VERBALE DI ACCORDO

 

 

Il 15 ottobre 2001, in Roma

 

tra

 

FEDERMACO, assistita da CONFINDUSTRIA

 

e

 

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

 

con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993 e all’art.1, sistema contrattuale, lett.A) del c.c.n.l. 28.7.1999, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo della parte economica (2° biennio) del C.c.n.l. 28 luglio 1999 per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

 

 

 

AUMENTO RETRIBUTIVO E NUOVI MINIMI TABELLARI CONTRATTUALI

 

Gli importi e le tranches di erogazione fissate alle date dell’1.11.2001 e dell’1.1.2003 sono riportate, unitamente ai nuovi minimi tabellari decorrenti dalle stesse date sopraindicate, nelle tabelle che seguono:

 

Aumenti retributivi

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi

dall' 01/11/2001

dall' 01/01/2003

Totale aumenti

 

(L./mese)

(euro/m.)

(L./mese)

(euro/m.)

(L./mese)

(euro/m.)

A Super

93.182

48,12

93.182

48,12

186.364

96,25

 

 

 

 

 

 

 

A

85.000

43,90

85.000

43,90

170.000

87,80

 

 

 

 

 

 

 

B

70.909

36,62

70.909

36,62

141.818

73,24

 

 

 

 

 

 

 

C Super

65.000

33,57

65.000

33,57

130.000

67,14

 

 

 

 

 

 

 

C

62.500

32,28

62.500

32,28

125.000

64,56

 

 

 

 

 

 

 

D

58.364

30,14

58.364

30,14

116.728

60,28

 

 

 

 

 

 

 

E

52.390

27,06

52.390

27,06

104.779

54,11

 

 

 

 

 

 

 

F

45.956

23,73

45.956

23,73

91.912

47,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabella dei minimi mensili contrattuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi

dall' 01/11/2001

dall' 01/01/2003

 

 

(L./mese)

(euro/m.)

(L./mese)

(euro/m.)

 

 

A Super

1.857.880

959,51

1.951.062

1.007,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1.694.800

875,29

1.779.800

919,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

1.413.810

730,17

1.484.719

766,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Super

1.295.950

669,30

1.360.950

702,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1.232.900

636,74

1.295.400

669,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1.151.615

594,76

1.209.979

624,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

1.033.790

533,91

1.086.180

560,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

906.905

468,38

952.861

492,11

 

 

 

 

 

UNA TANTUM

 

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo è corrisposto, con la retribuzione del mese di ottobre 2001, un importo forfettario una tantum di lire 180.000 lorde (pari a euro 92,96) suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.8.2001 al 31.10.2001.               

L’importo suddetto è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art.2120 c.c., l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1.8.2001/31.10.2001, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo una tantum.

Ai lavoratori che nello stesso periodo hanno goduto di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

 

TABELLA UFFICIALE DI CONVERSIONE IN EURO DEI VALORI ESPRESSI IN LIRE

NEL C.C.N.L. 28 LUGLIO 1999

 

Le parti, in relazione all’introduzione dell’euro quale moneta unica dell’Unione Europea a partire dall’ 1° gennaio 2002, convengono di adottare l’allegata Tabella ufficiale di conversione in euro dei valori espressi in lire nel c.c.n.l. 28.7.1999, che costituisce parte integrante del presente accordo.

 

 

  Letto,confermato,sottoscritto