sp; =
F=
E.N.E.A.L.-U.I.L. COSTRUTTORI
EDILI &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; F.I.L.C.=
A.-C.I.S.L. A) Per l’orario di lavoro valgo=
no le
norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale
contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.13 della Legge=
24
giugno 1997, n.196. Gli o=
rari di
lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contra=
tti
integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le
determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. Il prolungamento dell'ora=
rio
ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media
annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente
contratto. Ove l’impresa, per
obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza de=
lle
rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisc=
a su
sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal
modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione
dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto =
3)
dell’art. 25. Resta salvo quanto previs=
to
dall’art. Il datore di lavoro deve =
esporre,
in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti
interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’or=
a di
inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché
dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il peri=
odo
di lavoro. Quando non sia possibile =
esporre
l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’=
aperto,
l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta =
la
paga. Qualora l’impresa d=
isponga
l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preven=
tiva
alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini =
di eventuali
verifiche in ordine alle modalità applicative. Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi perio=
di, la
verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle
rispettive Organizzazioni territoriali. Le percentuali di maggior=
azione
della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. =
20
del c.c.n.l.. L’operaio deve pres=
tare
l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari
periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo s=
copo
di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in=
ore
notturne. Agli operai che eseguono =
i lavori
preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 192=
3,
n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del
presente contratto. B) A decorrere dal 1°=
ottobre
2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.=
p>
I permessi individuali maturano in misura di un’ora=
ogni
20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli operai discontinu=
i di cui
alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui s=
opra
maturano in misura di un’ora ogni 26=
ore. Per gli operai discontinu=
i di cui
alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti matur=
ano
in misura di un’ora ogni 31 ore. Agli effetti di cui sopra=
si
computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate da=
gli
Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale. La
percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4)
dell’art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun per=
iodo
di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale=
contrattuale di cui agli artt.5 e 6
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ =
di
cui al punto 3) dell’art. 18. Detta percentuale va comp=
utata
anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cot=
timi
impropri. La percentuale di cui al =
presente
articolo non va computata su: -
l’eventuale indennità per appor=
to
di attrezzi di lavoro; -
le quote supplementari
dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base
(cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli); -
la retribuzione e la relativa maggiorazione =
per
lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; -
la retribuzione e la maggiorazione per lavoro
normale festivo; -
le maggiorazioni sulla retribuzione per lavo=
ro
normale o notturno; -
la diaria e le indennità di cui
all’articolo 22; -
i premi ed emolumenti similari. La percentuale di cui al =
presente
articolo non va inoltre computata su: -
le indennità per lavori speciali
disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella
determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette
indennità è stato tenuto conto – come già nei
precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui=
al
presente articolo e all’art. 18. I permessi saranno usufru=
iti a
richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo
conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di
ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno
dell’anno successivo. Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presen=
te
articolo, primo comma, non ven=
gano
in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è
comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore
della percentuale di cui al sesto comma. Agli effetti della matura=
zione
dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma pu=
nto
B) del presente articolo. La presente regolamentazi=
one
assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 d=
ella
legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicemb=
re
1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la
festività Le riduzioni di orario di=
lavoro
di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in cas=
o di
provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede
europea che in sede nazionale. Sono fatte salve le pattu=
izioni
al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi
individuali. 20/05/2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
&=
nbsp; =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; ALLEGATO DUE Art. 6 ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI Sono considerati lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella
approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti
aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione
assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.=
p>
In considerazione delle
particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale deg=
li
operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con allogg=
io
nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli ste=
ssi,
approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le=
48 ore settimanali medie annue. Le ore di lavoro prestate=
nei
limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite c=
on i
minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A =
del
presente contratto ad eccezione di: -
custodi, guardiani, portinai, fattorini, usc=
ieri
ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla
lettera b) della medesima tabella; -
custodi, guardiani e portinai con alloggio n=
ello
stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi,
approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i mini=
mi
di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella. Al guardiano notturno, fe=
rmo
quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione
dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le or=
e 6,
esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno pre=
vista
dall’art. 20. * *=
* Al gruista si applicano l=
e norme
contenute nell’art. 5. * *=
* All’operaio di prod=
uzione
che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando v=
enga
richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire,=
va
corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data
durante la giornata, un compenso forfetario di
€ 0,52 giornaliere. Resta esclusa comunque og=
ni
responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. Quando nel cantiere pernotti più di un operai=
o, il
particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia
stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.<=
/p>
* * * Si conferm=
a che,
in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rien=
trano
nell’ambito di applicazione del presente articolo. 20 maggio 2004 &nbs=
p;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO TRE Art. 7 Il riposo settimanale cade
normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore
consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano
applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relaz=
ione a
quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamat=
i al
lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensat=
ivo
in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi d=
ella
retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si
tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui
all’art. 20 punto 12). L’eventuale spostam=
ento del
riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di
riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio alm=
eno
24 ore prima. In difetto e in caso di
prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro
festivo. In conformità a qu=
anto
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizz=
ate
su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecnich=
e o
logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato
cumulativamente, previa verifica con le&nb=
sp;
rappresentanze sindacali unitarie&n=
bsp;
o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei
lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a =
14. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO QUATTRO Art. 12 ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE Le Organizzazioni territo=
riali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’element=
o economico
territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle
Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e
modalità di cui all’art. 39. NOTA A VERBALE L’indennità
territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna
circoscrizione territoriale. 20 maggio 2004 &nbs=
p; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; ALLEGATO CINQUE Art. 16 FERIE La durata annua delle fer=
ie
è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di or=
ario
normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni fest=
ivi
di cui al punto 3) dell’art. 18. All’operaio che non=
ha
maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie
frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra
indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso
l’impresa. L’epoca delle ferie
sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo,
contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente. Fermo restando quanto sta=
bilito
dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma
dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la
distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determi=
nati
i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere
godute. Il periodo di preavviso n=
on
può essere considerato periodo di ferie. Per il pagamento delle fe=
rie nei casi consentiti dall'attuale
legislazione valgono le norme dell’art. 19. Le suddette norme contenu=
te
all’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in qu=
anto
non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie. La malattia intervenuta n=
el corso
del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:<=
/p>
-
malattia che comporta ricovero ospedaliero
superiore a tre giorni; -
malattia la cui prognosi sia superiore a die=
ci
giorni di calendario. L’effetto sospensiv=
o si
determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per
l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermit&agra=
ve;
previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali. 20 maggio 2004 =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; ALLEGATO
SEI ART. 20 LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Agli effetti dell’applicazione delle percentua=
li di
aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseg=
uito
oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo resta=
ndo
il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per
lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10
del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957=
. Il lavoro straordinario &=
egrave;
ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali. La richiesta dell’i=
mpresa
è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi=
di
necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l’impresa per o=
biettive
esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata d=
el
sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindaca=
le
unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con
periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla
rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario
effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si c=
onsidera
quello intercorrente dalle ore=
22
alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si int=
ende
quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lav=
oro
domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro
straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 1) 35% 2) 45% 3) 55% 4) Lavoro notturno non compreso in =
turni
regolari avvicend=
ati 25% 5) Lavoro diurno compreso in =
turni
regolari avvicend=
ati 9% 6) =
Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicend=
ati 11% 7) =
Lavoro notturno del guardiano 8% 8) Lavoro notturno a carattere
continuativo di operai che comp=
iono
lavori di costruzione o di riparazione che poss=
ono
eseguirsi esclusivamente di notte &n=
bsp; 16% 9) Lavoro notturno straordina=
rio  =
; 40% 10) Lavoro festivo notturno 50% 11) Lavoro festivo notturno
straordinario 70% 12) Lavoro domenicale con ripo=
so
compensativo, esclusi i
turnisti 8% Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli o=
perai
che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto=
3)
dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile
effettivo di cottimo. Le percentuali corrispond=
enti alle
voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in
turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.=
Le comunicazioni relative=
al
superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario
alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto
legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dal=
la
legge e dalle disposizioni amministrative. La media delle 48 ore set=
timanali
viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi. Ai fini degli adempimenti relativi al=
la
comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intende=
rsi
il cantiere. 20/05/2004 &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
ALLEGATO SETTE ART. 22 TRASFERTA Le parti
definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e
organizzativi per l'attuazione entro l'anno successivo della nuova discipli=
na
della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di
attuazione di cui sopra rimane
iscritto alla Cassa Edile di provenienza. 20 maggio 2=
004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO OTTO Art. 27 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA Il primo comma è
sostituito dal seguente: “In caso di malatti=
a,
l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità
superiore a tre anni e mezzo =
ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecut=
ivi,
senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malatt=
ia,
l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mass=
imo
complessivo di nove mesi
nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio
con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi
nell’arco di 24 mesi consecutivi.” Pertanto la lettera e) de=
l sesto
comma è sostituita come segue: "dal 181° giorno=
al
compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate
dall'INPS: 0,5495". 20 maggio 2004 =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO NOVE ART. 29 CONGEDO MATRIMONIALE Il
secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente Peraltro,
all'operaio non in prova, in occasione del=
matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di
quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento econom=
ico
di cui al punto 3) dell'artic=
olo 25
per 104 ore. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO DIECI Art. 39 ACCORDI LOCALI Dopo la lettera h) di
cui al terzo comma è aggiunta la seguente: i) &nb=
sp; =
alle eventuali determinazioni sulla base dei
criteri di cui all’art. 88. 20 maggio 2004 &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
&nb=
sp;
ALLEGATO UNDICI ART. 40 ASPETTATIVA Dopo il primo comma i=
nserire
il seguente Nel
caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio
nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura
frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viagg=
io
di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.<=
o:p> E'
possibile cumulare, compatibilmente con le necessità
tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie =
ed i
riposi annui. 20 maggio 2004 &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO DODICI Art. 44 ORARIO DI LAVORO A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di
legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro
è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso,=
di
10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari
stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diri=
tto
a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui
all’art. 55 del presente contratto. Ove l’impresa, per obiettive esigenze
tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze
sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni
l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prest=
ate
nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%,
calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, =
6, 7
e 8 dell’art. 45. Per il personale impiegatizio addetto ai lavori=
di
cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella
dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi
integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art.20. B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in=
un
anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di
un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di cui sopra si computano le ore di
assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché p=
er
congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.=
Il permesso è concesso a richiesta
dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto d=
elle
esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di cia=
scun
anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno
successivo. Nel caso di mancato godimento dei permessi,
all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo,
calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45. La pr=
esente regolamentazione
assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’a=
rt.
1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. In relazione alle festività nazionali de=
l 2
giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i
mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa. Sono fatte salve le pattuizioni a livello
territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla pr=
esente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti
assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che =
in
sede nazionale. CHI=
ARIMENTO
A VERBALE Le parti si danno atto che le attività
previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavorat=
ori
inquadrati con qualifica impiegatizia. NORMA TRANSITORIA Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli
impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni conte=
nute
nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995=
. 20 mag=
gio
2004 QUADRI Assicurazione Ai sensi dell’art. =
5 della
legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicu=
rare
il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle proprie mansioni. Ai quadri si riconosce la
copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a
fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. Indennità di funzione A decorrere dalla data di
riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte
dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una
indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbim=
ento
dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50%
dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini d=
egli
artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99. In caso di svolgimento di
mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla
sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione =
del
posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trasco=
rso
un periodo di 6 mesi. * * * Per quanto non previsto d=
alla
presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali
previste per gli impiegati. Le parti si danno atto
reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuaz=
ione
al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO
QUATTORDICI Art. 82 OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITÀ Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente
comma: "La misura
dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui
all'art.22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della
retribuzione. I periodi di congedo
parentale di cui all'art. 32 =
del
D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'=
allegato
C) del presente CCNL ."<=
/p>
20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO QUINDICI ART. 88 RAPPRESENTANTE PER Dopo il quinto comma &egr=
ave;
aggiunto il seguente comma : "Le parti nazionali =
provvedono
ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni
adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi." Il tredicesimo comma &egr=
ave;
sostituito dal seguente comma : "In applicazione di =
quanto
previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995,
alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede
durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale =
di
settore mediante programmi di 32 ore per
i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori"=
20/05/04 =
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO SEDICI ART. 92 FORMAZIONE PROFESSIONALE Le
Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma
privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme d=
ei
lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le
capacità tecnico-produttive delle imprese. Queste
finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale
paritetico di categoria. Il siste=
ma
nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole
edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e
nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo
denominato Formedil. È
affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Stat=
uto,
il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale=
per
i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche
nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo
quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e =
il
monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti
territoriali, nonche' di supportare gli stessi nella risoluzione di problem=
i di
natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie
della formazione. Le compe=
tenze
e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche
nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulant=
i il
presente c.c.n.l. in sede di
contrattazione o in sede di accordi specifici in materia. Sono attività del Formedil: ·
le ricerche e gli
studi di settore, l’ evoluzione normativa, l’evoluzione di appr=
occi
pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative; =
·
l’elaboraz=
ione
di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di
intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore; ·
la progettazione=
e il
coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di
settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali=
; ·
l'elaborazione d=
i una
metodologia per rilevare i fabbisogni formativi; ·
l’analisi =
dei costi
della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole
azioni. Per
lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avva=
le
di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogaz=
ione
sono definite da quanto disposto nel protocollo d'intesa del sistema degli
organismi paritetici di settore (allegato..). Il
suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 m=
arzo
di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza
dell’esercizio precedente. I
Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in
base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edi=
li
territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee gu=
ida
formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti
sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale. =
I Formedil regionali hanno compiti di :=
·
coordinamento e
indirizzo dell'attività degli Enti territoriali; ·
rappresentanza n=
ei
confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla
programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per
attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie; ·
promozione di tu=
tte
quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi,
definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenu=
ti
utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta
formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fi=
ne
di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche. Per lo
svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà
avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le
attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli
enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle
parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi
condivisi. Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore =
su cui
si basa il sistema nazionale Formedil. Esse ope=
rano
su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle pa=
rti
sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazional=
e. Gli Enti
territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessit&agra=
ve;
e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e
regionali. In
particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil
Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una
offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e d=
el
settore rilevate dalle parti in sede locale. Al
finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con il contributo a
carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20=
% e
l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da
versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali
(PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI). Tale
contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio
bilancio. Le Scuole
edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con
l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile. I bilanci
dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti
principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificat=
o a
sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo I bilanc=
i, in
ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione
predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire la
leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli
bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale. Gli Enti
scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio
approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazio=
ne,
entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali). Le scuole
edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nomin=
ato
dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei da=
tori
di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su
designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nomi=
nati
dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su design=
azione
di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Diret=
tore,
al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla ba=
se
di criteri informati al principio della professionalità. Tali cri=
teri
saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecni=
co
ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture
esecutive della formazione professionale. Con
riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavo=
ro e
ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazio=
ne
provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle
attività della scuola edile che individua e programma le attivit&agr=
ave;
formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i cost=
i. Il piano formativo degli Enti scuola
dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (PROTOCOLLO
SULLA FORMAZIONE): ·
Form=
azione
per l’impiegabilità Istruzione e formazione
professionale Formazione per l'inserime=
nto di
disoccupati adulti Formazione professionaliz=
zante
integrativa ·
Form=
azione
per la progressione professionale Formazione per l'apprendi=
stato Formazione continua Formazione a catalogo per=
un
percorso professionale ·
Form=
azione
per la sicurezza Su tali assi di intervento Il Piano
generale delle attività sarà predisposto nei limiti della
disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle
Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente
trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale. Le attività di formazione saranno rivolte di m=
assima
a: ·
giovani inoccupa=
ti o
disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori
extracomunitari; ·
giovani neo dipl=
omati
e neolaureati; ·
giovani titolari=
di
contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro
(formazione teorica); ·
personale (opera=
i,
impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; ·
manodopera femmi=
nile
per facilitarne l'inserimento nel settore; ·
lavoratori in
mobilità; ·
lavoratori in
disoccupazione; ·
lavoratori in Ci=
g. Ai lavor=
atori
che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione profession=
ale
di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato =
con
l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami
finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti
formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal
lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà
all'interno del sistema anagrafico delle casse edili. I lavora=
tori
muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per =
lo
svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un
periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al
termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica iner=
enti
alle mansioni svolte. Durante =
tale
periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento
economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sar&agra=
ve;
loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo=
di
prova. La quali=
fica
è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente da=
lle
scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, a=
nche
attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati
presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il siste=
ma
dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la sc=
uola
edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio =
di
amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni
territoriali di cui all'art. Il Forme=
dil
nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione
professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso=
le
scuole edili, al fine della certificazione dei crediti formativi individual=
i. Per la
realizzazione dell’indagine annuale sull’attività format=
iva
del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitame=
nte
compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività
formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale. Le
Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale,
approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preved=
a la
possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepir=
e le
specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in se=
de
locale. Le clausole difformi =
degli
statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una
volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al
presente contratto. Nei terr=
itori
dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazio=
ne
operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento de=
lle
rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante
dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo reda=
tto
da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che
costituisce allegato al presente contratto. Il siste=
ma
nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integra=
to
degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi da=
ti
dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fi=
ne
di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le
politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura
della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con =
le
prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle
competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di
formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Cass=
e
Edili. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; ALLEGATO
DICIASSETTE Art. 93 DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO <=
span
style=3D'color:black'> La
disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e
dalle disposizioni del presente articolo. La du=
rata del
contratto di apprendistato è determinata in considerazione della
qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai
soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante
l’accertamento dei crediti formativi. Fermo
restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari
stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del
contratto di apprendistato: a)&n=
bsp;  =
;
apprendistato per l’espletamento del
diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni; b)&n=
bsp;  =
;
apprendistato professionalizzante : §
qualifiche finali del secondo livello di
inquadramento contrattuale ma=
ssimo
3 anni; §
qualifiche finali del terzo livello di
inquadramento massimo 4 anni; §
qualifiche finali dal quarto livello di
inquadramento massimo 5 anni. Il co=
ntratto
di apprendistato, stipulato in
forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione
oggetto del contratto, la qualifica
professionale che
sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.<=
/p>
Il pi=
ano
formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso
formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico
professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come
previsto dalle normative vigenti. La
durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è
fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di
competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata
presso L’impegno formativo è ridotto a 80 ore,
comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in posse=
sso
di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da
svolgere. Salvo quanto previsto =
dalle
disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue =
per
l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di
istruzione. La formazione sar&agra=
ve;
effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida
stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili
professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e
nazionale. La
formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei
requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e
all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di: - &n=
bsp;
raccolta e monitoraggio delle
informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utiliz=
zando
a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile; - &n=
bsp;
definizione dei
percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regi=
oni
d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti; - &n=
bsp;
individuazione d=
elle
modalità di erogazione dell’attività formativa; - &n=
bsp;
formazione dei tutor aziendali; - &n=
bsp;
consulenza e accompagnamento per
l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo=
di
quest’ultimo; - &n=
bsp;
attestazione
dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa =
nel
libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione contin=
ua. I periodi di servizio effettivamente prestati in
qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini
della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non
separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano al=
le
stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi =
di
apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende,
l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione,=
i
periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individu=
ale
dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di
formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapport=
i, le
ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo =
di
apprendistato da svolgere. A
quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione
all’attività formativa con l’attestato di frequenza
rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziend=
ale
nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sis=
tema
di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in b=
ase
alla vigente normativa =
sulla
materia. Al termine del periodo di apprendistat=
o, le
imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni
nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendis=
tato
già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati
effettuati i periodi medesimi. Per l’assunzione in prova
dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgo=
no
le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento =
al
livello di assunzione dell'apprendista. L’inquadramento e il trattamento economico dei
lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livel=
lo
inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il
relativo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimento lavo=
rativo
nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo
trattamento economico è il seguente: ü =
1° livello per i contratti di apprendistato
professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livell=
o; ü =
2° livello per i contratti di apprendistato
professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello; ü =
3° livello per i contratti di apprendistato
professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello. Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del per=
iodo
di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è
riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un live=
llo
superiore a quello di assunzione. Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai
rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.<=
o:p> Le ore destinate alla formazione esterna di cui
all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10
settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi
compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto
dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola
Edile competente per territorio,=
b>
l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di =
24
ore comprensive delle otto ore
destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.=
l.. L’orario di lavoro degli apprend=
isti
è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l.. Agli apprendisti operai e impiegati si
applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt.=
5 e
44, lettere B). Per il trattamento economico degli apprendisti nei ca=
si di
assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli
artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l.. Ultimato il periodo di apprendistato, =
previa
prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge,
all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per=
la
quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione
anticipata per giusta causa o giustificato motivo. Per il periodo di preavviso valgono le=
norme
di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciu=
to
all'apprendista. Il numero complessivo di apprendisti da
assumere non può superare il numero totale delle maestranze
specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. =
Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifica=
ti o
specializzati, può ass=
umere
un apprendista. Le parti si riservano di disciplinare
l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relat=
iva
normativa di attuazione. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; &=
nbsp; =
&nb=
sp; =
=
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO DICIOTTO ART. 94 CONTRATTO A TERMINE In re=
lazione
a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavo=
ro a
tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecn=
ico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ri=
corso al
contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi: 1. =
&nb=
sp;
pe=
r la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2. =
&nb=
sp;
pr=
esso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della leg=
ge 23
luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo=
che
tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori
assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mes=
i; 3. =
&nb=
sp;
pr=
esso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor=
ti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di lav=
oro a
tempo determinato; 4. =
&nb=
sp;
da=
parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso=
ai
contratti a termine per le ulteriori causali non può superare,
mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a
tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con
contratto a tempo indeterminato dell’impresa. Resta ferma in ogni caso la
possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di <=
span
style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt'>somministrazione a tempo determinato,
comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente risult=
anti
da tali conteggi verranno arr=
otondate
all’unità superiore. La
media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno
solare precedente. In oc=
casione
della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione
territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali=
dei
lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio =
dei
contratti di lavoro a termine. La st=
essa
informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei
lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli inco=
ntri
previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del
vigente ccnl. 20 maggio 2=
004 SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO In relazione a quanto dis=
posto
dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edil=
izia
in materia di lavoro temporaneo, le
parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2=
003,
le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in
somministrazione. La somministrazione a tempo
determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi =
: &nbs=
p;
1) &nb=
sp;
punte di attività connesse ad esigenze di
mercato derivanti
dall’acquisizione di nuovi lavori ; &nbs=
p;
2) &nb=
sp;
esecuzione di un’opera e di lavorazioni
definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorren=
do
al normale livello occupazionale; &nbs=
p;
3) &nb=
sp;
impiego di professionalità diverse o che
rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente
occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa; &nbs=
p;
4) &nb=
sp;
impiego di professionalità carenti sul merca=
to
del lavoro locale; &nbs=
p;
5) &nb=
sp;
sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipo=
tesi
di assenza per periodi di fer=
ie non
programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inido=
nei
a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;=
p>
&nbs=
p;
6) &nb=
sp;
per fronteggiare punte di più intensa
attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e
definiti. Per
gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo=
o
sostitutivo. Il
ricorso alla somministrazione e’ vietato: 5. =
&nb=
sp;
pe=
r la sostituzione
di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 6. =
&nb=
sp;
pr=
esso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della leg=
ge
23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stes=
se
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso
unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor=
ti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salar=
iale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in
contratto di somministrazione; 7. =
&nb=
sp;
da=
parte
delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche; 8. =
&nb=
sp;
per
l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo=
VII
del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni; 9.&n=
bsp;  =
;
per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzan=
ti; 10.&=
nbsp; &nbs=
p;
per costruzioni di pozzi a profondità superi=
ori
a 11.&=
nbsp; &nbs=
p;
per lavori subacquei con respiratori; 12.&=
nbsp; &nbs=
p;
per lavori in cassoni ad aria compressa; 13.&=
nbsp; &nbs=
p;
per lavori comportanti l’impiego di esplosivi=
. Nei casi di c=
ui
ai numeri da Il ricorso alla somministrazione=
a
tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai =
non
può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a
termine di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a t=
empo
indeterminato dell’impresa. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 20=
01,
tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazio=
ne a
tempo determinato per gli impiegati. Resta ferma in ogni caso la
possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/=
o di
contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del
numero di lavoratori a tempo in=
determinato
dell’impresa. Le frazioni eventualmente risult=
anti
da tali conteggi verranno
arrotondate all’unità superiore. La
media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno
solare precedente. DICHIARAZIONE
A VERBALE Le
parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imp=
rese
edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese
medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei conf=
ronti
della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2=
000. 20 magg=
io 2004 &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO VENTI Contratti di inserimento Il contratto di inserimen=
to è un contratto di lavoro di=
retto
a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle compete=
nze
professionali del lavoratore =
ad un
determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimen=
to
nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di
inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere
superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori
riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap
fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con
contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimen=
to
è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il
progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scri=
tta il
contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato. Nel contratto verranno in=
dicati: L’ inquadramento del
lavoratore è quello
dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto
individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’opera=
io
qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale &egr=
ave;
preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inseri=
mento finalizzati
al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il
contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un
livello inferiore. Anche per i contratti di
inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento
economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferio=
ri a
quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. =
p>
Nel caso di contratti di
inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit&agr=
ave;
coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento
sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di
inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzan=
done
le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno ind=
icati : a) b) Nell’ipotesi di
reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contes=
to
organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di =
12
mesi. Il progetto deve preveder=
e una
formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendime=
nto
di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di
lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di
addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning=
, in
funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore. La formazione teorica sar=
à
effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto d=
al
Formedil . La formazione antinfortun=
istica
dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rappo=
rto
e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle co=
mpetenze
acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro=
o
di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal
Formedil. Le parti si riservano di =
adeguare
l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quel=
lo
predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in=
prova e
per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e =
43
del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro =
è
disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o
infortunio non sul lavoro, il
lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un perio=
do
di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale=
periodo
l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contra=
tto di
inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computa=
to
nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal=
la
legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aum=
enti
periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.<=
/p>
20/05/04  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
=
&nb=
sp; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; ALLEGATO VE=
NTUNO ART. … TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI Sul luogo di lavoro dovr&=
agrave;
essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo
aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere
prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole,
gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e
all’integrità psico-fisica del lavoratore. In particolare dovranno e=
vitarsi
comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della
persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle
condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, 20 maggio 2004 &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO VENTIDUE CLASSIFICAZIONE E' istitui=
ta
una Commissione paritetica co=
n il
compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavorato=
ri
anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove
disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che
dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004. In
particolare, § =
&nb=
sp;
l' analisi e l'eventuale rielaborazione
dell’attuale sistema di classificazione; § =
&nb=
sp;
l'introduzione di nuove figure professionali=
; § =
&nb=
sp;
la revisione delle competenze delle figure
tradizionali; § =
&nb=
sp;
la revisione dei periodi di preavviso. Nel vigente
sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura
professionale: Operaio di
4° livello Operaio con
conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpent=
eria
con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di
muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonom=
ia,
lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.=
Responsabi=
le
recupero archeologico e del restauro 6° livello Operatore
archeologico 5° livello Operatore =
del
restauro 5° livello Operaio in=
cantiere
archeologico 4° livello Operatore =
del
restauro 4° livello Operaio
specializzato archeologico 3° livello Operatore =
del
restauro 3° livello LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO Coord=
inatore
di impianti 6° livello =
p>
Capo =
impianto
venditore 5° livello Opera=
tore di
centrale 5° livello Opera=
tore di
centrale di 4° livello Addet=
to al
funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore
3°livello Addet=
to al
funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2°
livello Entro la medesima data 20 maggio 2004 Le parti contraenti, ai fini =
di
una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazi=
one
e agevolare lo sviluppo local=
e,
concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Ce=
ntri
per l’impiego,
un’attività di supporto alla funzione di incontro doman=
da
– offerta di lavoro costituendo presso A questo fine le parti nazion=
ali si
riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compi=
ti
istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolver=
e le
nuove funzioni, con particolare riguardo: ü &n=
bsp;
alla promozione e alla circolazione delle
informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunit&agra=
ve;
lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro t=
ra
offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del
lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i
curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili ü &n=
bsp;
all'assistenza delle imprese in relazione ai
fabbisogni formativi e occupazionali; ü &n=
bsp;
all'orientamento della richiesta – offerta di lavor=
o dei
lavoratori; ü &n=
bsp;
alla predisposizione e attivazione degli
standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi; ü &n=
bsp;
all’orientamento al settore. Le imprese in regola con la
contribuzione contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente
via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicar=
e al
contempo le proprie offerte di lavoro. Le persone in cerca di lavoro
potranno consultare gratuitam=
ente
le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da pot=
er
prospettare le proprie candidature. 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
&nb=
sp;
ALLEGATO VENTIQUATTRO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL A decorrere dal 1° ot=
tobre
2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, in=
tegrativa
di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la
retribuzione di cui al punto =
3)
dell'art. 25 del ccnl. Le parti si riservano di =
definire
le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.<=
/p>
20 maggio 2004 &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; ALLEGATO VENTICINQUE CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE Per le opere pubbliche di=
grandi
dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della L=
egge
19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cen=
to
milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le
grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all'art.16 del
D.Lgs. n.90/2002, è
introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le
Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali
interessate ad esse aderenti =
e le
imprese aggiudicatarie dell'appalto. L'eventuale accordo impeg=
na le
parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con=
gli
organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavo=
ro,
la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di
contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione
integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il
lavoro. 20 maggio 04  =
; &n=
bsp; &=
nbsp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO VENTISEI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 1.&n=
bsp;
Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la
posizione di regolarità contributiva dell’impresa è
verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri a=
ttivi
e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. Alla C=
NCE
è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non=
in
regola. 2. L'impresa è=
; in
regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo =
mese
per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale
è effettuata la richiesta di certificazione. 3. Condizione per la
regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella
denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate=
e
non (specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello
contrattuale. 4.&n=
bsp;  =
;
La certificazione di regolarità
contributiva in occasione dei=
SAL o
dello stato finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasci=
ata
dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere
interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca n=
ella
denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per
ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo ta=
le
da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere). 5.&n=
bsp;  =
;
6.&n=
bsp;  =
;
La responsabilità nel rilascio delle
certificazioni si attua attraverso la seguente procedura: a.&n=
bsp;  =
; &n=
bsp;
l'istruttoria viene affidata alla responsabilit&agr=
ave;
del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di
Presidenza; b.&n=
bsp;
il Presidente, in quanto legale rappresentante della
Cassa Edile, firma le certificazioni relative. 7.&n=
bsp;
8.&n=
bsp;
Le parti confermano che sono competenti a rilasciar=
e la
certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76
dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le qua=
li
opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 19=
98
recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici,
con verbale del 9 settembre 1999. =
20maggio 2004 &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO VENTISETTE CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CON=
FRONTI
DELLE CASSE EDILI In via
sperimentale, le Casse Edili =
sono
tenute a verificare la
congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore
dell’opera. La
congruità deve essere misurata
secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti
dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici. Entro la d=
ata
del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali
determinano: a)&n=
bsp;  =
;
i parametri di incidenza del costo del lavoro, dist=
inti
per categorie di lavori; b)&n=
bsp;  =
;
l'individuazione della quota dei lavori su cui
commisurare i parametri; c)&n=
bsp;  =
;
il regime di solidarietà tra impresa princip=
ale
e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera
risultino inferiori al parametro di congruità predefinito; d)&n=
bsp;  =
;
gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte delle C=
asse
Edili la verifica di congruità; e)&n=
bsp;  =
;
la procedura per l'eventuale contenzioso; f)&n=
bsp;  =
;
i termini di verifica della sperimentazione. La discip=
lina
sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dal=
la
data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno
sulla disciplina definitiva della congruità e sull'armonizzazione de=
lla
normativa di cui all'art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina
medesima. Le parti
concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti
nazionali al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazional=
e. 20 maggio =
2004 &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
ALLEGATO
VENTOTTO NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN=
CASSA EDILE A dec=
orrere
dal 1° ottobre 2005 è esteso&nb=
sp;
alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, =
che
l'impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall'art. =
29
della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e
successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenzia=
li e
assicurativi di legge delle aziende edili. Le pa=
rti
annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e
perseguimento delle sue finalità. Perta=
nto le
predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lav=
oro
dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del c.c.n=
.l.,
salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successi=
ve
integrazioni. Per
disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma
precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30
giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto
meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili. Tale
regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le
procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati: a)&n=
bsp;
il computo delle ore settimanali va riferito alla
situazione individuale di ciascun lavoratore; b)&n=
bsp;
le imprese in possesso dei requisiti necessari potr=
anno
beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso succes=
sivo
da parte della Cassa Edile; c)&n=
bsp;
gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazio=
ne,
medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio
contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei
CPT di settore; d)&n=
bsp;
i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare
indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa
Edile; e)&n=
bsp;
nell'ipotesi in cui 20 maggio<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> 2004 &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; ALLEGATO VENTINOVE COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03 Le parti nazionali provve=
dono,
entro la data del 31 dicembre 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
ALLEGATO TRENTA PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E' costituita una Commissione paritet=
ica
nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la
materia dell' assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanita=
rio
nazionale. I lavori della predetta
Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazion=
ale
per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, v=
isite
specialistiche, alta diagnostica, diarie. Alla Commissione medesima è affi=
data
la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settor=
e,
anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prev=
ista
al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002. 20
maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
=
&nb=
sp; =
ALLEGATO
TRENTUNO PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI=
1.&n=
bsp;
Al fine di perseguire l’obiettivo della
razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Sc=
uole
Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti
convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali =
da
rendere automatica l’adozione di direttive che pervengono dal livello
nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il
riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale. 2.&n=
bsp;
Le parti sottoscritte sono impegnate a definire ent=
ro
il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni
nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da rend=
erne
uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema. Le
regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a
conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili d=
ella
loro integrale e automatica applicazione. Ogni altra
prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra ne=
lle
prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate ne=
ll'ambito
del contributo istituzionale di cui all’art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio
2000. Le prestaz=
ioni
collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente
all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o
conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela
sanitaria e della sicurezza individuale. Alla CNCE
è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attivit&agrav=
e;
di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta
applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali
anomalie. 3.&n=
bsp;
La garanzia della massima efficienza e di un corret=
to
rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso: ü
aliquote contributive in equilibrio rispetto
alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente; ü
riserve patrimoniali proporzionali alle usci=
te
per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle segue=
nti
regole: a)&n=
bsp;
il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa b)&n=
bsp;
i fon=
di
relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.)
possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relat=
iva
a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni
dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 200=
0; c)&n=
bsp;
le parti territoriali sono impegnate a modificare le
percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del=
patrimonio
netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime defini=
te; d)&n=
bsp;
le parti territoriali debbono fissare, entro i 180
giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova
misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della
Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio
2005. Le nuove
aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le
riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle
lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necess=
ario
in ragione della specifica situazione in atto nella provincia. Nel caso di
non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazio=
nali
si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti
predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che s=
ono
tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.<=
/p>
In relazione a quant=
o definito
nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di: -&nb=
sp;
segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale
riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili; -&nb=
sp;
verificare che le singole Casse Edili interessate
predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali
anomalie, intervenendo all'occorrenza; -&nb=
sp;
presentare alle parti nazionali un rapporto semestr=
ale
relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti; -&nb=
sp;
presentare alle parti nazionali un rapporto annuale
sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni; -&nb=
sp;
fermo restando che le decisioni sono di competenza
delle parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una
qualificata Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall’accordo=
di
rinnovo del c.c.n.l., propong=
a per
ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per
riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere a) e b). =
4.&n=
bsp;
5.&n=
bsp;
Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realiz=
zare
un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire
dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazio=
ne. A tal fine convengono =
quanto
segue: a) gli Enti paritet=
ici
sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le
banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda sulla
necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati
Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti attraverso il
tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denu=
ncia
approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001; b) a far data dal m=
ese di
ottobre 2005 le denuncie mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le Casse E=
dili
sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal f=
ine,
ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine =
ad
una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo. 6.&n=
bsp;
Le parti convengono inoltre che la gestione da parte
delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributi=
va),
debba essere informata ad unitarietà ed omogeneità. Le parti
convengono inoltre di dare
attuazione alla Conven=
zione
sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004. Le parti
convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo =
che
impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998=
ed
al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla
CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura
informatica che sarà stabilita dalle parti sociali. Il Durc
sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa
avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che attes=
ti
che l'impresa in questione è regolare. 7.&n=
bsp;
I criteri e le regole individuati per l'individuazi=
one
delle contribuzioni di equilibrio =
span>e
delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con
riferimento a tutti gli enti paritetici di settore. Le parti
convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi
paritetici nazionali (Formedil e CNCPT). Le parti
confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed
accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici. 20/05/2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
ALLEGATO TRENTADUE FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE "=
;Il
finanziamento degli organismi paritetici nazionali - CNCE, Formedil e CNCPT – p=
osto a
carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato ne=
lle
seguenti misure: § =
CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl; § =
Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl; § =
CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl. Il contributo
è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente
dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelie=
vo
dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato
sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente. I bil=
anci
degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cu=
ra
degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza. 20 ma=
ggio
2004 &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; ALLEGATO TRENTATRE PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL
SISTEMA FORMATIVO EDILE Le parti confermano la ne=
cessità
di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee
politiche strategiche con le quali indirizzare l’offerta formativa di
settore e riconoscono al Formedil , Ente nazionale per la formazione
professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento,
promozione e verifica a livel=
lo
nazionale dell’attuazione delle medesime nella dimensione locale. Il Formedil rappresenta
altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei
confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali. Al fine di rendere organi=
co il
sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil
Nazionale di predisporre un m=
odello
unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti
delle Scuole edili territoria=
li. Le parti convengono che le
modalità operative per l’attuazione di quanto contenuto nel
presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazional=
e ai
Formedil regionali e alle Scuole edili. Occupabilità Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualit&agrav=
e;
adattabilità. Le parti intendono per occupabilità =
la
possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in qua=
nto
in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l’offerta di
lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscon=
o le
competenze;l’adattabilità o flessibilità la capacit&agr=
ave;
di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal
mercato. Tali condizioni sono pers=
eguibili
attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra sc=
uola
– formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla
costruzione di uno specifico
progetto professionale. Il percorso formativo deve essere
certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale=
di
formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge. Istruzione e formazione professionale Le parti concordano che il
sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all’int=
erno
del riassetto istituzionale dell’istruzione – formazione. L’obiettivo a breve=
termine
è di candidare il sistema delle Scuole edili a=
progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilas=
cio
della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regio=
nali.
A tal fine le parti convengono che il Formedil: Formazione professionalizzante integrativa le parti convengono che il
sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all’inte=
rno
dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire <=
/b>attraverso: A tal fine le parti conve=
ngono di
stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di
attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico
offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale prot=
ocollo
nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi loca=
li
promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali. Formazione per l’apprendistato Per l’applicazione =
dei tre
tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione e formazione,
professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di costituire
presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell’apprendistato nel
settore delle costruzioni per la promozione e l’aggiornamento di una
banca dati relativa agli allievi formati , alle tipologie , ai programmi
corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca
dati CNCE e CNCPT. Spetta al Formedil di ria=
dattare
i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare =
alle
scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese. Formazione per l’inserimento degli adulti -&nb=
sp; =
disoccupati e cassaintegrati (mobilità) Le par=
ti
convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività =
di formazione
a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività=
di
tali lavoratori. -&nb=
sp; =
extracomunitari Le par=
ti
inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare
attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l’inte=
grazione
sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale
categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi
già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 del=
la
legge n. 30 luglio 2002 n. 189. A tal =
fine le
parti concordato di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento
della convenzione con i locali servizi per l’impiego,
un’attività di supporto alla funzione incontro domanda –
offerta di lavoro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sport=
ello
informativo come stabilito all’art….. del presente Ccnl. Formazione continua La formazione continua de=
ve
mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore
attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che =
il
lavoratore può frequentare su richiesta dell’impresa o direttamente.=
Le scuole edili possono i=
noltre
dare attuazione ad attività formative per singola impresa o pi&ugrav=
e;
imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazi=
one
continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle
rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al mede=
simo
fine. La formazione a catalogo per un percorso professionale la formazione per un perc=
orso
professionale deve riguardare: le conoscenze di base uti=
li alla
costruzione delle competenze professionali le competenze professiona=
li
relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive le capacità di ese=
cuzione
pratica (muratura e carpenteria) gli ambiti tecnico pratici
riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere specifici mestieri in amb=
ito
edile la sicurezza attività formative=
per
ruoli direttivi di cantiere attività formative=
idonee
per l’acquisizione di crediti utilizzabili per l’ammissione ai corsi IF=
TS 20
maggio 2004 &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; =
ALLEGATO TRENTAQUATTRO &=
nbsp; ESCLUSIVA DI STAMPA Le pa=
rti
concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla
stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sar&agr=
ave;
edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli
effetti. Tale =
testo
definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stip=
ula
dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni=
. Perta=
nto le
parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel
frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà
trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali
evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti
sottoscritte. Il ve=
rbale di
accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro
saranno depositati presso il Ministero del lavoro. 20 ma=
ggio
2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; ALLEGATO
TRENTACINQUE AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base =
degli
operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate co=
me
segue: LIVELLI AUMENTI NUOVI MINIMI PARAMETRI Complessivi=
01/05/2004<=
o:p> 01/03/2005<=
o:p> 01/05/2004<=
o:p> 01/03/2005<=
o:p> 7 138,46 76,92 61,54 1.074,09 1.135,63 200 6 124,61 69,23 55,38 966,69 1.022,07 180 5 103,84 57,69 46,15 805,57 851,72 150 4 96,93 53,85 43,08 751,87 794,95 140 3 90,00 50,00 40,00 698,16 738,16 130 2 81,00 45,00 36,00 628,35 664,35 117 1 69,23 38,46 30,77 537,05 567,82 100 20 maggio 2004  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; =
&nb=
sp;
ALLEGATO TRENTASEI DECORRENZA E DURATA Salvo le diverse decorren=
ze
espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° maggio =
2004
al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 20 maggio =
2004
o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fin=
o a
tutto il 31 dicembre 2005. Qualora non sia disdetto =
da una
delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scade=
nza,
si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito. 20/05/04
&nbs=
p; &=
nbsp;
Letto, confermato e sottoscritto
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
ALLEGATO
UNO
Art. 5
ORARIO DI LAVORO
del 2 giugno =
e
del 4 novembre.
O
DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
RIPOSO SETTIMANALE
Lavoro straordinario diurno
Lavoro festivo
Lavoro festivo straordinario
&nb=
sp; =
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt'> =
&nb=
sp;
ALLEGATO TREDICI<=
o:p>
Art. 77
Cambiamento di mansioni
l'attività degli Enti territoriali dovr&agrav=
e;
essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente
presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni
formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo
produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil
nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già
realizzate.
 =
; &n=
bsp;
 =
; =
=
ALLEGATO DICIANNOVE
Art. 95
&nbs=
p; =
=
&nb=
sp;
=
&nb=
sp; ALLEGATO VENTITRE=
ISTI=
TUZIONE
DELLA BORSA DEL LAVORO
DEL=
L’INDUSTRIA
DELLE COSTRUZIONI
Edile, escluse le immobilizzazioni=
strumentali,
non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salar=
iale
annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa
stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipu=
la
del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;