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DELIBERAZIONE N. 3  DEL COMITATO DELLA BILATERALITA’

 

Certificazione di regolarità contributiva

 

La Cassa Edile è tenuta all'emissione del DURC qualora si verifichino le seguenti condizioni.

 

Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il DURC a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Banca dati nazionale delle imprese irregolari che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla predetta Banca dati l'elenco delle imprese non in regola.

Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. Le procedure informatiche dovranno consentire l'immediata verifica della regolarità delle imprese.

2. L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

 

 

3. Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza)- non inferiore a quello contrattuale.

 

 

4. La certificazione di regolarità contributiva per l'esecuzione di un'opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo

 

 

singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).

 

 

5. La responsabilità nel rilascio del DURC si attua attraverso la seguente procedura:

 

a. l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;

 

b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma il DURC.

 

6. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 

7. Sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie l'Avviso Comune 16/12/2003 e della conseguente Convenzione) del 15 aprile 2004.

 

8. Il DURC ha validità trimestrale.

 

 

9. Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante. Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella nei confronti dell'Inps e dell'Inail.

 

Roma, 30 marzo 2005

 

ANCE

ANAEPA CGIA

ANSE ASSOEDILI CNA FIAE-CASARTIG I CLAAI

ANCPL-LEGA

FEDERLAVORO COOPERATIVE AGCI PRODUZIONE E LAVORO

 

 

Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA - Tel: ++39 06 44.11.41  fax: ++39 06 44.23.58.49

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