Addì 29 gennaio 2002, in
Roma
l’Associazione Nazionale
Costruttori Edili - ANCE
e
i Sindacati nazionali dei
lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
si conviene quanto
segue
In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono
comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione
reale per gli anni 2000- 2001.
II. Accordi
locali
1.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza,
l'elemento economico territoriale
di cui alla lettera d) dell'art.39 e
all'art.47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, entro la misura massima
dell’11% dei minimi di paga e di
stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei
minimi di paga e di stipendio, con
decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino a tale nuova
rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione
dell’accordo nazionale 11 giugno 1997.
L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede
territoriale tenendo conto
dell’andamento
congiunturale del settore e
sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine
gli indicatori di cui al citato art. 39 del c.c.n.l.
Durante la vigenza
dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà
effettuata dalle Organizzazioni
territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni
medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell'erogazione di cui sopra è
stata definita in coerenza
con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993,
dall'art.39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo
1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
2.
Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art.39 del contratto nazionale e che le clausole degli
accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno
efficacia.
1. Ai sensi dell’art. 95 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:
a) le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
b) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
c) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
d) le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;
e) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.
Si procederà, a tal proposito, in sede Formedil, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;
f) a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.
In base a quanto previsto dall’allegato Q al c.c.n.l. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.
V. Casse edili
In conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato contratto collettivo nazionale - Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore – il quale dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.
In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.
In attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato R al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene quanto segue:
- gli operai
iscritti alla Cassa Edile accederanno ai servizi resi
dalla SANICARD sulla base dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società
titolare di tale carta e la CNCE.
Il costo, non superiore a
1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili
medesime.
Le parti sottoscritte si
riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della
SANICARD;
- le parti sottoscritte demandano alla CNCE di
predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura
assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del
servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite
specialistiche, alta diagnostica, diarie).
L’attuazione di tale
convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra
le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime,
nel rispetto del secondo comma dell’allegato R.
L’Ance e le OO.SS. dei
lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell’ambito di una politica
tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP.,
ma anche nell’ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso
il sistema degli Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti
Scuola e Comitati partitetici per
la prevenzione e l’igiene dell’ambiente di lavoro.
A questo fine convengono che
i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere
pubbliche che di lavori privati devono fondarsi sulle seguenti regole
:
a) estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall’art. 29 della legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;
b)
denuncia mensile alle Casse
Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;
c)
per i lavori privati,
obbligo del committente di dichiarare all’Amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di
costruire) o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il
nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
d) la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione con Inail ed Inps;
e)
in via sperimentale, le
Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto
sopra, una procedura di verifica
della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su
parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro. La congruità
verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti
dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l’impiego di
lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro
risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici
sono obbligate a integrare il
versamento contributivo fino al raggiungimento di
detto parametro;
f)
dopo la definizione in via
negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso
dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio
dell’attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla
verifica della congruità di cui al
punto precedente;
g)
Inps e Inail concentreranno
le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e
non in possesso degli attestati di cui sopra;
h)
le Associazioni nazionali sottoscritte si
impegnano ad una definizione compiuta della materia entro il 30 settembre
2002.
A supporto e completamento
di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno elaborato sulla base di
quanto contenuto nell’allegato P comma 6 al c.c.n.l. vigente – allegato che
resta confermato nella sua interezza - la seguente proposta, da presentare
congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei
trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai
contratti collettivi.
La misura di tale
decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua
con l’applicazione dell’aliquota stabilita dall’art. 2 del DL 25 marzo 1997
convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n.135, ed eventuali
successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:
¨
la decontribuzione attiene i
trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento
della presente proposta;
¨
i trattamenti di che
trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
¨
è destinato alla previdenza
complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo
decontribuito;
¨
il meccanismo di
decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa
Edile.
Nel mese di dicembre 2002 è
erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità
professionale edile agli aventi
diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002
il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per gli operai che non
abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30
settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella
misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini
della prestazione ape, nell’arco del biennio 1° ottobre 2000 – 30 settembre
2002.
La prestazione, nella misura
massima per ciascun livello, è di seguito indicata.
Operaio comune |
€ |
174,95 |
Operaio qualificato |
€ |
204,69 |
Operaio specializzato |
€ |
227,43 |
Operaio di IV° livello |
€ |
244,93 |
La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze
del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape
ordinaria.
Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti,
al livello locale le Organizzazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di
determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle
risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui
attingere.
Per la categoria degli impiegati è riconosciuta
una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da
erogarsi nel mese di dicembre 2002.
Impiegato I° livello €
174,95
Impiegato II° livello €
204,69
Impiegato III° livello €
227,43
Impiegato IV° livello €
244,93
Impiegato V° livello €
262,42
Impiegato VI° livello € 314,91
Impiegato VII° livello €
349,90
La predetta una tantum è
frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel
2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e, in
caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in
occasione di tale evento.
All.:
c.s.
Letto, confermato e
sottoscritto
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI |
Federazione Nazionale
Edili Affini e del
Legno - FENEAL-UIL
- |
|
Federazione Italiana
Lavoratori Costruzioni ed
Affini - FILCA-CISL
- |
|
Federazione Italiana
Lavoratori del Legno,
dell’Edilizia ed Industrie
Affini - FILLEA-CGIL
- |
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
LIVELLI |
AUMENTI |
NUOVI
MINIMI |
PARAMETRI | |||
|
Complessivi |
01/01/2002 |
01/01/2003 |
01/01/2002 |
01/01/2003 |
|
7 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
947,17 |
997,17 |
200 |
6 |
90,00 |
45,00 |
45,00 |
852,46 |
897,46 |
180 |
5 |
75,00 |
37,50 |
37,50 |
710,38 |
747,88 |
150 |
4 |
70,00 |
35,00 |
35,00 |
663,02 |
698,02 |
140 |
3 |
65,00 |
32,50 |
32,50 |
615,66 |
648,16 |
130 |
2 |
58,50 |
29,25 |
29,25 |
554,10 |
583,35 |
117 |
1 |
50,00 |
25,00 |
25,00 |
473,59 |
498,59 |
100 |