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Sicurezza

 

 

Divieto di bevande alcoliche nell’edilizia e nelle cave

Intesa della Conferenza Stato Regioni che individua le attività lavorative nelle quali vige il divieto

 

E’ stata pubblicata sulla G.U. del 30 marzo 2006 l’Intesa della Conferenza Stato Regioni che individua le attività lavorative nelle quali vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il provvedimento individua 14 attività, fra cui vi sono il comparto dell’edilizia e delle costruzioni, tutte le mansioni che prevedono lavori in quota, nonché le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

L’intesa è in attuazione dell’art. 15 della Legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), che contiene anche disposizioni in materia di controlli, di sanzioni e di recupero di lavoratori con patologie alcolcorrelate.

 

 

Testo del provvedimento della Conferenza Stato Regioni e art. 15

 

 

                                                                                              P. la Segreteria Nazionale

                                                                                                          Mara Nardini

 

 

Roma 5 aprile 2006

 

_______________________________________

 

 

LEGGE 30 marzo 2001, n.125

 

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)

 

Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successivemodificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

Note all'art. 15:

Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' il seguente:

"Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: (omissis)

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanita' di concerto con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e

psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277".

 

L'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:

"Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti

1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita'.

3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1, e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.".

 

 


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