STATUTO
di
FilleaRestauro
(Associazione promossa dalla FILLEA CGIL)
Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo nazionale
della Fillea Cgil del 18/7/02 e in fase di trasferimento in atto notarile
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Art.1 – Costituzione
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1.01 |
A norma dell’ artt. 36 e
seguenti del Codice Civile e del DLgs 4 dicembre 1997, n° 460 ed ai sensi
dello specifico articolo dello Statuto della FILLEA-CGIL, è costituita, su
iniziativa della FILLEA-CGIL, un’Associazione denominata “FilleaRestauro”, Associazione delle
lavoratrici e dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a carattere
subordinato che operano nel comparto del restauro, conservazione e riuso di
opere e beni ad alto valore artistico e culturale, di seguito indicata per
brevità “Associazione” o “FilleaRestauro”. |
1.02 |
L’Associazione non ha
fini di lucro, ha sede nel Comune di Roma, via G. B. Morgagni 27 ed ha durata
illimitata (salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dal presente
Statuto, dallo Statuto della FILLEA-CGIL o, comunque, da eventuali norme di
legge). |
1.03 |
L’Associazione può avere
sedi in Italia (in ogni regione e/o Provincia) |
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L’Associazione potrà
altresì usufruire di sedi di rappresentanza della Fillea all’estero per
l’attività internazionale. |
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Art.2
– Principi fondamentali e rappresentanza
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2.01 |
FilleaRestauro è una libera associazione di donne e di
uomini, democratica, aconfessionale, multi etnica, che non ha scopo di lucro;
è aperta alla collaborazione con altre Associazioni e favorisce le pari
opportunità. |
2.02 |
FilleaRestauro è autonoma nei confronti delle aziende e
delle loro associazioni, delle
istituzioni e dei partiti e/o movimenti politici; il fondamento di tale
autonomia sta nella propria capacità di elaborazione programmatica. |
2.03 |
L’Associazione basa i
propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della
Repubblica italiana e ne proprugna la piena attuazione. |
2.04 |
L’adesione a FilleaRestauro è volontaria. |
2.05 |
L’adesione a FilleaRestauro comporta piena
eguaglianza di diritti e di doveri nonché l’accettazione dei principi e delle
norme del presente Statuto e dello Statuto della FILLEA-CGIL. |
2.06 |
Ad ogni associato è
garantita la più alta libertà di espressione e, nel rispetto di quanto
affermato nei commi precedenti, è assicurato il rispetto di tutte le
opinioni. |
2.07 |
L’Associazione promuove
tutte le iniziative atte a perseguire il miglioramento delle condizioni
economiche, sociali e professionali dei propri associati, sia in campo
sindacale che legislativo. |
2.08 |
L’Associazione, in
armonia con i principi e gli indirizzi statutari della FILLEA-CGIL, intende
rappresentare con autonoma iniziativa le specifiche problematiche relative i
soggetti di cui al precedente art.1, individuati sia dalle leggi vigenti e
successive modificazioni o svolgenti funzioni assimilabili. |
2.09 |
Tale rappresentanza -
che permane anche qualora i soggetti di cui sopra siano interessati da
provvedimenti di CIG, di mobilità o di prepensionamento - è estesa a quei
lavoratori della medesima area professionale che, pur non risultando in
servizio effettivo, rimangono comunque in posizione attiva sul mercato del
lavoro del comparto del restauro. |
2.10 |
Ferma restando la
titolarità contrattuale della FILLEA-CGIL, il Comitato Direttivo Nazionale
della FILLEA-CGIL fornirà indicazioni politico-organizzative relative le
forme concrete di partecipazione dell’Associazione alla definizione delle
linee di politica contrattuale e delle politiche rivendicative specifiche del
settore. |
2.11 |
Con
medesime modalità potrà essere prevista la partecipazione di rapprentanti
dell’Associazione a sostegno della delegazione trattante nelle fasi di
contrattazione della materie di proprio specifico interesse. |
2.12 |
Al fine di favorire il confronto fra le opinioni, il dibattito e la
circolazione delle idee, FilleaRestauro utilizzerà gli strumenti informativi
e/o di interrelazione (sia su carta che multimediali) della FILLEA-CGIL. |
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Art. 3 – Scopi
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3.01 |
FilleaRestauro si propone lo scopo di contribuire ad un
avanzamento della democrazia economica ed industriale, valorizzando il ruolo
professionale dei lavoratori di cui all’art. 1. |
3.02 |
Essa deve pertanto
essere capace di cogliere tutte le sollecitazioni che provengono dal mondo
del lavoro, promuovere le iniziative e le azioni per il miglioramento delle
condizioni di questi lavoratori. |
3.03 |
In particolare, FilleaRestauro ha funzione di promozione e, per quanto possibile, di tutela delle
seguenti tematiche:
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Art.4 – Iscrizione
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4.01 |
Su richiesta
dell’interessata/o, a tutti i lavoratori iscritti alla FILLEA-CGIL ed in possesso delle
caratteristiche di cui all’art.1 del presente Statuto è garantito il diritto
di poter aderire a FilleaRestauro. |
4.02 |
L’adesione a FilleaRestauro avviene previa
sottoscrizione della domanda di iscrizione e della liberatoria ai sensi della
legge 675/96. |
4.03 |
All’atto dell’iscrizione
a FilleaRestauro l’iscritta/o
riceverà la tessera. |
4.04 |
Per gli iscritti alla FILLEA-CGIL l’iscrizione a FilleaRestauro è gratuita. |
4.05 |
L'iscrizione
a FilleaRestauro è attestata
dalla tessera, annualmente
rinnovabile e, comunque, revocabile in qualsiasi momento dall'iscritta/o. |
4.06 |
Possono altresì aderire
a FilleaRestauro i lavoratori che
operano nel comparto del restauro non iscritti alla FILLEA-CGIL che ne facciano domanda
e che si impegnino al rispetto dei principi generali e delle norme previsti
dal presente Statuto. |
4.07 |
L’adesione
a FilleaRestauro avrà come unico
costo il valore della Tessera
dell’Associazione. |
4.08 |
Le
eventuali questioni di natura amministrativa che dovessero intercorrere tra
Fillea-Cgil e le federazioni sindacali di riferimento dei lavoratori di cui
al punto 4.06 saranno regolate da apposite convenzioni tra i soggetti
suindicati. |
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Art.5 –
Livelli e Organi |
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5.01 |
FilleaRestauro si articola a livello: 1. territoriale;
(regionale o provinciale); 2. nazionale; |
5.02 |
Sono
organi di FilleaRestauro: ·
l’Assemblea Congressuale Nazionale; ·
l’Assemblea degli iscritti territoriale
(regionale o provinciale); ·
la Presidenza (Nazionale, Regionale o Provinciale) ·
il Coordinamento (nazionale, regionale o
provinciale). ·
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori |
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Art.6 – Assemblea Congressuale |
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6.01 |
L’Assemblea
Congressuale è il massimo organo deliberante delle istanze di FilleaRestauro. L’Assemblea
Congressuale, di norma, viene convocato ogni quattro anni, in occasione della
convocazione del Congresso della FILLEA-CGIL. |
6.02 |
L’“Asemblea
Congressuale straordinaria” nazionale di FilleaRestauro può essere convocato dal Coordinamento
Nazionale (a maggioranza qualificata dei tre/quarti dei componenti presenti)
o su richiesta di almeno il 15% delle iscritte/iscritti. |
6.03 |
Per
la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee Congressuali (ordinari e
straordinari) dell’Associazione fa testo il Regolamento congressuale
approvato dal Coordinamento Nazionale di Fillea Restauro. |
6.04 |
L’Assemblea
Nazionale di FilleaRestauro si
svolgerà sulla base della documentazione prodotta dal
Coordinamento Nazionale di Fillea Restauro e dal Comitato Direttivo Nazionale
della FILLEA-CGIL. |
6.05 |
Compiti
dell’Assemblea di FilleaRestauro
sono: ·
deliberare gli orientamenti generali
dell’Associazione; ·
contribuire ad elaborare gli orientamenti
del movimento sindacale, della FILLEA-CGIL; ·
eleggere i delegati alle Assembee
Congressuali delle istanze congressuali superiori; ·
eleggere gli organismi dirigenti (previsti
per livello); ·
eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci
Revisori |
6.06 |
Solo
all’Assemblea Congressuale compete – nel rispetto di quanto stabilito dallo
Statuto della FILLEA-CGIL e dalle deliberazioni del Coordinamento Nazionale –
deliberare sulla modifica dello Statuto o sullo scioglimento di FilleaRestauro. Tali decisioni saranno
valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti
rappresentati. |
6.07 |
Il
Coordinamento nazionale è abilitato ad apportare eventuali modifiche
statutarie solamente nei casi e sulle materie espressamente indicate nel
presente Statuto. |
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Art.7 – Coordinamento nazionale |
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7.01 |
Il
Coordinamento nazionale nazionale è il massimo organo deliberante di FilleaRestauro tra un congresso e l’altro. |
7.02 |
Ad
esso è affidato il compito di dirigere FilleaRestauro nell’ambito degli orientamenti decisi
dall’Assemblea Congressuale, di promuovere le iniziative generali
dell’Associazione, di verificare il complesso dell'attività associativa
svolta, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria
dell’Assemblea Congressuale. |
7.03 |
Il
Coordinamento nazionale è eletto dall’Assembela Congressuale di FilleaRestauro, che fissa il numero
dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e
l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo
direttivo. |
7.04 |
Il
Coordinamento nazionale elegge la Presidenza di FilleaRestauro sulla base di una proposta definita
di concerto con la segreteria Nazionale della FILLEA-CGIL. |
7.05 |
II
Coordinamento nazionale può decidere la costituzione di organismi con funzioni
operative, coordinati dalla Presidenza, fissandone compiti e potere. |
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Art.8 – Presidenza |
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8.01 |
La
Presidenza è l'organo che attua le decisioni del Coordinamento nazionale e
assicura la gestione continuativa e quotidiana di FilleaRestauro.
Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. |
8.02 |
La
Presidenza assicura altresì la direzione quotidiana delle attività
dell’Associazione e mantiene un contatto permanente con la FILLEA-CGIL. |
8.03 |
La
rappresentanza legale di FilleaRestauro di fronte a terzi e in
giudizio è attribuita al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente. |
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Art.9 -
Assemblea Nazionale |
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9.01 |
L’Assemblea
Nazionale è convocata, di norma, almeno una volta l’anno ed ha compiti di
indirizzo politico generale o in relazione a particolari questioni che
possono caratterizzare l’attività e la vita associativa di FilleaRestauro. |
9.02 |
Compete al Coordinamento
nazionale emanare il “Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale
di FilleaRestauro”, deputato alla
definizione delle modalità di composizione e svolgimento dell’Assemblea
stessa. |
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Art.10
– Collegio dei Sindaci |
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10.01 |
Il
Collegio dei Sindaci è eletto dal Congresso Nazionale ed è deputato al
controllo della gestione amministrativa dell’Associazione. |
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Art.11 -
Eleggibilità |
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11.01 |
Tutte le iscritte e gli iscritti, purché
in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente Statuto, possono
essere eletti negli organismi direttivi ed esecutivi di qualsiasi livello
dell’Associazione. |
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Art.12 – Contributi ordinari
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12.01 |
Le entrate ordinarie dell’Associazione
sono costituite dal contributo ad essa annualmente trasferito dalla
Fillea-Cgil. |
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ART.13 – Garanzie statutarie e Norma di salvaguardia
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13.01 |
Per quanto attiene eventuali controversie
di natura ordinamentale si farà riferimento al Collegio di Verifica
Statutaria della FILLEA-CGIL. |
13.02 |
Per quanto non previsto dal presente
Statuto si fa riferimento allo Statuto della FILLEA-CGIL. |
Allegato
La informiamo, ai sensi dell’art.10 della
legge31 dicembre 1996 n.675, recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati da Lei
forniti, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la
nostra attività. |
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La informiamo altresì che in relazione ai
predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 della
legge 31 dicembre 1996 n.675. |
Ricevuta
l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.10
della legge 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati siano
forniti a terzi e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento
di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
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