10 aprile 2003
Circolare Welfare
su regolarizzazione immigrati
quando, con la Circolare del Ministero dell’Interno relativa al subentro di un nuovo datore di lavoro, sembravano parzialmente risolti i problemi connessi alla regolarizzazione degli immigrati, la situazione si complica nuovamente.
Il ministero del Welfare,
infatti, ha emanato a sua volta una Circolare (allegata), con la quale nega
sostanzialmente i contenuti della prima, affermando che il subentro può
avvenire, ma solo dopo la conclusione della procedura di regolarizzazione.
Continua dunque lo scontro fra l’impostazione del Ministero dell’Interno e quello del Welfare, giungendo a conclusioni paradossali, dato che è ovvio che i lavoratori in possesso di regolare permesso di soggiorno possono cambiare datore di lavoro; nel mentre, però, si destinano al lavoro nero.
Fraterni saluti.
p.la Segreteria Nazionale
Mara Nardini
Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiCircolare 08.04.2003 , n. 13 |
Oggetto:
precisazioni concernenti la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del
3.4.2003. Emersione lavoro irregolare di
extracomunitari. Cessazione dell'originario rapporto di lavoro prima della
conclusione della procedura di regolarizzazione.
Instaurazione nuovo rapporto di lavoro. La circolare
in oggetto, definita d'intesa tra questa Amministrazione
e il Ministero dell'Interno, ha lo scopo di evitare che si instaurino di
fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla
normativa vigente in materia di immigrazione. Ciò con particolare riguardo
alla situazione di quei cittadini extracomunitari, in
attesa di regolarizzazione, per i quali si è interrotto nel frattempo il
rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di
regolarizzazione e che hanno l'opportunità di instaurare un nuovo rapporto di
lavoro con un diverso datore di lavoro. In tal senso
si precisa quanto segue. Il datore di lavoro che intende assumere il
cittadino extracomunitario di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla
Prefettura secondo le modalità indicate nella
circolare in oggetto e rimanere in attesa della convocazione da parte della
Prefettura medesima; attesa che secondo la circolare stessa è ridotta in
tempi molto ristretti, giacchè è previsto un esame
prioritario mediante una postazione di lavoro dedicata. Nelle more della
conclusione della procedura di regolarizzazione, il
rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare
soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. |