10 aprile 2003

 

        Circolare Welfare                                      

        su regolarizzazione immigrati                     

 

 

 

 

        quando, con la Circolare del Ministero dell’Interno relativa al subentro di un nuovo datore di lavoro, sembravano parzialmente risolti i problemi connessi alla regolarizzazione degli immigrati, la situazione si complica nuovamente.

 

        Il ministero del Welfare, infatti, ha emanato a sua volta una Circolare (allegata), con la quale nega sostanzialmente i contenuti della prima, affermando che il subentro può avvenire, ma solo dopo la conclusione della procedura di regolarizzazione.

 

        Continua dunque lo scontro fra l’impostazione del Ministero dell’Interno e quello del Welfare, giungendo a conclusioni paradossali, dato che è ovvio che i lavoratori in possesso di regolare permesso di soggiorno possono cambiare datore di lavoro; nel mentre, però, si destinano al lavoro nero.

 

        Fraterni saluti.

 

                                                       p.la Segreteria Nazionale

                                                               Mara Nardini

 

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Circolare 08.04.2003 , n. 13

 


 

Oggetto: precisazioni concernenti la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 3.4.2003. Emersione lavoro irregolare di extracomunitari. Cessazione dell'originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione nuovo rapporto di lavoro.

 

 

La circolare in oggetto, definita d'intesa tra questa Amministrazione e il Ministero dell'Interno, ha lo scopo di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Ciò con particolare riguardo alla situazione di quei cittadini extracomunitari, in attesa di regolarizzazione, per i quali si è interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione e che hanno l'opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro.

In tal senso si precisa quanto segue. Il datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla Prefettura secondo le modalità indicate nella circolare in oggetto e rimanere in attesa della convocazione da parte della Prefettura medesima; attesa che secondo la circolare stessa è ridotta in tempi molto ristretti, giacchè è previsto un esame prioritario mediante una postazione di lavoro dedicata. Nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.