3 aprile 2003
Part-time
verticale
l’INPS ha confermato l’esclusione dall’indennità di
disoccupazione dei lavoratori a part-time verticale nei periodi di inattività
previsti dal rapporto stesso.
Questo
orientamento dell’Istituto segue, dopo alcune sentenze contrastanti da parte
della Corte di Cassazione, il pronunciamento definitivo della stessa Corte.
La sentenza a Sezioni Unite ha affermato che
la stipulazione di questo tipo di contratto “dipende dalla libera volontà del
lavoratore e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria, ossia
indennizzabile nei periodi di pausa…”, sottolineando,
inoltre, che il Dlgs 61/2000 sulla disciplina del lavoro a tempo parziale non
prevede più l’iscrizione dei lavoratori a part-time nelle liste di collocamento
e afferma principi di non discriminazione e di parità con il lavoro a tempo
pieno.
Alleghiamo il Messaggio INPS.
Fraterni
saluti.
p. la Segreteria Nazionale
Mara
Nardini
Istituto Nazionale Previdenza SocialeMessaggio 25.03.2003 , n. 253Assicurazioni sociali - disoccupazione -
requisiti normali e ridotti - indennità ordinaria - lavoratori con contratto
part- time verticale - periodi di inattività -
mancato riconoscimento del diritto |
Oggetto: Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali e con requisiti ridotti ai lavoratori assunti con contratto di lavoro
part-time verticale. Sentenza della
Corte di Cassazione. Con circolare n.
198 del 13 luglio 1995 sono state fornite, al punto 3, istruzioni sulla
possibilità di erogare le prestazioni a lavoratori con contratto di lavoro
part-time verticale e si è ritenuto che non sussistono
le condizioni per l'indennizzabilità dei periodi di
inattività, in quanto i lavoratori in questione vengono assunti con contratto
di lavoro a tempo inderminato, e al termine del
periodo di sospensione riprendono l'attività in precedenza svolta, con tutti
i benefici ad essa connessi, ivi compresi anche eventuali miglioramenti
economici e normativi che intervengono nei periodi in cui non prestano lavoro
effettivo. Inoltre i periodi di sospensione dal lavoro sono contrattualmente
predefiniti per effetto di una discrezionale distribuzione dell'orario
lavorativo in determinati archi di tempo, con la
conseguenza che non sarebbe riscontrabile una effettiva involontarietà dello
stato di disoccupazione. Tale criterio,
seguito costantemente dall'Istituto, ha formato oggetto di numerose sentenze
della Corte di Cassazione, che si è peraltro
pronunciata in maniera difforme, in alcuni casi con l'accoglimento e in altri
con la reiezione dei ricorsi dei lavoratori. La Suprema Corte, rilevato il
sussistere di un contrasto giurisprudenziale, insorto in seno alla Sezione
Lavoro, ha sottoposto la questione in esame al definitivo pronunciamento
delle Sezioni Unite Civili. In data 6 febbraio
2003 la Cassazione a Sezioni Unite Civili ha pronunciato la sentenza
definitiva (n. 01732/03) con la quale ha affermato che la " stipulazione
di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale dipende dalla
libera volontà del lavoratore e perciò non dà luogo a disoccupazione
involontaria, ossia indennizzabile nei periodi di pausa....
e deve in conclusione negarsi che il lavoratore impiegato a tempo parziale
secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua spetti l'indennità di
disoccupazione per i periodi di inattività". Tenuto conto di
quanto disposto dalla Suprema Corte si ribadisce che
ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time verticale non spetta
l'indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di inattività, e si
confermano, pertanto, le istruzioni fornite con circolare n. 198/1995. |