VERBALE DI ACCORDO

 

Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:

AGCI-Produzione e Lavoro, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

con riferimento ed in applicazione del punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 Luglio 1993 e degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva) del CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini, è stato raggiunto il presente accordo.

 

Premessa

Il presente accordo è stato raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato e sottolineato il valore del sistema di relazioni industriali e di assetti contrattuali delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato dal metodo della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento agli attuali assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle specificità del settore edile, il secondo livello viene  individuato in quello  territoriale, assicurandone l’agibilità ma al contempo ribadendo l’unicità della sede di contrattazione integrativa rispetto al CCNL.

 

Ø      Riforma del diritto societario - Le Parti prendono atto che la recente legge sul diritto societario muta profondamente, con una distinzione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto concerne gli assetti contributivo-fiscali per il mondo cooperativo. Da tali modifiche risultano particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti alle Associazioni firmatarie il presente accordo.

 

Ø        Costo del lavoro e interventi di decontribuzione - Le Parti firmatarie il presente accordo reputano che la contrattazione di secondo livello avviene in un quadro di agevolazioni contributive insufficienti a permettere  alle Parti medesime di assegnare ad esso compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera, da un lato, in assenza del ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante le imprese strutturate - e dall'altro, si registra una previsione di aggiornamento delle agevolazioni contributive per favorire l'implementazione del secondo livello, insufficiente a valorizzare gli incrementi retributivi correlati agli indici di competitività delle imprese. 
Pertanto le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a realizzare iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di ottenere la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/95, così come modificato dall’art. 45, comma 18, della legge n. 144/99.        
Inoltre le Parti ritengono opportuno che si determinino interventi di agevolazione fiscale e/o contributiva per i servizi di cantiere (alloggio, mensa, trasporto) predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.

 

Ø      Reciprocità ed unicità del sistema di Enti Paritetici di settore - Le risultanze della presente tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga obiettivo imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con l'intesa di reciprocità siglata il 20.1.2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di settore ed ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni Cooperative all'interno della CNCE e degli altri Enti Bilaterali Nazionali.

 

Ø      Valorizzazione della professione edile - Infine, in merito alle tematiche riguardanti la riforma del mercato del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il Governo affinchè vengano individuati strumenti per la valorizzazione della professione edile ( incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale ) oltrechè una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale, traendo riferimento ai "lavori usuranti" previsti dall'art. 29 bis del CCNL del 9.2.200.

 

 

I.   Aumenti retributivi

 

In relazione alla politica dei redditi ed agli assetti contrattuali previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993 (punti 1 e 2) ed in coerenza con  quanto previsto dall’art.41 del CCNL 9 Febbraio 2000, a decorrere dal 1° Gennaio 2002 e dal 1° Gennaio 2003, i minimi di paga base e stipendio sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

 

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.

 

 

II.  Elemento Economico Territoriale e secondo livello di     contrattazione collettiva

 

l.    Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento Economico Territoriale di cui all’art. 6, paragrafo A),  lettera d) del C.C.N.L.. 9 Febbraio 2000, entro la misura massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.

 

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni territoriali sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 24 Febbraio 1998.

 

L'Elemento Economico Territoriale di cui al primo comma, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6 del CCNL.

 

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

 

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

 

2.   Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 6 del CCNL e che le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

 

 

III. Lavoro temporaneo

 

1.   Ai sensi dell'art. 30 bis, paragrafo C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

 

a)   le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;

 

b)   le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile – di riferimento dell’impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa.  Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);

 

c)   la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;

 

d)   le agenzie fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;

 

e)   le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo dei 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

 

Si procederà, a tal proposito, ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

 

f)   a carico delle agenzie fornitrici di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della gestione.

 

 

IV.  Trasferta

 

In base a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL, che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto articolo.

 

 

V.   Casse edili

 

In coerenza con quanto disposto nella Dichiarazione a Verbale dell’art. 73 del citato contratto collettivo nazionale, si ribadisce che le Casse Edili debbono perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell'industria delle costruzioni e i contributi agli Enti paritetici debbono essere coerenti alle effettive esigenze di ciascuna gestione.  Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.

 

In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.

 

 

VI.  Assistenza sanitaria

 

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-ter del CCNL 9 Febbraio 2000, si conviene quanto segue:

 

1.       Agli operai iscritti alle Casse Edili sarà garantito l’accesso ai servizi resi da una “Carta Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno con apposita società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di eventuali esperienze territoriali già in atto.    
Il costo della “Carta Sanitaria”, non superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun operaio, sarà posto a carico delle Casse Edili.   
Le Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema previsto da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.  
Le Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.

 

2.     Le Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili a partecipazione cooperativa e tenuto conto delle positive esperienze mutualistiche già operanti in alcuni significativi territori, entro il 30.06.2002 predisporrà uno schema di copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

 

L'attuazione delle forme di tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, nel rispetto del secondo comma dell'art. 36ter.

 

 

VII. Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni

 

Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell'ambito del mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati paritetici per la prevenzione e l'igiene dell'ambiente di lavoro.

 

A questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi sulle seguenti regole:

 

a)   estensione agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi analoghi a quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 341/95 per le assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;

 

b)  denuncia mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;

 

c)   per i lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei Lavori oggetto della concessione edilizia (permesso di costruire) o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;

 

d)   la documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail, Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una convenzione con Inail ed Inps;

 

e)   in via sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva dei versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavoro.  La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso dei lavori eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con l'impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le imprese esecutrici sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino al raggiungimento di detto parametro;

 

f)   dopo la definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile condizionerà il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva di cui al punto d), anche alla verifica della congruità di cui al punto precedente;

 

g)   le Parti auspicano che Inps e Inail concentrino le visite ispettive e i controlli sulle imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui sopra;

 

h)   le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano per la definizione compiuta della materia entro il 30 settembre 2002 mediante un Protocollo che coinvolga tutte le organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.

 

A supporto e integrazione di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno elaborato, sulla base di quanto contenuto nel Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni di cui al CCNL 9 Febbraio 2000 - che resta confermato nella sua interezza – la seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi.

 

La misura di tale  decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva  annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

 

1.       la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore      della norma di legge di recepimento della presente proposta;

 

2.     i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;

 

3.     è destinato alla previdenza complementare (Cooperlavoro) una quota     pari al 10% dell'importo annuo decontribuito;

 

4.     il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile. 

 

 

 VIII.       Operai - Prestazione aggiuntiva ape

 

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

 

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, nell’arco del biennio 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2002, la prestazione è erogata proporzionalmente.

 

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è quella di seguito indicata.

 

Operaio di 1° livello              € 174,95

Operaio di 2° livello              € 204,69

Operaio di 3° livello              € 227,43

Operaio di 4° livello              € 244,93

Operaio di 5° livello              € 262,42

Operaio di 6° livello              € 314,91

 

La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

 

Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

 

 

IX. Una tantum  Impiegati

 

Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002:

 

Impiegato 1° livello               €     174,95

Impiegato 2° livello               €     204,69

Impiegato 3° livello               €     227,43

Impiegato 4° livello               €     244,93

Impiegato 5° livello               €     262,42

Impiegato 6° livello               €     314,91

Impiegato 7° livello               €     349,90

Impiegato 8° livello               €     437,38

 

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidata in occasione di tale evento.

 

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI-Produzione e Lavoro                              FeNEAL-UIL

ANCPL-Legacoop                                            FILCA-CISL

Federlavoro e Servizi – Confcooperative          FILLEA-CGIL