27
febbraio 2002
Cari
compagni,
La
Legge Comunitaria 2001, approvata lo scorso 20 febbraio, contiene alcune
modifiche al Dlgs. 626.
Lfart.21
del provvedimento delega il Governo a adeguare la 626 ai principi e criteri affermati
dalla Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 novembre
2001.
Con tale sentenza la Corte ha condannato lfItalia per il non
corretto recepimento della Direttiva Quadro 89/391, per quanto concerne lfesame
non esaustivo dei rischi da parte del datore di lavoro, la discrezionalità
lasciata al datore di lavoro di decidere se fare ricorso a servizi esterni
(consulenti esterni per la prevenzione e protezione dai rischi), quando le
competenze interne allfimpresa sono insufficienti, e lfassenza dei requisiti
dei soggetti abilitati a svolgere lfattività di protezione e prevenzione dei
rischi.
Infatti,
nella 626 si fa riferimento alle tre tipologie di rischi citate solo a titolo
esemplificativo dalla Direttiva Quadro, (scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di
lavoro), senza richiedere che il processo di analisi e valutazione riguardi tutti
i possibili rischi connessi allfattività dellfimpresa.
Inoltre
lfart. 8, comma 6, della 626 non impone al datore di lavoro, che non dispone di
adeguate capacità allfinterno dellfazienda, lfobbligo di avvalersi di servizi
di consulenza esterni per far fronte alle esigenze di sicurezza e tutela della
salute dei propri dipendenti.
Infine
il legislatore italiano non ha definito, come era preciso compito di ciascun
Stato Membro, quali debbano essere le attitudini e le capacità dei soggetti
responsabili in azienda di espletare le attività di prevenzione e protezione
dai rischi, ma ha delegato al datore di lavoro tale individuazione.
Questa
carenza risulta particolarmente rilevante, in considerazione del fatto che,
attualmente per le piccole aziende, i compiti di responsabile del servizio
prevenzione e protezione dai rischi sono quasi sempre assunti dal datore di
lavoro e, nei casi di affidamento esterno, sono mancati i requisiti per
lfindividuazione di consulenti professionalmente competenti.
La
Comunitaria, per questo punto, prevede che il Governo entro un anno conformi la
626 alla Sentenza, ma introduce immediatamente lfobbligo del datore di lavoro
alla valutazione di tutti i rischi e al ricorso ai servizi esterni, se
in azienda non vi sono competenze sufficienti.
Pertanto,
dal momento dellfentrata in vigore della Comunitaria 2001, attualmente in via
di promulgazione e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i documenti di
valutazione dei rischi, che non avessero preso in considerazione tutti i
rischi connessi allfattività dellfimpresa, dovranno rapidamente essere completati.
P. la
Segreteria Nazionale
gDisposizioni per lfadempimento di obblighi
derivanti dallfappartenenza dellfItalia alle Comunità europee – Legge
Comunitaria 2001h
ART. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale
attuazione).
1. Il
Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1
della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie
ai fini dell'adeguamento ai princípi e criteri affermati dalla sentenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, e nel rispetto dei princípi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2.
L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è
sostituito dal seguente:
"1.
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro".
3.
All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo
la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla
seguente: "deve".
4. Agli
eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).