MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C45F6F.FB3B90D0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C45F6F.FB3B90D0 Content-Location: file:///C:/2069C634/CONTRATTOANCE20maggio2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" C ONTRATTO ANCE

 

 

 

 

EDILIZIA: SIGLATO IL NUOVO CONTRATTO CON L’ANCE

 

 

Si è conclusa  la trattativa per  il rinnovo del contratto nazionale dell’edilizia con l’Ance.

E’ stato  ottenuto un aumento salariale di 90 euro, che è il 100% della richiesta, suddiviso in due  trances, la prima dal 1 maggio 200= 4 di 50 euro, la seconda dal 1 marzo di 40 euro.

Gli  aspetti  qualificanti dell’accordo so= no: inquadramento, orario, trasferta, ferie, carenza infortunio e   certificazione della regolarità contributiva .

Per l’inquadramento al 4= ° livello sono  state previste u= na mansione operaio specializzata polivalente e figure  come il restauratore, l’arch= eologo e il rocciatore, aprendo così la&nb= sp; strada per una riforma complessiva dell’inquadramento, punti importanti sia per il riconoscimento professionale, sia per un supporto formativo mirato allo sviluppo di carriera.

Alle forme flessibili di lavor= o, come  la  somministrazione di manodopera, il= part- time e il tempo determinato, dovranno  essere applicati gli stessi diritti contrattuali di cui godono  tutti gli altri lavoratori.

Altro punto importante dell’accordo è la definizione di percorsi di formazione di imp= resa e continua, facendo assumere alle scuole edili un ruolo attivo per aiutare l’incontro tra domanda ed offerta.

E’ stato ottenuto un aum= ento di 16 ore di congedo matrimoniale per gli operai, l’indennità = per il periodo di maternità per le donne, l’aumento dell’indennità quadri.

Per quanto riguarda il salario, l’aumento di 90 euro rappresenta il recupero inflattivo maturato fin&= #8217;ora  e dell’inflazione attesa nei prossimi due anni con il mantenimento del modello contrattuale sui due live= lli, nazionale e territoriale.


 

VERBALE DI ACCORDO=

 

 

 

Add&i= grave;,   20  maggio  2004, in Roma

=  

t r a

 

 

lR= 17;ANCE

e

=  

=  

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., <= st1:PersonName ProductID=3D"la F.i" w:st=3D"on">la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e = la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.<= /p>

=  

=  

si &= egrave; convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

 

 

 

I

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Allegato 1

 

II

ART. 6 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI

       &nbs= p;         SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Allegato 2

 

III

ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE

Allegato 3

 

IV

ART. 12 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Allegato 4

 

V

ART.  16 – FERIE

Allegato 5

 

VI

ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO

       &nbs= p;          E FESTIVO

Allegato 6

 

VII

ART. 22 – TRASFERTA

Allegato 7

 

VIII

ART. 27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Allegato 8

 

 

IX

 

ART. 29 – CONGEDO MATRIMONIALE

Allegato 9

 

X

ART. 39 – ACCORDI LOCALI

Allegato 10

 

XI

ART. 40 – ASPETTATIVA

Allegato 11

 

XII

ART. 44 – ORARIO DI LAVORO

Allegato 12

 

XIII

ART. 77 – QUADRI

Allegato 13

 

XIV

ART. 82 – OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA       &nbs= p;            &= nbsp;      

       &nbs= p;          MAT= ERNITA'

Allegato 14

 

XV

ART. 88 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Allegato 15

 

XVI

ART. 92  - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Allegato  16

 

XVII

ART. 93 – DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Allegato  17

 

XVIII

ART.  94 – CONTRATTO A TERMINE

Allegato   18

 

XIX

ART. 95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Allegato  19

 

XX

CONTRATTI DI INSERIMENTO

Allegato 20

 

XXI

ART.        – TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI LAVORATORI

Allegato   21

 

XXII

CLASSIFICAZIONE

Allegato 22

 

XXIII

ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Allegato 23

 

XXIV

    TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL

    Allegato 24

 

XXV

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Allegato 25

 

 

XXVI

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Allegato 26

 

 

XXVII

CONGRUITA' CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DE= LLE CASSE EDILI

Allegato 27

 

XXVIII

NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE

Allegato 28

 

XXIX

COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03

Allegato 29

 

XXX

PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITAR= IO NAZIONALE

Allegato 30

 

XXXI

PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI

Allegato 31

 

XXXII

FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE

Allegato 32

 

XXXIII

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE

Allegato 33

 

XXXIV

ESCLUSIVA DI STAMPA

Allegato 34

 

XXXV

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPEND= IO

Allegato 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI

DECORRENZA E DURATA

Allegato 36

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE            =             &nb= sp;            =             F= E.N.E.A.L.-U.I.L.

      COSTRUTTORI EDILI

 

 

 

 

 

 

 

 

  &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;          F.I.L.C.= A.-C.I.S.L.

 

 


 

      &nb= sp;            =             &nb= sp;            =            ALLEGATO UNO

 

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

A)  Per l’orario di lavoro valgo= no le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art.13 della Legge= 24 giugno 1997, n.196.

Gli o= rari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contra= tti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 39 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

Il prolungamento dell'ora= rio ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 20 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza de= lle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisc= a su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto = 3) dell’art. 25.

Resta salvo quanto previs= to dall’art. 10 in<= /st1:metricconverter> materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve = esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’or= a di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il peri= odo di lavoro.

Quando non sia possibile = esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’= aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta = la paga.

Qualora l’impresa d= isponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preven= tiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini = di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi perio= di, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggior= azione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. = 20 del c.c.n.l..

L’operaio deve pres= tare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo s= copo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in= ore notturne.

Agli operai che eseguono = i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 192= 3, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente contratto.

 

B) A decorrere dal 1°= ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante  permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali  maturano in misura di un’ora= ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinu= i di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui s= opra maturano in misura di un’ora ogni 26=   ore.

Per gli operai discontinu= i di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti matur= ano in misura di un’ora ogni 31 ore.

Agli effetti di cui sopra= si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate da= gli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell’art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun per= iodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore  per tutte le ore di lavoro normale=   contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ = di cui al punto 3) dell’art. 18.

Detta percentuale va comp= utata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cot= timi impropri.

La percentuale di cui al = presente articolo non va computata su:

-         l’eventuale indennità per appor= to di attrezzi di lavoro;

-         le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

-         la retribuzione e la relativa maggiorazione = per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-         la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-         le maggiorazioni sulla retribuzione per lavo= ro normale o notturno;

-         la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;

-         i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al = presente articolo non va inoltre computata su:

-         le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui= al presente articolo e all’art. 18.

I permessi saranno usufru= iti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presen= te articolo, primo comma, non ven= gano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della matura= zione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma pu= nto B) del presente articolo.

La presente regolamentazi= one assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 d= ella legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicemb= re 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 2 giugno = e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di= lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in cas= o di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattu= izioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

 

 

 

20/05/2004

 

 

 

             = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            =


        &= nbsp;               =             &nb= sp;               =             &nb= sp;            =             &nb= sp;       ALLEGATO DUE=

 

Art. 6

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

 

 

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.

In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale deg= li operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con allogg= io nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli ste= ssi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le= 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate= nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite c= on i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A = del presente contratto ad eccezione di:

-         custodi, guardiani, portinai, fattorini, usc= ieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

-         custodi, guardiani e portinai con alloggio n= ello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i mini= mi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fe= rmo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le or= e 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno pre= vista dall’art. 20.

 

*  *=   *

 

Al gruista si applicano l= e norme contenute nell’art. 5.

 

*  *=   *

 

All’operaio di prod= uzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando v= enga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire,= va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario  di  € 0,52 giornaliere.

Resta esclusa comunque og= ni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operai= o, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.<= /p>

 

* * *

 

Si conferm= a che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rien= trano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

 

 

20 maggio 2004

  &nbs= p;   


 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;                 =             &nb= sp;            =   ALLEGATO TRE

 

Art. 7

RIPOSO SETTIMANALE

 

 

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

 

Nei casi in cui, in relaz= ione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamat= i al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensat= ivo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi d= ella retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20 punto 12).

 

L’eventuale spostam= ento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio alm= eno 24 ore prima.

 

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

 

In conformità a qu= anto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizz= ate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecnich= e o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le&nb= sp; rappresentanze sindacali unitarie&n= bsp; o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a = 14.

 

 

 

 

 

20 maggio 2004


 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;           =             &nb= sp;            =             &nb= sp;         ALLEGATO QUATTRO

 

 

Art. 12

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

 

Le Organizzazioni territo= riali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’element= o economico territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e modalità di cui all’art. 39.

 

NOTA A VERBALE

 

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

 

20 maggio 2004

  &nbs= p;   


 

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;             ALLEGATO CINQUE

 

Art. 16

FERIE

 

La durata annua delle fer= ie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di or= ario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni fest= ivi di cui al punto 3) dell’art. 18.

All’operaio che non= ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.

L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto sta= bilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determi= nati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso n= on può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle fe= rie  nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell’art. 19.

Le suddette norme contenu= te all’art. 19 sono compatibili con l’art. 10 del D.L. 66/03 in qu= anto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

 

La malattia intervenuta n= el corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:<= /p>

-         malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

-         malattia la cui prognosi sia superiore a die= ci giorni di calendario.

L’effetto sospensiv= o si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermit&agra= ve; previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

 

 

 

20 maggio 2004


        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;             =             &nb= sp;  ALLEGATO SEI

 

ART. 20

LAVORO STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentua= li di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseg= uito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo resta= ndo il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti  dagli artt. 8  e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957= .

Il lavoro straordinario &= egrave; ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell’i= mpresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi= di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per o= biettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata d= el sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindaca= le unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per periodo notturno si c= onsidera quello intercorrente dalle ore= 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si int= ende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 18, escluso il lav= oro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

=  

1)  Lavoro straordinario diurno

35%

2)  Lavoro festivo        

45%

3)  Lavoro festivo straordinario

55%

4)  Lavoro notturno non compreso in = turni regolari

      avvicend= ati

 

25%

5)   Lavoro diurno compreso in = turni regolari

      avvicend= ati

 

9%

6)   =      Lavoro notturno compreso in turni regolari 

      avvicend= ati

 

11%

7)   =      Lavoro notturno del guardiano

  8%

8)  Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

      che comp= iono lavori di costruzione o di riparazione

      che poss= ono eseguirsi esclusivamente di notte &n= bsp;           

 

 

16%

9)   Lavoro notturno straordina= rio        = ;   

40%

10)   Lavoro festivo notturno

50%

11)   Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12)   Lavoro domenicale con ripo= so compensativo, esclusi i       

        turnisti

 

  8%

 

=  

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli o= perai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto= 3) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispond= enti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.=

 

 

Le comunicazioni relative= al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dal= la legge e dalle disposizioni amministrative.

 

La media delle 48 ore set= timanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi. 

 

Ai  fini degli adempimenti relativi al= la comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intende= rsi il cantiere.

 

 

20/05/2004

 

&nb= sp;


&nb= sp;

        &= nbsp;      

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;              =       ALLEGATO SETTE

 

 

ART. 22

TRASFERTA

 =

 =

 =

Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro l'anno successivo della nuova discipli= na della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione  di cui sopra rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza.

 =

 =

 =

 =

20 maggio 2= 004


 

 

 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;           =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          ALLEGATO OTTO

 

Art. 27

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

 

 

Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

“In caso di malatti= a, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre  anni e mezzo = ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecut= ivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malatt= ia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mass= imo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”

 

Pertanto la lettera e) de= l sesto comma è sostituita come segue:

 

"dal 181° giorno= al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495".

 

 

 

 

 

 

20 maggio 2004

=  

=  


 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =       ALLEGATO NOVE

 

ART. 29

CONGEDO MATRIMONIALE

 

 

 

Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente

 

Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del=   matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento econom= ico di cui al punto 3)  dell'artic= olo 25 per 104 ore.

 

 

 

20 maggio 2004

 

=  

=  


 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;           =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =    ALLEGATO DIECI

 

Art. 39

 

ACCORDI LOCALI

 

 

 

Dopo la lettera h) di cui al terzo comma è aggiunta la seguente:

 

i)          &nb= sp;            =          alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maggio 2004

=  


        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         =             &nb= sp;             ALLEGATO UNDICI

 

ART. 40

ASPETTATIVA<= /p>

 

 

 

Dopo il primo comma i= nserire il seguente

 

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viagg= io di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.<= o:p>

 

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie = ed i riposi annui.

 

 

 

 

 

20 maggio  2004

 


=  

=  

  &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                  =             &nb= sp;          ALLEGATO DODICI

 

Art. 44

ORARIO DI LAVORO

 

A)     Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso,= di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge  24 giugno 1997, n. 196.=

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diri= tto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prest= ate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, = 6, 7 e 8 dell’art. 45.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori= di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art.20.

 

B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in= un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché p= er congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.=

Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto d= elle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di cia= scun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 45.

La pr= esente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’a= rt. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alle festività nazionali de= l 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.=

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla pr= esente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che = in sede nazionale.

 

 

 

 

 

CHI= ARIMENTO A VERBALE

 

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavorat= ori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

 

NORMA TRANSITORIA

 

Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni conte= nute nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995= .

 

 

 

 

20 mag= gio 2004

=  

&nb= sp;

      &nb= sp;            =             <= span style=3D'font-size:12.0pt'>        =             &nb= sp;       ALLEGATO TREDICI<= o:p>

 

Art. 77

QUADRI

 

Assicurazione

 

Ai sensi dell’art. = 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicu= rare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa non grave nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Indennità di funzione

 

A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbim= ento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini d= egli artt. 53, 54, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99.

 

Cambiamento di mansioni

 

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione = del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trasco= rso un periodo di 6 mesi.

 =

* * *

 

Per quanto non previsto d= alla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuaz= ione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.

 

 

 

20 maggio 2004

&nb= sp;


&nb= sp;

      = ;            &n= bsp;                          =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =   ALLEGATO QUATTORDICI

 

 

Art. 82

 

OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITÀ

 

 

 

 

Dopo il  quinto  comma è aggiunto il seguente comma:

 

"La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art.22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,  è pari al 100% della retribuzione.

 

I periodi di congedo parentale  di cui all'art. 32 = del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'= allegato C) del  presente CCNL ."<= /p>

 

 

 

 

20 maggio 2004

 


 

 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;           =             &nb= sp;             ALLEGATO QUINDICI

 

 

 

ART. 88

 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

 

Dopo il quinto comma &egr= ave; aggiunto il seguente comma :

 

"Le parti nazionali = provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri  uniformi."

 

 

Il tredicesimo comma &egr= ave; sostituito dal seguente comma :

 

"In applicazione di = quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale = di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori"=

 

 

 

20/05/04

        =             


        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =        ALLEGATO SEDICI

ART. 92

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme d= ei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.

Il siste= ma nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.

È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Stat= uto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale= per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e = il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' di supportare gli stessi nella risoluzione di problem= i di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.

Le compe= tenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulant= i il presente c.c.n.l. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.

Sono attività del Formedil: =

·         le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa, l’evoluzione di appr= occi pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative; =

·         l’elaboraz= ione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;

·         la progettazione= e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali= ;

·         l'elaborazione d= i una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;

·         l’analisi = dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avva= le di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogaz= ione sono definite da quanto disposto nel protocollo d'intesa del sistema degli organismi paritetici di settore (allegato..).

Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 m= arzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.

I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edi= li territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee gu= ida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale. =

I Formedil regionali hanno compiti di :=

·         coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali; <= /p>

·         rappresentanza n= ei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

·         promozione di tu= tte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenu= ti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fi= ne di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.

Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore = su cui si basa il sistema nazionale Formedil.

Esse ope= rano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle pa= rti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazional= e.

Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessit&agra= ve; e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e d= el settore rilevate dalle parti in sede locale.

Al finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20= % e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI).

Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.

Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.

I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificat= o a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comu= nque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.

&nb= sp;

I bilanc= i, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente  al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazio= ne, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).

Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nomin= ato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei da= tori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nomi= nati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su design= azione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Diret= tore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla ba= se di criteri informati al principio della professionalità.<= /span>

Tali cri= teri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecni= co ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.

Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavo= ro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazio= ne provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attivit&agr= ave; formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i cost= i.

Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE):

·         Form= azione per l’impiegabilità

Istruzione e formazione professionale

Formazione per l'inserime= nto di disoccupati adulti

Formazione professionaliz= zante integrativa

·         Form= azione per la progressione professionale

Formazione per l'apprendi= stato

Formazione continua

Formazione a catalogo per= un percorso professionale

·         Form= azione per la sicurezza

 

Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovr&agrav= e; essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.

Le attività di formazione saranno rivolte di m= assima a:

·         giovani inoccupa= ti o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

·         giovani neo dipl= omati e neolaureati;

·         giovani titolari= di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro (formazione teorica);

·         personale (opera= i, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;

·         manodopera femmi= nile per facilitarne l'inserimento nel settore;

·         lavoratori in mobilità;

·         lavoratori in disoccupazione;

·         lavoratori in Ci= g.

Ai lavor= atori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione profession= ale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato = con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle casse edili.

I lavora= tori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per = lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica iner= enti alle mansioni svolte.

Durante = tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sar&agra= ve; loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo= di prova. 

La quali= fica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente da= lle scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, a= nche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il siste= ma dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la sc= uola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio = di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.

Il Forme= dil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso= le scuole edili, al fine della certificazione dei crediti formativi individual= i.

Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività format= iva del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitame= nte compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale. =

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preved= a la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepir= e le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in se= de locale.  Le clausole difformi = degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.

Nei terr= itori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazio= ne operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento de= lle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo reda= tto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.

Il siste= ma nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integra= to degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi da= ti dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fi= ne di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con = le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Cass= e Edili.

 

20 maggio 2004


 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;      ALLEGATO DICIASSETTE

 

 

Art. 93

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO <= span style=3D'color:black'>

 

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

 

La du= rata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi.

=  

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:

=  

a)&n= bsp;            = ;      apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni;

 = ;

b)&n= bsp;            = ;      apprendistato professionalizzante :

§       qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale  ma= ssimo 3 anni;

§       qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 4 anni;

§       qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento massimo 5 anni.

=  

Il co= ntratto di apprendistato, stipulato in  forma scritta, deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica  professionale  che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.<= /p>

=  

Il pi= ano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

 

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile  secondo le linee guida stabilite a  livello nazionale= dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.

 

L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in posse= sso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

 

Salvo quanto previsto = dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue = per l’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione.

 

La formazione sar&agra= ve; effettuata in via prioritaria presso le scuole edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.

 

La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

 

Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:

-        &n= bsp;  raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utiliz= zando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;

-        &n= bsp; definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regi= oni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

-        &n= bsp; individuazione d= elle modalità di erogazione dell’attività formativa;

-        &n= bsp;  formazione dei tutor  aziendali;

-        &n= bsp;  consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo= di quest’ultimo;

-        &n= bsp; attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa = nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione contin= ua.

 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano al= le stesse attività lavorative.

 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi = di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione,= i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individu= ale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

 

Nel caso di cumulabilità di più rapport= i, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo = di apprendistato da svolgere.

 

 A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare  l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziend= ale nel libretto di formazione.

 

Le parti si riservano di adeguare l’attuale sis= tema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in b= ase alla vigente normativa   = sulla materia.

 

Al termine del periodo di apprendistat= o, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendis= tato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

 

Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgo= no le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l., con riferimento = al livello di assunzione dell'apprendista.

 

L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livel= lo inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.

 

Nell'ipotesi di primo inserimento lavo= rativo nel settore, l’inquadramento dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:

 

ü      = 1° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livell= o;

ü      = 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4° livello;

ü      = 3° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello.

 

Nell'ipotesi di primo inserimento,  a metà del percorso del per= iodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un live= llo superiore a quello di assunzione.

 

Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.<= o:p>

 

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49 comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di = 24 ore comprensive delle otto ore  destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.= l..

 

L’orario di lavoro degli apprend= isti è disciplinato dall’art. 5 del vigente c.c.n.l..

 

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt.= 5 e 44, lettere B).

 

Per il trattamento economico degli apprendisti nei ca= si di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l..

 

Ultimato il periodo di apprendistato, = previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per= la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.

 

Per il periodo di preavviso valgono le= norme di cui agli art. 33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciu= to all'apprendista.

 

Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. = Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualifica= ti o specializzati,  può ass= umere un apprendista.

 

Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relat= iva normativa di attuazione.

 

 

 

 

20 maggio 2004

 

 = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;   


        &= nbsp;           =             &nb= sp;            =           =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =   ALLEGATO DICIOTTO<= /b>

 

ART. 94

 

CONTRATTO A TERMINE

 =

In re= lazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavo= ro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecn= ico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

=  

Il ri= corso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

1.      =             &nb= sp;     pe= r la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2.      =             &nb= sp;     pr= esso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della leg= ge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo= che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mes= i;

3.      =             &nb= sp;     pr= esso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor= ti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lav= oro a tempo determinato;

4.      =             &nb= sp;     da= parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

 =

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso= ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di <= span style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt'>somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arr= otondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 =

In oc= casione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance fornirà alle Organizzazioni sindacali= dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio = dei contratti di lavoro a termine.

=  

La st= essa informazione alle RSU e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi  di imprese in occasione degli inco= ntri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.

 =

 =

20 maggio 2= 004

=  

            = ;            &n= bsp;         

            = ;            =         =      ALLEGATO DICIANNOVE

 

 

Art. 95

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

 

In relazione a quanto dis= posto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantengono in vigore  le clausole contrattuali dell'edil= izia in materia di lavoro temporaneo,  le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2= 003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

=  

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi = :

&nbs= p;        1)   &nb= sp;   punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti  dall’acquisizione di nuovi lavori ;

&nbs= p;       2)   &nb= sp;   esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorren= do al normale livello occupazionale;

&nbs= p;        3)   &nb= sp;   impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

&nbs= p;        4)   &nb= sp;   impiego di professionalità carenti sul merca= to del lavoro locale;

&nbs= p;        5)   &nb= sp;   sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipo= tesi di assenza per  periodi di fer= ie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inido= nei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

&nbs= p;        6)   &nb= sp;   per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

&nbs= p;

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo= o sostitutivo.

&nbs= p;

Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:

5.      =             &nb= sp;     pe= r la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

6.      =             &nb= sp;     pr= esso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della leg= ge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stes= se mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rappor= ti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salar= iale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

7.      =             &nb= sp;     da= parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;

8.      =             &nb= sp;     per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo= VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;

9.&n= bsp;            = ;            per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzan= ti;

10.&= nbsp;           &nbs= p;         per costruzioni di pozzi a profondità superi= ori a 10 metri;

11.&= nbsp;           &nbs= p;         per lavori subacquei con respiratori;

12.&= nbsp;           &nbs= p;         per lavori in cassoni ad aria compressa;

13.&= nbsp;           &nbs= p;         per lavori comportanti l’impiego di esplosivi= .

Nei casi di c= ui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confron= ti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, al= lo svolgimento delle attività sopra indicate.

=  

Il ricorso alla somministrazione= a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai = non può superare, mediamente nell’anno,  cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 94, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a t= empo indeterminato dell’impresa.

 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 20= 01, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazio= ne a tempo determinato per gli impiegati.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/= o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo in= determinato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imp= rese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei conf= ronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2= 000.

 

 

 

 

  20 magg= io 2004

 

 


 

 

&n= bsp;            = ;            &n= bsp;          =             &nb= sp;            =             &nb= sp;  ALLEGATO VENTI

 

Contratti di inserimento

 

 

Il contratto di inserimen= to  è un contratto di lavoro di= retto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle compete= nze professionali del lavoratore  = ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimen= to nel mercato nel lavoro.

 

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi .

 

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa  fino a trentasei mesi.

 

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs  n. 276/2003.

 

Il contratto di inserimen= to è stipulato in forma scritta e in esso deve  essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

 

In mancanza di forma scri= tta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

 

Nel contratto verranno in= dicati:

  • la durata;
  • il periodo di prova, cosi come previst= o per il livello di inquadramento attribuito;
  • l’orario di lavoro, determinato in  funzione dell’i= potesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

 

L’ inquadramento del lavoratore  è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati  e specializzati e dell’opera= io qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale &egr= ave; preordinato per gli operai di quarto livello;

per i contratti di inseri= mento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferio= ri a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit&agr= ave; coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

 

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve  essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore  al contesto lavorativo, valorizzan= done le professionalità già acquisite.

 

Nel progetto verranno ind= icati :

a)      = la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progett= o di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b)      = la durata e le modalità della formazione.

&= nbsp;

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contes= to organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di = 12 mesi.

Il progetto deve preveder= e una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendime= nto di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning= , in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

 

La formazione teorica sar= à effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto d= al Formedil .

 

La formazione antinfortun= istica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rappo= rto e avrà la durata di 8 ore.

 

La registrazione delle co= mpetenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro= o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.

 

Le parti si riservano di = adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quel= lo predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

 

Per l’assunzione in= prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e = 43 del vigente c.c.n.l.

 

L’orario di lavoro = è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l

 

Nel caso di malattia o infortunio  non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un perio= do di conservazione del posto di settanta giorni.

 

Nell’ambito di tale= periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il  c.c.p.l..

 

Nei casi in cui il contra= tto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computa= to nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal= la legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aum= enti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.<= /p>

 

 

20/05/04

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;    


        =                   =             &nb= sp;           &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;       ALLEGATO VE= NTUNO

 

ART. …

 

TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI=

 

 

 

 

Sul luogo di lavoro dovr&= agrave; essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.

 

In particolare dovranno e= vitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direz= ione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

 

 

 

20 maggio 2004

 

 


           &n= bsp;     = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;                =             &nb= sp;            ALLEGATO VENTIDUE

 

 

 

CLASSIFICAZIONE

 

 

E' istitui= ta una Commissione paritetica  co= n il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavorato= ri anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2004.

 = ;

In particolare, la Commissione dovrà effettuare:

§      =             &nb= sp;   l' analisi e l'eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;

§      =             &nb= sp;   l'introduzione di nuove figure professionali= ;

§      =             &nb= sp;   la revisione delle competenze delle figure tradizionali;

§      =             &nb= sp;   la revisione dei periodi di preavviso.

&nbs= p;

Nel vigente sistema di classificazione è comunque inserita la seguente figura professionale:

 = ;

Operaio di 4° livello

 = ;

Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpent= eria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonom= ia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.=

 = ;

La Commissione pa= ritetica provvederà prioritariamente entro il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure :

 = ;

=  

Responsabi= le recupero archeologico e del restauro 6° livello

 = ;

Operatore archeologico 5° livello

 = ;

Operatore = del restauro 5° livello

 = ;

Operaio in= cantiere archeologico 4° livello

 = ;

Operatore = del restauro 4° livello

 = ;

Operaio specializzato archeologico 3° livello

 = ;

Operatore = del restauro 3° livello

=  

LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO

 

Coord= inatore di impianti  6° livello

=  

Capo = impianto venditore 5° livello

=  

Opera= tore di centrale  5° livello

=  

Opera= tore di centrale di 4° livello

=  

Addet= to al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello

=  

Addet= to al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello

 

Entro la  medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore= .

20 maggio 2004

 

 = ;

  &nbs= p;         =     


        =             &nb= sp;           =             &nb= sp;          ALLEGATO VENTITRE=

 

 

ISTI= TUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO

DEL= L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

 

 

 

 

Le parti contraenti, ai fini = di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l’occupazi= one e agevolare  lo sviluppo local= e, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Ce= ntri per l’impiego,  un’attività di supporto alla funzione di incontro doman= da – offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile = uno sportello informativo al servizio delle imprese  e dei lavoratori.

 

A questo fine le parti nazion= ali si riservano entro il 31 dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compi= ti istituzionali delle Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolver= e le nuove funzioni, con particolare riguardo:

 

ü         &n= bsp;        alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunit&agra= ve; lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro t= ra offerta e domanda di lavoro, anche mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro delle imprese edili

ü         &n= bsp;        all'assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;

ü         &n= bsp;         all'orientamento della  richiesta – offerta di lavor= o dei lavoratori;

ü         &n= bsp;         alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;

ü         &n= bsp;         all’orientamento al settore.

 

Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e pubblicar= e al contempo le proprie offerte di lavoro.

Le persone in cerca di lavoro potranno consultare  gratuitam= ente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da pot= er prospettare le proprie candidature.

 

 

20 maggio 2004

 = ;

 = ;


 

 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;               =             &nb= sp; ALLEGATO VENTIQUATTRO

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL

 

 

 

 

A decorrere dal 1° ot= tobre 2004, è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, in= tegrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto  = 3) dell'art. 25 del ccnl. 

 

Le parti si riservano di = definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.<= /p>

 

 

 

20 maggio 2004

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

           &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;           ALLEGATO VENTICINQUE

 

 

 

 

CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

 

 

 

 

Per le opere pubbliche di= grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della L= egge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cen= to milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n.443/2001 (Legge obiettivo) e all'art.16 del D.Lgs. n.90/2002,  è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti  = e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

 

L'eventuale accordo impeg= na le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con= gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavo= ro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è  sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maggio 04

      = ;            &n= bsp;           


        &= nbsp;               =             &nb= sp;         ALLEGATO VENTISEI

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA<= /b>

 

 

 

 

La Cassa Edile &e= grave; tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualor= a si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa=   stessa.

 

1.&n= bsp;       Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa  per l’insieme dei cantieri a= ttivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile em= ette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione na= zionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segna= late come irregolari.

La Cassa Edile &e= grave; obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.

Alla C= NCE è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non= in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.

 

2.  L'impresa è= ; in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo = mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento  o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

&= nbsp;

3.  Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate= e non (specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello contrattuale.

 

4.&n= bsp;            = ;       La certificazione di regolarità contributiva  in occasione dei= SAL o dello stato finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasci= ata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca n= ella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo ta= le da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).

 

 

5.&n= bsp;            = ;       La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emess= a la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.

 

6.&n= bsp;            = ;       La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:

 

a.&n= bsp;            = ;            &n= bsp;      l'istruttoria viene affidata alla responsabilit&agr= ave; del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;

b.&n= bsp;      il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.

 

7.&n= bsp;        La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere= il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30  giorni dalla richiesta.

 

8.&n= bsp;        Le parti confermano che sono competenti a rilasciar= e la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le qua= li opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 19= 98 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9 settembre 1999. =

 

 

 

 

 

20maggio 2004

 

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         =             &nb= sp;            =           ALLEGATO VENTISETTE

 =

 =

CONGRUITA'  CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CON= FRONTI DELLE CASSE EDILI

 

In via sperimentale,  le Casse Edili = sono tenute a  verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.

 = ;

La congruità deve essere misurata  secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.

 = ;

Entro la d= ata del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:

a)&n= bsp;            = ;      i parametri di incidenza del costo del lavoro, dist= inti per categorie di lavori;

b)&n= bsp;            = ;      l'individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;

c)&n= bsp;            = ;      il regime di solidarietà tra impresa princip= ale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;

d)&n= bsp;            = ;      gli ulteriori criteri e modalità per  rendere operativa da parte delle C= asse Edili la verifica di congruità;

e)&n= bsp;            = ;      la procedura per l'eventuale contenzioso;

f)&n= bsp;            = ;       i termini di verifica della sperimentazione.

&nbs= p;

La discip= lina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dal= la data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sull'armonizzazione de= lla normativa di cui all'art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000 con la disciplina medesima.

 = ;

Le parti concordano che la materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazional= e.

 = ;

=  

 = ;

20 maggio = 2004

 


 

  &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                  =          ALLEGATO VENTOTTO

 

 

NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN=

CASSA EDILE<= /p>

=  

=  

A dec= orrere dal 1° ottobre 2005 è esteso&nb= sp; alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, = che l'impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall'art. = 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenzia= li e assicurativi di legge delle aziende edili.

=  

Le pa= rti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.

=  

Perta= nto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lav= oro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del c.c.n= .l., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successi= ve integrazioni.

=  

Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30 giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.

=  

Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:

a)&n= bsp;      il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;

b)&n= bsp;      le imprese in possesso dei requisiti necessari potr= anno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso succes= sivo da parte della Cassa Edile;

c)&n= bsp;      gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazio= ne, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;

d)&n= bsp;      i requisiti richiesti e  il connesso beneficio  contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;

e)&n= bsp;      nell'ipotesi in cui la Cassa Edile ac= certi che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde= la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in = cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.

 = ;

 = ;

 = ;

20 maggio<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  2004

 


 

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        ALLEGATO VENTINOVE

 

 =

 =

COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03

 

 

 

Le parti nazionali provve= dono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalit&agr= ave; operative degli enti bilaterali di settore ai fini dell’affidamento d= ei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto= dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.

 

 

 

 

20 maggio 2004


 

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            =   ALLEGATO TRENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 =

 

 

 

E'  costituita una Commissione paritet= ica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell' assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanita= rio nazionale.

 

I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazion= ale per la copertura assicurativa nelle ipotesi  di grandi interventi chirurgici, v= isite specialistiche, alta diagnostica, diarie.

 

Alla  Commissione medesima è affi= data la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settor= e, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prev= ista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.

 

La Cassa Edile farà fronte alla  spesa= per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell'art.37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maggio 2004

 

 


 

 

 = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            =           =             &nb= sp;            =      ALLEGATO TRENTUNO

 

PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI=

=  

=  

1.&n= bsp;    Al fine di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Sc= uole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene  e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali = da rendere automatica l’adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.

=  

=  

2.&n= bsp;    Le parti sottoscritte sono impegnate a definire ent= ro il 31 dicembre 2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da rend= erne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di  unitarietà  del sistema.

=  

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili d= ella loro integrale e automatica applicazione.

 = ;

Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra ne= lle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate ne= ll'ambito del contributo istituzionale di cui all’art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 = ;

Le prestaz= ioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.

 =

Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attivit&agrav= e; di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.

=  

3.&n= bsp;    La garanzia della massima efficienza e di un corret= to rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:

 = ;

ü       aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;

 = ;

ü       riserve patrimoniali proporzionali alle usci= te per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle segue= nti regole:

=  

a)&n= bsp;       il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa  Edile, escluse le immobilizzazioni= strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salar= iale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipu= la del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000;

 = ;

b)&n= bsp;       i  fon= di relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relat= iva a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 200= 0;

=  

c)&n= bsp;       le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del= patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime defini= te;

=  

d)&n= bsp;       le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necess= ario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.

Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazio= nali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che s= ono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.<= /p>

 = ;

 In relazione a quant= o definito nei punti a) e b), alla CNCE sono demandati i compiti di:

 = ;

-&nb= sp;         segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;

-&nb= sp;         verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;

-&nb= sp;         presentare alle parti nazionali un rapporto semestr= ale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;

-&nb= sp;         presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;

-&nb= sp;         fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata Società di consulenza affinché,  entro 60 giorni dall’accordo= di rinnovo del c.c.n.l.,  propong= a per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere  a) e b).        =  

=  

4.&n= bsp;    La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approv= azione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.

=  

La Cassa Edile &e= grave; altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione de= gli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.

=  

=  

5.&n= bsp;    Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realiz= zare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazio= ne.

=  

=  

    A tal fine convengono = quanto segue:

 a) gli Enti paritet= ici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In particolare si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili – BNCE, i dati richiesti attraverso il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denu= ncia approvato dalle parti nazionali con l'accordo del 3 ottobre 2001;

 

  b) a far data dal m= ese di ottobre 2005 le denuncie mensili alle Casse Edili dovranno    essere trasmesse esclusivamente per via telematica.

Le Casse E= dili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal f= ine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine = ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.

=  

=  

6.&n= bsp;    Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributi= va), debba essere informata ad unitarietà ed omogeneità.

=  

Le parti convengono inoltre di dare  attuazione alla  Conven= zione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile 2004.

 = ;

Le parti convengono altresì di promuovere la sottoscrizione di un protocollo = che impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998= ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.

 = ;

Il Durc sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che attes= ti che l'impresa in questione è regolare.

 = ;

La Cassa Edile &e= grave; tenuta ad archiviare copia del Durc,  con allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni eventuale controllo.

=  

7.&n= bsp;    I criteri e le regole individuati per l'individuazi= one delle contribuzioni di equilibrio  e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.

 

Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).

 

Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati Tecnici Paritetici.

=  

20/05/2004

 

 = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;       


        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;           ALLEGATO TRENTADUE

 

 

 

FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI

PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE<= /o:p>

 

 

 

"= ;Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali  - CNCE, Formedil e CNCPT – p= osto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato ne= lle seguenti misure:

§      =     CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl;

§      =     Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl;

§      =     CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del ccnl.

&nbs= p;

Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31 marzo 2005, direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelie= vo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.

 

I bil= anci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cu= ra degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.

 

 

 

20 ma= ggio 2004

 

 

 

 


 

 

           &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;    ALLEGATO TRENTATRE

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE

 =

 

Le parti confermano la ne= cessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l’offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil , Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione  e verifica a livel= lo nazionale dell’attuazione delle medesime nella dimensione locale.

Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.

 

Al fine di rendere organi= co il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil Nazionale  di predisporre un m= odello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di   regolamento dei dipendenti delle  Scuole edili territoria= li.

 Le parti convengono che le modalità operative per l’attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazional= e ai Formedil regionali e alle Scuole edili.

 

 

Occupabilità

 

Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualit&agrav= e; adattabilità.

 

Le parti  intendono per occupabilità = la possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in qua= nto in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l’offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscon= o le competenze;l’adattabilità o flessibilità la capacit&agr= ave; di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.

Tali condizioni sono pers= eguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra sc= uola – formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di  uno specifico progetto professionale.

 Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese,  e riportato nel libretto personale= di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.

 

 

Istruzione e formazione professionale

 

Le parti concordano che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all’int= erno del riassetto istituzionale dell’istruzione – formazione.

L’obiettivo a breve= termine è di candidare il sistema delle Scuole edili  a=   progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilas= cio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali  e delle diverse disposizioni regio= nali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:

 

 

 

 

 

 

  • definisca un modello nazionale di trie= nnio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzi= oni, in collaborazione con gli enti scuola territoriali;
  • promuova un protocollo concordato con = il Ministero della Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e siglato da Ance, Fene= al, Filca, Fillea
  • promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli enti scuola  territoriali.

 

 

Formazione professionalizzante integrativa

 

le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all’inte= rno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire <= /b>attraverso:

 

  • attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di dispersione scolastica
  • attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria superiore
  • attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche universitari di ingegn= eria e architettura
  • partecipazioni a consorzi o a partners= hip per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio ma= ster di primo livello per figure professionali attinenti il settore

 

A tal fine le parti conve= ngono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale prot= ocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi loca= li promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.

 

 

Formazione per l’apprendistato

 

Per l’applicazione = dei tre tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell’apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l’aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati , alle tipologie , ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.

Spetta al Formedil di ria= dattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare = alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.

 

 

Formazione per l’inserimento degli adulti

 

-&nb= sp;            =          disoccupati e cassaintegrati (mobilità)

Le par= ti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività = di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività= di tali lavoratori.

 

 

-&nb= sp;            =          extracomunitari

Le par= ti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l’inte= grazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 del= la legge n. 30 luglio 2002 n. 189.

A tal = fine le parti concordato di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sport= ello informativo come stabilito all’art….. del presente Ccnl.

 

 

Formazione continua

 

La formazione continua de= ve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che = il lavoratore può frequentare su richiesta  dell’impresa o direttamente.=

Le scuole edili possono i= noltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o pi&ugrav= e; imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazi= one continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al mede= simo fine.

 

 

 

La formazione a catalogo per un percorso professionale <= /b>

 

la formazione per un perc= orso professionale deve riguardare:

 

le conoscenze di base uti= li alla costruzione delle competenze professionali

le competenze professiona= li relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive

le capacità di ese= cuzione pratica (muratura e carpenteria)

gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere

specifici mestieri in amb= ito edile

la sicurezza

attività formative= per ruoli direttivi di cantiere

attività formative= idonee per l’acquisizione di crediti utilizzabili  per l’ammissione ai corsi IF= TS

 

 

 

 

20 maggio 2004

 

 

 


 

 =

        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;               =            ALLEGATO TRENTAQUATTRO

        &= nbsp;      

 =

ESCLUSIVA DI STAMPA

 =

 =

Le pa= rti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sar&agr= ave; edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

=  

Tale = testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stip= ula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni= .

=  

Perta= nto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

=  

Il ve= rbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

=  

=  

=  

20 ma= ggio 2004

&nb= sp;

&nb= sp;


&nb= sp;

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;       ALLEGATO TRENTACINQUE

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

 

 

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base = degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate co= me segue:

 

 

LIVELLI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

PARAMETRI

 =

 

 

Complessivi=

01/05/2004<= o:p>

01/03/2005<= o:p>

01/05/2004<= o:p>

01/03/2005<= o:p>

 

 

7

138,46

76,92

61,54

1.074,09

1.135,63

200

&nbs= p;

6

124,61

69,23

55,38

966,69

1.022,07

180

&nbs= p;

5

103,84

57,69

46,15

805,57

851,72

150

&nbs= p;

4

96,93

53,85

43,08

751,87

794,95

140

&nbs= p;

3

90,00

50,00

40,00

698,16

738,16

130

&nbs= p;

2

81,00

45,00

36,00

628,35

664,35

117

&nbs= p;

1

69,23

38,46

30,77

537,05

567,82

100

&nbs= p;

 

 

20 maggio 2004

 

&nb= sp;

&nb= sp;


&nb= sp;

      = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;               =             &nb= sp;         ALLEGATO TRENTASEI

 

 

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

 

Salvo le diverse decorren= ze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° maggio = 2004 al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 20 maggio = 2004 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fin= o a tutto il 31 dicembre 2005.

 

Qualora non sia disdetto = da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scade= nza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.

 

 

 

 

 

 

 

20/05/04

 

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