ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

 

IMPIANTI FISSI

 

 

 

ROMA, 03 FEBBRAIO 1994


1.                 R.S.U. NEI SETTORI DELLE COSTRUZIONI

 

In tutti i luoghi di lavoro la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA costituiranno le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) su basi elettive, con voto segreto, su liste di organizzazione nel rispetto dell’Accordo di luglio ’93 e dell’Intesa quadro della CGIL CISL UIL del ’91 e dell’Intesa CGIL CISL UIL e Confindustria del dicembre ’93.

La creazione delle nuove rappresentanze ridefinisce la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro attraverso la possibilità – per tutti i lavoratori e la lavoratrici – di eleggere la propria rappresentanza.

La costituzione delle R.S.U. inoltre, estende, rinnova, rivitalizza la presenza unitaria già esistente nelle aziende, nelle imprese, nei gruppi e nelle unità produttive organizzate dalla nostra categoria.

La presenza e la partecipazione attiva di iscritti – lavoratori e lavoratrici – all’attività delle singole organizzazioni: FeNEAL FILCA FILLEA non è in contrasto con la nascita delle R.S.U., ma condizione di preparazione e coinvolgimento alla democrazia nel lavoro.

Ciascuna federazione quindi elegge proprie strutture o strumenti organizzativi nei luoghi di lavoro.

 

2.                 ELETTORI – CANDIDATI

 

Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla realtà produttiva interessata alla costituzione delle R.S.U. sono elettori.

Sono potenziali candidati e potenziali eletti i lavoratori e le lavoratrici presentati nelle liste, occupati nella stessa realtà produttiva interessata alla costituzione della R.S.U..

Nella categoria “lavoratori dipendenti” sono compresi:

gli assunti con contratti di formazione e lavoro, o con contratti a tempo determinato; chi è in prova e chi in CIG – ordinaria e straordinaria – gli apprendisti.

 

3.                 VALIDITA’ DELLE ELEZIONI

 

Perché le elezioni delle R.S.U. siano valide è indispensabile che i votanti siano il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

Se questo non si verificasse è necessaria un’altra elezione dopo un esame e un dibattimento tra i lavoratori,le strutture di base esistenti e la Feneal, FILCA, FILLEA territoriali.

La seconda votazione avrà validità a prescindere dal numero dei votanti.

 

4.                 COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

 

La comunicazione per la richiesta di costituzione delle R.S.U. avviene  (in forma scritta alle direzioni aziendali):

a)     da parte delle strutture di base esistnti della FeNEAL FILCA FILLEA;

b)    da parte della FeNEAL FILCA FILLEA territoriali se non sono già presenti strutture di base nei luoghi di lavoro oppure se le strutture di base non si mobilitassero per presentarla.

 

5.                 LISTE FeNEAL FILCA FILLEA

 

Ogni struttura di base esistente della FeNEAL, della FILCA e della FILLEA è competente a presentare le liste; in assenza di strutture di base, presenteranno le liste direttamente le federazioni territoriali.

Le liste sono distinte tra FeNEAL FILCA FILLEA e avranno un preambolo comune unitario.

Ogni singola Federazione presenta una sola lista.

Nel caso i propri aderenti si candidassero in altre liste, le strutture di base o i territoriali interessati provvederanno a sconfessarne l’appartenenza.

 

6.                 ALTRE LISTE

 

Fermo restando quanto previsto al punto 5., all’elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate da:

a)     Associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato nell’unità produttiva;

b)    Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:

 

b.1.       accettino espressamente e formalmente la presente
                         regolamentazione

b.2.       la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
                         dall’unità produttiva pari o superiore al 5% degli aventi diritto al
                         voto.

 

Non è ammessa la firma su più liste.

 

7.                 MODALITA’ DELLE ELEZIONI

 

Il voto si esprime per lista e con preferenza unica.

Se viene indicata soltanto la preferenza, vale come voto di lista.

E’ annullato il voto di preferenza su liste diverse.

Le elezioni avvengono con voto segreto, il voto non può essere né delegato né inviato per lettera.

Il collegio elettorale è unico nelle realtà produttive fino a 200 dipendenti.

Oltre i 200 dipendenti le FeNEAL, le FILCA, le FILLEA territoriali individueranno con le strutture di base interessate alle elezioni le aree elettorali.

Nelle realtà produttive e amministrative particolarmente rilevanti, quantitativamente, possono essere previsti i seggi per gli impiegati e i seggi per gli operai.

Ogni singola lista presentata potrà essere maggiorata del 25% rispetto al numero di candidati eleggibili.

Sono eletti i candidati che nella propria lista ricevono il numero maggiore di voti.

In caso di parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità aziendale o di organizzazione, scelta questa, da definire prima della presentazione delle liste da parte del comitato elettorale.

Il quoziente elettorale si determina dividendo il numero dei votanti per il numero degli eleggibili. Se non si raggiungono quozienti pieni l’attribuzione avverrà al resto più alto.

La ripartizione dei seggi alle liste che concorrono alle elezioni è determinata dal numero dei quozienti ottenuti.

 

8.                 RIPARTIZIONE DEI SEGGI

 

In base all’Accordo del marzo 1991 e dell’Accordo di luglio ’93, il 67% dei seggi è assegnato, in misura proporzionale ai voti ottenuti, alle liste che hanno partecipato alle elezioni.

Il restante 33% viene ripartito tra tutte le organizzazioni e i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti.

Per rafforzare la solidarietà e garantire il pluralismo, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA assumono la decisione di evitare che la rappresentanza possa essere di una sola organizzazione.

La quota del 33% spettante a FeNEAL FILCA FILLEA, sarà assegnata alle liste confederali, presentatori di candidati, secondo lo schema allegato.

 

9.                 DURATA DEL MANDATO – DECADENZA

 

Il mandato delle R.S.U. non deve superare i due anni.

In caso di mancato rinnovo, se dopo la scadenza prevista dei due anni sono passati oltre due mesi, la FeNEAL la FILCA e la FILLEA territoriali interverranno per indire le nuove elezioni.

Nel caso di dimissioni di un componente della R.S.U., subentra il primo dei non eletti della lista in cui è stato eletto il dimissionario.

Se il 50% dei componenti della R.S.U. si dimette, automaticamente la R.S.U. decade e si provvederà quindi ad una nuova elezione.

 

10.            RUOLO DELLE R.S.U.

 

La FeNEAL la FILCA la FILLEA territoriali comunicheranno per iscritto alle aziende e alle associazioni imprenditoriali i nomi dei rappresentanti sindacali unitari.

E’ riconosciuta alle R.S.U. la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie previste dal CCNL, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria.

In base all’Accordo di luglio ’93, il passaggio dalla disciplina delle R.S.A attuali a quello delle R.S.U. avverrà a parità di costi per le aziende in riferimento a tutti gli istituti.

Successive modifiche migliorative possono essere stabilite con i rinnovi contrattuali.

 

11.            DELEGATO ALLA PREVENZIONE – ADEGUAMENTO DELLA
          RAPPRESENTANZA

 

In ogni R.S.U. deve essere indicato il delegato alla prevenzione, secondo la Direttiva comunitaria recepita nella legislazione italiana. Restano confermati per il delegato alla prevenzione i diritti contrattuali previsti attualmente (monte ore specifico).

Le R.S.U. elette, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria si impegnano a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai cambiamenti tecnologici e organizzativi e professionali con attenzione sia alla differenza di genere sia alla presenza di giovani, di alte professionalità e di quadri, di immigrati.

 

12.            MONTE ORE E PERMESSI

 

Sulla base di leggi e contratti – nazionali e territoriali – la FeNEAL la FILCA e la FILLEA sono titolari dei permessi sindacali per le R.S.U. e del monte ore per le assemblee dei lavoratori.

Per esercitare ruoli e diritti previsti dalla contrattazione, le R.S.U. usufruiranno di una quota del monte ore di permessi sindacali pari al 70%.

Del restante 30% la quota spettante alla FeNEAL FILCA FILLEA sarà utilizzata pariteticamente, fatte salve eventuali diverse intese locali.

 

13.            FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.

 

La R.S.U. può essere convocata:

a)     dall’esecutivo

b)    su richiesta di una delle organizzazioni che compongono la stessa R.S.U.

c)     dal 51% dei lavoratori occupati nella realtà produttiva fino a 35 addetti; e da 1/3 dei lavoratori oltre i 35 addetti.

Le decisioni della R.S.U. sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.

 

14.            ESECUTIVO E SUO FUNZIONAMENTO

 

Nei luoghi di lavoro dove vi è un alto numero di componenti, la R.S.U.  può dotarsi, con voto palese, un esecutivo che rispetti le organizzazioni presenti nella stessa R.S.U..

L’esecutivo ha compiti di coordinamento dei lavori della R.S.U. e di gestione dei rapporti negoziali con la direzione aziendale – laddove è previsto contrattualmente -; i compiti di direzione e di decisione spettano comunque all’intera R.S.U..

La convocazione dell’Esecutivo viene richiesta per iscritto, con un preavviso di 2 giorni.

La riunione dell’Esecutivo è valida se è presente almeno il 70% dei suoi componenti.

 

15.            COORDINAMENTI DI GRUPPO

 

Nei gruppi con più unità produttive e con un livello di contrattazione centrale, le R.S.U. si doteranno di un organismo di coordinamento, con finalità negoziali.

Le modalità costitutive sono definite in un apposito regolamento.

 

16.            COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO DELLE R.S.U.

 

Le R.S.U.  si possono articolare in commissioni o gruppi di lavoro per approfondire tematiche, problematiche, orientamenti.

Le commissioni o gruppi di lavoro possono temporaneamente ricorrere ad esperti e tecnici esterni su argomenti specifici.

Gli orientamenti o le scelte della commissione o dei gruppi – sia gli interni sia quelli con i contributi esterni – devono essere sempre discussi da tutta la R.S.U..

 

17.            ASSEMBLEE

 

Le assemblee possono essere informative, consultive, decisionali.

Le assemblee sono convocate:

a)     dalla stessa R.S.U. che comunica data e ordine del giorno alle organizzazioni territoriali

b)    dalle organizzazioni territoriali secondo le modalità contrattualmente stabilite.

La comunicazione delle assemblee avviene per iscritto; tra la convocazione e la realizzazione dell’assemblea deve essere garantito un tempo sufficiente per consentire l’informazione ai lavoratori.

 

18.            R.S.U. DI BACINO

 

Per la costituzione delle R.S.U. di bacino, si fa riferimento alle intese interconfederali con le Associazioni Artigiane.

 

19.            CONSENSO SINDACALE

 

Relativamente alle modalità di stipula e approvazione dei risultati della contrattazione aziendale, FeNEAL FILCA FILLEA ritengono sempre vincolante e non eludibile la consultazione – e il suo esito – sulle piattaforme, sull’ipotesi di accordo.

20.            NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U.

 

Il numero delle R.S.U. è stabilito dai CCNL, fatte salve condizioni di miglior favore previste nelle contrattazioni locali.

 

21.            COMITATO ORGANIZZAZIONE

 

Le strutture di base della FeNEAL FILCA FILLEA , costituiscono un comitato organizzatore formato da un numero paritetico di rappresentanti per ciascuna organizzazione, non superiore a 6 componenti con il compito di:

·        definire il numero complessivo dei rappresentanti sindacali unitari in rapporto alle dimensioni della realtà produttiva e dei lavoratori e lavoratrici elettori;

·        definire il numero delle aree elettorali nel caso di realtà produttive superiori ai 200 dipendenti e dei seggi spettanti;

·        individuare aree di rappresentanza specifica per quadri e seggi spettanti secondo il numero degli elettori e delle elettrici;

·        definire le imprese e le ree territoriali di riferimento per l’elezione delle R.S.U. territoriali.

 

Il comitato organizzatore garantisce la rappresentatività all’interno dei concorrenti alle elezioni favorendo la rappresentanza della forza lavoro femminile e promovendo “pari opportunità” di partecipazione.

 

22.            COMITATO ELETTORALE

 

Oltre al comitato organizzativo le strutture di base della FeNEAL FILCA FILLEA costituiranno unitariamente e pariteticamente un comitato elettorale (emanazione dello stesso comitato organizzativo) con il compito – in un tempo superiore a 10 giorni alla presentazione delle liste – di:

·        indicare la data delle elezioni delle R.S.U., entro un mese dall’insediamento dello stesso comitato elettorale;

·        raccogliere le liste dei candidati alle elezioni delle R.S.U. presentate secondo quanto previsto ai punti 4. e 5.;

·        verificare la adeguata presenza delle lavoratrici candidate ed eleggibili;

·        verificare che ogni organizzazione non presenti un numero di candidati superiore di 1/3 al numero dei componenti della R.S.U. da eleggere;

·        determinare il quoziente elettorale per assegnare i seggi alle varie liste;

·        informare i lavoratori e le lavoratrici elettori della realtà produttiva dove si svolgono le elezioni, sulle liste dei candidati e sui candidati stessi;

·        esporre le liste nelle realtà produttive e vicine ai seggi elettorali;

·        comunicare a tutti gli elettori con 15 giorni di anticipo la data di apertura dei seggi e le modalità elettive;

·        predisporre le urne elettorali, presiedere alle operazioni di voto segreto, eseguire lo spoglio delle schede, dichiararne la validità, proclamare gli eletti;

·        comunicare l’elenco degli eletti sia alle strutture di base che alle FeNEAL FILCA FILLEA territoriali che, unitariamente, ratificheranno l’elenco per il riconoscimento nei confronti delle associazioni imprenditoriali, secondo quanto previsto dai CCNL.

 

I componenti del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezioni per le R.S.U.. In casi particolari, nelle aziende di piccole dimensioni sarà valutata congiuntamente l’opportunità di una deroga dalle FeNEAL FILCA FILLEA  territoriali.

Gli scrutatori sono proposti dal Comitato Elettorale, devono essere rappresentativi di ogni lista e non possono essere candidati.

 

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Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Intesa sulle R.S.U. di CGIL CISL UIL

 


QUADRO RIEPILOGATIVO SULLA COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

FeNEAL  FILCA  FILLEA

 

Numero complessivo R.S.U.

QUOTA 33%

Aventi diritto alla quota di solidarietà

(a)

3 – 4

 

1 (R.S.U.)

 

Viene assegnata al candidato della lista, tra quelle che non hanno avuto eletti, che ha il numero maggiore di voti.

(b)

5 – 6 – 7

 

2 (R.S.U.)

 

Viene assegnata ai candidati delle liste che non hanno ottenuto seggi ma che hanno avuto preferenze.

Nel caso in cui è una sola lista a non aver ottenuto eletti, 1 seggio viene assegnato al candidato della medesima con il maggior numero di preferenze e il 2 seggio alla lista che ha ottenuto il quorum più alto.

(c)

8 – 9 – 10

 

3 (R.S.U.) e successivi

 

Vengono assegnati 1 ad ogni lista esclusa, con il criterio di cui al punto (b) e il restante viene assegnato alle liste che hanno ottenuto il quorum con il criterio di cui al punto (b)

 


NOTA ESPLICATIVA AL PUNTO 20 ACCORDO R.S.U.

TRA FeNEAL FILCA FILLEA

 

 

 

Fatte salve condizioni di miglior favore già stabilite dai CCNL nazionali, dalla contrattazione aziendale o a livello locale il numero delle RSU da eleggere è quello definito dalle vigenti norme di legge in materia di rappresentanza sindacale.