interessate
Gruppo R.D.B.
Alle R.S.U. Gruppo R.D.B.
FeNEAL FILCA FILLEA
L o r o S
e d i
Oggetto:
invio
Verbale di Accordo: rinnovo integrativo Gruppo RDB
Il giorno 17 giugno c.a. si è raggiunto
l’Accordo per il rinnovo del contratto aziendale della RDB SpA, che alleghiamo
alla presente.
Le Segreterie nazionali FeNEAL FILCA
FILLEA valutano positivo ed innovativo quanto concordato con la Direzione della
RDB.
Di
particolare importanza sono gli impegni assunti in merito allo sviluppo
della formazione professionale alla
quale vengono destinate rilevanti risorse finanziarie.
L’elemento
innovativo di questo punto dell’accordo è rappresentato dal fatto che i
programmi formativi che verranno definiti con il sindacato, saranno finalizzati
alla valorizzazione delle competenze professionali, alla conoscenza del ciclo
produttivo specifico, permettendo così la costruzione dei percorsi
di carriera dei lavoratori.
Quindi il sindacato è coinvolto, non più come nel
passato, a definire a posteriori i
passaggi di qualifica conseguenti a scelte dalle quali era escluso, ma diventa
protagonista nella definizione a priori sia dei percorsi di carriera sia degli
strumenti (la formazione professionale) necessari per attuarli e quindi per realizzare un nuovo inquadramento
professionale.
La
parte economica prevede un incremento del valore di riferimento dello SP4
(premio di produttività) di 18,8% nel corso del quadriennio ed una omogeneizzazione del valore di
correzione al 5% per tutti gli stabilimenti. Tale omogeneizzazione in alcuni
casi (ma tutti gli stabilimenti dovranno fare opportune verifiche), avverrà per
tappe successive ed il tutto sarà monitorato dalle Commissioni Paritetiche e
dalle OO.SS.
Inoltre, viene introdotto un premio di redditività
viene generalizzato a tutti gli stabilimenti e rimodulato il premio di qualità.
L’azienda si è inoltre impegnata ad introdurre le
procedure standards necessarie per i lavori in sicurezza e a rafforzare il
confronto con gli RLS sui piani di
sicurezza. Queste misure unitamente al programma di formazione sulla sicurezza
sono finalizzate alla diminuzione degli infortuni che verranno monitorati
costantemente e verificati annualmente, dando luogo ad un incentivo specifico.
Infine,
viene riconosciuta formalmente il Coordinamento nazionale delle RSU RDB SpA,
con le agibilità necessarie al suo funzionamento, così come nel caso di quotazione
in borsa dell’azienda, si effettueranno opportune verifiche, per agevolare i
lavoratori nell’acquisto delle azioni.
La conclusione positiva dell’accordo deve essere
discussa e valutata dai lavoratori per preparare adeguatamente l’importante fase di formazione.
Infine, come convenuto nel Coordinamento di
Gruppo, le OO.SS. invieranno al più
presto le richieste di incontro per definire gli integrativi della Valdadige,
SICEP, HEBEL.
p. le Segreterie Nazionali
FeNEAL FILCA
FILLEA
M.Trinci P.Naldi
P.Baroni P.Acciai L.Aprile
R.Baldo
VERBALE
D’ACCORDO
Oggi,
17 giugno 2002, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della
Provincia di Piacenza
tra
la
RDB S.p.A., presente nelle persone dei Sigg. Francesco Sutti e Corrado Pagani,
assistita dal Sig. Paolo Astorri della
predetta Associazione
e
i
dipendenti delle unità produttive di Pontenure, Borgonovo, Cadeo, Caldiero,
Campagna, Cortemaggiore, Lomagna, Monticelli D’Ongina, Occimiano, e Oliveto
Citra rappresentati ed assistiti dalle segreterie nazionali : FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL, FENEAL-UIL presenti nelle persone dei Sigg. Luigi Aprile, Romano
Baldo, Giovanni Rossi, Paolo Acciai, Piero Baroni, Pompeo Naldi, Massimo Trinci
e dei responsabili territoriali delle medesime OO.SS e dalle R.S.U. delle unità produttive sopracitate,
premesso che
·
la procedura di
rinnovo del presente accordo si è svolta con modalità e tempi stabiliti dal
vigente CCNL di categoria;
·
i contenuti normativi
ed economici risultano in linea, per modalità, tempi di realizzazione ed
indirizzo con quanto previsto dal vigente CCNL e più in generale con il
Protocollo 23 Luglio 1993;
·
la validità del
presente accordo è di durata quadriennale, così come stabilito dal citato CCNL;
tutto ciò premesso e considerato
si concorda quanto segue
1 RELAZIONI SINDACALI
L’azienda
prende atto che ad iniziativa delle segreterie nazionali della Feneal-Uil,
Filca-Cisl, Fillea-Cgil è costituito il Coordinamento nazionale delle RSU delle
succitate Organizzazioni Sindacali che esercita, congiuntamente alle
Organizzazioni sindacali Nazionali e in nome e per conto delle RSU delle unità
produttive dell’RDB spa, la titolarità e la competenza per il secondo livello
di contrattazione.
I
nominativi del Coordinamento Nazionale, il cui numero potrà essere al massimo
pari al 35% del totale dei delegati delle RSU, saranno comunicati per iscritto
alla Direzione aziendale, a cura delle segreterie Nazionali delle OOSS per il
tramite della Associazione Imprenditoriale di Categoria.
Ai
componenti il Coordinamento sarà riconosciuto un permesso retribuito
individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo
dell’accordo aziendale dell’RDB spa per gli incontri a livello nazionale
previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al CCNL e/o dagli accordi
integrativi aziendali vigenti, nonché nei casi di richiesta di incontro a
livello nazionale da parte della Direzione Aziendale.
Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a
titolo di indennitrà di trasferta per la partecipazione al Coordinamento
l’importo di 47€ omnicomprensive per ogni sessione di incontro, ovvero 21€ per
i componenti del Coordinamento la cui sede di lavoro sia nell’ambito della
regione in cui si svolgono gli incontri.
Con
la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono confermare e
rafforzare la positività delle relazioni industriali intercorse a livello delle
diverse Società del Gruppo RDB.
Lo
spirito costruttivo sinora tenuto nel confronto sui temi specifici d’ogni
realtà territoriale viene confermato in una logica unitaria che, nel rispetto
delle specificità di business e di cultura delle singole entità legali,
consolidi l’identità di un Gruppo Industriale che assegna a moderne relazioni
sindacali un ruolo determinante nel perseguimento di crescenti successi.
Si
conferma in particolare la validità delle commissioni paritetiche già in essere
che, nei limiti della propria funzione propositiva, opereranno nello spirito di
agevolare la realizzazione degli obiettivi aziendali.
Vengono
confermati i principi stabiliti dai previgenti accordi per quanto riguarda
l’informazione da parte dell’azienda nei confronti delle RSU e delle OO SS come
fondamentale strumento di coinvolgimento per il perseguimento degli obiettivi
aziendali.
2 FORMAZIONE
In
relazione alla necessità di supportare adeguatamente il conseguimento degli
obiettivi aziendali e più in generale di favorire lo sviluppo professionale
delle risorse umane considerato come leva strategica di successo nel medio
termine, sarà fondamentale dare concreta attuazione ad un organico piano di
formazione, già in fase di definizione, che coinvolgerà ampiamente la
popolazione aziendale e che verrà messo a punto entro ottobre 2002.
I
contenuti del piano di formazione verranno definiti mediante il confronto con
le OO.SS. e le RSU e la sua concreta realizzazione verrà monitorata attraverso
informativa periodica ai rappresentanti dei lavoratori attraverso le
commissioni paritetiche.
L’azienda
si attiverà nelle opportune sedi per poter accedere ai finanziamenti alla
formazione previsti dal fondo sociale europeo o da altri enti erogatori.
Le
attività di formazione, in generale finalizzate alla valorizzazione delle
competenze professionali di tutti i lavoratori, si articoleranno in specifici
programmi cui avviare singoli lavoratori e/o gruppi di lavoratori, secondo
logiche di segmentazione volte ad identificare reali bisogni di crescita in
relazione al ruolo ricoperto dai lavoratori stessi.
Per
tali motivi si procederà a interventi selettivi che permettano di costruire
percorsi di crescita e di carriera coerenti con le esigenze organizzative e con
le reali potenzialità degli individui coinvolti.
Particolare
accento sarà posto su percorsi formativi strutturati attraverso interventi mirati a permeare la struttura di cultura
della sicurezza come fatto sistemico. Nell’ambito di queste attività
s’introdurranno e diffonderanno nozioni d’organizzazione aziendale atte ad
incrementare la consapevolezza di ruolo e a migliorare l’approccio lavorativo
all’interno dei processi tecnico produttivi. Verranno anche illustrati i flussi
che attraversano la struttura organizzativa al fine di aumentare il
coinvolgimento delle risorse nel perseguire gli obiettivi di settore/azienda.
3 AMBIENTE E SICUREZZA
Le
parti in applicazione di quanto stabilito dalle vigenti norme, con particolare
riferimento alla legge 626, convengono sulla necessità di portare a compimento
gli adempimenti previsti dalle norme citate per quanto attiene la formazione
dei preposti e delle maestranze. A tale proposito sono già in atto azioni da
parte della Direzione allo scopo di definire un progetto formativo inserito nel
citato piano della formazione aziendale.
Il
progetto, sviluppato in collaborazione con una società specializzata del
settore, sarà incentrato sull’obiettivo di trasferire ai preposti opportune
conoscenze e competenze anche didattiche mettendoli in grado di svolgere una
puntuale e continua azione di formazione nei confronti dei lavoratori.
La
responsabilizzazione dei preposti verrà sottolineata non solo nella fase
formativa ma anche e soprattutto in quella della costante attenzione e
sorveglianza sugli aspetti ambientali e della sicurezza nel concreto
svolgimento della normale attività produttiva, nella consapevolezza che una
corretta politica aziendale non può limitarsi ai meri adempimenti formali
stabiliti dalla legge ma si deve esprimere nella quotidiana di vigilanza sul
rispetto da parte di tutti dei comportamenti e delle norme di sicurezza.
Si
sottolinea l’importanza della necessità di una continua azione di
sensibilizzazione da parte dei responsabili alla sicurezza e dei rappresentanti
dei lavoratori nei confronti dei capi e dei lavoratori stessi nello spirito del
consolidamento della cultura alla sicurezza.
Verrà
al più presto emanata una procedura finalizzata a garantire la realizzazione e
gestione di momenti informativi e confronti su questioni specifiche e piani di sicurezza con i RLS; inoltre
verranno realizzati accordi di stabilimento in merito alle procedure codificate
per gli interventi di manutenzione.
L’azienda
fornirà periodicamente dati statistici relativi alla andamento del fenomeno
infortunistico.
Nel
quadro sopra definito le Parti concordano di introdurre un elemento di
incentivazione aggiuntivo al sistema premiale, per il personale di
stabilimento, collegato all’efficacia delle iniziative messe in atto da tutti i
soggetti per la riduzione degli infortuni.
In
particolare si stabilisce di adottare come concreto strumento di verifica di
tale efficacia un indicatore che misuri la diminuzione del numero di infortuni
occorsi in ciascun anno rispetto al numero degli infortuni occorsi nell’anno
2001al livello di Azienda.
INDICE
Incentivo
SICUREZZA
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 10% €
12,5
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 15% €
25
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 20% €
37,5
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 25% €
50
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 30% €
75
N° infortuni = n° infortuni anno 2001 – 40% €
100
Ai
fini dal calcolo dell’Indice Sicurezza non si tiene conto degli infortuni con
prognosi superiore a 20 giorni.
Allo
scopo di migliorare la gestione amministrativa delle presenze dei lavoratori e
delle collegate prestazioni orarie lavorative, verrà al più presto introdotto
un sistema automatico di rilevazione delle presenze basato sull'utilizzo di un
cartellino magnetico personale.
Tale
cartellino dovrà essere utilizzato da ciascun lavoratore per attestare l’inizio
e la fine del proprio orario di lavoro secondo le modalità e le regole
stabilite dalla PROCEDURA PRESENZE ASSENZE che costituisce parte integrante del
presente accordo.
Con
l’introduzione del sistema automatico delle presenze le Parti concordano di
valutare congiuntamente l’adozione sperimentale di regimi di orario flessibile
in conformità ai principi già stabiliti dal vigente CCNL.
Le
parti confermano l’adozione di un meccanismo di premio di risultato diversificato
per rispettivamente il personale di Produzione e per il Personale non di
Produzione.
Il
Personale non di Produzione viene identificato nei dipendenti della Sede di
Pontenure addetti ad attività di tipo amministrativo (Contabilità, Risorse Umane,
EDP), tecnico (Progettazione, Gestione Cantieri) e tecnico-commerciale.
Per
il solo personale strettamente commerciale (Capi Area e Venditori) in
alternativa al premio di risultato collettivo verrà applicato un sistema di
incentivazione di tipo individuale su obiettivi specifici personali.
Le
Parti confermano la validità del meccanismo di incentivazione adottato per il
personale di produzione con i precedenti accordi e denominato SP4 e concordano
di confermarne la applicazione per tutto il quadriennio di validità del
presente accordo.
La
novità di questo accordo è costituita però dall’adozione di altri tre elementi
di valutazione che vanno a integrare il premio di risultato, che includerà
pertanto le voci relative ai seguenti parametri:
·
produttività
·
qualità
·
redditività
Premio di Produttività
Si
concorda di introdurre alcune modifiche al meccanismo stesso allo scopo di
eliminare l’attuale scostamento tra gli indici di produttività teorici
utilizzati rispettivamente ai fini della contabilità industriale e del calcolo
del premio di produttività.
In
particolare si ritiene opportuno adeguare gli indici di produttività standard
alle attuali condizioni tecnologiche, determinate anche dagli investimenti
realizzati, e di fissare un target comune pari all’indice teorico maggiorato
del 5%.
Questo
consente anche di ottenere una maggiore omogeneità tra gli stabilimenti nel
calcolo del premio di produttività.
Vengono
pertanto eliminati i correttivi specifici a suo tempo introdotti presso ciascuna
unità produttiva.
In
deroga a quanto sopra stabilito, in ragione di peculiari situazioni degli
stabilimenti di Borgonovo e di
Cortemaggiore, si stabilisce di applicare transitoriamente una maggiorazione
degli indici teorici superiore al citato 5% (nel 2002 rispettivamente 8% e 7%)
e procedere, a fine 2002, ad una specifica valutazione degli indici teorici al
fine di giungere, entro la scadenza del contratto,alla maggiorazione standard
del 5%. Tale verifica verrà effettuata anche per lo stabilimento di Pontenure.
Il
valore orario da utilizzare per il calcolo del monte premio di produttività già
definito in Lire 22'000 (€ 11,36) viene adeguato come segue:
Anno
2002 € 12
Anno
2003 € 12,5
Anno
2004 € 13
Anno
2005 € 13,5
Si
concorda esplicitamente, a conferma di un principio già sancito dai previgenti
accordi, che le Parti si incontreranno annualmente per il monitoraggio degli
indici (mensilmente esposti nelle unità produttive) e per discuterne
l’adeguamento anche in relazione agli investimenti realizzati e realizzandi.
Premio di Qualità:
L’obiettivo
legato ai costi della non qualità viene esteso a tutti gli stabilimenti dei due
settori merceologici: Prefabbricati e Materiali per l’Edilizia.
Il
calcolo dello stesso verrà effettuato valutando l’incidenza percentuale dei
costi di non qualità sul fatturato e raffrontandolo alla media degli anni 1999,
2000 e 2001 dei rispettivi stabilimenti. (La modalità di calcolo si riferisce
al precedente accordo)
Premio di Redditività:
Allo
scopo di estendere al Personale di Produzione le logiche già utilizzate in
passato per la incentivazione del Personale di Sede, e, più in generale di
collegare la distribuzione di una parte del premio annuo all’andamento
economico dell’Azienda, le Parti concordano di associare agli obiettivi di cui
al Premio di Produttività sopradescritto un ulteriore obiettivo collegato al
Reddito Operativo aziendale (EBIT), depurato della remunerazione normale (tasso
Euribor a 6 mesi) del patrimonio netto esistente alla data di approvazione del
bilancio dell’esercizio precedente, al netto del dividendo.
Si
definisce pertanto la seguente scaletta premi relativa alla categoria D2
Risultato
Operativo (EBIT) al netto della remunerazione del Patrimonio Netto / Ricavi |
PREMIO
DI REDDITIVITA’ € |
7,5 % |
210 |
7 % |
195 |
6,5 % |
180 |
6 % |
165 |
5,5 % |
150 |
5 % |
135 |
4,5 % |
120 |
4 % |
105 |
3,5 % |
90 |
3 % |
75 |
2,5 % |
60 |
2 % |
45 |
1,5 % |
30 |
1 % |
15 |
< 1% |
0 |
Come al punto 8
dell’accordo PDR del 15 settembre 1998
Come al punto 9
dell’accordo PDR del 15 settembre 1998
Si
concorda di mantenere in essere l’attuale meccanismo di incentivazione,
denominato SP6, basato sull’indicatore Margine di Contribuzione (MDC).
Tale
meccanismo distribuisce un incentivo legato al miglioramento del MDC consuntivo
rispetto al MDC previsto a Budget.
Si
concorda di incrementare il valore del premio base (Lit. 2'500'000 = € 1291 per
la categoria A) secondo la seguente scaletta:
+
3% di incremento annuo
ANNO PREMIO BASE
2002
€ 1'330
2003
€ 1'370
2004
€ 1'410
2005
€ 1’450
Le
Parti si impegnano ad esaminare la possibilità da parte dei dipendenti di
accedere all’acquisto di azioni della Società secondo regole e modalità da
definire.
Le
parti hanno inteso definire l’importo del premio di risultato in senso
omnicomprensivo; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno su altri
istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.
Inoltre
in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art.2120 Cod. Civ., le
parti convengono che le somme riconosciute a titolo di premio di risultato sono
escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il
premio di risultato individuale spettante a ciascun lavoratore verrà calcolato
sulla base degli indicatori sopradescritti e dei parametri ponderali attributi
a ciascuna categoria secondo il vigente CCNL .
A
coloro che termineranno il rapporto di lavoro precedentemente alla data di
consuntivazione effettiva del premio, verrà liquidato pro quota in base ai mesi
lavorati l’80% del maturato alla data di cessazione.
Con
la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono che è stata assolta
la contrattazione di secondo livello per tutto il quadriennio per quanto
riguarda sia la parte normativa sia la parte economica per cui non potrà essere
avanzata alcuna altra richiesta per detto quadriennio.
Il
presente accordo ha validità a tutto il 31.12.2005
Qualora
non intervenga disdetta, a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti
la scadenza, l’accordo si intenderà prorogato di anno in anno.
Letto,
confermato e sottoscritto dalle Parti il 17 giugno 2002.
L’Azienda Fillea
– Filca – Feneal
RSU