SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 349
 
DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, BRUNALE, CADDEO, CALVI, CHIUSOLI, FORCIERI, GRUOSSO, GUERZONI, MACONI, MASCIONI, MURINEDDU, NIEDDU, PAGANO, PASQUINI, PIATTI, PIZZINATO, STANISCI, TESSITORE, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI, DI SIENA, GIOVANELLI, BATTAGLIA Giovanni, DI GIROLAMO e BUDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

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Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Integrazioni alla disciplina di cui
alla legge 27 marzo 1992, n.  257)

    1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.  257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti.

    2. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n.  257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n.  257 del 1992, e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.    3. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali dell’INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all’articolo 2, comma 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.

    4. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.

Art. 2

(Attività lavorative comportanti
esposizione all’amianto)

    1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto le seguenti attività:

a)      coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

        b) produzione di manufatti contenenti amianto;

        c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

        d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;

        e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;

        f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
        g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

        h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

Art. 3.

(Sorveglianza sanitaria)

    1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui all’articolo 2, forme di monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all’assistenza della persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa con l’INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della sanità.

Art. 4.

(Fondo nazionale per le vittime
dell’amianto)

    1. È istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1 dell’articolo 1.

    2. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui all’articolo 2. All’onere a carico dello Stato, valutato in lire centoventi miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
    3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    4. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Norma transitoria)

    1. Sono fatti salvi:

        a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.  257, e successive modificazioni;

b)      i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;

        c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’INAIL, con attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1;

        d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1.

    2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, pari a lire mille miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito delle unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.