ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA
Pisa
07/10/2002
Tra il Gruppo Costruttori Edili rappresentato dal presidente, assistito
dalla Unione Industriale Pisana
E
FENEAL-UIL , rappresentata da Bugnoli Mario
FILCA- CISL rappresentata da Petrone Alfonso e
Seghetti Roberto
FILLEA-CGIL rappresentata da Draicchio Giovanni,
Ledda Antonio e Giannasio Giovanni
Una delegazione di lavoratori composta da:
Chiarini Giuseppe, Pasquinuzzi Fabio, Codella
Pasquale, Turelli Francesco, Mizioli Claudio, Ragoni Paolo, Giannetti Fabio,
Dei Patrizio e Cartone Pablo
Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL per le Imprese Edili a valere per le aziende edili della Provincia di Pisa
INDICE
ART: 1) OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO PG 4
ART: 2) POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE PG 5
ART: 3) ACCOGLIENZA PG 6
ART: 4) FORMAZIONE PG 6
ART: 5) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO PG 7
ART: 6) COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE PG 7
ART: 7) CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PG 11
ART; 8) APPALTI E SUB APPALTI PG 13
ART: 9) AMBIENTE DI LAVORO PG 15
ART:10) SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO PG 15
ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PG 16
ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE “OP” PG 18
ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI PG 18
ART: 14) FERIE PG 19
ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO PG 19
ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E GN. PG 19
ART: 17) INDENNITA PER LAVORI DISAGIATI PG 20
ART: 18) TRASFERTA PG: 20
ART: 19) TRASFERIMENTO PG 20
ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO PG 21
ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE PG 21
ART: 22)
APES – PREVEDI PG: 22
ART: 23) CENTRO RICREATIVO PG 23
ART: 24) ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE PG 23
ART: 25) DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA “ Legge 626” PG 23
ART: 26) QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE PG 24
ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO PG 24
ART: 28) MENSA PG 25
ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO PG 25
ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E P.P. PG 25
ART: 31) DECORRENZA E DURATA PG 25
TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI SETTORE PG 26
TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD. IMP PG 26
ALLEGATO “A” PARAMETRI PG 27
ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA PG 28
ALLEGATO “C” PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PG 29
ART.1
OSSERVATORIO TERRITORIALE
SUL MERCATO DEL LAVORO
Premesso che:
1.1
–
L’Osservatorio avrà l’obiettivo di realizzare un sistema informativo e di
rilevazione dei fenomeni
dell’industria delle costruzioni per la Provincia di Pisa quale supporto per
l’attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli;
1.2
–
L’Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:
1.3
–
Il sistema di raccolta delle informazione dell’Osservatorio sarà articolato come
segue:
1.4
–
Il Gruppo Costruttori Edili e i sindacati territoriali FENEAL, FILCA e FILLEA:
Art.2
POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE.
Le parti condividono e fanno proprio quanto convenuto tra ANCE e OO . SS dei lavoratori con il punto VII dell’ accordo 29 Gennaio 2002 in materia di politica a sostegno della regolarità contributiva attraverso l’uso degli Organismi Paritetici previsti dal C.C.N.L.
Al riguardo le parti si faranno promotrici, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Altra
condivisione riguarda la richiesta congiunta per l’apertura di tavoli di
confronto con le Istituzioni per definire le modalità ed i comportamenti delle
Istituzioni stesse circa gli obblighi derivanti dall’applicazione del comma “C”
del punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.
Anche
in ragione del comma “H” del sopraccitato accordo, le parti si incontreranno
per dare attuazione completa al punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Allo scopo di favorire l’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro nel settore delle Costruzioni nella provincia di
Pisa, le parti convengono di avviare un sistema di rapporto permanente con i
centri per l’impiego della provincia di Pisa finalizzato a:
-
Raccogliere
le richieste dell’Industria Edile distinte per Qualifiche, caratteristiche
professionali, scolarità, eventuali esperienze o eventuali altri requisiti di
interesse per le imprese e per tipologia contrattuale.
-
Raccogliere
le richieste dei soggetti in cerca di occupazione disponibili ad inserirsi nel
mondo dell’Industria Edile.
-
Operare
affinché, tramite gli stessi Centri per l’Impiego, detti soggetti possano
contattare le Imprese Edili per colloqui conoscitivi, previa informazione
preventiva al Lavoratore che detti
colloqui non hanno carattere vincolante per la stessa Impresa.
-
Monitorare
con periodicità quadrimestrale gli esiti degli incontri domanda offerta, sia
per i rapporti di lavoro stipulati sia per quelli non andati a buon fine,
evidenziandone le motivazioni e sulla base di queste apportare le correzioni
del caso all’iniziativa delle parti.
-
Le
parti stesse definiranno le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.
Art: 3
ACCOGLIENZA
3.1.) Le parti, premesso la condivisione circa le difficoltà per le Imprese Edile connesse al reperimento di personale, con particolare riferimento alle alte professionalità, Tenuto conto che dette difficoltà inducono le Imprese Edili a reperire il personale necessario anche in altre province con costi oggettivamente superiori alla norma, considerano importante avviare una serie di iniziative atte ad affrontare e a dare una soluzione al problema.
ART: 4
FORMAZIONE
3.1)
Le parti confermano la loro costante attenzione alla formazione permanente
della forza lavoro già occupata nel settore Edile e a quella rivolta alla
formazione dei giovani che intendono inserirsi nel settore.
A
tal fine ritengono opportuno individuare forme di collaborazione con il mondo
della scuola per sviluppare una più completa conoscenza del settore Edile,
delle professionalità ed opportunità che in esso si esprimono e delle
prospettive occupazionali che può offrire ai giovani.
Ritengono
altresì necessario ed opportuno attivare forme strutturate di rapporto con i
Centro per l’Impiego della provincia di Pisa in modo tale che essi possano:
-
fornire
ai soggetti in cerca di prima occupazione, mediante i colloqui di orientamento
al lavoro, adeguate e compiute informazioni sulla specificità del settore
Edile.
-
Rilevare
le disponibilità dei suddetti soggetti ad inserirsi nel settore Edile.
-
Rilevare
le professionalità privilegiate dei suddetti soggetti.
In
forza delle conoscenze in tal modo acquisite e delle necessità raccolte presso
il mondo delle Imprese, sarà possibile definire progetti, indirizzati alla formazione
specifica per un utile inserimento nel mondo del lavoro edile, che saranno
presentati agli Enti competenti ed in particolare alla Provincia di Pisa per
ogni possibile intervento di finanziamento pubblico.
In
particolare si definisce fin da ora che nei programmi formativi pre-assunzione,
predisposti dagli Enti Formativi pubblici o dalla bilateralità edile, quale
parte integrante dalla didattica predisposta, saranno inseriti specifici
interventi in materia di sicurezza sul lavoro, tali interventi saranno poi
completati dalle Aziende all’atto dell’inserimento con interventi riguardanti la specificità dell’Impresa.
Le
parti, riconoscendo l’Ente Pisano Scuola Edile la struttura più qualificata per
seguire l’evolversi delle professionalità nel settore e per favorire la loro
coerenza con il progresso tecnologico dell’Industria delle Costruzioni,
convengono sulla necessità di adeguare il ruolo dell’Ente stesso a quello richiesto dalla nuova
legislazione .
A
tale riguardo convengono sulla necessità che l’ente pisano scuola Edile assuma
tutte le iniziative possibili per essere accreditato e riconosciuto presso il
dipartimento preposto dalla Regione Toscana, quale Ente per la formazione
professionale nella provincia di Pisa.
Per
il raggiungimento di questo obiettivo le parti concordano, anche dopo aver
preso visione del regolamento attualmente in fase di definizione,
sull’opportunità di aderire al Consorsio Regionale Formedil .
Le
parti confermano il loro impegno a far si che l’Ente Pisano Scuola Edile, anche
in rapporto ai maggiori compiti che gli deriveranno, segua un’evoluzione
adeguata per far fronte alla domanda
presunta già prevista dalle norme della legislazione vigente, e di
operare affinché la struttura dell’Ente sia organizzata per rispondere con
criteri di competitività e di qualità all’impegno che esso dovrà assolvere.
Nella
prospettiva di cui sopra, le parti valuteranno la possibilità di rendere
adeguata la stessa sede in cui l’ente dovrà operare.
Art.5
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
Le parti riconoscono rilievo prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri ed al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.
In coerenza con quanto sopra confermano l’importanza
della elezione diretta da parte di lavoratori al loro interno del
Rappresentante per la sicurezza quale soggetto essenziale per la consultazione
e la partecipazione dei lavori a tutte le problematiche in materia, in linea
con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994.
Le parti convengono, altresì, di dare attuazione a
quanto previsto dal dettame contrattuale in materia di sicurezza sul lavoro.
ART: 6
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
Per la prevenzione degli
infortuni , l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di PISA
In attuazione dell’art. 88 del C.C.N.L. del 29 Gennaio 2000 e del Contratto integrativo territoriale 20 Maggio 98, si convengono le seguenti norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Art: 1
L’organizzazione e l’attività del Comitato
Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro, costituito a norma dell’art. 88 del C.C.N.L. 29 Gennaio
2000 e dell’art. 5 del contratto Integrativo Territoriale del 20 Maggio 98 per
i dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini della provincia di Pisa, sono
disciplinate come segue:
IL comitato costituisce per l’edilizia l’organismo
paritetico di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 N° 626.
Delle funzioni e delle iniziative del Comitato
potranno beneficiare tutte le Imprese in regola con il contributo di cui al
successivo art. 10.
Art: 2
Il Comitato è composto di 6 membri designati
pariteticamente:
-
N°
3 dal gruppo Costruttori Edili della Unione Industriale Pisana
-
N°
3 dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori.
Il Gruppo Costruttori Edili e le Organizzazioni
Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in eguale
numero, membri supplenti che possono presenziare agli incontri senza diritto di
voto.
I membri del Comitato durano in carica 3 anni e
possono essere confermati.
E’ però data facoltà alle Organizzazioni designanti
di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del
Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non
partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di
quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della scadenza del
mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che
hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
ART: 3
Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 4 membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto via fax almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
ART: 4
Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte lavoratrice.
ART: 5
Il Comitato e la Segreteria hanno sede presso l’Ente Pisano Scuola Edile che provvederà al supporto organizzativo e amministrativo.
ART: 6
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli Infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovono idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) Si avvale della collaborazione di Enti o Istituzioni specializzati
b) Suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
- Alla diffusione nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica.
- Allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica.
- All’attuazione di interventi informativi e
formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze Edili, i responsabili del servizio di prevenzione
e protezione , i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché i
coordinatori per la sicurezza.
- All’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento
delle discipline della prevenzione nell’ambito della formazione professionale
per i mestieri dell’edilizia.
c) Si avvale delle segnalazioni riguardanti i
problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei
cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle
Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai lavoratori o
dai datori di lavoro.
d) Esercita con le procedure di cui all’art, 8, ogni
opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme
di legge sugli apprestamenti e le misure di prevenzione e sull’igiene del
lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo
anche dei tecnici messi a disposizione dal Gruppo Costruttori Edili e addetti al servizio di consulenza
antinfortunistica del gruppo medesimo.
e) Svolge i compiti di conciliazione delle
controversie di cui all’art. 20 del Decreto legislativo del 19 Settembre 1994 n° 626.
- Svolge, eventualmente avvalendosi dell’Ente Scuola
Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori.
Provvede alla istituzione e conservazione di un “
elenco “ dei nominativi dei Rappresentanti alla sicurezza.
-
Certifica,
in funzione di norme di Legge vigenti, la formazione dei Coordinatori per la
sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Ente Scuola.
ART: 7
Il Comitato provvede a definire programmi per il
perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’art. 6.
In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni
sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni Nazionali firmatarie
del CCNL per la formulazione di suggerimenti.
ART: 8
L’attività di cui alla lettera d) dell’art. 6 è
disciplinata come segue:
La segreteria sottopone all’esame del Comitato nella
prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla
lettera c) dell’art. 6 e relative a situazioni de asserita inosservanza delle
norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergono fondati
motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione
alle norme di Legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una
visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel
cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e
consigli al rappresentante dell’Impresa ed ai lavoratori nonché di impartire
immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e
di riferire successivamente al Comitato
sull’esito della visita.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la
segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla
Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.
Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima
riunione successiva, dell’esito delle visite eventualmente effettuate dal
tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha
eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali
rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o ristabilimenti
visitati una lettera dalla quale risulti l’elenco delle principali norme
concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto o in parte
non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono
essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati. Sarà
effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure
suggerite.
Ove alla seconda visita risulta che l’inadempienza
rimane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative
ritenute più opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza
per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente,
le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare
applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai
competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.
ART: 9
I membri del Comitato e ogni altra persona che
partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il
segreto d’Ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni
suddette.
ART: 10
L’attività del Comitato è finanziata mediante un
incremento dello 0,60% del contributo di cui all’art. 93 del vigente CCNL a
partire dal 01 Ottobre 2002.
ART: 11
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione
e all’applicazione del presente Regolamento è differita all’esame delle Associazioni
territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la
controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in
via definitiva.
ART: 7
CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE
Con riferimento all’art. 38 del CCNL del 29 Gennaio
2000 vengono confermati lo Statuto e i regolamenti dell’Ente Pisano Cassa
Edile.
a)
Cassa Edile
In applicazione del 6° comma dell’art. 37 del CCNL 29 Gennaio 2000, il contributo per la Cassa Edile rimane confermato nella seguente misura:
- a carico del datore di lavoro 2.50%
- a carico del lavoratore 0.50%
_________________
Totale 3.00%
La misura del contributo è calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000
Il contributo di cui sopra deve essere versato
all’Ente, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme stabilite
dal regolamento dell’Ente.
I datori di lavoro devono versare all’Ente, ogni
mese , gli importi del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia,
dovuti agli operai, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Ente.
Il ritardo nel versamento del contributo di cui
sopra, nella trasmissione all’Ente delle denunce dei lavoratori occupati, nel
versamento degli importi da accantonare, comporta per le aziende l’onere del
pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle
norme contrattuali e statutarie.
I proventi delle multe applicate per provvedimenti disciplinari
a norma dell’art. 99 del vigente CCNL, dovranno essere versati dai datori di
lavoro mensilmente all’Ente.
L’Ente deve liquidare agli operai le somme per
ciascuno di essi accantonate senza interessi ed al netto delle somme trattenute
dall’Ente a titolo di rimborso spese, secondo le modalità e le scadenze
previste dalle norme contrattuali e regolamentari.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme
come sopra accantonate a sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle
somme medesime, deve essere presentato all’Ente, sotto pena di decadenza, entro
un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.
Gli importi che, dovuti per qualsiasi titolo
all’Ente, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa nei
termini stabiliti dai Regolamenti, passeranno in proprietà dell’Ente stesso.
Le Associazioni sindacali stipulanti si riservano di
concordare, per ciascun esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37
lett. a) comma 14 e seguenti del CCNL
29 Gennaio 2000, le prestazioni della Cassa Edile demandate agli accordi
locali nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di
Gestione.
In detto contesto, in occasione dell’esame del
bilancio sarà preso in esame nel suo complesso il problema delle prestazioni
nelle loro varie articolazioni.
Le Associazioni sindacali contraenti si riservano,
altresì, di stabilire quali, tra le dette prestazioni, finanziabili con le
disponibilità di esercizio della Cassa Edile senza tener conto degli importi
contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento
economico e normativo definito dal CCNL e dal presente contratto integrativo.
Le Associazioni sindacali contraenti provvederanno
agli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocollo aggiuntivo del
presente contratto, protocollo che formerà parte integrante del contratto.
b)
Scuola Edile
Il contributo per la Scuola Edile, a carico dei soli datori di lavoro, rimane stabilito nella misura dello 0,40% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 CCNL 29 Gennaio 2000.
Il contributo in parola sarà suscettibile di
revisione quando l’accertamento di esigenze obiettive di intervento ne consigli
l’adeguamento.
Il contributo di cui sopra deve essere versato
all’Ente Pisano Scuola Edile, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo
le norme stabilite dal Regolamento.
Il ritardato versamento del contributo di cui sopra
comporterà, a carico dei datori di lavoro inadempienti, l’onere del pagamento
degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle norme
contrattuali e statutarie.
Le parti riconfermano la volontà di proseguire nelle iniziative già assunte per la costituzione ed il funzionamento di strutture permanenti rivolte alla formazione professionale dei giovani che intendono inserirsi nel settore edile ed alla qualificazione professionale dei lavoratori già operanti nel settore.
In una visione organica delle finalità da perseguire
saranno tenute presenti le possibilità di intervento finanziario della Regione,
dei suoi Enti delegati, del Fondo Sociale Europeo e degli eventuali altri Enti
competenti.
Le parti riconfermano comunque nella scuola edile
l’istituto più qualificato per seguire l’evolversi della professionalità nel
settore edile e per favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico
dell’industria delle costruzioni.
In particolare convengono sulla necessità di
sviluppare corsi di formazione destinati a giovani suscettibili di assunzione
con contratto di formazione e lavoro.
La formazione professionale dovrà comprendere:
l’insegnamento teorico da svolgersi nelle sedi predisposte e l’addestramento
pratico da svolgersi sui luoghi di lavoro, intendendo per questi i cantieri
delle imprese edili e affini.
Allo scopo di favorire la partecipazione degli
allievi ai corsi della Scuola saranno previste forme di incentivazione
economica.
Saranno altresì attivate forme organiche di rapporto
e di collaborazione con il mondo della scuola per favorire anche con il
supporto di mezzi audiovisivi una più compiuta conoscenza del settore edile,
delle professionalità che in esso si esprimono e delle prospettive
occupazionali che esso può offrire alle giovani leve.
Art.8
APPALTI E SUBAPPALTI
A) – Le parti confermano che, qualora un’impresa, nel rispetto delle vigenti norme in materia, affidi in appalto o in subappalto lavorazioni edili, dovrà far obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti utilizzati nelle suddette lavorazioni i trattamenti previsti dai vigenti accordi nazionali e provinciali, compresa la necessaria iscrizione alla Cassa Edile pisana.
In questo quadro, le parti assumano reciproco impegno affinché la norma di cui all’art. 15 del CCNL 29 Gennaio 2000 sulla disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti trovi concreta e puntuale realizzazione; in particolare sottolineano l’obbligo facente carico alle imprese aggiudicatarie di comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e ricordano che le imprese sono tenute in solido con le imprese subappaltatrici ad assicurare ai dipendenti di queste ultime il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi provinciali nonché le norme sulla sicurezza.
B) – Al fine di consentire al settore delle costruzioni la preventiva conoscenza delle opportunità
di lavoro connesse agli appalti pubblici, si ritiene opportuno che gli enti appaltanti segnalino alla Cassa Edile tutti gli appalti di lavori pubblici banditi e sanciscano l’obbligo per le imprese aggiudicatarie dei lavori, di certificare alla stazione appaltante la iscrizione alla Cassa Edile della stessa Impresa e quella eventualmente in sub appalto ed auspicano che, comunque, tutte le stazioni appaltanti inviino alla Cassa Edile copia dei bandi delle gare indette.
C) Le parti confermano la disciplina del subappalto così come sancita dalle norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro (art.15).
Si riafferma pertanto l’impegno di assicurare alla norma esistente puntuale applicazione, dando l’opportuno rilievo alle informazioni previste in materia dal III comma del punto A) del <<sistema di informazioni>> previsto dal CCNL.
Identificano nella formulazione che segue la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alla Cassa Edile in Applicazione dell’art.15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
RACCOMANDATA A.R.
- Alla Cassa Edile
- Ai Dirigenti della Rappresenta Sindacale Aziendale
- All’istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Sede di …………………….
- All’Istituto Nazionale per L’assicurazione
contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL)
sede di …………………….
Oggetto: CCNL 29 Gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini –
Appalto e subappalto.
La sottoscritta impresa (1) ………………………………………………, agli effetti della <<disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti>> contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale 29 Gennaio 2002 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di …………………………… alla impresa …………………………………(2) con sede Legale in…………………………………….Via ………………………………N°……Tel……….
Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice.
timbro e firma
n.1 allegato Cassa Edile
(1) Denominazione e sede dell’impresa appaltante o subappaltante
(2) Denominazione e sede dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice
ART: 9
AMBIENTE DI LAVORO
Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia,
nei cantieri con almeno 3 lavoratori, che abbiano una durata superiore a sei
mesi, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:
-
una
baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura provvisionale,
riscaldata nei mesi invernali, ad uso refettorio-spogliatoio, dotata di quanto
necessario per conservare e riscaldare le vivande nonché degli accorgimenti atti a rendere igienico l’ambiente;
-
WC
e lavandino con acqua corrente.
Nei cantieri ove l’impresa occupi più di 20
dipendenti e l’opera abbia una durata superiore a 2 anni, l’impresa metterà a
disposizione dei lavoratori:
-
una
baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura provvisionale,
riscaldata nei mesi invernali, suddivisa in 2 locali: l’uno ad uso di
spogliatoio, l’altro ad uso di refettorio, dotato di quanto necessario per
conservare e riscaldare le vivande. I due locali possono essere costituiti
anche da due baracche distinte;
-
WC
e lavandini, doccia, con acqua corrente calda e fredda.
Le condizioni di obiettiva impossibilità da parte
dell’impresa di osservare le norme contrattuali sopraesposte saranno esaminate
caso per caso dal costituendo Comitato paritetico territoriale per la
prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Art.10
SOSPENSIONE E
RIDUZIONE DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 9 del CCNL 29 Gennaio 2000, nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensione o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il dispositivo dell’art. 2 della legge 6 agosto 1975, n.427.
L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassa le due settimane,l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Fermo Restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
rt.11
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Vista la lettera d) dell’art.39 e l’art.47 del CCNL per le imprese edili ed affini 29 Gennaio 2000;
Visto l’accordo 29 Gennaio 2002 sottoscritto dall’A.N.C.E. e da FENEAL - UIL FILCA - CISL e FILLEA - CGIL Nazionali
Ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell’elemento economico territoriale debba essere correlata all’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;
vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 Novembre 1996, n.213;
visto l’articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135;
si conviene quanto segue:
1) Gli indicatori ed il sistema di misurazione dell’E.E.T. individuati e definiti nei punti da 2.1 a 2.8 dell’Art. 2 del Contratto Provinciale di lavoro 20 Maggio 1998 vengono confermati e di seguito riportati quale normativa vigente, mentre viene soppressa la norma transitoria di cui allo stesso articolo.
2) L’allegato A e la tabella esplicativa del richiamato Contratto sono sostituite dall’allegato “A” e dall’allegato “B” allegati al presente Contratto e ne costituiscano parte integrante.
3) A decorrere dal 1° Gennaio 2003, al raggiungimento del risultato 100, corrisponderà il valore massimo conseguibile ai sensi dell’accordo nazionale di riferimento, dell’11% dei minimi di paga base e di stipendio, elevato al 14% dal 1° Dicembre 2003, gli importi sono indicati nell’allegato e tabella di cui al precedente punto 2.
3.1 – L’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l’escursione dei seguenti indicatori:
- dati risultanti all’Ente Pisano Cassa Edile riguardanti il numero dei lavoratori iscritti e le ore
lavorate.Le parti definiranno di comune intesa l’individuazione dei dati omogenei di riferimento.
3.2 – La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art.39 e dell’art. 47 del CCNL 29 Gennaio 2000, viene fissata dall’escursione degli indicatori secondo le mobilità previste nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo.
Il peso degli indicatori è determinato nella misura del 50% dalle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile e nella misura del 50% dal numero dei lavoratori iscritti alla stessa Cassa.
I risultati rilevati sui predetti indicatori sono compensabili reciprocamente, fermo restando che l’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal Punto II dell’accordo sindacale nazionale del 29 Gennaio 2002.
3.3 – L’elemento economico territoriale è un valore annuo corrisposto in ratei mensili posticipati derivanti dal confronto: media dei 3 anni precedenti +1% degli elementi di cui al punto 3.1 e 3.2 su mese corrente così come esplicitato al punto 3.4. Alla fine di ciascun anno solare, nel mese di gennaio successivo, si provvede alla verifica dei dati annuali così come al punto 3.1, 3.2 definiti, provvedendo in caso di scostamento rispetto al dato campione, agli eventuali conguagli, fermo restando la misura massima di cui al citato accordo 29/01/2002.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si provvederà all’immediato conguaglio sulla base dei dati disponibili.
3.4 – Nel corso dell’anno le anticipazioni dell’E.E.T., a cadenza mensile posticipata, verranno erogate secondo le seguenti modalità:
a) viene individuato di intesa tra le parti un campione di 10 imprese le quali forniranno
all’Ente Pisano Cassa Edile il numero degli addetti e delle ore lavorate nel singolo mese,
b) i dati del campione saranno raffrontati con le scale di cui all’allegato A, e sarà quindi
individuato il valore economico della anticipazione mensile.
In sede di verifica degli indicatori su base annua, da effettuarsi nel mese di Gennaio dell’anno successivo(Gennaio 2004 per l’anno 2003, Gennaio 2005 per l’anno 2004 e Gennaio 2006 per l’anno 2005) si procederà alla consuntivazione dei risultati ed agli eventuali relativi conguagli.
3.5 – Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l’importo dell’elemento economico territoriale spettante con l’ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.
3.6 – Per i lavoratori assunti in corso di anno nonché per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare sempre in corso di anno,l’E.E.T. verrà corrisposto pro quota proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno di assunzione o di cessazione del rapporto.
3.7 – Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l’elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali del 29 Gennaio 2000 e 2002, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, e dell’art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.
3.8 – Viene costituita una commissione Paritetica di 6 componenti (tre espressione del Gruppo Costruttori Edili e tre espressione delle OO.SS. di categoria) cui è conferita la funzione di verificare eventuali controversie applicative dell’E.E.T. Tale Commissione ha sede presso L’Unione Industriale Pisana.
ART: 12
OPERAI:
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE
Ai sensi dell’Accordo Nazionale sottoscritto tra le parti il 29 Gennaio 2002 le parti convengono che con il mese di Dicembre 2002, contemporaneamente all’erogazione della G.N., sarà erogata una prestazione aggiuntiva di APE a carico del fondo per l’Anzianità Professionale Edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 Settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per gli Operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 Settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione APE, nell’arco del biennio 1° Ottobre 2000 – 30 Settembre 2002.
La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata:
1) Operaio Comune € 174,95
2) Operaio Qualificato € 204,69
3) Operaio Specializzato € 227,43
4) Operaio di IV Livello € 244,93
La Cassa Edile di Pisa farà fronte alla suddetta prestazione con le eccedenze del fondo APE straordinaria e con quelle della gestione dell’APE ordinaria.
ART: 13
UNA TANTUM
IMPIEGATI
Per la categoria degli Impiegati è riconosciuta una ( una tantum ) nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di Dicembre 2002.
1) Impiegato di 1° Livello € 174,95
2) Impiegato di II Livello € 204,69
3) Impiegato di III Livello € 227,43
4) Impiegato di IV Livello € 244,93
5) Impiegato di V Livello € 262,42
6) Impiegato di VI Livello € 314,91
7) Impiegato di VII Livello € 349,90
La predetta una tantum è frazionata in dodicesimi, in relazione all’Anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’Anzianità superiore a 15 giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.
Art.14
FERIE
Con riferimento all’art.16 del CCNL 29 Gennaio 2000, premesso che l’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per squadra o individualmente, per la provincia di Pisa si ravvisa l’opportunità che di norma venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del 15 agosto.
Le parti ravvisano inoltre l’opportunità che una terza settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere goduta nel periodo natalizio e/o di fine anno. Una settimana sarà goduta nell’arco dell’anno.
Art.15
FESTIVITA
DI FINE D’ANNO
Nel periodo 24 Dicembre – 6 Gennaio compreso potranno essere definite, a livello aziendale, fermate totali o parziali dell’ attività lavorativa ove compatibili con le esigenze produttive.
Resta inteso che, qualora vengano definite tali fermate, le stesse si intendono già retribuite con la corrispondente quota del 4,95% dovuta per i riposi annui di cui al punto B) dell’ art. 5 del vigente C.C.N.L..
Art
16
MUTUALIZZAZIONE
ACCANTONAMENTI FERIE E G.N.
La percentuale per ferie, e gratifica natalizia, spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale e per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza della anzianità.
Nella predetta ipotesi sarà corrisposta all’operaio la differenza fra l’importo della percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore.
L’obbligo di cui al comma precedente è assolto dalle imprese in formula mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un contributo nella misura dello 0.50% sugli elementi di cui all’art. 25 punto 3 del CCNL 29 Gennaio 2000.
La misura di detto contributo sarà variata annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Dal primo Ottobre 2006 la misura del contributo sarà verificata ed eventualmente variata sulla base delle risultanze della gestione corrente di detto Istituto.
Art.17
INDENNITA’
PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall’art. 21 del CCNL 29 Gennaio 2000, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:
- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti
e normalmente sottoposti a getti d’acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette
e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena: 20%
Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale sopraccitato.
Art:
18
TRASFERTA
All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria dell’11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000 oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme tutte le altre norme previste dall’art. 27 del citato contratto nazionale.
Art: 19
TRASFERIMENTO
All’operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabilire dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato con l’impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta <<una tantum>> una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l’impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell’operaio(se capofamiglia o no) e del fatto che l’impresa fornisca o meno l’alloggio nella nuova località.
L’operaio ha diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all’operaio con un congruo preavviso.
L’operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l’operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
All’operaio che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, pur che il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di necessità di decesso dell’operaio entro due anni dal trasferimento, l’impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l’operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, pur che il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell’operaio.
ART: 20
TRATTAMENTO ECONOMICO IN
CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
Premesso che le parti concordano anche in questo
caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle spettanze retributive,
si conviene, in tema di erogazione dell’indennità di inabilità temporanea
conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad intervenire
presso l’INAIL per rendere quanto più possibile solleciti i tempi di erogazione
dell’indennità giornaliera.
Nel caso in cui comunque detti tempi non
risultassero, per ragioni contingenti, rispondenti al carattere di
sostentamento della prestazione assistenziale, le parti provvederanno a
sollecitare l’istituto affinchè si avvalga della norma di cui all’art. 70 del
DPR 30/06/65 n. 1124 attraverso anche la stipula di apposita convenzione con i
datori di lavoro, ferma restando la non assoggettabilità a contribuzione degli
anticipi erogati per conto dell’istituto.
ART: 21
ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
Per questo istituto valgono le norme previste
dall’articolo 30 del CCNL 29 Gennaio 2000 e dal regolamento di cui all’allegato
c) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla
disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo
del 3%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario e delle ore di cui all’art. 18
del CCNL. “ Festività “
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile
di revisione in relazione alle esigenze della gestione. A partire dal primo
ottobre 2006 la eventuale revisione di detta percentuale sarà in relazione alle
esigenze della gestione corrente dell’istituto.
ART.22
PUNTO V
DELL’ACCORDO NAZIONALE 29 GENNAIO 2002-
APES -
PREVEDI
In coerenza con quanto previsto dal punto V
dell’accordo Nazionale 29 Gennaio 2002, le parti, nell’intento di perseguire l’obiettivo
di ridurre il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’Industria delle
costruzioni e contemporaneamente di mantenere ed implementare gli interventi per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile, convengono il seguente assetto per la
contribuzione all’Ente medesimo a valere dall’esercizio2002:
Denominazione Contributo |
A carico dell’Impresa |
A carico degli Operai |
Totale |
Contributo Cassa Edile |
2,50% |
0,50% |
3,00% |
Quota di adesione contrattuale Nazionale |
0,2222% |
0,2222% |
0,4444% |
Quota di adesione Contrattuale Territ. |
0,61% |
0,61% |
1,22% |
Contributo APE |
3,00% |
=== |
3,00% |
Contributo APES PREVEDI |
0,50% |
=== |
0,50% |
Contributo Oneri Mutualizzati |
0,50% |
=== |
0,50% |
Contributo per Assist. Extracontrattuale |
1,20% |
=== |
1,20% |
Centro Ricreativo |
0,30% |
=== |
0,30% |
D: Lgs N° 626 |
0,50% |
=== |
0,50% |
TOTALE |
10,6644% |
Tenuto conto della rilevata situazione di equilibrio
della gestione APES e ferma restando detta situazione fino alla data della sua
cessazione, le parti convengono, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma
del presente articolo, di destinare la contribuzione dello 0,50% prevista per
tale istituto, a decorrere dal Primo Ottobre 2002, al fondo che si andrà a
costituire al fine di assolvere, in forma “ Mutualistica “ e con effetto
liberatorio, gli obblighi delle Imprese verso il Fondo di Previdenza
Integrativa “ PREVEDI “, a favore dei propri operai che aderiranno
volontariamente al fondo stesso.
Le parti, entro il 30 Settembre di ogni anno si incontreranno per le opportune verifiche sul funzionamento del sistema adottato e sulla congruità del fondo.
Nell’ipotesi che PREVEDI non trovasse attuazione
ovvero che norme di Legge e/o decisioni delle parti Nazionali modificassero
l’orientamento in materia di PREVEDI, le parti si incontreranno per decidere la
destinazione dello 0,50% e delle entità economiche nel frattempo accantonate.
ART: 23
CENTRO RICREATIVO
Si conviene di costituire un fondo a carico delle
Imprese a sostegno dell’attività del Centro Ricreativo nella misura dello 0,30 del monte salari
dal 01/10/2002
ART: 24
ASSISTENZA EXTRA
CONTRATTUALE
Le prestazioni extracontrattuali saranno finanziate con
un contributo dell’1,20%. A carico
delle imprese a partire dal 01/10/2002
Le nuove prestazioni sono indicate nell’allegato “C”
del presente contratto e ne fanno parte integrante , fatta salva la verifica
delle loro compatibilità con la congruità del fondo.
ART: 25
DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA
LEGGE 626
La Cassa Edile invierà 2 volte l’anno un kit
antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da: Scarpe
antinfortunistiche, Tute invernale ed estiva e quant’altro possa occorrere per
salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.
Questo
Istituto sarà finanziato con una percentuale a carico delle Imprese Edili
pari allo 0,50% del monte salari.
RT. 26
QUOTE DI ADESIONE
CONTRATTUALE
Con riferimento all’art.37 e 38 del CCNL ed agli accordi nazionali in materia vengono
confermate nella provincia di Pisa a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti le quote di adesione contrattuale nella misura dello
0,50, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25 del Ccnl sopraccitato maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i
datori di lavoro e in eguale misura per gli operai.
La quota nazionale sarà secondo il dettato
dell’art.37 e 38 citato.
Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Le quote di adesione contrattuale devono essere
versate, a cura del datore di lavoro, all’Ente Pisano Cassa Edile unitamente ai
contributi per la Cassa Edile e con le stesse modalità.
Con riferimento all’art. 39 del CCNL rimane
confermato, in aggiunta a quello di adesione contrattuale previsto dal presente
articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile, che rimane disciplinato
dall’accordo nazionale in materia 16/5/73.
ART: 27
ATTREZZI DI LAVORO
Ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti le
parti convengono la soppressione dell’indennità attrezzi di lavoro.
Ai lavoratori con qualifiche di Scalpellino, Muratore, Carpentiere, Terrazziere e Ferraiolo, saranno forniti direttamente dall’Impresa gli attrezzi necessari allo svolgimento delle proprie mansioni.
A partire dall’entrata in vigore del presente
Verbale di Accordo (01/09)2002, valgono le norme stabilite con l’Art. 31 del
CCNL 29 Gennaio 2000.
ART: 28
MENSA
L’impresa in relazione alla ubicazione ed alla
durata dei cantieri e al luogo di
residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate
vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
L’impresa concorre al costo del pasto nella misura
dell’80%. E comunque per u importo non superiore a E. 8,27 per ogni pasto
consumato a partire dal 01/01/2003.
La disposizione di cui ai due commi precedenti trova
applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi
dell’Art. 89 del CCNL.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto
sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di E. 3, 36
giornaliere, pari a E. 0,42 per ogni
ora di lavoro ordinario prestato dall’ 01/09/2002.
Su di esso non va compitata la percentuale di cui
all’articolo 19 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione è stato
tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.
La indennità sostitutiva di mensa non spetta agli
operai che si avvalgono del servizio
mensa, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio
medesimo in dipendenza della ubicazione del cantiere e delle mansioni svolte.
Sono assorbiti, fino a concorrenza, eventuali
trattamenti in atto a livello aziendale erogati per lo stesso titolo.
E imprese edili che con carattere di continuità, operano all’interno di stabilimenti industriali, ove già esita un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.
La indennità sostitutiva della mensa, laddove erogata
con carattere di continuità, sarà utile agli effetti del computo della
indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Per converso nel caso di attuazione del sistema del
concorso pasto, nessun elemento economico a titolo di mensa sarà computato
sugli istituti di cui sopra.
Il trattamento di cui al presente articolo, compete
anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.
ART: 29
INDENNITA’ DI TRASPORTO
E’ dovuta all’operaio una indennità a titolo di
concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.
La misura dell’indennità è ragguagliata al costo
dell’abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano nel capoluogo
ed è pertanto stabilita in E. 0,0744. per ogni ora di lavoro ordinario prestato,
a decorrere dal 01/07/91
ART: 30
Le parti si danno atto che l’indennità territoriale
di settore ed il premio di produzione restano fermi nelle misure previste dal
Contratto Integrativo Provinciale del 27/07/89.di cui alle tabelle A e B
allegate al presente contratto del quale ne fanno parte integrante.
ART: 31
DECORRENZA E DURATA
Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, il
presente contratto ha decorrenza dall’01/10/2002 e scadrà il 31/12/2005. Dopo tale
data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel
presente accordo definito.
Letto Confermato Sottoscritto
TABELLA A)
INDUSTRIA EDILE: RETRIBUZIONE CONTRATTUALE OPERAI DI PRODUZIONE
VALIDITA’ DAL 1° LUGLIO 1989
LIVELLI |
Minimi paga Base oraria |
Ind. Terr. Settore (in cifra) |
Ind. Cont. Agli effetti della L 38/86 |
Totale Retribuzione |
Ferie-Grat. Natal.-riposi Annue 23% |
TOTALE |
Operaio IV livello |
3271,60 |
1274,40 |
4851,30 |
9397,30 |
2161,38 |
11558,68 |
III livello Operai specializzati |
3037,91 |
1186,72 |
4840,25 |
9064,88 |
2084,92 |
11149,80 |
II livello Operai qualificati |
2734,12 |
1074,91 |
4825,87 |
8634,90 |
1986,03 |
10620,93 |
I livello Operai comuni |
2336,86 |
935,43 |
4807,09 |
8079,38 |
1858,26 |
9937,64 |
TABELLA B)
INDUSTRIA EDILE:RETRIBUZIONE
CONTRATTUALE IMPIEGATI
VALIDITA’ DAL 1° LUGLIO 1989
Livelli e
categorie |
Stipendio |
Premio di
produzione (in cifra
fissa) |
Indennità
di contingenza agli effetti della L.38/86 |
TOTALE |
Settimo –
imp. Di 1° Super |
808.552 |
302.092 |
850.748 |
1.961.392 |
Sesto –
Imp. 1° |
727.697 |
283.263 |
846.924 |
1.857.884 |
Quinto-Imp.
2° |
606.414 |
232.135 |
841.186 |
1.679.735 |
Quarto-Assistente
tecnico già
inquadrato |
565.986 |
201.609 |
839.275 |
1.606.870 |
Terzo –
Imp. 3° (Superiori
ed inferiori 18 anni) |
525.559 |
182.586 |
837.363 |
1.545.508 |
Secondo
–Imp. 4° (Superiori
ed inferiori 18 anni) |
473.003 |
164.106 |
834.876 |
1.471.985 |
Primo – Imp. 4° (Primo impiego) (Superiori ed inferiori 18 anni) |
404.276 |
142.320 |
831.626 |
1.378.222 |
All. A
Periodo
di riferimento dei dati assunti a base di calcolo
Da Ottobre
a Settembre anno successivo
1°
applicazione |
Ore
lavorate / 000 |
|
Addetti |
Ott.98
– Sett.99 Ott.99 – Sett.00 Ott.00 – Sett.01 |
3.353 3.699 4.017 Media 3.689 |
|
99 2.035 00 2.288 01 2.541 Media 2.288 |
Scala
ore 3.698 + 1% = base 100 = 3.726
Scala addetti 2.288 + 1% = base 100 = 2310
1) 50% del risultato operaio specializzato 2) 50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1 Gennaio 2003 in
vigore dal 1 Gennaio 2003
Oltre 4471 |
120 |
|
42,78 |
|
Oltre 2.773 |
120 |
|
42,78 |
Da 4.099 a
4.471 |
110 |
|
39,22 |
|
Da
2.773 a 2.541 |
110 |
|
39,22 |
Da 4.099 a 2.869 |
100 |
5.50% |
35,65 |
|
Da
2.541 a 1.779 |
100 |
5.50% |
35,65 |
Da 2.869 a
2.739 |
090 |
|
32,09 |
|
Da
1.779 a 1.699 |
090 |
|
32,09 |
Da 2.739 a
2.683 |
080 |
|
28,52 |
|
Da
1.699 a 1.663 |
080 |
|
28,52 |
Sotto 2.683 |
=== |
|
00,00 |
|
Sotto a 1.663 |
000 |
|
00,00 |
1) 50% del risultato operaio specializzato 2) 50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1 Dicembre 2003 in
vigore dal 1 Dicembre 2003
Oltre 4.471 |
120 |
|
54,44 |
|
Oltre 2.773 |
120 |
|
54,44 |
Da 4.099 a
4.471 |
110 |
|
49,90 |
|
Da
2.773 a 2.541 |
110 |
|
49,90 |
Da 4.099 a
2.869 |
100 |
7.% |
45,37 |
|
Da
2.541 a 1.779 |
100 |
7 % |
45,37 |
Da 2.869 a
2.739 |
090 |
|
40,83 |
|
Da
1.779 a 1.699 |
090 |
|
40,83 |
Da 2.739 a
2.683 |
080 |
|
36,29 |
|
Da
1.699 a 1.663 |
080 |
|
36,29 |
Sotto 2.683 |
=== |
|
00,00 |
|
Sotto a 1.663 |
000 |
|
00,00 |
Scala a regime per ore = 50% del Premio. Media di riferimento: 3 anni precedenti +
1% = 100 |
Scala a regime per addetti = 50% del
premio. Media di riferimento: 3 anni precedenti +
1% = 100 |
Oltre + 20 = 120 |
Oltre più 20 = 120 |
Più 10, più 20 = 110 |
Più 10, più 20 = 110 |
Più 10, meno 23 = 100 |
Più 10, meno 23 = 100 |
Meno 23, meno 29 26.5 = 90 |
Meno 23, meno 26,5 = 90 |
Meno 26.5, meno 28 = 80 |
Meno 26,5, meno 28 = 80 |
Oltre meno 28 = Zero |
Oltre meno 28 = zero |
ALL. “B”
TABELLA
ESPLICATIVA Applicazione del Risultato
100 dell’EET
LIVELLI |
NUOVO EET MENSILE |
NUOVE INDEN MENS. E PARAM |
||||
|
DAL 1/1/2003 |
DAL 1/12/2003 |
AUMENNTO A REGIME |
MANC. M. |
IND. TRASP. |
PARAMETRI |
7° LIV |
109,69 |
29,91 |
139,60 |
72,66 |
12,87 |
200 |
6° LIV |
98,72 |
26,92 |
125,64 |
72,66 |
12,87 |
180 |
5° LIV |
82,27 |
22,43 |
104,70 |
72,66 |
12,87 |
150 |
4° LIV |
76,78 |
20,94 |
97,72 |
72,66 |
12,87 |
140 |
3° LIV |
71,30 |
19,44 |
90,74 |
72,66 |
12,87 |
130 |
2° LIV |
64,17 |
17.50 |
81,67 |
72,66 |
12,87 |
117 |
1° LIV |
54,84 |
14,96 |
69,80 |
72,66 |
12,87 |
100 |
Cust. Port. Fattorini |
0,28 Orarie |
0,08 Orarie |
0,32 Orarie |
72,66 |
12,87 |
========== |
Cust. Port. Fat con all |
0,25 Orarie |
0,07 Orarie |
0,36 Orarie |
72,36 |
12,87 |
========== |
ALL. “C”
PRESTAZIONI
EXTRA-CONTRATTUALI
CONTRIBUTO MATRIMONIALE
La Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto che contrae matrimonio, un contributo una tantum nella misura di
E. 775
Viene erogato a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che abbiano coniuge o figli studenti conviventi ed a carico nelle seguenti misure :
1° Classe E 190
2° e 3° Classe E. 120
1° Classe E. 260
2°,3°,4° e 5° Classe E. 180
Per ogni figlio, per ogni anno di Corso E. 590
L’ intervento si applica anche nei confronti del lavoratore se studente.
N.B. NON HANNO DIRITTO gli studenti delle scuole Medie SE RIPETENTI e gli Universitari se non in regola con gli Esami.
In caso di morte di coniuge o figli del lavoratore iscritto, la Cassa Edile eroga in favore del medesimo il seguente importo
E. 775
In caso di morte del lavoratore a causa di malattia, infortunio o malattia professionale, la Cassa Edile eroga agli eredi
E. 775
per evento luttuoso
con una maggiorazione di E. 200
per il coniuge e per ogni figlio, purché a carico e convivente.
In caso di morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile eroga agli eredi
E. 13.000
per l’evento luttuoso ad integrazione della prestazione INAIL.
Tale integrazione viene erogata purché il lavoratore deceduto, al momento dell’evento risulti in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi.
Protesi : OCCHIALI E. 105
LENTI A CONTATTO E. 105
APPARECCHI ACUSTICI € 260
PROTESI DENTARIE E. 50 (ad elemento sostituito o incapsulato)
APPARECCHI ORTODONTICI E. 517
Tali prestazioni sono erogate anche per il coniuge ed i figli a carico, per una volta l’anno.
Solo per il lavoratore regolarmente iscritto, rimborso per una volta l’anno,fino ad un massimo di
E.
25
Per i lavoratori che presentino
ricevuta della spesa sostenuta per la dichiarazione dei redditi (mod.730 –
Unico) E. 21
INDICE
ART: 1) OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO PG 1
ART: 2) POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE PG 2
ART: 3) ACCOGLIENZA PG 3
ART: 4) FORMAZIONE PG 3
ART: 5) PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO PG 4
ART: 6) COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE PG 4
ART: 7) CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PG 8
ART; 8) APPALTI E SUB APPALTI PG 10
ART: 9) AMBIENTE DI LAVORO PG 12
ART:10) SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO PG 12
ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PG 13
ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE “OP” PG 15
ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI PG 15
ART: 14) FERIE PG 16
ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO PG 16
ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E GN. PG 16
ART: 17) INDENNITA PER LAVORI DISAGIATI PG 17
ART: 18) TRASFERTA PG: 17
ART: 19) TRASFERIMENTO PG 17
ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO PG 18
ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE PG 18
ART: 22)
APES – PREVEDI PG: 19
ART: 23) CENTRO RICREATIVO PG 19
ART: 24) ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE PG 20
ART: 25) KIT ANTINFORTUNISTICO PG 20
ART: 26) QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE PG 20
ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO PG 21
ART: 28) MENSA PG 21
ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO PG 22
ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E P.P. PG 22
ART: 31) DECORRENZA E DURATA PG 22
TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI SETTORE PG 23
TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD. IMP PG 23
ALLEGATO “A” PARAMETRI PG 24
ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA PG 25
ALLEGATO “C” PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PG 26