CIRC. n. 6
UE.07./M.V./lg
Roma 30 gennaio 2002
Accordo ANCE
2° Biennio e
2° livello contrattuale
Alle Segreterie Regionali
FeNEAL-FILCA-FILLEA
Alle Segreterie Territoriali
FeNEAL-FILCA-FILLEA
LORO SEDE
Cari amici e compagni,
Nella
giornata di ieri 29 gennaio, si è concluso, con la sottoscrizione dell’Accordo
con l’ANCE, il tavolo contrattuale per il rinnovo del 2° Biennio economico del
CCNL e del tetto dell’EET per la contrattazione di 2° livello.
L’Accordo, in attuazione del protocollo del 23 luglio ’93 e del dettato contrattuale nazionale prevede:
2° Biennio CCNL : L’aumento dei minimi contrattuali a regime, in attuazione del
Protocollo del 23 luglio 1993, è di € 65, erogati in 2 tranches di pari importo
( € 32,50), dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003.
Contrattazione di 2° livello tetto E.E.T. : La misura massima del tetto a regime è stata definita nella
percentuale del 14% dei minimi di paga base e stipendio.
Tale risultato si realizza con un incremento massimo dell’11%, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 2003, per giungere, con decorrenza non anteriore al 1/12/2003, al limite massimo del 14%.
Quanto sopra ha effetti di ricalcolo, per l’incidenza
dell’incremento dei nuovi minimi contrattuali nazionali, anche sulle quantità
già negoziate territorialmente, nel precedente ciclo contrattuale territoriale.
A copertura economica del periodo (1/1/2002 – 31/12/2002) verrà
erogata, ai lavoratori operai una prestazione aggiuntiva APE.
Tale prestazione, corrispondente al 3° livello a € 227,43, sarà
erogata a tutti coloro i quali matureranno il requisito APEO 2003 e, pro-quota,
a quanti nel biennio APEO 2003 (1/10/2000 – 30/9/2002) risultino denunciate, in
Cassa Edile almeno 525 ore.
A tale prestazione, da erogare a dicembre 2002, a carico delle Casse
Edili, si farà fronte con le eccedenze APES e APEO. Ove fossero insufficienti, le parti territoriali determineranno
l’intervento di una nuova aliquota temporanea a carico delle imprese e/o altre
risorse.
Per gli impiegati è riconosciuta una “una tantum”, parametrata per
ciascun livello, a carico delle imprese.
Si è definito l’avvio della
sperimentazione del lavoro temporaneo, così come regolato dal CCNL.
L’avvio della
sperimentazione oltre a riconfermare che ai lavoratori temporanei, in missione
nelle imprese edili, si applica la contrattazione collettiva di settore
(nazionale e territoriale) comprese le contribuzioni agli Enti Bilaterali di
settore ed al Fondo Prevedi. – prevede che:
-
il
contributo del 4% della Formazione Professionale, previsto dalla 196/97, sia
accantonato presso le Casse Edili e che comunque la Formazione sarà svolta dal
sistema bilaterale di settore;
-
sia
posta a carico delle imprese di lavoro temporaneo una aliquota dello 0,30% da versarsi alle Casse Edili, per garantire
ai lavoratori la copertura delle interruzione per maltempo.
Si è avviata l’attuazione di quanto contenuto nell’Allegato “R” del CCNL 29/1/2000 con:
1.
la
definizione della prestazione universale (SANICARD) da garantire a tutti i lavoratori;
2.
la
sollecitazione alla CNCE a predisporre la convenzione nazionale quadro, con un
pool di Assicuratori, da consegnare
alle parti territoriali per l’attuazione.
Le Segreterie Nazionali respingendo le sollecitazioni a predefinire ambiti territoriali regionali di sperimentazione (Lombardia - Piemonte – Lazio – Emilia Romagna), hanno concordato che a livello territoriale (Regionale) le parti riconosciuto il sussistere delle condizioni di praticabilità possano concordare di effettuare la sperimentazione.
Si è proceduto a convenire una proposta che, attraverso il sistema degli Enti paritetici, sostenga la regolarità delle imprese che operano nel settore pubblico e privato.
La proposta contiene
importanti e convergenti affermazioni sulla estensione ai lavori privati, degli
obblighi nei confronti degli EE. BB., già previsti per i lavori pubblici, sulla
regolarità e congruità contributiva
nonché sul D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).
Su questi i
contenuti, le Segreterie Nazionali ritengono indubbiamente positivo il risultato ottenuto sia nel merito che nella riconferma e valorizzazione di un impianto
contrattuale fondato su due livelli contrattuali.
Infine le Segreterie Nazionali reputano che mentre su alcune
partite, rimandate al rapporto tra le parti territoriali, sia quantomai
opportuno un rapporto sinergico di
coordinamento tra i vari livelli di strutture, d’altra parte reputano
necessario avviare, con tutta la determinazione necessaria, la contrattazione
di 2° livello.
Fraterni saluti.
p.le
Segreterie Nazionali I Segretari Generali
G. Moretti – G.
Moscuzza-M.Viotti
F.Marabottini C. Regenzi F. Martini
Nella tarda serata di ieri è stato rinnovato il contratto collettivo di lavoro – settore industria – per 1.100.000 lavoratori delle costruzioni.
L’Accordo, a conclusione di
una difficile fase negoziale, nel riconfermare la validità del Protocollo
Interconfederale del 23 luglio ’93 prevede:
1.
Un
aumento medio a regime dei minimi contrattuali nazionali di € 65,00;
2.
Un
aumento del salario legato alla produttività derivante dalla contrattazione
territoriale, di € 52,00;
3.
Introduzione
del lavoro temporaneo ampliando ai lavoratori le garanzie di percorsi di
formazione professionale e di strumenti di sostegno al reddito;
4.
Definizione
delle prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario
Nazionale.
Le Segreterie Nazionali
Feneal Filca Fillea esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto
indubbiamente positivo nel merito e nella riconferma e valorizzazione sia di un
impianto fondato su due livelli contrattuali che di un sistema di relazioni
industriali concertativo.
Roma 30 gennaio 2002