27 febbraio 2002

 

Modifiche al Dlgs.626

                 

Cari compagni,

 

            La Legge Comunitaria 2001, approvata lo scorso 20 febbraio, contiene alcune modifiche al Dlgs. 626.

 

            Lfart.21 del provvedimento delega il Governo a adeguare la 626 ai principi e criteri affermati dalla Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001.

 

Con tale sentenza la Corte ha condannato lfItalia per il non corretto recepimento della Direttiva Quadro 89/391, per quanto concerne lfesame non esaustivo dei rischi da parte del datore di lavoro, la discrezionalità lasciata al datore di lavoro di decidere se fare ricorso a servizi esterni (consulenti esterni per la prevenzione e protezione dai rischi), quando le competenze interne allfimpresa sono insufficienti, e lfassenza dei requisiti dei soggetti abilitati a svolgere lfattività di protezione e prevenzione dei rischi.


                Infatti, nella 626 si fa riferimento alle tre tipologie di rischi citate solo a titolo esemplificativo dalla Direttiva Quadro, (scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro), senza richiedere che il processo di analisi e valutazione riguardi tutti i possibili rischi connessi allfattività dellfimpresa.

 

            Inoltre lfart. 8, comma 6, della 626 non impone al datore di lavoro, che non dispone di adeguate capacità allfinterno dellfazienda, lfobbligo di avvalersi di servizi di consulenza esterni per far fronte alle esigenze di sicurezza e tutela della salute dei propri dipendenti.

 

            Infine il legislatore italiano non ha definito, come era preciso compito di ciascun Stato Membro, quali debbano essere le attitudini e le capacità dei soggetti responsabili in azienda di espletare le attività di prevenzione e protezione dai rischi, ma ha delegato al datore di lavoro tale individuazione.

 

            Questa carenza risulta particolarmente rilevante, in considerazione del fatto che, attualmente per le piccole aziende, i compiti di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi sono quasi sempre assunti dal datore di lavoro e, nei casi di affidamento esterno, sono mancati i requisiti per lfindividuazione di consulenti professionalmente competenti.

 

            La Comunitaria, per questo punto, prevede che il Governo entro un anno conformi la 626 alla Sentenza, ma introduce immediatamente lfobbligo del datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi e al ricorso ai servizi esterni, se in azienda non vi sono competenze sufficienti.

 

            Pertanto, dal momento dellfentrata in vigore della Comunitaria 2001, attualmente in via di promulgazione e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i documenti di valutazione dei rischi, che non avessero preso in considerazione tutti i rischi connessi allfattività dellfimpresa, dovranno rapidamente essere completati.

 

P. la Segreteria Nazionale

Mara Nardini

 

 

gDisposizioni per lfadempimento di obblighi derivanti dallfappartenenza dellfItalia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2001h

 

ART. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princípi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei princípi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

 

2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

 

3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".

 

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).