3 aprile 2003

 

    Part-time verticale                        

 

 

            l’INPS ha confermato l’esclusione dall’indennità di disoccupazione dei lavoratori a part-time verticale nei periodi di inattività previsti dal rapporto stesso.

 

            Questo orientamento dell’Istituto segue, dopo alcune sentenze contrastanti da parte della Corte di Cassazione, il pronunciamento definitivo della stessa Corte.

 

 La sentenza a Sezioni Unite ha affermato che la stipulazione di questo tipo di contratto “dipende dalla libera volontà del lavoratore e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa…”, sottolineando, inoltre, che il Dlgs 61/2000 sulla disciplina del lavoro a tempo parziale non prevede più l’iscrizione dei lavoratori a part-time nelle liste di collocamento e afferma principi di non discriminazione e di parità con il lavoro a tempo pieno.

 

Alleghiamo il Messaggio INPS.

 

 

 

            Fraterni saluti.

 

 

 

                                                                                                p. la Segreteria Nazionale

                                                                                                                            Mara Nardini

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Messaggio 25.03.2003 , n. 253

 


Assicurazioni sociali - disoccupazione - requisiti normali e ridotti - indennità ordinaria - lavoratori con contratto part- time verticale - periodi di inattività - mancato riconoscimento del diritto


Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time verticale. Sentenza della Corte di Cassazione.

Con circolare n. 198 del 13 luglio 1995 sono state fornite, al punto 3, istruzioni sulla possibilità di erogare le prestazioni a lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale e si è ritenuto che non sussistono le condizioni per l'indennizzabilità dei periodi di inattività, in quanto i lavoratori in questione vengono assunti con contratto di lavoro a tempo inderminato, e al termine del periodo di sospensione riprendono l'attività in precedenza svolta, con tutti i benefici ad essa connessi, ivi compresi anche eventuali miglioramenti economici e normativi che intervengono nei periodi in cui non prestano lavoro effettivo. Inoltre i periodi di sospensione dal lavoro sono contrattualmente predefiniti per effetto di una discrezionale distribuzione dell'orario lavorativo in determinati archi di tempo, con la conseguenza che non sarebbe riscontrabile una effettiva involontarietà dello stato di disoccupazione.

Tale criterio, seguito costantemente dall'Istituto, ha formato oggetto di numerose sentenze della Corte di Cassazione, che si è peraltro pronunciata in maniera difforme, in alcuni casi con l'accoglimento e in altri con la reiezione dei ricorsi dei lavoratori. La Suprema Corte, rilevato il sussistere di un contrasto giurisprudenziale, insorto in seno alla Sezione Lavoro, ha sottoposto la questione in esame al definitivo pronunciamento delle Sezioni Unite Civili.

In data 6 febbraio 2003 la Cassazione a Sezioni Unite Civili ha pronunciato la sentenza definitiva (n. 01732/03) con la quale ha affermato che la " stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa.... e deve in conclusione negarsi che il lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua spetti l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività".

Tenuto conto di quanto disposto dalla Suprema Corte si ribadisce che ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time verticale non spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di inattività, e si confermano, pertanto, le istruzioni fornite con circolare n. 198/1995.