Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee 19.7.2001 L 195/46
del 27 giugno 2001
che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 137paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, presentata
previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la
tutela della salute sul luogo di lavoro (1 ), visto il parere del
Comitato economico e sociale (2 ), previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ),
considerando quanto segue:
1) L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede
che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per
promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine
di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
2) A norma dell'articolo precitato, tali direttive
evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(3) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della
salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non deve essere
subordinato a considerazioni meramente economiche.
(4) Il rispetto delle prescrizioni minime volte a
garantire un maggior livello di salute e la sicurezza in caso d’uso
d’attrezzature di lavoro messe a disposizione per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota è essenziale per salvaguardare la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
(5) Le disposizioni adottate a norma dell'articolo 137,
paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o
introduca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore
protezione delle condizioni di lavoro.
(6) I lavori in quota possono esporre i lavoratori a
rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a
rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul
lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni,
soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
(7) I lavoratori indipendenti e i datori di lavoro,
qualora esercitino essi stessi un'attività professionale e utilizzino
personalmente attrezzature per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota, possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei dipendenti.
(8) La direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(4) applicabile
ai cantieri temporanei o mobili, impone a tali categorie di persone l'obbligo
di rispettare tra l'altro l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva
89/655/CEE (5 ).
(9) I datori di lavoro che intendano far svolgere lavori
temporanei in quota devono scegliere attrezzature che offrano un'adeguata
protezione contro i rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota.
(10) In genere le misure di protezione collettiva contro le
cadute offrono una protezione migliore delle misure di protezione
individuale.La scelta e l'uso di attrezzature adeguate per ciascun cantiere
specifico al fine di prevenire ed eliminare i rischi dovrebbero essere
integrati, se del caso, da un addestramento specifico e a indagini ulteriori.
(11) Le scale a pioli, i ponteggi e le funi sono le
attrezzature più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in
quota e, conseguentemente, la sicurezza e la salute dei lavoratori che
effettuano questo tipo di lavori dipendono in particolare dall'uso corretto di
tali attrezzature.Pertanto, devono essere definite le modalità d'uso di tali
attrezzature da parte dei lavoratori in condizioni di massima sicurezza.Occorre
quindi un'adeguata formazione specifica dei lavoratori.
(12) La presente direttiva costituisce il mezzo più
appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(13) La presente direttiva costituisce un contributo
concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
(14) È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità
di valersi di un periodo di transizione in considerazione dei problemi cui devono
far fronte le PMI,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Il testo allegato alla presente direttiva è aggiunto
all'allegato II della direttiva 89/655/CEE.
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 19 luglio 2004.Essi ne informano immediatamente la
Commissione. Gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda
l'applicazione del punto 4 dell'allegato, di valersi di un periodo transitorio
di due anni a decorrere dalla data di cui al primo comma, in considerazione
delle diverse particolarità connesse all'applicazione pratica della presente
direttiva, in particolare da parte delle piccole e medie imprese.
2.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi hanno già adottato o adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N.FONTAINE
Per il Consiglio
Il Presidente
A.BOURGEOIS
(1 )GU C 247 E del 31.8.1999, pag.23 e GU C 62 E del
27.2.2001, pag.113.
(2 )GU C 138 del 18.5.1999, pag.30.
(3 )Parere del Parlamento europeo del 21 settembre 2000
(GU C 146 del 17.5.2001, pag.78), posizione comune del Consiglio del 23 marzo
2001 (GU C 142 del 15.5.2001,
pag.16)e decisione del Parlamento europeo del 14 giugno 2001.
(4 )GU L 245 del 26.8.1992, pag.6.
(5 )GU L 393 del 30.12.1989, pag.1.
ALLEGATO
4.Disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro
messe a disposizione per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
4.1.Disposizioni generali
4.1.1.Qualora, a norma dell'articolo 6 della direttiva
89/391/CEE e dell'articolo 3 della presente direttiva, lavori temporanei in
quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere
scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni
di lavoro sicure.Va data la priorità alle misure di protezione rispetto alle
misure di protezione individuale.Le dimensioni delle attrezzature di lavoro
devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle
sollecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti
di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla frequenza di
circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.Il sistema di accesso
adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e
viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
4.1.2.L'impiego di una scala a pioli quale posto di lavoro
in quota deve essere limitato ai casi in cui, tenuto conto del punto 4.1.1,
l'impiego di altre attrezzature di lavoro più sicure non risulti giustificato a
causa del limitato livello di rischio e a motivo della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può
modificare.
4.1.3.L'impiego di sistemi di accesso ed il posizionamento
mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione
del rischio, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro più sicura non è
giustificato.
Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare
in funzione della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico, deve
essere previsto un sedile munito di appositi accessori.
4.1.4.In funzione del tipo di attrezzature di lavoro
adottate in base ai punti precedenti devono essere individuate le misure atte a
minimizzare i rischi per i lavoratori insiti nelle attrezzature in questione.Se
del caso, deve essere prevista l'installazione di dispositivi di protezione
contro le cadute.Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o ad arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e a prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare
interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
4.1.5.Quando l'esecuzione di un lavoro di natura particolare
richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva
contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci.Il lavoro non può essere eseguito senza l'adozione preliminare di tali
misure.Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di
natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.
4.1.6.I lavori temporanei in quota possono essere effettuati
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e
la salute dei lavoratori.
4.2.Disposizioni specifiche relative all'impiego delle scale
a pioli
4.2.1.Le scale a pioli devono essere sistemate in modo da
garantire la loro stabilità durante l'impiego.Le scale a pioli portatili devono
poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile,
affinché i pioli restino in posizione orizzontale. Le scale a pioli sospese
devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione.
4.2.2.Lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito o con fissaggio della
parte superiore o inferiore dei montanti o con qualsiasi dispositivo antiscivolo
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente. Le scale a
pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi permettano una presa sicura.Le
scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo che sia garantito il fermo reciproco dei vari elementi.Le
scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima che vi si possa
accedere.
4.2.3.Le scale a pioli devono essere utilizzate in modo da
consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio ed una
presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli
non deve precludere una presa sicura.
4.3.Disposizioni specifiche relative all'impiego dei
ponteggi
4.3.1.Qualora la relazione di calcolo del ponteggio scelto
non sia disponibile o le configurazioni strutturali previste non siano da essa
contemplate, si dovrà procedere ad un calcolo di resistenza e i stabilità,
tranne nel caso in cui l'assemblaggio del ponteggio rispetti una configurazione
tipo generalmente riconosciuta.
4.3.2.In funzione della complessità del ponteggio scelto, il
personale competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio.Tale
piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da progetti particolareggiati per gli elementi speciali costituenti il
ponteggio.
4.3.3.Occorre evitare il rischio di scivolamento degli
elementi di appoggio di un ponteggio o tramite fissaggio su una superficie di
appoggio o con un dispositivo antiscivolo oppure con qualsiasi altra soluzione
di efficacia equivalente e le superfici portanti devono avere una capacità
sufficiente.La stabilità del ponteggio deve essere garantita. Dispositivi
appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota.
4.3.4.Le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio devono essere idonee alla natura del lavoro da eseguire,
nonché adeguate ai carichi da sopportare e consentire un'esecuzione dei lavori
e una circolazione sicure.Gli impalcati dei ponteggi devono essere montati in
modo che gli elementi componenti non possano spostarsi durante il normale
uso.Nessuno spazio vuoto pericoloso deve essere presente fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
4.3.5.Qualora alcune parti di un ponteggio non siano pronte
per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione, queste parti devono essere debitamente evidenziate ricorrendo
alla segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi delle
disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 92/58/CEE e devono essere
debitamente delimitate con elementi materiali che impediscono l'accesso alla
zona di pericolo.
4.3.6. I ponteggi devono essere montati, smontati o
radicalmente modificati soltanto sotto la supervisione di una persona
competente ed a lavoratori che abbiano ricevuto, a norma dell'articolo 7, una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, rivolta a rischi
specifici, in particolare in materia di:
a) comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio in questione;
b) sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio
o trasformazione del ponteggio in questione;
c) misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o
di oggetti;
d) misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio in questione;
e) condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
La persona addetta alla supervisione e i lavoratori
interessati devono avere a disposizione il piano di montaggio e di smontaggio
di cui al punto 4.3.2, comprese eventuali istruzioni ivi contenute.
4.4.Disposizioni specifiche concernenti l'impiego di sistemi
d’accesso e di posizionamento mediante funi
L'impiego di sistemi d’accesso e i posizionamento mediante
funi deve avvenire alle seguenti condizioni:
a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro)e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza);
b) i lavoratori devono essere dotati e fare uso di un'adeguata imbracatura di sostegno che li colleghi alla fune di sicurezza;
c) la fune di lavoro deveessere munita di meccanismi sicuri
di ascesa e discesa e dev'essere dotata di un sistema autobloccante volto ad evitare la caduta nel caso in cui
l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.La fune di sicurezza
deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti
del lavoratore;
d) gli attrezzi ed altri accessori che devono essere
utilizzati dai lavoratori devono essere agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o a altro strumento idoneo;
e) i lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo
adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessità;
f) i lavoratori interessati devono ricevere, a norma
dell'articolo sette, una formazione adeguata e mirata in relazione alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
In circostanze eccezionali in cui, tenuto conto della
valutazione dei rischi, l'uso di una seconda fune renderebbe il lavoro più
pericoloso, potrà essere ammesso l'uso di un'unica fune a condizione che siano
state adottate misure adeguate per garantire la sicurezza conformemente alle
legislazioni e/o pratiche nazionali.»