2 luglio 2002
Proposte
della Fillea CGIL
da
inserire negli articoli delle
Leggi
Regionali
Con la
presente vi inviamo delle proposte base sugli aspetti a noi più significative,
delle Leggi Regionali degli appalti pubblici in fase di redazione.
Riteniamo che
nei prossimi giorni le Regioni accelereranno la fase della definizione delle
Proposte perché l’Associazione fra le Regioni (ITACA) ha definito due testi tipo, uno nell’ipotesi di legge Regionali
sui lavori pubblici, l’altro per una ipotesi di Testo Unico sugli appalti pubblici,
la scelta probabilmente dipenderà dal fatto se le Regioni hanno già uno legge
sull’appalto di servizi o meno.
Cogliamo
l’occasione per ricordare ai compagni che in questa fase è necessario un
continuo coordinamento fra le strutture Regionali, territoriali e la Fillea
Nazionale per cercare di mantenere una visione d’insieme.
E’ inoltre
opportuno che quelle strutture Regionali che non hanno tenuto approfondimenti
di merito, si attivino, e dove è possibile in rapporto con la struttura
Confederale è necessario prevedere delle iniziative esterne per presentare le
nostre proposte.
p.la
Segreteria Nazionale
M.
Macchiesi
LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE
X) i lavori realizzati da privati e
assistiti, almeno in parte, dal contributo finanziario dei soggetti pubblici
sottoposti alle disposizioni della presente legge;
Y) i lavori
realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a
prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori
realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
ART. ....
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
X) Nell’ambito dei lavori per la predisposizione del programma triennale,
nonché per quelli di aggiornamento annuale, la Giunta Regionale convoca una o
più riunioni con le Associazioni degli Imprenditori e le Organizzazioni
Sindacali, per illustrare le scelte compiute, e le finalità delle opere incluse
nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
In dette riunioni, la Giunta Regionale raccoglie le Osservazioni e le
proposte pervenute dagli interlocutori
e, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili,
vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
I soggetti di cui all’art. 2 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109
come modificata dall’attuale legge regionale, quali: Le Provincie, i comuni
capoluoghi di Provincia, e gli Enti ad essi ricadenti e a loro scelta gli altri
soggetti sottoposti alle disposizioni
della presente legge, prima di
inviare alla Giunta Regionale le proposte di lavori pubblici da realizzare nel
loro territorio, convocano una o più riunioni con le Associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte
compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi da inviare alla Giunta
Regionale.
In dette riunioni, i soggetti sottoposti alle disposizioni della
presente legge, verificheranno le osservazioni e le proposte pervenute e, per
quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale,
saranno ivi inserite.”
ART. ....
OSSERVATORIO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
1.
Nell’ambito
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione .........................., è
istituito l’Osservatorio regionale delle opere pubbliche con i compiti:
a)
provvede sulla scorta
dei dati forniti dall’Assessorato regionale e dai soggetti sottoposti alle
disposizioni della presente legge regionale, alla raccolta e alla elaborazione
dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio
regionale e, in particolare, di quelli riguardanti i bandi e gli avvisi di
gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego
della manodopera comparando gli scostamenti con quanto disposto al successivo
ART. ... (PREZZARIO REGIONALE), nonché l’applicazione delle disposizioni sulla
sicurezza, i costi dell’appalto rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b)
gli enti ai quali
valgono le disposizioni della presente legge, sono tenuti a trasmettere
all’Ufficio dell’Osservatorio tutti i dati riguardanti le procedure di gara,
gli affidamenti e lo svolgimento dei lavori con particolare attenzione alla
percentuale dei lavori eseguiti direttamente dall’appaltatore e quelli eventualmente
eseguiti da altre imprese, specificando la forma di sub-affidamento o
sub-contrattazione;
c)
collaborare,
mediante apposite convenzioni, con gli uffici ISTAT, INPS, INAIL, CASSE EDILI
per le finalità di cui alla lettera precedente;
2) il Responsabile del procedimento,
nell’ambito delle sue funzioni, deve segnalare al Dirigente dell’Osservatorio,
tutte le disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi,
nonché, su segnalazione del Direttore dei Lavori, tutte le distrazioni contrattuali
o di legge in favore dei lavoratori, a qualsiasi titolo, impegnati nella
realizzazione dei lavori affidati.
Il Direttore dei Lavori, o
i suoi assistenti, ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del procedimento,
in tempo reale, qualsiasi anomalia riscontrata nell’esecuzione dei lavori anche
se trattasi di eventuali evasioni di norme a favore dei lavoratori.
ART. ...
GRUPPO TECNICO
1.
é istituito presso
l’Osservatorio un Gruppo Tecnico, composto dai dipendenti dell’Osservatorio
stesso, dalle Associazioni datoriali delle imprese edili, dalle Organizzazioni
sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni;
2.
Il Gruppo Tecnico,
che è presieduto dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici o da suo delegato,
di norma, si riunisce ogni 6 mesi per verificare l’andamento dei lavori
ricompresi nei programmi triennali e,
in modo particolare, con i dati forniti dall’Osservatorio, quanto disposto nel
precedente ART. ... (PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI);
3. con specifica convocazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici regionale, ai lavori del Gruppo Tecnico, possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici sottoposte alle disposizioni della presente legge.
ART. ...
PREZZARIO UNICO
REGIONALE
1)
Con decreto del
presidente della Regione .................................., previa
deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per
i lavori pubblici, è adottato, per i lavori pubblici di interesse regionale, il
prezzario unico NONCHE’ PARAMETRI PER L’INCIDENZA MINIMA ED IL COSTO UNITARIO
DELLA MANODOPERA PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO, a cui si attengono, per la
realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti i soggetti sottoposti alle
disposizioni della presente legge.
ART. .....
REDAZIONE DEI PROGETTI
K) gli affidatari di incarichi di
progettazione e quelli delle attività di supporto, non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici di interesse regionale e di
quelli comunque sottoposti alle disposizioni delle presente legge, relativi ai
lavori progettati o per i quali prestano la loro attività; nonché agli
eventuali subappalti, cottimi e comunque ad ogni qualsivoglia forma di
subcontattazione a terzi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti, cottimi o in ogni altra forma di subcontattazione, non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario
di incarichi di progettazione e di supporto. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo
2359 del codice civile;
L) nel caso in cui l’affidamento
dell’incarico di progettazione sia stato esperito con la procedura della
trattativa privata o altra forma fiduciaria, gli enti ed organismi sottoposti
alla disciplina della presente legge, non possono nel corso di uno stesso anno
solare affidare ad una stessa Società
di progettazione, anche nelle forme di cui all’articolo 2352 del Codice
Civile, o singolo professionista,
appalti per importi complessi superiori ai ................ EURO.
ART. ...
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
1)
I lavori pubblici possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti d’appalto o concessioni di
lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla presente legge (eventualmente: e
dal Regolamento di cui all’articolo .... ;
2)
I contratti d’appalto di
lavori pubblici di cui alla presente legge, sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed una stazione appaltante
sottoposta alle disposizioni delle presente legge, e deve avere ad oggetto la
sola esecuzione dei lavori appaltati;
3)
Le stazioni appaltanti come
descritte al comma precedente, possono stipulare i contratti d’appalto che
prevedono anche la progettazione esecutiva dei particolari costruttivi e degli
impianti adottando un provvedimento motivato, esclusivamente per quelle
tipologie di lavori nei quali sia prevalente la componente impiantistica e
tecnologica;
..) Le stazioni appaltanti sottoposte alle
disposizioni delle presente legge, affidano in concessione i lavori pubblici
esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre
all’esecuzione dei lavori, anche la gestione dell’opera. In questo caso, le
concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva (eventualmente anche quella definitiva)e l’esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente
e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavoratori
realizzati.
Qualora nella gestione siano previsti prezzi o
tariffe amministrate, controllati o predeterminati, il soggetto concedente
assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla
qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede
di gara, che comunque non può superare il 40 per cento dell’importo totale dei
lavori. Il prezzo può essere
corrisposto a collaudo effettuato in un’unica o in più rate annuale, costanti o
variabili.
Nel caso in cui il concessionario, oltre allo sfruttamento economico
dell’opera, è beneficiario di un contributo da parte del concedente, anche in
misura inferiore al 40 per cento, la durata della concessione non potrà essere superiore a trenta anni”.
..) Nelle procedure di affidamento in appalto dei
lavori affidati in concessione, il concessionario è equiparato agli enti
sottoposti alle disposizioni delle presente legge.
LAVORATORI E
DEL TERRITORIO
1) Al fine di promuovere e favorire l’aggregazione tra soggetti
imprenditoriali, la Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni periferiche,
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua forme
di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi
stabili di imprese.
Le decisioni assunte dalla Giunta
Regionale, saranno portate in sede di consiglio Regionale per le definitive
deliberazioni;
2.
Sulla base delle
opere incluse nel programma triennale, ovvero in quello annuale, la Giunta
Regionale, in collaborazione con le Associazioni degli imprenditori e quelle
delle Organizzazioni sindacali di categoria, individua dei percorsi formativi,
riferiti alle varie specializzazioni necessarie per le opere sopra richiamate,
per i giovani lavoratori, nonché per altri addetti del settore delle
costruzioni.
4)
La Giunta
Regionale, al fine di preservare le risorse non rinnovabili, promuove
l’utilizzo di materiali riciclabili mediante l’emanazione di specifiche
disposizioni a valere, per tutti i lavori e su tutto il territorio della
Regione ............................. .
ART. .....
TRATTATIVA PRIVATA
1)
Gli appalti di
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di applicazione delle
normative della UE sono affidati a trattativa privata previa gara informale
alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese ridotte, a tre nel caso
di affidamenti inferiori ai 100.000 EURO;
2) Nessun lavoro può essere artatamente frazionato per disattendere il precedente comma 1;
3) Gli affidamenti a trattativa privata di importo superiore alla soglia si applicazione delle normative della UE devono essere adeguatamente motivati dal Responsabile del procedimento e riguardare esclusivamente il ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa e qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento;
4)
Qualora un lotto di
lavori appartenente ad una stessa opera sia stato affidato a trattativa
privata, non può essere sottoposto alla stessa procedura, altro lotto da
appaltare in tempi successivi;
5) Gli enti ed organismi
sottoposti alla disciplina della presente legge, non possono nel corso di uno stesso anno solare affidare ad una
stessa impresa, anche nelle forme di cui all’articolo.. 2352 del Codice Civile,
appalti per importi complessi superiori ai .................EURO.
ART. ......
SUBAPPALTO
1.
A far data dall’entrata in
vigore della presente legge regionale, per tutti i lavori ai quali ancora non è
stata pubblicata la gara d’appalto e per quelli disciplinati dalla legge
medesima, si applicano tutte le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 19
marzo 1990, n° 55 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Inoltre, le stesse disposizioni si applicano anche a tutte le altre
fasi di lavoro cedute, in ogni qualsivoglia forma, in sub-contrattazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. ..........
CLAUSOLE A SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI
1.
Nei lavori affidati
e per qualunque ragione è stato rescisso il contratto d’appalto e per gli stessi,
è prevista l’indizione di nuova gara, nel bando di gara dovrà essere posto il
vincolo, per la futura affidataria dei lavori di assumere, per la quantità e
qualità professionale occorrente, i lavoratori precedentemente occupati nei lavori da affidare;
2.
fermo restando
quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale per il rispetto
degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, tutte le Amministrazioni
aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto
pubblico o privato che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione
............................, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel
contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le
seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della
Regione ....................., le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria delle
imprese edili, vigenti nelle provincie della Regione Toscana durante lo
svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle
scuole, Casse edili e Comitati Tecnici Paritetici della
..........................., territorialmente competenti;
b)
obbligo
dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera
a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di
sub-contrattazione aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto;
c)
obbligo in base al
quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo finale da
parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto
o della convenzione, sia subordinato all’acquisizione della regolarità e
congruità retributiva, previdenziale e assistenziale ivi compreso il versamento
alla Cassa edile territorialmente competente, rilasciata dagli enti competenti,
La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto
successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o versamenti agli
enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa edile, su istanza anche di una
sola organizzazione sindacale e qualora da tale dichiarazione risultino
irregolarità dell’impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola
delle ditte presenti nell’esecuzione dell’appalto o della concessione, l’ente
appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli
importi a qualunque titolo spettanti all’impresa affidataria, anche incamerando
la cauzione definitiva;
3.
la Giunta Regionale
promuove un’intesa con INPS, INAIL e Casse edile al fine di semplificare le
procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva mediante
un documento unico.
Il documento unico attestante la regolarità
contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese
esecutrici di lavori pubblici, certifica, in occasione di ogni pagamento ed
alla conclusione dei lavori, l’adempimento da parte delle imprese, degli
obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
dovuti all’INPS, INAIL e alla Cassa edile.
Il documento unico, non sostituisce le
altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa, ai sensi della normativa
vigente.
5. per i fini di cui ai commi precedenti, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici e le Casse edili presenti sul territorio della Regione .................................. . Le modalità di attivazione e le procedure operative saranno determinate da un accordo da realizzarsi tra la Giunta Regionale, le Associazioni degli imprenditori edili e le Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.