TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
ART. 50
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all’utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a
tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei
dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
ART. 51
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l’interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a
dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonchè l’ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che
utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo
54.
ART. 52
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del
rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare
riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per
ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
ART. 53
Organizzazione del lavoro
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l’uso dei videoterminali anche secondo una
distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la
ripetitività e la monotonia delle operazioni.
ART. 54
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne
evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa
abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di
lavoro.
ART. 55
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di
cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma
1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta
alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui
ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro.
ART. 56
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all’analisi dello stesso di cui all’art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell’attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d’uso
dei videoterminali.
ART. 57
Consultazione e partecipazione
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano
mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui
al presente titolo.
ART. 58 Adeguamento alle norme
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.
ART. 59
Caratteristiche tecniche
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in
recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico
all’allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle
normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali.