2 luglio 2002

 

                                                                                                            Proposte della Fillea CGIL

                                                                                                            da inserire  negli articoli delle

                                                                                                            Leggi Regionali

 

 

Con la presente vi inviamo delle proposte base sugli aspetti a noi più significative, delle Leggi Regionali degli appalti pubblici in fase di redazione.

 

Riteniamo che nei prossimi giorni le Regioni accelereranno la fase della definizione delle Proposte perché l’Associazione fra le Regioni (ITACA)  ha definito due testi tipo, uno nell’ipotesi di legge Regionali sui lavori pubblici, l’altro per una ipotesi di Testo Unico sugli appalti pubblici, la scelta probabilmente dipenderà dal fatto se le Regioni hanno già uno legge sull’appalto di servizi o meno.

 

Cogliamo l’occasione per ricordare ai compagni che in questa fase è necessario un continuo coordinamento fra le strutture Regionali, territoriali e la Fillea Nazionale per cercare di mantenere una visione d’insieme.

 

E’ inoltre opportuno che quelle strutture Regionali che non hanno tenuto approfondimenti di merito, si attivino, e dove è possibile in rapporto con la struttura Confederale è necessario prevedere delle iniziative esterne per presentare le nostre proposte.

 

                                                                                                                        p.la Segreteria Nazionale

                                                                                                                                     M. Macchiesi

 

PROPOSTE DELLA FILLEA CGIL DA INSERIRE NEGLI ARTICOLI DELLE LEGGI REGIONALI, ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE, RIGUARDANTI LA NORMATIVA DEI LAVORI PUBBLICI.

 

                                                                         ART. ......

 

LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

 

X) i lavori realizzati da privati e assistiti, almeno in parte, dal contributo finanziario dei soggetti pubblici sottoposti alle disposizioni della presente legge;

Y) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

 

ART. ....

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

 

X) Nell’ambito dei lavori per la  predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, la Giunta Regionale convoca una o più riunioni con le Associazioni degli Imprenditori e le Organizzazioni Sindacali, per illustrare le scelte compiute, e le finalità delle opere incluse nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

 

In dette riunioni, la Giunta Regionale raccoglie le Osservazioni e le proposte  pervenute dagli interlocutori e, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

I soggetti di cui all’art. 2 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 come modificata dall’attuale legge regionale, quali: Le Provincie, i comuni capoluoghi di Provincia, e gli Enti ad essi ricadenti e a loro scelta gli altri soggetti sottoposti alle disposizioni  della presente legge,  prima di inviare alla Giunta Regionale le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi da inviare alla Giunta Regionale.

 

In dette riunioni, i soggetti sottoposti alle disposizioni della presente legge, verificheranno le osservazioni e le proposte pervenute e, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, saranno ivi inserite.”

 

ART. ....

OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

 

1.      Nell’ambito dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione .........................., è istituito l’Osservatorio regionale delle opere pubbliche con i compiti:

a)      provvede sulla scorta dei dati forniti dall’Assessorato regionale e dai soggetti sottoposti alle disposizioni della presente legge regionale, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale e, in particolare, di quelli riguardanti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego della manodopera comparando gli scostamenti con quanto disposto al successivo ART. ... (PREZZARIO REGIONALE), nonché l’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza, i costi dell’appalto rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b)      gli enti ai quali valgono le disposizioni della presente legge, sono tenuti a trasmettere all’Ufficio dell’Osservatorio tutti i dati riguardanti le procedure di gara, gli affidamenti e lo svolgimento dei lavori con particolare attenzione alla percentuale dei lavori eseguiti direttamente dall’appaltatore e quelli eventualmente eseguiti da altre imprese, specificando la forma di sub-affidamento o sub-contrattazione;

c)      collaborare, mediante apposite convenzioni, con gli uffici ISTAT, INPS, INAIL, CASSE EDILI per le finalità di cui alla lettera precedente;

2) il Responsabile del procedimento, nell’ambito delle sue funzioni, deve segnalare al Dirigente dell’Osservatorio, tutte le disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi, nonché, su segnalazione del Direttore dei Lavori, tutte le distrazioni contrattuali o di legge in favore dei lavoratori, a qualsiasi titolo, impegnati nella realizzazione dei lavori affidati.

 

     Il Direttore dei Lavori, o i suoi assistenti, ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del procedimento, in tempo reale, qualsiasi anomalia riscontrata nell’esecuzione dei lavori anche se trattasi di eventuali evasioni di norme a favore dei lavoratori.

 

ART. ...

GRUPPO TECNICO

 

1.      é istituito presso l’Osservatorio un Gruppo Tecnico, composto dai dipendenti dell’Osservatorio stesso, dalle Associazioni datoriali delle imprese edili, dalle Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni;

2.      Il Gruppo Tecnico, che è presieduto dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici o da suo delegato, di norma, si riunisce ogni 6 mesi per verificare l’andamento dei lavori ricompresi  nei programmi triennali e, in modo particolare, con i dati forniti dall’Osservatorio, quanto disposto nel precedente ART. ... (PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI);

3.      con specifica convocazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici regionale, ai lavori del Gruppo Tecnico, possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici sottoposte alle disposizioni della presente legge.

 

ART. ...

PREZZARIO UNICO REGIONALE

 

1)      Con decreto del presidente della Regione .................................., previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato, per i lavori pubblici di interesse regionale, il prezzario unico NONCHE’ PARAMETRI PER L’INCIDENZA MINIMA ED IL COSTO UNITARIO DELLA MANODOPERA PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti i soggetti sottoposti alle disposizioni della presente legge.

 

ART. .....

REDAZIONE DEI PROGETTI

 

K) gli affidatari di incarichi di progettazione e quelli delle attività di supporto, non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici di interesse regionale e di quelli comunque sottoposti alle disposizioni delle presente legge, relativi ai lavori progettati o per i quali prestano la loro attività; nonché agli eventuali subappalti, cottimi e comunque ad ogni qualsivoglia forma di subcontattazione a terzi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti, cottimi o in ogni altra forma di subcontattazione, non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione e di supporto. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile;

L) nel caso in cui l’affidamento dell’incarico di progettazione sia stato esperito con la procedura della trattativa privata o altra forma fiduciaria, gli enti ed organismi sottoposti alla disciplina della presente legge, non possono nel corso di uno stesso anno solare affidare ad una stessa Società  di progettazione, anche nelle forme di cui all’articolo 2352 del Codice Civile, o singolo professionista,  appalti per importi complessi superiori ai ................ EURO.

 

ART. ...

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

 

1)      I lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti d’appalto o concessioni di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla presente legge (eventualmente: e dal Regolamento di cui all’articolo .... ;

2)      I contratti d’appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge, sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed una stazione appaltante sottoposta alle disposizioni delle presente legge, e deve avere ad oggetto la sola esecuzione dei lavori appaltati;

3)      Le stazioni appaltanti come descritte al comma precedente, possono stipulare i contratti d’appalto che prevedono anche la progettazione esecutiva dei particolari costruttivi e degli impianti adottando un provvedimento motivato, esclusivamente per quelle tipologie di lavori nei quali sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica;

 

..) Le stazioni appaltanti sottoposte alle disposizioni delle presente legge, affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la gestione dell’opera. In questo caso, le concessioni di lavori pubblici sono contratti  conclusi in forma scritta fra un imprenditore  ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva (eventualmente anche quella definitiva)e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavoratori realizzati.

 

 Qualora  nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrate, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 40 per cento dell’importo totale dei lavori.  Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica o in più rate annuale, costanti o variabili.

 

Nel caso in cui il concessionario, oltre allo sfruttamento economico dell’opera, è beneficiario di un contributo da parte del concedente, anche in misura inferiore al 40 per cento, la durata della concessione non potrà  essere superiore a trenta anni”.

..) Nelle procedure di affidamento in appalto dei lavori affidati in concessione, il concessionario è equiparato agli enti sottoposti alle disposizioni delle presente legge.

 

                                                                                     ART. ....

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEI

LAVORATORI E DEL TERRITORIO

 

1)  Al fine di promuovere e favorire l’aggregazione tra soggetti imprenditoriali, la Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni periferiche, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individua forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili di imprese.

Le decisioni assunte dalla Giunta Regionale, saranno portate in sede di consiglio Regionale per le definitive deliberazioni;

 

2.      Sulla base delle opere incluse nel programma triennale, ovvero in quello annuale, la Giunta Regionale, in collaborazione con le Associazioni degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali di categoria, individua dei percorsi formativi, riferiti alle varie specializzazioni necessarie per le opere sopra richiamate, per i giovani lavoratori, nonché per altri addetti del settore delle costruzioni.

 

4)      La Giunta Regionale, al fine di preservare le risorse non rinnovabili, promuove l’utilizzo di materiali riciclabili mediante l’emanazione di specifiche disposizioni a valere, per tutti i lavori e su tutto il territorio della Regione ............................. .

 

ART. .....

TRATTATIVA PRIVATA

 

1)      Gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di applicazione delle normative della UE sono affidati a trattativa privata previa gara informale alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese ridotte, a tre nel caso di affidamenti inferiori ai 100.000 EURO;

2)      Nessun lavoro può essere artatamente frazionato per disattendere il precedente comma 1;

3)      Gli affidamenti a trattativa privata di importo superiore alla soglia si applicazione delle normative della UE devono essere adeguatamente motivati dal Responsabile del procedimento e riguardare esclusivamente il ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa e qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento;

4)      Qualora un lotto di lavori appartenente ad una stessa opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere sottoposto alla stessa procedura, altro lotto da appaltare in tempi successivi;

5)  Gli enti ed organismi sottoposti alla disciplina della presente legge, non possono nel corso di       uno stesso anno solare affidare ad una stessa impresa, anche nelle forme di cui all’articolo.. 2352 del Codice Civile, appalti per importi complessi superiori ai .................EURO.

 

ART. ......

SUBAPPALTO

 

1.      A far data dall’entrata in vigore della presente legge regionale, per tutti i lavori ai quali ancora non è stata pubblicata la gara d’appalto e per quelli disciplinati dalla legge medesima, si applicano tutte le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, le stesse disposizioni si applicano anche a tutte le altre fasi di lavoro cedute, in ogni qualsivoglia forma, in sub-contrattazione.

 

ART. .......

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

 

  1. La Giunta Regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  2. La garanzia fideiussoria di cui all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994,n° 109 e sue successive modificazioni o integrazioni, è incrementato di ulteriori dieci punti rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’offerta;
  3. La Giunta Regionale con provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alle diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono atto di indirizzo per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio della Regione ................................. .

 

ART. ..........

CLAUSOLE A SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI

 

1.      Nei lavori affidati e per qualunque ragione è stato rescisso il contratto d’appalto e per gli stessi, è prevista l’indizione di nuova gara, nel bando di gara dovrà essere posto il vincolo, per la futura affidataria dei lavori di assumere, per la quantità e qualità professionale occorrente, i lavoratori precedentemente occupati  nei lavori da affidare;

2.      fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale per il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione ............................, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione ....................., le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria delle imprese edili, vigenti nelle provincie della Regione Toscana durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle scuole, Casse edili e Comitati Tecnici Paritetici della ..........................., territorialmente competenti;

b)      obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto;

c)      obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo finale da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, sia subordinato all’acquisizione della regolarità e congruità retributiva, previdenziale e assistenziale ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, rilasciata dagli enti competenti, La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o versamenti agli enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa edile, su istanza anche di una sola organizzazione sindacale e qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell’impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell’esecuzione dell’appalto o della concessione, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’impresa affidataria, anche incamerando la cauzione definitiva;

 

3.      la Giunta Regionale promuove un’intesa con INPS, INAIL e Casse edile al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva mediante un documento unico.

Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici, certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l’adempimento da parte delle imprese, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, INAIL e alla Cassa edile.

Il documento unico, non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’impresa, ai sensi della normativa vigente.

 

5. per i fini di cui ai commi precedenti, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici e le Casse edili presenti sul territorio della Regione .................................. . Le modalità di attivazione e le procedure operative saranno determinate da un accordo da realizzarsi tra la Giunta Regionale, le Associazioni degli imprenditori edili e le Organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.