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Previdenza
 

 

Previdenza. Accordo con il Governo

Trattativa difficile e complessa, posizioni diverse ma positivo il giudizio complessivo.  I temi di carattere previdenziale. A settembre gli esecutivi unitari a settembre.

 

Si è conclusa una trattativa che si è presentata particolarmente difficile e complessa. Una trattativa tutta in salita per i pesanti vincoli messi dal Governo sulle risorse economiche. Una trattativa che ha registrato ed ancora registra posizioni estremamente diverse all’interno della stessa maggioranza. Nel rimandare al testo del documento approvato dal Comitato Direttivo, per quanto riguarda il giudizio complessivo sull’intera trattativa, nella nota che segue trattiamo esclusivamente i temi di carattere previdenziale. Su questi aspetti come Cgil abbiamo cercato di tenere insieme i diritti e le tutele dei giovani, delle donne e degli anziani e riteniamo che l’intesa raggiunta con il Governo abbia proprio queste caratteristiche. A nostro avviso, infatti, si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e nuove opportunità per tutti, dopo tanti anni di riduzione dei diritti sociali in nome dei tagli alla spesa pubblica per risanare il bilancio dello Stato. L’accordo, infatti, è complessivo e deve essere valutato nella sua interezza (rivalutazione delle pensioni, misure per i giovani – riscatto del periodo di laurea, totalizzazione, contribuzione figurativa piena per i periodi di disoccupazione, verifica dei coefficienti di trasformazione delle pensioni, garanzia di un importo di pensione pari almeno al 60% dell’ultima retribuzione, mantenimento dell’età pensionabile delle donne a 60 anni, modifica della legge Maroni per il diritto alla pensione di anzianità, modifica delle finestre per la decorrenza della pensione per chi raggiunge i 40 anni di contribuzione, riconoscimento dei lavori usuranti, detassazione del premio di produttività, razionalizzazione enti previdenziali, ecc.) anche se non ci nascondiamo che sullo scalone avevamo chiesto molto di più e avremmo voluto un risultato migliore, ma riteniamo di aver fatto bene a non cedere al ricatto di ottenere un risultato diverso in cambio dell’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile per le donne.

I contenuti dell’accordo punto per punto:

 

Diritti e tutele per i giovani. Aspetti previdenziali

 

Indennità di disoccupazione: oltre all’aumento dell’indennità, sia quella ordinaria (60%) sia quella a requisiti ridotti (35% per i primi 120 giorni, 40% per successivi per una durata massima di 180 giorni) viene garantita la copertura figurativa di tutto il periodo indennizzato, prendendo a riferimento la retribuzione percepita dal lavoratore prima del periodo di disoccupazione (ora per la contribuzione figurativa si prende a riferimento l’importo mensile della disoccupazione).

 

Riscatto del periodo di laurea: per coloro che stanno nel sistema contributivo: il riscatto del corso legale degli studi universitari sarà possibile anche se i giovani non hanno ancora iniziato a lavorare e quindi non hanno alcun contributo versato.

Il riscatto potrà essere pagato in 10 anni, senza interessi. (ora può essere pagato in 5 anni, con interessi). Il riscatto sarà deducibile ai fini fiscali e potrà essere pagato anche dai genitori e o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente che non percepisce retribuzione o compensi tassabili. Il periodo relativo al riscatto di laurea sarà considerato utile ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (oggi non lo è). Il riscatto del periodo di laurea non si colloca nell’effettivo periodo di studio, collocandosi invece nel periodo in cui viene fatto il versamento. Se un giovane lavora, quindi, il pagamento del riscatto servirà ad incrementare il montante contributivo, ma non servirà ad incrementare l’anzianità contributiva. Se il giovane non lavora ed il versamento del riscatto viene fatto ad esempio ad opera dei genitori, il pagamento servirà sia per il montante contributivo sia per  la copertura contributiva degli anni.

Per coloro che stanno nel sistema retributivo o nel sistema misto si procederà all’armonizzazione delle diverse normative ancora esistenti e si darà la possibilità di pagare il riscatto in dieci anni, con 120 rate mensili, senza interessi.

 

Totalizzazione: in previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione sono previsti interventi immediati che migliorano l’attuale normativa .

Per coloro che stanno nel sistema contributivo: sarà sicuramente prevista la modifica del decreto legislativo 184 del 1997, che prevede la possibilità di cumulare nel sistema contributivo tutti i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo previdenziale solo se non si raggiunge il diritto a pensione in una singola gestione. Sarà quindi possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si raggiunge il diritto a pensione in una cassa.

Per coloro che stanno nel sistema retributivo o misto: continueranno a valere tutte le regole previste dal decreto legislativo 42 del 2006 sulla totalizzazione (vedi nostra nota del 23 gennaio 2006) con un’unica variante e cioè che per poter cumulare i vari periodi contributivi non saranno più necessari 6 anni in ogni singola gestione, ma 3.

 

Lavoratori parasubordinati: è di nuovo previsto un aumento della contribuzione per questi lavoratori. L’aumento è del 3% per coloro che svolgono solo attività con iscrizione alla gestione separata INPS (quindi dal 23,50% al 26,50%, la contribuzione aumenta di un punto all’anno a cominciare dal 1° gennaio 2008), mentre l’aumento e dell’1% per coloro che sono pensionati o che sono iscritti anche ad altre gestioni pensionistiche (dal 16% al 17% con decorrenza dal 1° gennaio 2008). È da rilevare che per quanto ci riguarda l’aumento della contribuzione dei lavoratori parasubordinati deve essere finalizzato non solo ad una loro maggiore copertura pensionistica, ma anche all’estensione nei loro confronti di ulteriori diritti e tutele.

 

Coefficienti di trasformazione delle pensioni. Ricordiamo a tutti, anche a noi stessi, che questo è probabilmente uno dei risultati più  importanti di tutta la trattativa.

Per molti infatti questa sembrava una battaglia persa in partenza a causa dell’irremovibilità del Ministro del tesoro e soprattutto dell’insistenza dell’Europa.

Con grande determinazione siamo riusciti invece a non far applicare automaticamente i nuovi coefficienti subito, così come ha più volte insistentemente chiesto il Ministro del Tesoro, e a far decorrere la loro applicazione dal 2010. Nel frattempo sarà al lavoro una Commissione istituita dal Governo, composta da esperti del Governo stesso e delle Organizzazioni Sindacali, per verificare e proporre modifiche, entro la fine del 2008, in merito ai coefficienti di trasformazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

-                      le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono sui coefficienti (a nostro avviso le proiezioni del Governo da qui al 2050 non tengono conto di una serie di fattori a cominciare ad esempio da quelli relativi all’immigrazione, visto che l’immigrazione incide positivamente e fortemente anche sul dato demografico – aumento della popolazione per i ricongiungimenti familiari, aumento della popolazione giovane - oltre che sulla natalità e sull’occupazione; ecc);

-                      l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui per verificare l’adeguatezza delle pensioni future (così come ci chiede l’Europa) e per proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (almeno il 60% netto dell’ultima retribuzione);

-                       il rapporto intercorrente tra l’età media di attesa di vita e quella dei singoli settori di attività (sappiamo tutti che la speranza di vita è diversa per ogni individuo in quanto dipende da tantissimi fattori che sono strettamente correlati tra loro - ambiente familiare e territoriale, titolo di studio, attività lavorativa svolta, risorse economiche, ecc).

Riteniamo, quindi, che ci sia ancora molto lavoro da fare e che sia possibile, a decorrere dal 2010, non applicare i coefficienti rivisitati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale in base ai vecchi parametri previsti per l’aggiornamento degli stessi dalla legge 335/1995, ma arrivare invece a determinare nuovi e migliori coefficienti costruiti sulla base delle indicazioni scaturite dalla predetta Commissione. Si tratta di una sfida, abbiamo il dovere di coglierla per migliorare i trattamenti pensionistici dei nostri giovani. Dal 2010 i coefficienti saranno aggiornati ogni tre anni.

Tra dieci anni si farà un’altra verifica per valutare sia la sostenibilità finanziaria del sistema sia la sostenibilità sociale.

La Commissione inoltre dovrà valutare anche il ripristino della flessibilità dell’età pensionabile nel sistema contributivo.

 

Donne. Aspetti previdenziali

 

Molti sono i sostenitori e purtroppo anche le sostenitrici di un necessario aumento dell’età pensionabile delle donne: come se la parità cominciasse dalla pensione e non dalle pari opportunità per quanto riguarda l’occupazione, la retribuzione, il lavoro di cura e tutti gli altri aspetti in cui rileviamo ancora profonde differenze di genere.

Ben vengano quindi tutti i provvedimenti del Governo che mirano ad incentivare e ad incrementare il lavoro femminile, ma non può esserci alcun aumento dell’età pensionabile per le donne: non abbiamo ancora rimosso le ragioni sociali di tale diversità. Anche se l’accordo nulla dice su questo punto (visto che siamo riusciti a tenere unitariamente e graniticamente sulla questione) è del tutto evidente che tra le varie ipotesi in campo per finanziare il superamento dello scalone il Ministro del tesoro caldeggiava caldamente quella dell’innalzamento obbligatorio dell’età pensionabile delle donne: e così le donne, che sono una minima percentuale (6%) dei titolari di pensione di anzianità, avrebbero pagato la revisione dello scalone con l’aumento dell’età della pensione di vecchiaia a 62 anni!

 

 

 

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, salvaguardia per i lavori usuranti, per i lavoratori in mobilità, per i prosecutori volontari.

 

La legge Maroni prevedeva per il diritto alla pensione di anzianità i seguenti requisiti:

 

Data maturazione requisiti entro:

Requisiti

Decorrenza

Entro 30 giugno 2008

60 e 35                   40    57*

1° gennaio 2009

Entro 31 dicembre 2008

60 e 35                   40    **

1° luglio 2009

Entro 30 giugno 2009

60 e 35                   40    57*

1° gennaio 2010

Entro 31 dicembre 2009

60 e 35                   40    **

1° luglio 2010

Entro 30 giugno 2010

61 e 35                   40    57*

1° gennaio 2011

Entro 31 dicembre 2010

61 e 35                   40    **

1° luglio 2011

Entro 30 giugno 2011

61 e 35                   40    57*

1° gennaio 2012

Entro 31 dicembre 2011

61 e 35                   40    **

1° luglio 2012

Entro 30 giugno 2012

61 e 35                   40    57*

1 gennaio 2013

Entro 31 dicembre 2012

61 e 35                   40    **

1° luglio 2013

Entro 30 giugno 2013

61 e 35                   40    57*

1° gennaio 2014

Entro 31 dicembre 2013

61 e 35                   40    **

1° luglio 2014

Entro 30 giugno 2014

Verifica 62 e 35     40    57*

1° gennaio 2015

 

*con 57 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione.

** con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.

 

I nuovi requisiti fissati per il diritto alla pensione di anzianità dall’Accordo Governo Sindacati sono i seguenti:

 

1° gennaio 2008

30 giugno 2009

58 + 35

40

1° luglio 2009

31 dicembre 2010

Quota 95 a partire da 59 quindi

59 + 36

60 + 35

 

40

1° gennaio 2011

31 dicembre 2012

Quota 96 a partire da 60 quindi

60 + 36

61+35

 

40

Verifica

Verifica

Verifica

 

1° gennaio 2013

Quota 97 a partire da 61 quindi

61+ 36

62+35

40

 

Dalla tabella si evince che per un anno e mezzo (tutto il 2008 ed il primo semestre del 2009) vige il requisito di 58 anni di età e 35 di contribuzione, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 si entra invece in un meccanismo di quote vincolate. Ciò significa che il meccanismo del raggiungimento dei requisiti (età + contribuzione) previsti dalle quote è comunque legato ad un’età minima da raggiungere.

Dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 sarà quota 95 che si può raggiungere con 59 anni di età e 36 di contribuzione o con 60 anni di età e 35 di contribuzione.

Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sarà quota 96, a partire da 60 anni di età e 36 di contribuzione o con 61 anni di età e 35 di contribuzione.

Il 1° gennaio 2013 non scatterà automaticamente la quota 97 (61 + 36 o 62 + 35). Entro il 30 settembre 2012 è prevista, infatti, una verifica tra Governo e Sindacati per valutare l’andamento dei flussi pensionistici e dei costi finanziari relativi agli anni precedenti.

Per la decorrenza continueranno ad applicarsi le due finestre previste dalla legge Maroni, tranne che per coloro che raggiungono i 40 anni di contributi.

I lavoratori con 40 anni di contribuzione,infatti, continueranno ad andare in pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica mentre la decorrenza della loro pensione sarà legata alle 4 finestre previste dalla legge Dini. L’argomento in questione sarà affrontata dalla apposita Commissione composta dal governo e dalle parti sociali che dovrà finire il suo lavoro entro settembre 2007.

Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età e 35 di contributi) i lavoratori in mobilità. L’accordo per ora fa riferimento al numero di 5.000 lavoratori, che si vanno ad aggiungere ai 16.000 già individuati dalla precedente normativa. Secondo stime fatte dal Governo la cifra indicata coprirebbe tutti i lavoratori in mobilità, che raggiungono i predetti requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità.

Rimangono con i precedenti requisiti anche i lavoratori che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

 

Norme particolari sono previste per i lavori usuranti

 

Da tempo, tra gli obiettivi strategici di Cgil, Cisl e Uil, vi era quello finalizzato a definire una nuova disciplina dei lavori usuranti particolarmente faticosi e pesanti.

Finalmente con l’accordo Governo Sindacati si è stabilito un principio molto importante: i diversi lavori non sono tutti uguali, l’aspettativa di vita non è uguale per tutti. Pertanto tali lavoratori devono essere salvaguardati nei loro diritti previdenziali per quanto riguarda l’età di pensionamento. Avendo a riferimento il suddetto principio si è quindi determinato un ampliamento della platea dei lavoratori addetti alle attività usuranti escludendoli dall’aumento dell’età pensionabile. Nello stesso tempo sono state individuate le risorse disponibili che ammontano a 2,52 miliardi di euro nel decennio 2008-2017, pari mediamente a 252 milioni di euro annui, per una platea di circa 5.000 lavoratori all’anno.

L’ipotesi complessiva dei lavoratori rientranti nella nuova norma, sarà definita da un apposita Commissione costituita da Governo e parti sociali, che dovrà concludere i suoi lavori entro settembre 2007, prevedendo:

·                     I lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi):

o                                            lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

o                                            lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

o                                            lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

o                                            lavori in cassoni di aria compressa;

o                                            lavori svolti dai palombari;

o                                            lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;

o                                            lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguita a mano e a soffio;

o                                            lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

o                                            lavoro di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

·                     Lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 66/2003

o                                            “lavoratore notturno”:

·                                                                                                        qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

·                                                                                                        qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva é considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

·                     Lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:

o                                            Lavoratori dell’industria addetti a produzioni di serie;

o                                            Lavoratori vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;

o                                            Lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

o                                            Conducenti di mezzi pubblici pesanti.

 

I lavoratori che risultano nelle condizioni suddette possono conseguire su domanda il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto

(con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

 

Finestre per la pensione di vecchiaia

 

La stessa Commissione istituita per i lavori usuranti dovrà affrontare sempre entro il mese di settembre 2007 la questione delle finestre sia per coloro che maturano i 40 anni di contributi, per i quali in assenza di cambiamenti si applicherebbero le due finestre Maroni, con ritardi nella decorrenza della pensione che possono arrivare anche a 18 mesi. È da rilevare peraltro che tali lavoratori  sono trattenuti in attività lavorativa senza avere alcun rendimento ai fini pensionistici.  Per tali lavoratori si prevede il ritorno alle finestre previste dalla Dini.

La stessa Commissione dovrà valutare la possibilità di inserire le 4 finestre previste dalla legge Dini anche nei confronti dei pensionati di vecchiaia, con un ritardo per la decorrenza della pensione che può andare da 1 a 5 mesi.

 

Razionalizzazione degli enti previdenziali

 

È definitivamente tramontato il progetto di un unico grande ente (Superinps), di cui tanto, forse troppo, si è parlato solo sui giornali. Nel testo dell’accordo tra Governo e Sindacati si parla infatti di sinergie tra gli enti e dell’impegno del Governo a produrre entro il 31 dicembre del 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi e a conseguire nell’arco di un decennio risparmi per 3,5 miliardi di euro. Tale piano sarà ovviamente oggetto di confronto le organizzazioni sindacali.

È del tutto evidente che si tratta di una sfida che come Sindacati ci siamo già impegnati da tempo ad accettare: tutto sta però nelle mani del Governo che deve elaborare la proposta entro la fine dell’anno e deve sottoporla al confronto con le organizzazioni sindacali.

È da rilevare che il Ministro del Tesoro ha preteso “esclusivamente come elemento di garanzia” in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di risparmio individuati, un aumento, a decorrere dal 1° gennaio del 2011, dello 0,09% dell’aliquota contributiva per tutti i lavoratori (dipendenti pubblici e privati, parasubordinati, autonomi).

 

Rivalutazione delle pensioni

 

Sull’argomento si rinvia alla nota dell’11 luglio scorso a firma di Morena Piccinini e di Betty Leone, che ad ogni buon fine, si allega alla presente.

 

Sospensione dell’indicizzazione sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo

 

Anche se non si tratta di un vero e proprio contributo di solidarietà, la mancata indicizzazione delle pensioni di importo superiore a otto volte il minimo (436,14*8=3489,92) rientra a tutti gli effetti nei meccanismi della solidarietà e della redistribuzione del reddito.

 

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei Fondi Speciali

 

Le gestioni confluite nel FPLD, (ex fondi speciali e INPDAI) e fondo volo, dato che presentano situazioni economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie, saranno tenute al versamento di uno specifico contributo di solidarietà sia a carico dei dipendenti in attività sia a carico dei pensionati.

La definizione dei criteri del suddetto contributo di solidarietà, che non ha carattere permanente, è demandata alla già citata Commissione tra Governo e parti sociali avente l’obiettivo di definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di finestre pensionistiche.

 

 

Cumulo tra redditi di lavoro e pensione

 

Il Governo è impegnato a riesaminare gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni allo scopo di incentivare la permanenza in attività di lavoro e di contrastare le forme di lavoro sommerso ed irregolare da parte dei pensionati.

 

Interventi previdenziali per lavoratori immigrati extracomunitari

 

IL Governo è impegnato a verificare la possibilità di intervenire sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori extracomunitari, al fine di determinare l’ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i Paesi di provenienza o in subordine a rivedere l’assetto dell’attuale normativa.

 

 

Occorre adesso sulla base delle decisioni assunte dal Direttivo della CGIL nella riunione del 23 luglio scorso avviare una fase di discussione nelle strutture e di consultazione vincolante delle lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati.

Vi facciamo presente che si tratta di una prima nota informativa cui faremo seguire successivi chiarimenti e approfondimenti.

 

 

Allegati:

-                      All. 1: Che cosa succede con l’Accordo per il diritto alla pensione di anzianità (alcuni esempi)

-                      All. 2: Circolare su Ipotesi intervento “pensioni basse” dell’11/07/07 a firma Morena Piccinini e Betty Leone

 

 

 

la Resp.le Politiche previdenziali                              il Coordinatore

Rita Cavaterra                                        Sandro Del Fattore

 

 

 

Gli esecutivi unitari di Cgil, Cisl e Uil si svolgeranno a settembre

"I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – comunica una nota unitaria dei sindacati - decidono di sottoscrivere l'ipotesi di accordo raggiunto con il governo, sulla base del mandato ricevuto dai singoli organismi sindacali. Viene pertanto aggiornata la riunione degli esecutivi unitari ai primi di settembre".

 

La decisione è arrivata al termine di un incontro tra i Segreteri generali di Cgil, Cisl e Uil, Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, assieme ai rispettivi segretari organizzativi.

 

 

Roma  24 luglio 2007 

 

 

 

 

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