ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE
R.S.U.
ROMA, 03 FEBBRAIO 1994
1.
R.S.U. NEI
SETTORI DELLE COSTRUZIONI
In
tutti i luoghi di lavoro la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA costituiranno le
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) su basi elettive, con voto segreto,
su liste di organizzazione nel rispetto dell’Accordo di luglio ’93 e
dell’Intesa quadro della CGIL CISL UIL del ’91 e dell’Intesa CGIL CISL UIL e
Confindustria del dicembre ’93.
La
creazione delle nuove rappresentanze ridefinisce la democrazia sindacale nei
luoghi di lavoro attraverso la possibilità – per tutti i lavoratori e la
lavoratrici – di eleggere la propria rappresentanza.
La
costituzione delle R.S.U. inoltre, estende, rinnova, rivitalizza la presenza
unitaria già esistente nelle aziende, nelle imprese, nei gruppi e nelle unità
produttive organizzate dalla nostra categoria.
La
presenza e la partecipazione attiva di iscritti – lavoratori e lavoratrici –
all’attività delle singole organizzazioni: FeNEAL FILCA FILLEA non è in
contrasto con la nascita delle R.S.U., ma condizione di preparazione e
coinvolgimento alla democrazia nel lavoro.
Ciascuna
federazione quindi elegge proprie strutture o strumenti organizzativi nei
luoghi di lavoro.
2.
ELETTORI –
CANDIDATI
Tutti
i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla realtà produttiva interessata
alla costituzione delle R.S.U. sono elettori.
Sono
potenziali candidati e potenziali eletti i lavoratori e le lavoratrici
presentati nelle liste, occupati nella stessa realtà produttiva interessata
alla costituzione della R.S.U..
Nella
categoria “lavoratori dipendenti” sono compresi:
gli
assunti con contratti di formazione e lavoro, o con contratti a tempo
determinato; chi è in prova e chi in CIG – ordinaria e straordinaria – gli
apprendisti.
3.
VALIDITA’ DELLE
ELEZIONI
Perché
le elezioni delle R.S.U. siano valide è indispensabile che i votanti siano il
50% più 1 degli aventi diritto al voto.
Se
questo non si verificasse è necessaria un’altra elezione dopo un esame e un
dibattimento tra i lavoratori,le strutture di base esistenti e la Feneal,
FILCA, FILLEA territoriali.
La
seconda votazione avrà validità a prescindere dal numero dei votanti.
4.
COSTITUZIONE
DELLE R.S.U.
La
comunicazione per la richiesta di costituzione delle R.S.U. avviene (in forma scritta alle direzioni aziendali):
a) da parte delle strutture di base esistnti
della FeNEAL FILCA FILLEA;
b) da parte della FeNEAL FILCA FILLEA territoriali se
non sono già presenti strutture di base nei luoghi di lavoro oppure se le
strutture di base non si mobilitassero per presentarla.
5.
LISTE FeNEAL
FILCA FILLEA
Ogni
struttura di base esistente della FeNEAL, della FILCA e della FILLEA è
competente a presentare le liste; in assenza di strutture di base,
presenteranno le liste direttamente le federazioni territoriali.
Le
liste sono distinte tra FeNEAL FILCA FILLEA e avranno un preambolo comune
unitario.
Ogni
singola Federazione presenta una sola lista.
Nel
caso i propri aderenti si candidassero in altre liste, le strutture di base o i
territoriali interessati provvederanno a sconfessarne l’appartenenza.
6.
ALTRE LISTE
Fermo
restando quanto previsto al punto 5., all’elezione della R.S.U. possono
concorrere liste elettorali presentate da:
a) Associazioni sindacali firmatarie del
presente regolamento e del contratto collettivo nazionale del lavoro applicato
nell’unità produttiva;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un
proprio statuto e atto costitutivo a condizione che:
b.1. accettino espressamente e formalmente la presente
regolamentazione
b.2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti
dall’unità
produttiva pari o superiore al 5% degli aventi diritto al
voto.
7.
MODALITA’ DELLE
ELEZIONI
Il
voto si esprime per lista e con preferenza unica.
Se
viene indicata soltanto la preferenza, vale come voto di lista.
E’
annullato il voto di preferenza su liste diverse.
Le
elezioni avvengono con voto segreto, il voto non può essere né delegato né
inviato per lettera.
Il
collegio elettorale è unico nelle realtà produttive fino a 200 dipendenti.
Oltre
i 200 dipendenti le FeNEAL, le FILCA, le FILLEA territoriali individueranno con
le strutture di base interessate alle elezioni le aree elettorali.
Nelle
realtà produttive e amministrative particolarmente rilevanti,
quantitativamente, possono essere previsti i seggi per gli impiegati e i seggi
per gli operai.
Ogni
singola lista presentata potrà essere maggiorata del 25% rispetto al numero di
candidati eleggibili.
Sono
eletti i candidati che nella propria lista ricevono il numero maggiore di voti.
In
caso di parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il
candidato con una maggiore anzianità aziendale o di organizzazione, scelta
questa, da definire prima della presentazione delle liste da parte del comitato
elettorale.
Il
quoziente elettorale si determina dividendo il numero dei votanti per il numero
degli eleggibili. Se non si raggiungono quozienti pieni l’attribuzione avverrà
al resto più alto.
La
ripartizione dei seggi alle liste che concorrono alle elezioni è determinata
dal numero dei quozienti ottenuti.
8.
RIPARTIZIONE
DEI SEGGI
In
base all’Accordo del marzo 1991 e dell’Accordo di luglio ’93, il 67% dei seggi
è assegnato, in misura proporzionale ai voti ottenuti, alle liste che hanno
partecipato alle elezioni.
Il restante 33% viene ripartito tra tutte le organizzazioni e i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti.
Per
rafforzare la solidarietà e garantire il pluralismo, la FeNEAL, la FILCA e la
FILLEA assumono la decisione di evitare che la rappresentanza possa essere di
una sola organizzazione.
La
quota del 33% spettante a FeNEAL FILCA FILLEA, sarà assegnata alle liste
confederali, presentatori di candidati, secondo lo schema allegato.
9.
DURATA DEL
MANDATO – DECADENZA
Il
mandato delle R.S.U. non deve superare i due anni.
In
caso di mancato rinnovo, se dopo la scadenza prevista dei due anni sono passati
oltre due mesi, la FeNEAL la FILCA e la FILLEA territoriali interverranno per
indire le nuove elezioni.
Nel
caso di dimissioni di un componente della R.S.U., subentra il primo dei non
eletti della lista in cui è stato eletto il dimissionario.
Se
il 50% dei componenti della R.S.U. si dimette, automaticamente la R.S.U. decade
e si provvederà quindi ad una nuova elezione.
10.
RUOLO DELLE
R.S.U.
La
FeNEAL la FILCA la FILLEA territoriali comunicheranno per iscritto alle aziende
e alle associazioni imprenditoriali i nomi dei rappresentanti sindacali
unitari.
E’
riconosciuta alle R.S.U. la legittimazione a negoziare al secondo livello le
materie previste dal CCNL, in raccordo con le Federazioni territoriali della
categoria.
In
base all’Accordo di luglio ’93, il passaggio dalla disciplina delle R.S.A
attuali a quello delle R.S.U. avverrà a parità di costi per le aziende in
riferimento a tutti gli istituti.
Successive
modifiche migliorative possono essere stabilite con i rinnovi contrattuali.
11.
DELEGATO ALLA
PREVENZIONE – ADEGUAMENTO DELLA
RAPPRESENTANZA
In
ogni R.S.U. deve essere indicato il delegato alla prevenzione, secondo la
Direttiva comunitaria recepita nella legislazione italiana. Restano confermati
per il delegato alla prevenzione i diritti contrattuali previsti attualmente
(monte ore specifico).
Le
R.S.U. elette, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria si
impegnano a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai cambiamenti
tecnologici e organizzativi e professionali con attenzione sia alla differenza
di genere sia alla presenza di giovani, di alte professionalità e di quadri, di
immigrati.
12.
MONTE ORE E
PERMESSI
Sulla
base di leggi e contratti – nazionali e territoriali – la FeNEAL la FILCA e la
FILLEA sono titolari dei permessi sindacali per le R.S.U. e del monte ore per
le assemblee dei lavoratori.
Per
esercitare ruoli e diritti previsti dalla contrattazione, le R.S.U.
usufruiranno di una quota del monte ore di permessi sindacali pari al 70%.
Del
restante 30% la quota spettante alla FeNEAL FILCA FILLEA sarà utilizzata
pariteticamente, fatte salve eventuali diverse intese locali.
13.
FUNZIONAMENTO
DELLA R.S.U.
La
R.S.U. può essere convocata:
a) dall’esecutivo
b) su richiesta di una delle organizzazioni che
compongono la stessa R.S.U.
c) dal 51% dei lavoratori occupati nella realtà
produttiva fino a 35 addetti; e da 1/3 dei lavoratori oltre i 35 addetti.
Le
decisioni della R.S.U. sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.
14.
ESECUTIVO E SUO
FUNZIONAMENTO
Nei
luoghi di lavoro dove vi è un alto numero di componenti, la R.S.U. può dotarsi, con voto palese, un esecutivo
che rispetti le organizzazioni presenti nella stessa R.S.U..
L’esecutivo
ha compiti di coordinamento dei lavori della R.S.U. e di gestione dei rapporti
negoziali con la direzione aziendale – laddove è previsto contrattualmente -; i
compiti di direzione e di decisione spettano comunque all’intera R.S.U..
La
convocazione dell’Esecutivo viene richiesta per iscritto, con un preavviso di 2
giorni.
La
riunione dell’Esecutivo è valida se è presente almeno il 70% dei suoi
componenti.
15.
COORDINAMENTI
DI GRUPPO
Nei
gruppi con più unità produttive e con un livello di contrattazione centrale, le
R.S.U. si doteranno di un organismo di coordinamento, con finalità negoziali.
Le
modalità costitutive sono definite in un apposito regolamento.
16.
COMMISSIONI O
GRUPPI DI LAVORO DELLE R.S.U.
Le
R.S.U. si possono articolare in
commissioni o gruppi di lavoro per approfondire tematiche, problematiche,
orientamenti.
Le
commissioni o gruppi di lavoro possono temporaneamente ricorrere ad esperti e
tecnici esterni su argomenti specifici.
Gli
orientamenti o le scelte della commissione o dei gruppi – sia gli interni sia
quelli con i contributi esterni – devono essere sempre discussi da tutta la
R.S.U..
17.
ASSEMBLEE
Le
assemblee possono essere informative, consultive, decisionali.
Le
assemblee sono convocate:
a) dalla stessa R.S.U. che comunica data e
ordine del giorno alle organizzazioni territoriali
b) dalle organizzazioni territoriali secondo le
modalità contrattualmente stabilite.
La
comunicazione delle assemblee avviene per iscritto; tra la convocazione e la
realizzazione dell’assemblea deve essere garantito un tempo sufficiente per
consentire l’informazione ai lavoratori.
18.
R.S.U. DI
BACINO
Per
la costituzione delle R.S.U. di bacino, si fa riferimento alle intese interconfederali
con le Associazioni Artigiane.
19.
CONSENSO
SINDACALE
Relativamente
alle modalità di stipula e approvazione dei risultati della contrattazione
aziendale, FeNEAL FILCA FILLEA ritengono sempre vincolante e non eludibile la
consultazione – e il suo esito – sulle piattaforme, sull’ipotesi di accordo.
20.
NUMERO DEI
COMPONENTI LE R.S.U.
Il
numero delle R.S.U. è stabilito dai CCNL, fatte salve condizioni di miglior
favore previste nelle contrattazioni locali.
21.
COMITATO
ORGANIZZAZIONE
Le
strutture di base della FeNEAL FILCA FILLEA , costituiscono un comitato
organizzatore formato da un numero paritetico di rappresentanti per ciascuna
organizzazione, non superiore a 6 componenti con il compito di:
·
definire il
numero complessivo dei rappresentanti sindacali unitari in rapporto alle
dimensioni della realtà produttiva e dei lavoratori e lavoratrici elettori;
·
definire il
numero delle aree elettorali nel caso di realtà produttive superiori ai 200 dipendenti
e dei seggi spettanti;
·
individuare
aree di rappresentanza specifica per quadri e seggi spettanti secondo il numero
degli elettori e delle elettrici;
·
definire le
imprese e le ree territoriali di riferimento per l’elezione delle R.S.U.
territoriali.
Il
comitato organizzatore garantisce la rappresentatività all’interno dei
concorrenti alle elezioni favorendo la rappresentanza della forza lavoro
femminile e promovendo “pari opportunità” di partecipazione.
22.
COMITATO ELETTORALE
Oltre
al comitato organizzativo le strutture di base della FeNEAL FILCA FILLEA
costituiranno unitariamente e pariteticamente un comitato elettorale
(emanazione dello stesso comitato organizzativo) con il compito – in un tempo
superiore a 10 giorni alla presentazione delle liste – di:
·
indicare la
data delle elezioni delle R.S.U., entro un mese dall’insediamento dello stesso
comitato elettorale;
·
raccogliere le
liste dei candidati alle elezioni delle R.S.U. presentate secondo quanto
previsto ai punti 4. e 5.;
·
verificare la
adeguata presenza delle lavoratrici candidate ed eleggibili;
·
verificare che
ogni organizzazione non presenti un numero di candidati superiore di 1/3 al
numero dei componenti della R.S.U. da eleggere;
·
determinare il
quoziente elettorale per assegnare i seggi alle varie liste;
·
informare i
lavoratori e le lavoratrici elettori della realtà produttiva dove si svolgono
le elezioni, sulle liste dei candidati e sui candidati stessi;
·
esporre le
liste nelle realtà produttive e vicine ai seggi elettorali;
·
comunicare a
tutti gli elettori con 15 giorni di anticipo la data di apertura dei seggi e le
modalità elettive;
·
predisporre le
urne elettorali, presiedere alle operazioni di voto segreto, eseguire lo
spoglio delle schede, dichiararne la validità, proclamare gli eletti;
·
comunicare
l’elenco degli eletti sia alle strutture di base che alle FeNEAL FILCA FILLEA
territoriali che, unitariamente, ratificheranno l’elenco per il riconoscimento
nei confronti delle associazioni imprenditoriali, secondo quanto previsto dai
CCNL.
I
componenti del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezioni
per le R.S.U.. In casi particolari, nelle aziende di piccole dimensioni sarà
valutata congiuntamente l’opportunità di una deroga dalle FeNEAL FILCA
FILLEA territoriali.
Gli
scrutatori sono proposti dal Comitato Elettorale, devono essere rappresentativi
di ogni lista e non possono essere candidati.
** ** **
Per
quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento
alla Intesa sulle R.S.U. di CGIL CISL UIL
QUADRO
RIEPILOGATIVO SULLA COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
FeNEAL FILCA
FILLEA
Numero
complessivo R.S.U. |
QUOTA 33%
|
Aventi
diritto alla quota di solidarietà |
(a) 3
– 4 |
1
(R.S.U.) |
Viene
assegnata al candidato della lista, tra quelle che non hanno avuto eletti,
che ha il numero maggiore di voti. |
(b) 5 – 6 – 7 |
2 (R.S.U.) |
Viene
assegnata ai candidati delle liste che non hanno ottenuto seggi ma che hanno
avuto preferenze. Nel
caso in cui è una sola lista a non aver ottenuto eletti, 1 seggio viene
assegnato al candidato della medesima con il maggior numero di preferenze e
il 2 seggio alla lista che ha ottenuto il quorum più alto. |
(c) 8
– 9 – 10 |
3
(R.S.U.) e successivi |
Vengono
assegnati 1 ad ogni lista esclusa, con il criterio di cui al punto (b) e il
restante viene assegnato alle liste che hanno ottenuto il quorum con il
criterio di cui al punto (b) |
NOTA
ESPLICATIVA AL PUNTO 20 ACCORDO R.S.U.
TRA
FeNEAL FILCA FILLEA
Fatte salve condizioni di miglior favore già stabilite dai CCNL nazionali, dalla contrattazione aziendale o a livello locale il numero delle RSU da eleggere è quello definito dalle vigenti norme di legge in materia di rappresentanza sindacale.