VERBALE DI ACCORDO

 

Addì, 1 giugno 2000, in Roma

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L’ANAEPA-CGIA

ANSE-CNA

ASSOEDILI-CNA

FIAE-CASA

CLAAI

e

 

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 15 novembre 1991 e accordo del 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

 

1.      Sfera di applicazione

2.      Sistema di informazione

3.      Orario di lavoro

4.      Banca ore

5.      Accantonamenti presso la Cassa Edile

6.      Riposi annui

7.      Lavoro straordinario notturno e festivo

8.      Protocollo sulla trasferta

9.      Lavoro a tempo parziale

10.  Soste di lavoro

11.  Accordi locali

12.  Casse Edili

13.  Previdenza complementare

14.  Orario di lavoro

15.  Esclusiva di stampa

16.  Classificazione dei lavoratori

17.  Sicurezza sul lavoro

18.  Lavoro temporaneo

19.  Contratto a termine

20.  Distacco temporaneo

21.  Assenze e permessi

22.  Prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale

23.  Formazione Professionale ed apprendistato

24.  Dichiarazione comune

25.  Una Tantum

26.  Protocollo sulle politiche del lavoro

27.  Accantonamento della maggiorazione per ferie

28.  Aumenti retributivi

29.  Decorrenza e durata

 

I riferimenti agli articoli citati nel presente verbale di accordo sono riferiti al C.C.N.L. 15/11/91 conseguentemente in sede di stesura finale gli stessi potranno modificarsi secondo la numerazione che verrà definita.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

L’ANAEPA-CGIA                 ________________________________________________

 

ANSE-CNA                           ________________________________________________

 

ASSOEDILI-CNA                 ________________________________________________

 

FIAE-CASA                           ________________________________________________

 

CLAAI                                   ________________________________________________

 

FENEAL-UIL                         ________________________________________________

 

FILCA-CISL                          ________________________________________________

 

FILLEA-CGIL                        ________________________________________________


VERBALE DI ACCORDO

 

La disciplina generale del CCNL 15/11/91 e l’accordo al CCNL 27/10/95 vengono integrati con le seguenti attività:

 

SFERA DI APPLICAZIONE

Il contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per gli addetti del comparto artigiano e piccole imprese industriali, dei consorzi costituiti da artigiani e piccole imprese industriali anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:

 

Lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni che ineriscono a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia.

 

Lavori marittimi

Costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari ineriscono a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati.

 

Lavori di bonifica

Opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.

 

Infrastrutture:  costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione.


 

Demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

 

Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

 

Progettazione lavori di opere edili;

 

Manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;

- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

- opere monumentali;

 

    Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

 

 

Dichiarazione congiunta:

Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.

 

  


SISTEMA DI INFORMAZIONE 

 

 

Nell’ambito del sistema di concertazione e informazione delle parti territoriali inserire, nel livello regionale, il seguente ultimo comma:

 

"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali  dell’artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".


 

ORARIO DI LAVORO

 

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

 

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

 

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 6 CCNL 15/11/91 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

 

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al secondo comma, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all’art.23.

 

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26.

 

Resta salvo quanto previsto dall’art. 13 in materia di recuperi.

 

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

 

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

 

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 23 del presente contratto.


BANCA ORE

 

Fermo restando l’orario di lavoro di cui all’art. 6 C.C.N.L. 15/11/91, qualora si presentino situazioni collegate a maggiorazioni della commessa e rientranti nel programma di prosecuzione dei lavori, per cause insorgenti e indipendenti dalle volontà delle parti potranno essere previste prestazioni eccedenti l’orario normale di lavoro settimanale previa contrattazione tra le parti.

 

1)      Le prestazioni eccedenti l’orario settimanale effettuate ai sensi del presente articolo sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni. Per quanto attiene alle quote orarie le parti concordano sulla istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni supplementari e straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie, effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, ed essere fruite in forma di riposo compensativo.

 

2)      A partire dall’1/1/2001:

-         le quote orarie come sopra individuate saranno accantonate nella misura del 50% sul conto ore individuale;

-         per il restante 50% il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all’accantonamento nel conto ore.

 

3)      L’utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà esser resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

 

4)      I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o famigliari entro l’anno successivo a quello di maturazione.

 

5)      Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.

 

6)      Le ore accantonate saranno depositate in apposito conto ore presso le Casse Edili di riferimento.

 

7)      Un  apposito estratto del conto ore del lavoratore verrà periodicamente fornito, a cura della Cassa Edile, a titolo informativo, sia al lavoratore che all'impresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE (EX ART.22)

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 19) e per la gratifica natalizia (art. 20) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 26, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 21.

 

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

 

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

 

        l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

        le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

 

        la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

 

        la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

 

        le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

 

        la diaria e le indennità di cui all’articolo 25;

 

        i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

 

        le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 21.

 

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

 

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

 

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo.

 

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore.(vedi allegato E CCNL 15/11/91)

 

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

 

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

 

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

 

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

 

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

 

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 19 e 20, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

 

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere e fa riferimento all’allegato E del CCNL 15/11/91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPOSI ANNUI (EX ART. 7)

 

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

 

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

 

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.

 

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore.

 

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

 

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 26 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell’art. 21.

 

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

 

-         l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

-         le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

-         la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

-         la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

-         le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

-         la diaria e le indennità di cui all’articolo 25;

-         i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

-         le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 21.

 

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

 

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

 

La presente  regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

 

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

NORMA TRANSITORIA

Per i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 22 del C.C.N.L. 15 novembre 1991.


LAVORO STRAORDINARIO

 

NOTTURNO E FESTIVO

 

 

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1.      Lavoro straordinario diurno                                               35%

2.      Lavoro festivo                                                                  45%

3.      Lavoro festivo straordinario                                              55%

4.      Lavoro notturno non compreso in turni

regolari avvicendati                                                 25%

5.      Lavoro diurno compreso in turni regolari

avvicendati                                                                        8%

6.      Lavoro notturno compreso in turni regolari

Avvicendati                                                                     10%

7.      Lavoro notturno del guardiano                                            8%

8.      Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

che compiono lavori di costruzione o di riparazione

che possono eseguirsi esclusivamente di notte                   15%

9.   Lavoro notturno straordinario                                            40%

10.   Lavoro festivo notturno                                                   50%

11.   Lavoro festivo notturno straordinario                               70%

12.  Lavoro domenicale con riposo compensativo,

esclusi i turnisti                                                                    8%

 

A decorrere dal 1° luglio 2000 la percentuale di cui al punto 6 è pari al 11%.


 

 

PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA

 

A.     Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B. La sperimentazione avverrà in ambito regionale in quanto fuori dall’ambito territoriale regionale resta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove ha sede il cantiere.

 

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del C.C.N.L., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

 

B. Fermo restando quanto stabilito in materia alla successiva intesa “Casse Edili” le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) :

 

- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

 

- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

 

C.     a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo del territorio regionale/provinciale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

 

b) L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

 

c) L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione e’ aggiornata con periodicità mensile.

 

d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’ i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e).

 

e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d) ancorchè appartenenti a diversi sistemi contrattuali.

  

D.     In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

 

 

E.      La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

 

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

 

Dichiarazione di parte

 

Le Organizzazioni sindacali dichiarano che gli importi delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta saranno trasmesse alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori.

 


 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con orario di lavoro che risulta inferiore a quello stabilito dall’articolo 6 del presente contratto.

 

Così come stabilito dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, esso si definisce di tipo “orizzontale” quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, “verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

 

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta, le relative modalità.

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:

 

a)      possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;

b)      volontarietà di entrambe le parti;

c)      reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno qualora il lavoratore sia stato assunto precedentemente a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;

d)      priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dai lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;

e)      possibilità di previsione di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro;

f)        possibilità di previsione nell’atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo le parti convengono che è consentita la prestazione di lavoro supplementare al verificarsi delle seguenti ipotesi:

-         incrementi di attività sopravvenuti in dipendenza di clausole contrattuali che prevedono aumenti di cubatura o lavorazioni aggiuntive;

-         punte di più intensa attività derivate da richieste che non sia possibile evadere con il normale potenziale lavorativo sia per la qualità intrinseca e o specifica del prodotto e delle lavorazioni;

-         esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie o di particolari produzioni legate all’applicazione di prodotti non presenti nella normale lavorazione.

 

 


 

 

SOSTE DI LAVORO

 

In aggiunta all’art. 11 C.C.N.L. 15/11/91 viene previsto che:

in caso di soste dovute a cause meteorologiche l’operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

 

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l’operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 12.

 

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.


ACCORDI LOCALI

(Contrattazione di 2° livello)

 

L’art. 42 del C.C.N.L. 15/11/91 è così modificato:

 

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale.

 

Il contratto integrativo, in particolare provvede:

 

a)      alla ripartizione, a norma dell’art. 6, terzo comma, dell’orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle condizioni meteorologiche locali;

b)      alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c)      alla determinazione dell’elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati ai commi quarto e sesto del presente articolo;

d)      all’attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;

e)      alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 25;

f)        alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

g)      alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive.

h)      alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;

i)        alla determinazione di indennità per lavori in galleria.

In presenza di zone montane e/o economicamente deboli o disagiate, le Organizzazioni predette potranno prevedere, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali, un’indennità forfettaria unica in sostituzione dell’indennità di alta montagna,  del concorso alle spese di trasporto e dell’indennità di mensa.

.L’elemento economico di 2° livello, di cui alla lettera c) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

-         andamento del numero imprese artigiane e della piccola industria e dipendenti iscritti alla Cassa edile e relativo monte salari;

-         dinamica del numero e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;

-         dinamica del numero e dell’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

-         dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della cassa integrazione guadagni;

-         evoluzione del prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

 

Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.

L’elemento economico di cui alla lettera c), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2000. I contratti integrativi avranno la durata quadriennale .

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di secondo livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale. Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 ed avrà validità quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

1)      alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili Artigiane;

2)      all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

3)      alla determinazione di cui all’art. 41, relativo alle quote sindacali.

4)      alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile

5)      all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art.40

6)      alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti dall’art.39.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 60 giorni dalle modifiche intervenute.


 

CASSE EDILI

 

All’art. 43 C.C.N.L. 15/11/91 viene previsto che:

 

Entro il 30 settembre 2000 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili.

 

Entro il 15 settembre 2000 saranno predisposti i modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 30 settembre 2000.

 

Fermo restando i termini suindicati, in relazione  agli accordi sottoscritti dalle associazioni artigiane e sindacali contraenti e dall’ANCE del 18 dicembre 1998 e del 19 maggio 2000, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse Edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse Edili artigiane che sia in collegamento con le Casse Edili industriali anche in relazione al protocollo sulla trasferta.


  

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Le parti rinviano a quanto previsto dai precedenti accordi contrattuali in materia e, da ultimo dall'accordo del 19 maggio 2000, il cui testo fa parte integrante del presente accordo e sarà riportato nella stesura definitiva del CCNL.

 

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare  resti fondata sul principio dell'adesione volontaria del lavoratore, concordano  la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile.

 

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

 

Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione  in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI LAVORO

(Impiegati)

 

A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

 

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge , eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

 

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 58 del presente contratto.

 

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, dell’art. 49 del CCNL 15/11/91.

 

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.

 

B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.

 

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

 

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

 

Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

 

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 49.

 

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

 

In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.

 

 

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

Norma transitoria

Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni precedenti.


ESCLUSIVA DI STAMPA

 

Le parti concordano che sulla base del presente verbale  di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno esclusiva a tutti gli effetti.

 

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di sei mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo  al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

 

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

 

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

Fermo restando quanto contenuto all’art. 78, vengono individuati i seguenti profili professionali:

 

 

2° LIVELLO – Operatore Cartogessista, Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

 

-         Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete.

 

3° LIVELLO – Operatore Cartogessista, Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

 

-         Decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali, suddividere e distinguere, specificando le professionalità che prevedono l’utilizzo di tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che prevedono una ampia competenza su specifici materiali e tecnologie.

-         Posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grés, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguito richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (conei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

-         Lavoratore o restauratore che nell’ambito di lavori di ripristino consolidamento, conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico, operino con comprovata esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativi, di recupero e bonifica di reperti murati e strutturali.

-         Lavoratore che nell’ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo adeguata e certificata formazione teorico-pratica, esegue operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi.

 

4° LIVELLO – Lavoratori che autonomamente nell’ambito di lavori di scavo, di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico-urbanistico, operino con comprovata specifica esperienza eseguendo lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze.

-         Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche e strategiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico.

-         Operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande, volte a crociera, etc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).

-         Decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche.

-         Posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.

 

 

 

 

-         Restauratore che sia in grado di compilare schede tecniche riguardante l’intervento di restauro e di realizzare tutte le mansioni non complesse.

 

5° LIVELLO – Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantiere con responsabili dei risultati globali loro assegnati.

 

-         Nell’ambito delle opere di restauro detto operatore di restauro sulla base delle indicazioni fornite dall’azienda e/o dal livello superiore, oltre ad averne la capacità tecnica di esecuzione diretta ha la responsabilità tecnica dei singoli interventi inerenti l’opera, per stretto rapporto alle professionalità specialistiche di livello inferiore.

La responsabilità per le opere in pietra e stucchi, per i dipinti murali e intonaci, dipinti su tela, su tavola, manufatti in rame e leghe di rame, su calchi in gesso, carta e doratura, si esplicano sia per le opere di ricognizione dell’opera che per le opere di sostegno e protezione, per le opere di pulitura anche chimica, per le opere di plastica sostitutiva, per le opere di consolidamento, per le opere di ricomposizione, per le opere di pittura, per le opere di protezione finale.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega dell’azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l’approvvigionamento.

-         Operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche e strategiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico e inoltre le capacità necessarie per un’attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del  lavoro di più individui.

 

 

4° LIVELLO impiegati

Vengono inserite le figure degli impiegati tecnici e amministrativi di 4° livello.

 

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un’adeguata autonomia nell’ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo.

Impiegati tecnici:

 

-         assistenza tecnico è colui che, pur svolgendo in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di categoria superiore, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.

-         Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori.

-         Disegnatore particolarista.

 

Impiegati amministrativi:

 

-         addetto all’ufficio amministrativo del personale.

-         Addetto ai servizi contabili.

 

5° LIVELLO impiegati

Viene inserito al 5° livello la figura del PROGETTISTA CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche impartite dalla Dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di disegno e progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici ed esecutivi

 

6° LIVELLO impiegati

Responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento, e possiedono inoltre competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, curano il coordinamento dell’intervento delle diverse professionalità addette alla  documentazione e studio dell’opera, impostano coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.

 

All’art. 78 C.C.N.L. 15/11/91 viene inserito al settimo livello, negli impiegati di 1 super la qualifica di quadro.

 

7° LIVELLO quadri

Ai sensi della legge 13 maggio 1985 n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

 

Ai lavoratori con la qualifica di quadro viene riconosciuta , anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relativa a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.

 

In caso di svolgimento di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

 

A far data dal 1° luglio 2000 al personale con la qualifica di quadro inquadrato al 7°livello sarà riconosciuta una indennità di £ 50.000 con assorbimento del superminimo individuale  fino a concorrenza del 50% di tale importo.

 

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni del C.C.N.L. previste per gli impiegati:

 

Norma transitoria

La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.

In sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1° settembre 2000

 

Dichiarazione verbale

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO

 

Si conviene che:

 

-         "In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CPT ed agli organismi paritetici analoghi istituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello regionale e/o territoriale, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attività."

-         "Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti".

-         "I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".

"La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVORO TEMPORANEO

(parte comune)

 

 

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi:

 

1)      punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;

2)      esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

3)      impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

4)      impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

5)      sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione.

 

Il ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

 

-         lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

-         lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

-         costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

-         lavori subacquei con respiratori;

-         lavori in cassoni ad aria compressa;

-         lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

 

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui all’art. …. del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

 

 

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

 

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente normativa.

 

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

 

·        le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;

·        le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

 

Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta, l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.


CONTRATTO A TERMINE

 

In relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:

 

  1. esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
  2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

 

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. …… non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

Dichiarazione Comune

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai e impiegati, di cui all’art. ….. del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

In caso di intervento legislativo le parti si incontreranno entro 30 giorni per armonizzare la disciplina del presente istituto alle norme di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTACCO TEMPORANEO

 

Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato,  con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

 

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

 

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

 

L’impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.


ASSENZE E PERMESSI

L’articolo 85 C.C.N.L. viene integrato come segue:

L’impresa ha facoltà di far controllare l’infermità del lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.

 

Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislativa o amministrative.

 

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all’impresa.

 

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, selle quali il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

 

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall’impresa e dalla Cassa Edile per l’intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 

 

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base  di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni stipulanti il presente CCNL.

 

Alle spese per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno portare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal …. Comma dell’art……

 

A tal fine è dato incarico alla commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili a cui parteciperanno i rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente CCNL, con voto deliberativo, di formulare uno schema di regolamentazione tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edile della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

 

La proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie che tengano conto, nelle forme da convenirsi, di situazioni già in essere.

 

La commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire a tutte le parti nazionali di sottoscrivere l’accordo di cui al primo comma, realizzato secondo le modalità previste dal terzo comma, entro il 31 dicembre 2000.

 

Per gli impiegati, l’accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative secondo quanto previsto al quarto comma.

 

Le parti convengono sull’opportunità di valutare proposte per l’estensione delle prestazioni ai lavoratori autonomi a fronte di una corrispondente contribuzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED APPRENDISTATO

 

 

 

Le parti , nel confermare la volontà di disciplinare la formazione professionale da gestire per il tramite di adeguate ed efficienti strumentazioni bilaterali di settore, così come indicato anche negli accordi congiuntamente sottoscritti in materia, convengono di procedere ad un aggiornamento della normativa contenuta nel CCNL 27 ottobre 1995 entro il 30 luglio 2000 e comunque in tempi compatibili con la stesura definitiva del testo del nuovo CCNL.

 

Analogamente, entro i termini di cui sopra si procederà ad armonizzare la normativa del CCNL 27 ottobre 1995 con la legislazione vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA TANTUM

 

 

Ai lavoratori in forza alla data del 1 giugno 2000 è corrisposto un importo forfettario di L.180.000 lorde, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 maggio 2000.

 

Il suddetto importo verrà erogato dalle imprese con la retribuzione del mese di luglio 2000. Detto importo per i lavoratori in contratto di apprendistato sarà riparametrato in relazione alla percentuale della classe retributiva di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO

NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

 

 

Anaepa-Confartigianato,Assoedili-Anse/Cna, Fiae/Casa, Claai, e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5 luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’artigianato delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che lo stesso può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.

 

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

 

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:

 

  1. Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

 

  1. Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

 

  1. Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

 

  1. Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista  dall’art .16 della legge n.196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

 

  1. Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni di cui sopra.

 

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché  il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

 

Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse/Cna, Fiae/Casa, Claai, e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

 

Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull’opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l’articolato della legge n.1369/60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL  LAVORATORE

 

A norma del terzo comma dell’art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

 

1.      Calcolo delle ritenute fiscali  e dei contributi

 

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del CCNL.

 

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

 

giornate di carenza INPS e INAIL                                               18,5%

 

dal 4° giorno di malattia in poi                                                      18,5%

 

dal 4° al 90° giorno di infortunio o

malattia professionale                                                                     7,4%

 

dal 91° giorno d’infortunio o malattia

professionale in poi                                                                        4,6%

 

 

2.      Accantonamento netto presso la Cassa Edile

 

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare  sono le seguenti:

 

giornate di carenza INPS e INAIL                                               14,2%

 

dal 4° giorno di malattia in poi                                                      14,2%

 

dal 4° al 90° giorno di infortunio

o malattia professionale                                                                  5,7%

 

dal 91° giorno di infortunio o malattia

professionale in poi                                                                         3,6%

 

 

3.      Retribuzione diretta netta.

 

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2.

 

4.      Esclusione del criterio convenzionale.

 

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia ed infortunio).

 

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sonod etratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

 

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1 al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui al 11° comma dell’art. 19 del CCNL.

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AUMENTI RETRIBUTIVI

DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI

 

 

 

          AUMENTI

 
Livelli

Parametri

               

 

  

 

 

 

 

 

 

Complessivi

 

 

1.6.2000

 

1.1.2001

 

1.1.2002

 

1.1.2003

 

 

 

205

 

 

211.860

 

 

69.985

 

 

42.386

 

42.853

 

56.635

 

 

 

 

180

 

 

186.023

 

61.451

 

37.217

 

37.627

 

49.728

 

 

 

 

150

 

 

155.019

 

 

51.209

 

31.014

 

31.356

 

41.440

 

 

139

 

 

143.651

 

 

47.454

 

28.740

 

29.056

 

38.401

 

 

 

130

 

 

134.350

 

 

44.381

 

26.879

 

27.175

 

35.915

 

 

 

115

 

 

118.848

 

 

39.260

 

23.778

 

24.039

 

31.771

 

 

 

100

 

 

103.346

 

 

 

34.139

 

20.676

 

20.904

 

27.627

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992, le Parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi su indicati, di aver preso a riferimento i seguenti tassi di inflazione:

 

2000: 1,5%

2001: 1,1%

2002: 1,1%

2003: 1,4%

 

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto.

 

 

 


DECORRENZA E DURATA

 

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2003.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per quattro anni e così di seguito