Addì    29 gennaio   2002, in Roma

 

tra

 

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE

 

e

 

 

i Sindacati nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

si conviene quanto segue

 

 

I.           Aumenti retributivi

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra  inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.

 

 

II.    Accordi  locali

1.    Le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte rinegozieranno,  per  la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale  di  cui  alla lettera d) dell'art.39  e  all'art.47  del c.c.n.l.  29 gennaio 2000, entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di  stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di  stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 11 giugno 1997.

L'elemento  economico  territoriale di cui al  comma  precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto   dell’andamento  congiunturale  del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini  di  produttività, qualità e competitività  nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del c.c.n.l.

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini  della relativa conferma, la  verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni  territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le  parti si danno atto che la struttura dell'erogazione  di  cui sopra  è  stata  definita in coerenza con  quanto  previsto  dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art.39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

2.    Resta  confermato che il rinnovo  dei  contratti  integrativi territoriali   avverrà  nell'ambito  delle   materie specificatamente  stabilite dall'art.39  del  contratto  nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

 

 

III.           Lavoro temporaneo

 

1.      Ai sensi dell’art. 95 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione  alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti  alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

a)        le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della      sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;

b)        le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva  di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;

c)        la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;

d)        le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;

e)        le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

Si procederà, a tal proposito, in sede Formedil, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

f)          a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione  costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa  di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.

 

 

 

IV.    Trasferta

 

In base a quanto previsto dall’allegato Q al c.c.n.l. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni  possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

 

V.  Casse edili

In conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato contratto collettivo nazionale - Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore – il quale dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora  eccessivo degli oneri sociali  dell’industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere  correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali competenti  sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.

 

In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.

 

 

VI.  Assistenza sanitaria

In attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato R al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene quanto segue:

-      gli operai iscritti  alla  Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la CNCE.

Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.

Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;

-       le parti  sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L’attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni,  sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime, nel rispetto del secondo comma dell’allegato R.

 

VII.  Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni

L’Ance e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell’ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell’ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e  Comitati partitetici per la prevenzione e l’igiene dell’ambiente di lavoro.

 

A questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi  sulle seguenti regole :

a)      estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall’art. 29 della legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;

b)      denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;

c)      per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire) o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;

d)      la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione con Inail ed Inps;

e)      in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra,  una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti  per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l’impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono  obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro;

f)        dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al  punto precedente;

g)      Inps e Inail concentreranno le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra;

h)      le  Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano ad una definizione compiuta della materia entro il 30 settembre 2002.

 

A supporto e completamento di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno elaborato sulla base di quanto contenuto nell’allegato P comma 6 al c.c.n.l. vigente – allegato che resta confermato nella sua interezza - la seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.

 

La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita dall’art. 2 del DL 25 marzo 1997 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n.135, ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

¨        la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta;

¨        i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;

¨        è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;

¨        il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.

 

VIII.  Operai – Prestazione aggiuntiva ape

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli  aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell’arco del biennio 1° ottobre 2000 – 30 settembre 2002.

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata.

 

Operaio comune

174,95

Operaio qualificato

204,69

Operaio specializzato

227,43

Operaio di IV° livello

244,93

 

La Cassa Edile fa  fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

Qualora tali  eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro,  finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

IX.            Una tantum Impiegati

Per la  categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.

Impiegato I° livello    174,95

Impiegato II° livello    204,69

Impiegato III° livello    227,43

Impiegato IV° livello    244,93

Impiegato V° livello    262,42

Impiegato VI° livello     314,91

Impiegato VII° livello    349,90

 

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.

 

 

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COSTRUTTORI EDILI

Federazione Nazionale Edili

Affini e del Legno

- FENEAL-UIL -

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Lavoratori

Costruzioni ed Affini

- FILCA-CISL -

 

 

 

 

 

Federazione Italiana Lavoratori

del Legno, dell’Edilizia ed

Industrie Affini

- FILLEA-CGIL -

 


 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

 

 

 

LIVELLI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

PARAMETRI

 

Complessivi

01/01/2002

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2003

 

7

100,00

50,00

50,00

947,17

997,17

200

6

90,00

45,00

45,00

852,46

897,46

180

5

75,00

37,50

37,50

710,38

747,88

150

4

70,00

35,00

35,00

663,02

698,02

140

3

65,00

32,50

32,50

615,66

648,16

130

2

58,50

29,25

29,25

554,10

583,35

117

1

50,00

25,00

25,00

473,59

498,59

100