VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì 21 marzo 2001, in Roma presso la sede della Federmaco,

 

tra

 

la Società Buzzi Unicem S.p.A., anche a nome e per conto delle controllate Unimed S.p.A. e Uniserv S.r.l. , rappresentata da Sergio Salvi e Edoardo Sirchia, assistiti da Federmaco nella persona di Raffaella Di Ciccio,

 

e

 

FENEAL-UIL, nella persona di Learco Sacchetti,

 

FILCA-CISL, nelle persone di Piero Baroni e Paolo Acciai,

 

FILLEA-CGIL, nelle persone di Luigi Aprile e Luigi Cavallini,

 

con le rappresentanze sindacali unitarie delle unità produttive del Gruppo ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali;

a seguito delle richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali in data 27 giugno 2000 per il rinnovo del Premio di Risultato,  dopo approfondite discussioni tenutesi in più sessioni di incontro,  a totale definizione delle richieste summenzionate,

 

si stipula e conviene quanto segue:

 

 

SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Le parti contraenti, considerando la contrattazione di secondo livello uno strumento efficace di comunicazione interna per trasmettere capillarmente lo scenario di mercato, gli orientamenti di medio periodo, le prospettive di sviluppo e le aspettative degli investitori sull’andamento dell’Azienda, si impegnano attraverso gli strumenti definiti nel sistema di relazioni industriali del presente accordo perché in tutte le unità e le sedi del Gruppo Buzzi Unicem si vada a consolidare la consapevolezza dell’appartenenza ad un unico Gruppo industriale, recentemente costituito da storiche realtà cementiere, e dei valori concordemente condivisi di tensione al miglioramento continuo, per consolidare la propria presenza ed il proprio ruolo sul mercato dei leganti idraulici.

 

Il confronto e la condivisione di informazioni sull’andamento del mercato, sulle attività del Gruppo, sugli scenari futuri, sugli investimenti complessivi e sulle aree di più significativo ed intenso miglioramento all’interno del Gruppo stesso costituiscono la base per il maggior coinvolgimento del personale nelle iniziative dell’Azienda e per la presa di coscienza dell’importanza dei singoli apporti individuali per la buona riuscita dei progetti aziendali.

 

Quanto sopra premesso, le parti, in riferimento alle previsioni degli Accordi Interconfederali 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998, come stabilito dal C.C.N.L. 28 luglio 1999, Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali, art. 2, nel confermare il sistema di relazioni industriali e di flusso di informazioni tra l’Azienda e le OO.SS. già in atto nelle Società preesistenti a Buzzi Unicem S.p.A. (Fratelli Buzzi S.p.A., Buzzi Cementi S.p.A., Presacementi S.p.A., Unicem S.p.A.), avendo riscontrato il buon esito del predetto sistema tra l’Azienda, le OO.SS. e le R.S.U., in occasione del rinnovo dell’accordo aziendale della neocostituita compagine, convengono sul consolidamento del sistema di relazioni industriali, come già integratosi a seguito della fusione Buzzi/Unicem, e nell’ulteriore sviluppo di un modello di flusso di comunicazione attraverso incontri periodici sia a livello nazionale sia a livello di singola unità produttiva come di seguito disciplinato.

 

Entro un mese dall’approvazione del Bilancio di Esercizio le parti, presso la sede della Associazione  Imprenditoriale di categoria, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, concordano di effettuare un incontro per la verifica dell’erogazione del Premio di Risultato di competenza dell’anno precedente, come disciplinato dal presente Verbale di Accordo.

In questa sede il confronto si estenderà a temi attinenti l’intero Gruppo, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, integrazione tra le potenzialità degli stabilimenti e valorizzazione delle singole peculiarità in chiave di sviluppo competitivo; andamento del settore in Italia e sui mercati di competenza del Gruppo, tendenze in atto nel settore nel medio periodo; investimenti programmati ed attuati; tematiche inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro; andamento dell’occupazione e sue dinamiche, interventi formativi di respiro nazionale che interessino più unità, modifiche organizzative e di sviluppo delle risorse umane da gestire anche a livello di unità produttiva (come l’organizzazione della produzione con capi reparto negli stabilimenti di Vernasca, Guidonia e Augusta), con particolare attenzione al condiviso obiettivo di sviluppare le competenze professionali degli addetti, valutando i progressi già conseguiti su questo specifico aspetto con l’utilizzo degli strumenti a ciò destinati dalla contrattazione nazionale.

 

Entro il 31 ottobre di ogni anno le parti, presso le sedi delle Associazioni Imprenditoriali Territoriali, su richiesta congiunta delle Segreterie Provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Stabilimento / Unità Produttiva, concordano di effettuare un incontro a livello di singola unità produttiva per la verifica dell’andamento dell’unità nell’esercizio di riferimento del Premio di Risultato e in quello in corso al momento dell’incontro, nonché per analizzare le dinamiche occupazionali in atto nella singola unità produttiva, con particolare riferimento a modifiche organizzative o all’introduzione di innovazioni tecnologiche, di performances relative all’unità medesima, analisi dell’incidenza degli infortuni nella singola unità (sempre in riferimento ai dati storici e in comparazione con gli altri siti del Gruppo), in raccordo con quanto definito nella parte Ambiente e Sicurezza, forme di approvvigionamento delle materie prime, utilizzo di combustibili alternativi, esternalizzazioni di attività, interventi formativi specifici della singola unità, con particolare riferimento a professionalità di particolare interesse o difficile reperimento tramite i canali tradizionali del mercato del lavoro.

 

AMBIENTE E SICUREZZA

 

Le parti, confermando l’impianto esistente in tema di formazione/informazione dei lavoratori, basato sui dettami legislativi (D. Lgs. 626/94 e 242/96), come sviluppati dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dall’art. 5 del vigente C.C.N.L. “ Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori”, si danno reciprocamente atto del comune intento di ridurre consistentemente l’incidenza degli infortuni sul lavoro, coinvolgendo e promuovendo la collaborazione tra Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti per la Sicurezza, nell’ottica di mantenere alta la soglia di attenzione e di sensibilizzare il personale tutto ed a tutti i livelli alle tematiche della sicurezza attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni interne, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il costante aggiornamento del personale relativamente alle tematiche della Sicurezza.

 

Le parti concordano di effettuare annualmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, un incontro specifico sui temi relativi ad Ambiente e Sicurezza, in cui siano analizzati gli andamenti infortunistici delle singole unità, studiati per gravità e per frequenza, confrontati con gli andamenti in essere nel Gruppo, nel comparto in Italia ed in Europa, indagate le cause di infortunio di maggior frequenza, studiate e proposte soluzioni e miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto, nonché individuate eventuali aree di miglioramento sulle quali vi è condivisione per un più celere e rapido intervento. Durante il summenzionato incontro saranno dalla Direzione Aziendale fornite informazioni sullo stato di avanzamento del sistema di certificazione ambientale e sull’integrazione dei sistemi Qualità – Sicurezza – Ambiente, nonché sull’andamento del capillare piano di formazione/informazione del personale legato a tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla presente sezione.

 

Le parti individuano, quali aree oggetto di maggiore e più intensa attenzione nella fase corrente, le seguenti:

 

·        Logistica di stabilimento: analisi e miglioramento dei percorsi all’interno delle fabbriche, sulla scorta dei dati del registro infortuni;

·        Verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione in essere in tutte le unità produttive, con particolare riguardo ad una eventuale implementazione delle stesse;

·        Analisi capillare dei dispositivi di protezione individuale prescritti dai documenti di Analisi del Rischio in essere nelle singole Unità, con attenta verifica e studio di infortuni occorsi per scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti per l’effettuazione di particolari tipi di attività;

·        Utilizzo di combustibili alternativi, da verificarsi nelle singole unità produttive;

·        Eventuali attività di imprese esterne all’interno delle unità produttive.

 

Le parti concordano che le verifiche e gli aggiornamenti delle procedure di sicurezza di cui ai temi summenzionati saranno oggetto di consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da parte delle Funzioni Aziendali di competenza.

 

Le parti concordano di promuovere incontri di formazione/informazione a livello di singola unità produttiva aventi ad oggetto la valutazione dei rischi, con particolare riferimento al grado di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nella unità di riferimento. Le parti concordano altresì di studiare l’agibilità di momenti formativi specifici, su esigenza delle singole unità produttiva, individuata congiuntamente dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, eventualmente individuata anche nell’ambito delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art. 11 Legge 626/94.

 

COORDINAMENTO NAZIONALE DI GRUPPO

DELLE R.S.U. DI FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

L’Azienda prende atto che ad iniziativa delle Segreterie nazionali della Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL è costituito il Coordinamento nazionale delle RSU delle succitate Organizzazioni sindacali che esercita, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e in nome e per conto delle R.S.U. delle unità produttive del Gruppo, la titolarità e la competenza per il secondo livello di contrattazione.

 

I nominativi dei componenti il Coordinamento Nazionale – il cui numero potrà essere al massimo di 15 delegati – saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, a cura delle Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL. per il tramite della Associazione Imprenditoriale di Categoria, entro 30 giorni dalla data di designazione.

 

Ai componenti il Coordinamento di Gruppo sarà riconosciuto un permesso retribuito individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell’accordo aziendale di Gruppo e per gli incontri a livello nazionale di Gruppo previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al C.C.N.L. e/o dal presente accordo, nonché nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione aziendale. I summenzionati permessi non sono cumulabili e non sono altrimenti fruibili in caso di mancata partecipazione degli aventi diritto agli incontri di cui in parola.

 

Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta per la partecipazione al Coordinamento di Gruppo l’importo di Lire 90.000 onnicomprensive per ogni sessione di incontro, ovvero di Lire 40.000 per i componenti del Coordinamento la cui sede di lavoro sia nell’ambito della Regione in cui si svolgono gli incontri. . Ai componenti il Coordinamento di Gruppo provenienti dalle isole sarà rimborsato, dietro presentazione di copia dei documenti di viaggio, il corrispettivo del biglietto andata e ritorno da e per l’isola utilizzando la combinazione nave/treno 2^ classe, al quale sarà aggiunta una indennità di trasferta di Lire 30.000.

 

PREMIO DI RISULTATO

 

In applicazione delle previsioni del Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, conformemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 luglio 1999 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base delle costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte, Disciplina Comune, art. 48, Premio di Risultato, le Parti concordano di confermare l’istituto del Premio di Risultato, avente carattere di totale variabilità ai fini della decontribuzione come prevista dalla vigente normativa.

 

La presente negoziazione ha vigenza per il periodo 1° gennaio 2000 / 31 dicembre 2003. Per l’anno 2000, le parti confermano che il verbale di accordo 8 novembre 2000 si intende integralmente confermato e viene riportato in appendice alle odierne pattuizioni. Per il periodo 1° gennaio 2001 / 31 dicembre 2003, le parti concordano di individuare i seguenti parametri per la valutazione delle performances aziendali in relazione a produttività e redditività.

 

Le parti si danno reciprocamente atto che l’individuazione dei parametri di cui al presente premio di risultato costituisce la migliore scelta possibile relativamente al quadriennio di vigenza del premio stesso, in considerazione dell’attuale assetto organizzativo e produttivo del Gruppo. Di conseguenza, le parti non escludono che, in futuro, il sistema premiale possa utilizzare altri parametri.

 

L’indicatore di produttività è costituito dal rapporto tra i volumi della produzione (tonnellate di leganti idraulici e clinker ceduto a terzi) ed ore lavorate, di cui infra, nell’anno di riferimento, dal personale delle Società Buzzi Unicem S.p.A., Unimed S.p.A. e Uniserv S.r.l. a cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 luglio 1999 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base delle costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Nel computo delle ore saranno considerate le ore effettivamente lavorate per operai ed intermedi ed il valore standard di 1760 ore annue per il personale delle categorie impiegati e quadri. A questo fine si farà riferimento al numero medio di impiegati e quadri (compresi i funzionari) per anno solare.

 

I valori da raggiungere per l’erogazione degli importi corrispondenti sono indicati nell’allegata tabella 1. Per l’intero valore compreso tra i due intervalli (inferiore e superiore) si eroga il medesimo importo, senza riproporzione dello stesso all’interno della medesima fascia (ex. da 2,2 a 2,39 tonnellate /ora è costante l’importo di Lire 350.000).

L’importo massimo derivante dall’indicatore produttività è pari a Lire 1.150.000 al superamento del valore di 4 tonnellate/ora.

 

L’indicatore di redditività è costituito dal rapporto tra la differenza tra Valori e Costi della Produzione e i Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni relativi all’Esercizio di riferimento, moltiplicato cento.

Gli elementi del summenzionato rapporto sono contenuti nel conto economico allegato al Bilancio Civilistico di Esercizio aggregato di Buzzi Unicem S.p.A. e Unimed S.p.A., la cui copia verrà consegnata nel corso del primo incontro di cui al 4° comma del Sistema di Relazioni Industriali del presente accordo.

 

I valori da raggiungere per l’erogazione degli importi corrispondenti sono indicati nell’allegata tabella 2. Per l’intero valore compreso tra i due intervalli (inferiore e superiore) si eroga il medesimo importo, senza riproporzione dello stesso all’interno della medesima fascia (ex. dal valore 11 al valore 11,9 è costante l’importo di Lire 150.000).

L’importo massimo derivante dall’indicatore redditività è pari a Lire 1.150.000 al superamento del valore di redditività 20.

 

Alle due summenzionate quote del Premio di Risultato, le parti concordano di aggiungere una terza quota pari al 20% (venti per cento) della somma tra i valori derivanti dagli indicatori di produttività e di redditività, da versare al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, denominato Concreto (tabella 3).

 

Le parti convengono che la quota 20% Fondo Pensione sarà versata per gli aderenti al summenzionato Fondo Pensione risultanti iscritti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

Le parti concordano di porre in essere tutte le azioni necessarie alla piena realizzazione delle pattuizioni del presente paragrafo presso le sedi competenti.

 

Le Parti contraenti concordano che l’erogazione del Premio di Risultato sarà corrisposta in un’unica soluzione il mese successivo alla approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’anno di riferimento del Premio di Risultato, al personale in forza al momento della liquidazione del Premio stesso e che abbia prestato servizio per l’intero anno precedente.

 

Il personale cessato precedentemente alla liquidazione dello stesso, riceverà, a titolo di Premio di Risultato, la quota parte proporzionale a tanti dodicesimi di anno per i quali risulta essere stato in forza nell’anno di riferimento, nel valore raggiunto dallo stesso Premio nell’anno precedente. La presente regolamentazione si applica anche ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

 

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento per la maturazione del premio, saranno liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio o frazione di essi pari o superiori a 15 giorni.

 

Come indicato nel Sistema di Relazioni Industriali di cui al presente verbale di accordo, le parti convengono circa l’effettuazione di un incontro entro il mese successivo a quello dell’approvazione del Bilancio di Esercizio presso la sede della Associazione  Imprenditoriale di categoria, su richiesta delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, per la verifica degli andamenti aziendali con riflesso sul Premio di Risultato di competenza dell’anno precedente.

 

Le parti concordano che il presente verbale di accordo abbia validità a tutto il dicembre 2003; in assenza di disdetta da una delle parti comunicata all’altra a mezzo raccomandata A.R. due mesi prima della scadenza naturale, si intende prorogato.

 

Gli emolumenti come sopra definiti non saranno computati ai fini di alcun istituto contrattuale e/o di legge corrente e/o differito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ferie, p.r.o, ex festività, 13.ma, T.F.R. Previdenza integrativa).

 

Il presente Verbale di Accordo nova e sostituisce tutti i precedenti accordi in materia di Premio di Risultato, relativamente ai sistemi premiali degli accordi anzidetti.

 

Piani di azionariato per i dipendenti in attuazione del D. Lgs. 23 dicembre 1999 n° 505

 

Le parti, al fine della possibile fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs. 505/99 e successive modifiche e integrazioni, concordano di verificare l’eventuale gradimento tra i lavoratori di piani di incentivazione all’azionariato dei dipendenti, al fine di valutare l’utilizzo dei summenzionati strumenti per le future scadenze contrattuali di Gruppo. Entro il 31/10/2003, in uno specifico incontro opportunamente convocato, le parti si incontreranno per analizzare i risultati delle verifiche effettuate.

 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto.

 

Buzzi Unicem S.p.A.                                    FENEAL-UIL

 

FILCA-CISL

                       

Federmaco                                                    FILLEA-CGIL

 

 

R.S.U. Buzzi Unicem S.p.A.

 

tabella 1

PRODUTTIVITA'

indice di produttività

importo

inf a

2,19

 

 

0

da

2,20

a

2,39

      350.000

da

2,40

a

2,59

      450.000

da

2,60

a

2,79

      650.000

da

2,80

a

2,99

      850.000

da

3,00

a

3,19

      900.000

da

3,20

a

3,39

      950.000

da

3,40

a

3,59

    1.000.000

da

3,60

a

3,79

    1.050.000

da

3,80

a

3,99

    1.100.000

maggiore di

4,00

 

 

    1.150.000

 

 

 

 

 

tabella 2

REDDITIVITA'

indice di redditività

importo

inf a

10,99

 

 

0

da

11

a

11,99

      150.000

da

12

a

12,99

      300.000

da

13

a

13,99

      450.000

da

14

a

14,99

      550.000

da

15

a

15,99

      750.000

da

16

a

16,99

      850.000

da

17

a

17,99

    1.000.000

da

18

a

18,99

    1.050.000

da

19

a

19,99

    1.100.000

maggiore di

20

 

 

    1.150.000

 

 

 

 

 

 

tabella 3

 

 

MASSIMO TEORICO POSSIBILE

 

 

A

B

C

 

 

SOMMA P + R

20% A

A+B

 

 

 

 

 

 

 

  2.300.000

    460.000

 2.760.000