Accordi lavoro temporaneo ANIEM CONFAPI e mutualizzazione previdenza complementare. Edilpre Edilcasse.
in data 10 settembre u.s. sono stati convenuti degli accordi relativi ad importanti materie con ANCE ed Associazioni Artigiane, inerenti al lavoro temporaneo, in particolare per il “contributo per la formazione professionale”, per “le sospensioni di lavoro” e per la mutualizzazione della contribuzione dei datori di lavoro per la previdenza complementare. Tali accordi richiedono che in ogni realtà ci si attivi con la massima tempestività per concretizzarne gli effetti in special modo per la mutualizzazione dell’1% da parte delle imprese. Tali intese, non ancora sottoscritte dalla sola ANAEPA CGIA, non sono state da noi divulgate, essendoci riservati di farlo a completamento dell’acquisizione delle firme. Il prolungarsi del tempo richiesto dalla CGIA, nonché la stipula – sui medesimi contenuti – con l’ANIEM Confapi (con riguardo al Fondo Edilpre) in data 2/10 u.s. ha comportato una fuga di notizie sulla materia. Al fine di evitare equivoci Vi trasmettiamo intanto, con la presente, i testi oggetto di intesa con ANIEM CONFAPI e che sono analoghi a quelli sottoscritti con ANCE, CNA CASA Artigiani e CLAAI . Vi informimao inoltre che nelle more che anche la CGIA firmi, stiamo attivandoci per chiedere agli altri firmatari che gli accordi sottoscritti siano resi immediatamente operativi.
Cordiali saluti. p. Le SEGRETERIE NAZIONALI FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL
Roma, 2 Ottobre 2003 Tra
ANIEM e
FeNEAL – UIL, FILCA – CISL – FILLEA – CGIL
Si conviene quanto segue: LAVORO TEMPORANEO
1. CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
a) Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall’art.96 del CCNL 22 giugno 2000 e dal successivo accordo 18 febbraio 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Edilcasse di competenza. Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione. Pertanto il contributo versato alle Edilcasse, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.
b) Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l’Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edili e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio).
c) La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
d) Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all’obbligo formativo di cui alla legge n.196/97 e s.m., nonchè a quanto previsto dall’art.89, lettera D) del CCNL 22 giugno 2000.
e) Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall’art.93 del CCNL 22 giugno 2000.
2. CONTRIBUTO PER LE SOSPENSIONI DI LAVORO
Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui al CCNL 22 giugno 2000 e accordo 18 febbraio 2002.
a. Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all’apposito fondo autonomo costituito presso le Edilcasse.
b. Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause meteorologiche che determinino una parziale riduzione dell’orario settimanale e per le quali sia stata approvata l’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall’impresa utilizzatrice edile.
c. La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Edilcassa solo a seguito dell’avvenuta approvazione dell’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
d. A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Edilcasse e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Edilcassa stessa l’avvenuta autorizzazione dell’INPS.
e. La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Gig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
f. Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Edilcassa provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30% sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
g. Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
h. La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
PREVIDENZA COMPLEM,ENTARE
a) Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare EDILPRE, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’impresa a tale titolo. La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo EDILPRE anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di EDILPRE e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.
b) La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Edilcassa e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo EDILPRE e relativi all’1% della retribuzione del lavoratore. L’eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni ad EDILPRE e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Edilcassa.
c) L’obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall’accordo locale.
d) Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di avere vigore le contribuzioni relative al contributo per l’ape straordinaria.
e) Resta confermato che le riserve dell’ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell’onere di cui sopra e alla gestione delle Edilcasse, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.
f) Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavorati e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.
ANIEM FeNEAL – UIL FILCA – CISL FILLEA – CGIL
Roma, 2 Ottobre 2003
t r a
ANIEM
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 22 giugno 2000;
visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese edili ed affini – EDILPRE;
si conviene quanto segue
in ordine alle procedure di utilizzo delle Edilcasse nell'attività del Fondo EDILPRE. 1. L'adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alle Edilcasse di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alle Edilcasse con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza). L' azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore. 2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo EDILPRE, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità: o il versamento sarà effettuato sul conto corrente delle Edilcasse di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti; o il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Edilcasse. 3. Le Edilcasse svolgeranno le seguenti attività: 3.1. promozione del Fondo EDILPRE o distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da EDILPRE; 3.2. acquisizione e verifica anagrafiche o raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori. Le schede perverranno alle Edilcasse in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per le Edilcasse verranno archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Edilcassa, la stessa provvederà a far apporre dall’impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all’impresa e copia al lavoratore); o registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a EDILPRE ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l’associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Edilcassa. L’aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati; o accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Edilcassa, della iscrizione al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore; o trasmissione mensile dell’anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo; o invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti. 3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi o acquisizione provvisoria dei contributi a EDILPRE; o acquisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati. o verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario); o trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in: - contributo del lavoratore - contributo dell’impresa - TFR - contributo volontario; o trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in: - contributo del lavoratore - contributo dell’impresa - TFR - contributo volontario; o segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi; o segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a EDILPRE per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Edilcasse, ovvero di segnalare all’associato l’assenza o la carenza di contributi relativi al periodo; o in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell’associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all’impresa della necessità di riaccensione della contribuzione. 4. Le Edilcasse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Edilcasse stesse. 5. Le Edilcasse sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo. 6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Edilcasse il rimborso degli oneri a carico delle stesse per le attività prestate ai sensi del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto ANIEM FENEAL - UIL - FILCA – CISL - FILLEA - CGIL
( M.Trinci - G.Moscuzza - M.Viotti – M.Macchiesi) |
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