ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA

 

 

 

 

Pisa 07/10/2002

 

 

 

Addì 07 Ottobre 2002 presso la sede dell’Unione Industriale Pisana

 

 

 

Tra il Gruppo Costruttori Edili  rappresentato dal presidente, assistito dalla Unione Industriale Pisana

 

 E

 

FENEAL-UIL , rappresentata da Bugnoli Mario

FILCA- CISL rappresentata da Petrone Alfonso e Seghetti Roberto

FILLEA-CGIL rappresentata da Draicchio Giovanni, Ledda Antonio e Giannasio Giovanni

 

 

 

Una delegazione di lavoratori composta da:

 

 

Chiarini Giuseppe, Pasquinuzzi Fabio, Codella Pasquale, Turelli Francesco, Mizioli Claudio, Ragoni Paolo, Giannetti Fabio, Dei Patrizio e Cartone Pablo

 

 

Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL per le Imprese Edili a valere per le aziende edili della Provincia di Pisa

 

INDICE

 

ART: 1)   OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO                     PG           4

ART: 2)   POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE                                                               PG           5

ART: 3)   ACCOGLIENZA                                                                                                              PG           6

ART: 4)   FORMAZIONE                                                                                                                PG           6

ART: 5)   PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO                                                                          PG           7

ART: 6)   COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE                                                                          PG           7

ART: 7)   CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE                                      PG           11

ART; 8)   APPALTI E SUB APPALTI                                                                                                          PG           13

ART: 9)   AMBIENTE DI LAVORO                                                                                               PG           15

ART:10)  SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO                                                                              PG           15

ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE                                                                             PG           16

ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE “OP”                                                                   PG           18

ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI                                                                                                        PG           18

ART: 14) FERIE                                                                                                                                                PG           19

ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO                                                                                                          PG           19

ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E GN.                                                                                            PG           19

ART: 17) INDENNITA PER LAVORI DISAGIATI                                                                                     PG           20

ART: 18) TRASFERTA                                                                                                                                   PG:          20

ART: 19) TRASFERIMENTO                                                                                                                         PG           20

ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO                                                                                 PG           21

ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE                                                                                     PG           21

ART: 22) APES – PREVEDI                                                                                                                            PG:          22

ART: 23) CENTRO RICREATIVO                                                                                                  PG           23

ART: 24) ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE                                                                 PG           23

ART: 25) DOTAZIONE  ANTINFORTUNISTICA “ Legge 626”                                                             PG           23           

ART: 26) QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE                                                                               PG           24

ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO                                                                                                PG           24

ART: 28) MENSA                                                                                                                                            PG           25

ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO                                                                                                     PG           25

ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E P.P.                                                                                           PG           25

ART: 31) DECORRENZA E DURATA                                                                                                         PG           25

TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI SETTORE                                                                            PG           26

TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD. IMP                                                                                    PG           26

ALLEGATO “A” PARAMETRI                                                                                                                    PG           27

ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA                                                                               PG           28

ALLEGATO “C” PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI                                                   PG           29                                                                                         

 

 

 

 

ART.1

 

OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO

 

Premesso che:

 

 

 

 

 

1.1    – L’Osservatorio avrà l’obiettivo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei   fenomeni dell’industria delle costruzioni per la Provincia di Pisa quale supporto per l’attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli;

 

1.2    – L’Osservatorio analizzerà ed elaborerà i seguenti dati territoriali aggregati:

 

 

1.3    – Il sistema di raccolta delle informazione dell’Osservatorio sarà articolato come segue:

 

 

1.4    – Il Gruppo Costruttori Edili e i sindacati territoriali FENEAL, FILCA e FILLEA:

 

 

 

 

 

 

 

Art.2

 

POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE.

 

            Le parti condividono e fanno proprio quanto convenuto tra ANCE e OO . SS dei lavoratori con il punto VII dell’ accordo 29 Gennaio 2002 in materia di politica a sostegno della  regolarità contributiva attraverso l’uso degli Organismi Paritetici previsti dal C.C.N.L.

            Al riguardo le parti si faranno promotrici, nei confronti di INPS e INAIL di tutte le azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

            Altra condivisione riguarda la richiesta congiunta per l’apertura di tavoli di confronto con le Istituzioni per definire le modalità ed i comportamenti delle Istituzioni stesse circa gli obblighi derivanti dall’applicazione del comma “C” del punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.

            Anche in ragione del comma “H” del sopraccitato accordo, le parti si incontreranno per dare attuazione completa al punto VII dell’accordo 29 Gennaio 2002.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

 Allo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nel settore delle Costruzioni nella provincia di Pisa, le parti convengono di avviare un sistema di rapporto permanente con i centri per l’impiego della provincia di Pisa finalizzato a:

-         Raccogliere le richieste dell’Industria Edile distinte per Qualifiche, caratteristiche professionali, scolarità, eventuali esperienze o eventuali altri requisiti di interesse per le imprese e per tipologia contrattuale.

-         Raccogliere le richieste dei soggetti in cerca di occupazione disponibili ad inserirsi nel mondo dell’Industria Edile.

-         Operare affinché, tramite gli stessi Centri per l’Impiego, detti soggetti possano contattare le Imprese Edili per colloqui conoscitivi, previa informazione preventiva  al Lavoratore che detti colloqui non hanno carattere vincolante per la stessa Impresa.

-         Monitorare con periodicità quadrimestrale gli esiti degli incontri domanda offerta, sia per i rapporti di lavoro stipulati sia per quelli non andati a buon fine, evidenziandone le motivazioni e sulla base di queste apportare le correzioni del caso all’iniziativa delle parti.

-         Le parti stesse definiranno le modalità di attuazione di quanto sopra convenuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art: 3

 

ACCOGLIENZA

 

3.1.) Le parti, premesso la condivisione circa le difficoltà per le Imprese Edile connesse  al reperimento di personale, con particolare riferimento alle alte professionalità, Tenuto conto che dette difficoltà inducono le Imprese Edili a reperire il personale necessario anche  in altre province con costi oggettivamente superiori alla norma, considerano importante avviare una serie di iniziative atte ad affrontare e a dare una soluzione al problema.

 

ART: 4

 

FORMAZIONE

 

3.1) Le parti confermano la loro costante attenzione alla formazione permanente della forza lavoro già occupata nel settore Edile e a quella rivolta alla formazione dei giovani che intendono inserirsi nel settore.

A tal fine ritengono opportuno individuare forme di collaborazione con il mondo della scuola per sviluppare una più completa conoscenza del settore Edile, delle professionalità ed opportunità che in esso si esprimono e delle prospettive occupazionali che può offrire ai giovani.

 

Ritengono altresì necessario ed opportuno attivare forme strutturate di rapporto con i Centro per l’Impiego della provincia di Pisa in modo tale che essi possano:

 

-         fornire ai soggetti in cerca di prima occupazione, mediante i colloqui di orientamento al lavoro, adeguate e compiute informazioni sulla specificità del settore Edile.

-         Rilevare le disponibilità dei suddetti soggetti ad inserirsi nel settore Edile.

-         Rilevare le professionalità privilegiate dei suddetti soggetti.

 

In forza delle conoscenze in tal modo acquisite e delle necessità raccolte presso il mondo delle Imprese, sarà possibile definire progetti, indirizzati alla formazione specifica per un utile inserimento nel mondo del lavoro edile, che saranno presentati agli Enti competenti ed in particolare alla Provincia di Pisa per ogni possibile intervento di finanziamento pubblico.

 

In particolare si definisce fin da ora che nei programmi formativi pre-assunzione, predisposti dagli Enti Formativi pubblici o dalla bilateralità edile, quale parte integrante dalla didattica predisposta, saranno inseriti specifici interventi in materia di sicurezza sul lavoro, tali interventi saranno poi completati dalle Aziende all’atto dell’inserimento  con interventi riguardanti la specificità dell’Impresa.

 

Le parti, riconoscendo l’Ente Pisano Scuola Edile la struttura più qualificata per seguire l’evolversi delle professionalità nel settore e per favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico dell’Industria delle Costruzioni, convengono sulla necessità di adeguare il ruolo dell’Ente  stesso a quello richiesto dalla nuova legislazione .

 

A tale riguardo convengono sulla necessità che l’ente pisano scuola Edile assuma tutte le iniziative possibili  per  essere accreditato e riconosciuto presso il dipartimento preposto dalla Regione Toscana, quale Ente per la formazione professionale nella provincia di Pisa.

 

Per il raggiungimento di questo obiettivo le parti concordano, anche dopo aver preso visione del regolamento attualmente in fase di definizione, sull’opportunità di aderire al Consorsio Regionale Formedil .

 

Le parti confermano il loro impegno a far si che l’Ente Pisano Scuola Edile, anche in rapporto ai maggiori compiti che gli deriveranno, segua un’evoluzione adeguata per far fronte alla domanda  presunta già prevista dalle norme della legislazione vigente, e di operare affinché la struttura dell’Ente sia organizzata per rispondere con criteri di competitività e di qualità all’impegno che esso dovrà assolvere.

Nella prospettiva di cui sopra, le parti valuteranno la possibilità di rendere adeguata la stessa sede in cui l’ente dovrà operare.

 

Art.5

 

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

Le parti riconoscono rilievo prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri ed al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi.

In coerenza con quanto sopra confermano l’importanza della elezione diretta da parte di lavoratori al loro interno del Rappresentante per la sicurezza quale soggetto essenziale per la consultazione e la partecipazione dei lavori a tutte le problematiche in materia, in linea con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994.

Le parti convengono, altresì, di dare attuazione a quanto previsto dal dettame contrattuale in materia di sicurezza sul lavoro.

 

 

ART: 6

 

COMITATO  PARITETICO TERRITORIALE

Per la prevenzione degli infortuni , l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di PISA

 

 

In attuazione dell’art. 88 del C.C.N.L. del 29 Gennaio 2000 e del Contratto integrativo territoriale 20 Maggio 98, si convengono le seguenti norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

 

Art: 1

 

L’organizzazione e l’attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, costituito a norma dell’art. 88 del C.C.N.L. 29 Gennaio 2000 e dell’art. 5 del contratto Integrativo Territoriale del 20 Maggio 98 per i dipendenti dalle Imprese Edili ed Affini della provincia di Pisa, sono disciplinate come segue:

IL comitato costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 N° 626.

Delle funzioni e delle iniziative del Comitato potranno beneficiare tutte le Imprese in regola con il contributo di cui al successivo art. 10.

Art: 2

 

Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:

 

-         N° 3 dal gruppo Costruttori Edili della Unione Industriale Pisana

-         N° 3 dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori.

 

Il Gruppo Costruttori Edili e le Organizzazioni Sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in eguale numero, membri supplenti che possono presenziare agli incontri senza diritto di voto.

 

I membri del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

 

E’ però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

 

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

 

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

 

Tutte le cariche sono gratuite.

 

 

ART: 3

 

 

Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 4 membri del Comitato stesso.

 

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto via fax almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

 

 

ART: 4

 

 

Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte lavoratrice.

 

 

ART: 5

 

 

Il Comitato e la Segreteria hanno sede presso l’Ente Pisano Scuola Edile che provvederà al supporto organizzativo e amministrativo.

 

 

 

 

 

 

 

ART: 6

 

 

Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli Infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovono idonee iniziative.

 

A tal fine il Comitato:

 

a) Si avvale della collaborazione di Enti o Istituzioni specializzati

b) Suggerisce l’adozione di iniziative dirette:

 

- Alla diffusione nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica.

- Allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della                                          normativa antinfortunistica.

- All’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le       maestranze Edili, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione , i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché i coordinatori per la sicurezza.

- All’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline della prevenzione nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia.

 

c) Si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai lavoratori o dai datori di lavoro.

 

d) Esercita con le procedure di cui all’art, 8, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure di prevenzione e sull’igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo anche dei tecnici messi a disposizione dal Gruppo Costruttori Edili  e addetti al servizio di consulenza antinfortunistica del gruppo medesimo.

 

e) Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’art. 20 del Decreto legislativo del 19 Settembre  1994 n° 626.

- Svolge, eventualmente avvalendosi dell’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Provvede alla istituzione e conservazione di un “ elenco “ dei nominativi dei Rappresentanti alla sicurezza.

-         Certifica, in funzione di norme di Legge vigenti, la formazione dei Coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Ente Scuola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART: 7

 

 

Il Comitato provvede a definire programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’art. 6.

 

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni Nazionali firmatarie del CCNL per la formulazione di suggerimenti.

 

 

ART: 8

 

 

L’attività di cui alla lettera d) dell’art. 6 è disciplinata come segue:

 

La segreteria sottopone all’esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell’art. 6 e relative a situazioni de asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

 

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergono fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di Legge e contrattuali vigenti, dispone l’effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.

 

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’Impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire  successivamente al Comitato sull’esito della visita.

 

Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

 

Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell’esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

 

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle Imprese alle quali fanno capo i cantieri o ristabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l’elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l’igiene o l’ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati. Sarà effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.

 

Ove alla seconda visita risulta che l’inadempienza rimane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute più opportune.

 

Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

 

Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le Imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla Legge.

 

 

 

 

ART: 9

 

 

I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d’Ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

 

 

ART: 10

 

 

L’attività del Comitato è finanziata mediante un incremento dello 0,60% del contributo di cui all’art. 93 del vigente CCNL a partire dal 01 Ottobre 2002.

 

 

ART: 11

 

 

Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è differita all’esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti.

 

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

 

 

ART: 7

 

CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

 

 

Con riferimento all’art. 38 del CCNL del 29 Gennaio 2000 vengono confermati lo Statuto e i regolamenti dell’Ente Pisano Cassa Edile.

 

a)      Cassa Edile

 

In applicazione del 6° comma dell’art. 37 del CCNL 29 Gennaio 2000, il contributo per la Cassa Edile rimane confermato nella seguente misura:

- a carico del datore di lavoro              2.50%

- a carico del lavoratore                       0.50%

                                               _________________

                                               Totale  3.00%

 

La misura del contributo è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000

Il contributo di cui sopra deve essere versato all’Ente, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme stabilite dal regolamento dell’Ente.

I datori di lavoro devono versare all’Ente, ogni mese , gli importi del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, dovuti agli operai, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Ente.

Il ritardo nel versamento del contributo di cui sopra, nella trasmissione all’Ente delle denunce dei lavoratori occupati, nel versamento degli importi da accantonare, comporta per le aziende l’onere del pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle norme contrattuali e statutarie.

I proventi delle multe applicate per provvedimenti disciplinari a norma dell’art. 99 del vigente CCNL, dovranno essere versati dai datori di lavoro mensilmente all’Ente.

L’Ente deve liquidare agli operai le somme per ciascuno di essi accantonate senza interessi ed al netto delle somme trattenute dall’Ente a titolo di rimborso spese, secondo le modalità e le scadenze previste dalle norme contrattuali e regolamentari.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate a sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato all’Ente, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Gli importi che, dovuti per qualsiasi titolo all’Ente, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa nei termini stabiliti dai Regolamenti, passeranno in proprietà dell’Ente stesso.

Le Associazioni sindacali stipulanti si riservano di concordare, per ciascun esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 lett. a) comma 14 e seguenti del CCNL  29 Gennaio 2000, le prestazioni della Cassa Edile demandate agli accordi locali nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

In detto contesto, in occasione dell’esame del bilancio sarà preso in esame nel suo complesso il problema delle prestazioni nelle loro varie articolazioni.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali, tra le dette prestazioni, finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocollo aggiuntivo del presente contratto, protocollo che formerà parte integrante del contratto.

 

b)      Scuola Edile

 

Il contributo per la Scuola Edile, a carico dei soli datori di lavoro, rimane stabilito nella misura dello 0,40% degli elementi della retribuzione  di cui al punto 3) dell’art. 25 CCNL 29 Gennaio 2000.

Il contributo in parola sarà suscettibile di revisione quando l’accertamento di esigenze obiettive di intervento ne consigli l’adeguamento.

Il contributo di cui sopra deve essere versato all’Ente Pisano Scuola Edile, a cura del datore di lavoro, ogni mese, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Il ritardato versamento del contributo di cui sopra comporterà, a carico dei datori di lavoro inadempienti, l’onere del pagamento degli interessi compensativi di danno nelle misure stabilite dalle norme contrattuali e statutarie.

Le parti riconfermano la volontà di proseguire nelle iniziative già assunte per la costituzione ed il funzionamento di strutture permanenti rivolte alla formazione professionale dei giovani che intendono inserirsi nel settore edile ed alla qualificazione professionale dei lavoratori già operanti nel settore.

In una visione organica delle finalità da perseguire saranno tenute presenti le possibilità di intervento finanziario della Regione, dei suoi Enti delegati, del Fondo Sociale Europeo e degli eventuali altri Enti competenti.

Le parti riconfermano comunque nella scuola edile l’istituto più qualificato per seguire l’evolversi della professionalità nel settore edile e per favorire la loro coerenza con il progresso tecnologico dell’industria delle costruzioni.

In particolare convengono sulla necessità di sviluppare corsi di formazione destinati a giovani suscettibili di assunzione con contratto di formazione e lavoro.

La formazione professionale dovrà comprendere: l’insegnamento teorico da svolgersi nelle sedi predisposte e l’addestramento pratico da svolgersi sui luoghi di lavoro, intendendo per questi i cantieri delle imprese edili e affini.

Allo scopo di favorire la partecipazione degli allievi ai corsi della Scuola saranno previste forme di incentivazione economica.

Saranno altresì attivate forme organiche di rapporto e di collaborazione con il mondo della scuola per favorire anche con il supporto di mezzi audiovisivi una più compiuta conoscenza del settore edile, delle professionalità che in esso si esprimono e delle prospettive occupazionali che esso può offrire alle giovani leve.

 

 

Art.8

 

APPALTI E SUBAPPALTI

 

A)    – Le parti confermano che, qualora un’impresa, nel rispetto delle vigenti norme in materia, affidi in appalto o in subappalto lavorazioni edili, dovrà far obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare ai propri dipendenti utilizzati nelle suddette lavorazioni i trattamenti previsti dai vigenti accordi nazionali e provinciali, compresa la necessaria iscrizione alla Cassa Edile pisana.

In questo quadro, le parti  assumano reciproco impegno affinché la norma di cui all’art. 15 del  CCNL 29 Gennaio 2000 sulla disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti trovi concreta e puntuale realizzazione; in particolare sottolineano l’obbligo facente carico alle imprese aggiudicatarie di comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e ricordano che le imprese sono tenute in solido con le imprese subappaltatrici ad assicurare ai dipendenti di queste ultime il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli accordi integrativi provinciali nonché le norme sulla sicurezza.

 

B)     – Al fine di consentire al settore delle costruzioni la preventiva conoscenza delle opportunità    

di lavoro connesse agli appalti pubblici, si ritiene opportuno che gli enti appaltanti segnalino      alla Cassa Edile tutti gli appalti di lavori pubblici banditi e sanciscano l’obbligo per le imprese aggiudicatarie dei lavori, di certificare alla stazione appaltante la iscrizione alla Cassa Edile della stessa Impresa e quella eventualmente in sub appalto ed auspicano che, comunque, tutte le stazioni appaltanti inviino alla Cassa Edile copia dei bandi delle gare indette.

 

C) Le parti confermano la disciplina del subappalto così come sancita dalle norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro (art.15).

Si riafferma  pertanto l’impegno di assicurare alla norma esistente puntuale applicazione, dando l’opportuno rilievo alle informazioni previste in materia dal III comma del punto A) del <<sistema di informazioni>> previsto dal CCNL.

            Identificano nella formulazione che segue la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alla Cassa Edile in Applicazione dell’art.15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCOMANDATA A.R.

 

 

 

-         Alla Cassa Edile

-         Ai Dirigenti della Rappresenta Sindacale Aziendale

-         All’istituto Nazionale della Previdenza      Sociale (INPS)

      Sede di …………………….

-    All’Istituto Nazionale per L’assicurazione  

      contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL)

    sede di …………………….

 

 

Oggetto: CCNL 29 Gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini –

  Appalto e  subappalto.

 

 

            La sottoscritta impresa (1) ………………………………………………, agli effetti della <<disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti>> contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale 29 Gennaio 2002  per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di …………………………… alla impresa …………………………………(2) con sede Legale in…………………………………….Via ………………………………N°……Tel……….

 

            Per la Cassa Edile ed i dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice.

 

 

timbro e firma

 

 

       n.1 allegato Cassa Edile

(1)   Denominazione e sede dell’impresa appaltante o subappaltante

(2)   Denominazione e sede dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART: 9

 

AMBIENTE DI LAVORO

 

Ferme restando le norme di legge e di contratto in materia, nei cantieri con almeno 3 lavoratori, che abbiano una durata superiore a sei mesi, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:

-         una baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, ad uso refettorio-spogliatoio, dotata di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande  nonché degli accorgimenti atti a rendere igienico l’ambiente;

-         WC e lavandino con acqua corrente.

 

Nei cantieri ove l’impresa occupi più di 20 dipendenti e l’opera abbia una durata superiore a 2 anni, l’impresa metterà a disposizione dei lavoratori:

-         una baracca metallica coibentata, in legno o in altra struttura provvisionale, riscaldata nei mesi invernali, suddivisa in 2 locali: l’uno ad uso di spogliatoio, l’altro ad uso di refettorio, dotato di quanto necessario per conservare e riscaldare le vivande. I due locali possono essere costituiti anche da due baracche distinte;

-         WC e lavandini, doccia, con acqua corrente calda e fredda.

 

Le condizioni di obiettiva impossibilità da parte dell’impresa di osservare le norme contrattuali sopraesposte saranno esaminate caso per caso dal costituendo Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

 

 

Art.10

 

SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO

 

 

            Ai sensi dell’art. 9 del CCNL 29 Gennaio 2000, nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

            Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

            Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensione o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.

            In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il dispositivo dell’art. 2 della legge 6 agosto 1975, n.427.

            L’impresa  procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.

            In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassa le due settimane,l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

            In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

 

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE

 

Fermo Restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.

 

rt.11

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

Vista la lettera d) dell’art.39 e l’art.47 del CCNL per le imprese edili ed affini 29 Gennaio 2000;

 

Visto l’accordo 29 Gennaio 2002 sottoscritto dall’A.N.C.E. e da FENEAL - UIL      FILCA - CISL e FILLEA - CGIL Nazionali

Ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell’elemento economico territoriale debba essere correlata all’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

 

vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e  le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 Novembre 1996, n.213;

 

visto l’articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135;

 

si conviene quanto segue:

 

1)      Gli indicatori ed il sistema di misurazione dell’E.E.T. individuati e definiti nei punti da 2.1 a 2.8 dell’Art. 2 del Contratto Provinciale di lavoro 20 Maggio 1998 vengono confermati e di seguito riportati quale normativa vigente, mentre viene soppressa la norma transitoria di cui allo stesso articolo.

 

2)      L’allegato A e la tabella esplicativa del richiamato Contratto sono sostituite dall’allegato “A” e dall’allegato “B” allegati al presente Contratto e ne costituiscano parte integrante.

 

3)      A decorrere dal 1° Gennaio 2003, al raggiungimento del risultato 100, corrisponderà il valore massimo conseguibile ai sensi dell’accordo nazionale di riferimento, dell’11% dei minimi di paga base e di stipendio, elevato al 14% dal 1° Dicembre 2003, gli importi sono indicati nell’allegato e tabella di cui al precedente punto 2.

 

 

3.1 – L’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa ed i risultati  conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l’escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti all’Ente Pisano Cassa Edile riguardanti il numero dei lavoratori iscritti e le ore             

  lavorate.Le parti definiranno di comune intesa l’individuazione dei dati omogenei di riferimento.

 

3.2 – La possibile ed eventuale entità dell’elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell’art.39 e dell’art. 47 del CCNL 29 Gennaio 2000, viene fissata dall’escursione degli indicatori secondo le mobilità previste nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il peso degli indicatori è determinato nella misura del 50% dalle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile e nella misura del 50% dal numero dei lavoratori iscritti alla stessa Cassa.

I risultati rilevati sui predetti indicatori sono compensabili reciprocamente, fermo restando che l’entità dell’elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal Punto II dell’accordo sindacale nazionale del 29 Gennaio 2002.

 

3.3 – L’elemento economico territoriale è un valore annuo corrisposto in ratei mensili posticipati derivanti dal confronto: media dei 3 anni precedenti +1% degli elementi di cui al punto 3.1 e 3.2 su mese corrente così come esplicitato al punto 3.4. Alla fine di ciascun anno solare, nel mese di gennaio successivo, si provvede alla verifica dei dati annuali così come al punto 3.1, 3.2 definiti, provvedendo in caso di scostamento rispetto al dato campione, agli eventuali conguagli, fermo restando la misura massima di cui al citato accordo 29/01/2002.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si provvederà all’immediato conguaglio sulla base dei dati disponibili.

 

3.4 – Nel corso dell’anno le anticipazioni dell’E.E.T., a cadenza mensile posticipata, verranno erogate secondo le seguenti modalità:

 

a)      viene individuato di intesa tra le parti un campione di 10 imprese le quali forniranno  

      all’Ente Pisano Cassa Edile il numero degli addetti e delle ore lavorate nel singolo mese,

 

b)      i dati del campione saranno raffrontati con le scale di cui all’allegato A, e sarà quindi 

      individuato il valore economico della anticipazione mensile.

 

In sede di verifica degli indicatori su base annua, da effettuarsi nel mese di Gennaio dell’anno successivo(Gennaio 2004 per l’anno 2003, Gennaio 2005 per l’anno 2004 e Gennaio 2006 per l’anno 2005) si procederà alla consuntivazione dei risultati ed agli eventuali relativi conguagli.

 

 

 

3.5 – Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l’importo dell’elemento economico territoriale spettante con l’ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

 

3.6 – Per i lavoratori assunti in corso di anno nonché per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare sempre in corso di anno,l’E.E.T. verrà corrisposto pro quota proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno di assunzione o di cessazione del rapporto.

 

3.7 – Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l’elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali del 29 Gennaio 2000 e 2002, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, e dell’art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.

 

3.8 – Viene costituita una commissione Paritetica di 6 componenti (tre espressione del Gruppo Costruttori Edili e tre espressione delle OO.SS. di categoria) cui è conferita la funzione di verificare eventuali controversie applicative dell’E.E.T. Tale Commissione ha sede presso L’Unione Industriale Pisana.

 

ART: 12

 

OPERAI: PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE

 

Ai sensi dell’Accordo Nazionale sottoscritto tra le parti il 29 Gennaio 2002 le parti convengono che con il mese di Dicembre 2002, contemporaneamente  all’erogazione della G.N., sarà erogata una prestazione aggiuntiva di APE a carico del fondo per l’Anzianità Professionale Edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 Settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

 

Per gli Operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 Settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione APE, nell’arco del biennio 1° Ottobre 2000 – 30 Settembre 2002.

 

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata:

 

1) Operaio Comune                                                  174,95

2) Operaio Qualificato                                   204,69

3) Operaio Specializzato                                           227,43

4) Operaio di IV Livello                                            244,93

 

La Cassa Edile di Pisa farà fronte alla suddetta prestazione con le eccedenze del fondo APE straordinaria e con quelle della gestione dell’APE ordinaria.

 

ART: 13

 

UNA TANTUM IMPIEGATI

 

Per la categoria degli Impiegati è riconosciuta una ( una tantum ) nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di Dicembre 2002.

 

1) Impiegato di 1° Livello                                                      174,95

2) Impiegato di II Livello                                                       204,69

3) Impiegato di III Livello                                                      227,43

4) Impiegato di IV Livello                                                     244,93

5) Impiegato di V  Livello                                                      262,42

6) Impiegato di VI Livello                                                     314,91

7) Impiegato di VII Livello                                                    349,90

 

La predetta una tantum è frazionata in dodicesimi, in relazione all’Anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’Anzianità superiore a 15 giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.

 

 

 

 

 

Art.14

 

FERIE

 

Con riferimento all’art.16 del CCNL 29 Gennaio 2000, premesso che l’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per squadra o individualmente, per la provincia di Pisa si ravvisa l’opportunità che di norma venga goduto almeno un periodo continuativo di ferie di due settimane a cavallo del 15 agosto.

Le parti ravvisano inoltre l’opportunità che una terza settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali, possa essere goduta nel periodo natalizio e/o di fine anno. Una settimana sarà goduta nell’arco dell’anno.

 

 

Art.15

 

FESTIVITA DI FINE D’ANNO

 

Nel periodo 24  Dicembre – 6 Gennaio compreso potranno essere definite, a livello aziendale, fermate totali o parziali dell’ attività lavorativa ove compatibili con le esigenze produttive.

Resta inteso che, qualora vengano definite tali fermate, le stesse si intendono già retribuite con la corrispondente quota del 4,95% dovuta per i riposi annui di cui al punto B) dell’ art. 5 del vigente C.C.N.L..

 

Art 16

 

MUTUALIZZAZIONE ACCANTONAMENTI  FERIE E G.N.

 

La percentuale  per ferie, e gratifica natalizia, spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale e per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza della anzianità.

Nella predetta ipotesi sarà corrisposta all’operaio la differenza fra l’importo della percentuale ed il trattamento economico allo stesso corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore.

L’obbligo di cui al comma precedente è assolto dalle imprese in formula mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un contributo nella misura dello 0.50% sugli elementi di cui all’art. 25 punto 3 del CCNL 29 Gennaio 2000.

La misura di detto contributo sarà variata annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Dal primo Ottobre 2006 la misura del contributo sarà verificata ed eventualmente variata  sulla base delle risultanze della gestione corrente di detto Istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.17

 

INDENNITA’ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

 

            Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall’art. 21 del CCNL 29 Gennaio 2000, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:

 

- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti

   e normalmente  sottoposti a  getti d’acqua:        7%

- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette

 e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena:    20%

 

Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell’art. 25 del contratto collettivo nazionale sopraccitato.

 

 

Art: 18

 

TRASFERTA

 

            All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

            L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una diaria dell’11% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

            Restano ferme tutte le altre norme previste dall’art. 27 del citato contratto nazionale.

 

Art: 19

 

TRASFERIMENTO

 

            All’operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabilire dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato con l’impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

            Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

            Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta <<una tantum>> una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l’impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell’operaio(se capofamiglia o no) e del fatto che l’impresa fornisca o meno l’alloggio nella nuova località.

            L’operaio ha diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

            Il trasferimento deve essere comunicato all’operaio con un congruo preavviso.

L’operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

            Qualora peraltro l’operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All’operaio che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, pur che il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di necessità di decesso dell’operaio entro due anni dal trasferimento, l’impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l’operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, pur che il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell’operaio.

 

 

ART: 20

 

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

 

 

Premesso che le parti concordano anche in questo caso sul riferimento nazionale per quanto attiene alle spettanze retributive, si conviene, in tema di erogazione dell’indennità di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, che le parti provvederanno ad intervenire presso l’INAIL per rendere quanto più possibile solleciti i tempi di erogazione dell’indennità giornaliera.

Nel caso in cui comunque detti tempi non risultassero, per ragioni contingenti, rispondenti al carattere di sostentamento della prestazione assistenziale, le parti provvederanno a sollecitare l’istituto affinchè si avvalga della norma di cui all’art. 70 del DPR 30/06/65 n. 1124 attraverso anche la stipula di apposita convenzione con i datori di lavoro, ferma restando la non assoggettabilità a contribuzione degli anticipi erogati per conto dell’istituto.

 

 

ART: 21

 

 ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE

 

 

Per questo istituto valgono le norme previste dall’articolo 30 del CCNL 29 Gennaio 2000 e dal regolamento di cui all’allegato c) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 3%, a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL  per tutte le ore di lavoro ordinario e delle ore di cui all’art. 18 del CCNL. “ Festività “

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze della gestione. A partire dal primo ottobre 2006 la eventuale revisione di detta percentuale sarà in relazione alle esigenze della gestione corrente dell’istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.22

 

PUNTO V DELL’ACCORDO NAZIONALE 29 GENNAIO 2002-

APES - PREVEDI

In coerenza con quanto previsto dal punto V dell’accordo Nazionale 29 Gennaio 2002, le parti, nell’intento di perseguire l’obiettivo di ridurre il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’Industria delle costruzioni e contemporaneamente di mantenere ed  implementare gli interventi per i lavoratori iscritti alla Cassa  Edile, convengono il seguente assetto per la contribuzione all’Ente medesimo a valere dall’esercizio2002:

Denominazione Contributo

A carico dell’Impresa

A carico degli Operai

Totale

Contributo Cassa

Edile

 

2,50%

 

0,50%

 

3,00%

Quota di adesione contrattuale Nazionale

 

0,2222%

 

0,2222%

 

0,4444%

Quota di adesione Contrattuale Territ.

 

0,61%

 

0,61%

 

1,22%

Contributo

APE

 

3,00%

 

===

 

3,00%

Contributo APES PREVEDI

 

 

0,50%

 

===

 

0,50%

Contributo Oneri Mutualizzati

 

0,50%

 

===

 

0,50%

Contributo per Assist. Extracontrattuale

 

1,20%

 

===

 

1,20%

Centro

Ricreativo

 

0,30%

 

===

 

0,30%

D: Lgs

N° 626

 

0,50%

 

===

 

0,50%

 

        TOTALE

 

10,6644%

Tenuto conto della rilevata situazione di equilibrio della gestione APES e ferma restando detta situazione fino alla data della sua cessazione, le parti convengono, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del presente articolo, di destinare la contribuzione dello 0,50% prevista per tale istituto, a decorrere dal Primo Ottobre 2002, al fondo che si andrà a costituire al fine di assolvere, in forma “ Mutualistica “ e con effetto liberatorio, gli obblighi delle Imprese verso il Fondo di Previdenza Integrativa “ PREVEDI “, a favore dei propri operai che aderiranno volontariamente al fondo stesso.

Le parti, entro il 30 Settembre di ogni anno si incontreranno per le opportune verifiche sul funzionamento del sistema adottato e sulla congruità del fondo.

Nell’ipotesi che PREVEDI non trovasse attuazione ovvero che norme di Legge e/o decisioni delle parti Nazionali modificassero l’orientamento in materia di PREVEDI, le parti si incontreranno per decidere la destinazione dello 0,50% e delle entità economiche nel frattempo accantonate.

 

ART: 23

 

CENTRO RICREATIVO

 

Si conviene di costituire un fondo a carico delle Imprese a sostegno dell’attività del Centro Ricreativo   nella misura dello 0,30 del monte salari dal 01/10/2002

 

 

ART: 24

 

ASSISTENZA EXTRA CONTRATTUALE

 

Le prestazioni extracontrattuali saranno finanziate con un contributo  dell’1,20%. A carico delle imprese a partire dal 01/10/2002

 

Le nuove prestazioni sono indicate nell’allegato “C” del presente contratto e ne fanno parte integrante , fatta salva la verifica delle loro compatibilità con la congruità del fondo.

 

 

ART: 25

 

DOTAZIONE ANTINFORTUNISTICA LEGGE 626

 

 

La Cassa Edile invierà 2 volte l’anno un kit antinfortunistico ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile costituito da: Scarpe antinfortunistiche, Tute invernale ed estiva e quant’altro possa occorrere per salvaguardare la incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro. 

 

 Questo Istituto sarà finanziato con una percentuale a carico delle Imprese Edili pari  allo 0,50% del monte salari.

 

RT. 26

 

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

 

Con riferimento all’art.37 e 38 del CCNL  ed agli accordi nazionali in materia vengono confermate nella provincia di Pisa a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti le quote di adesione contrattuale nella misura dello 0,50, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del Ccnl sopraccitato maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro e in eguale misura per gli operai.

La quota nazionale sarà secondo il dettato dell’art.37 e 38 citato.

 

Le quote di adesione contrattuale a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di adesione contrattuale devono essere versate, a cura del datore di lavoro, all’Ente Pisano Cassa Edile unitamente ai contributi per la Cassa Edile e con le stesse modalità.

Con riferimento all’art. 39 del CCNL rimane confermato, in aggiunta a quello di adesione contrattuale previsto dal presente articolo, il sistema delle deleghe tramite Cassa Edile, che rimane disciplinato dall’accordo nazionale in materia 16/5/73.

 

 

 

ART: 27

 

ATTREZZI DI LAVORO

 

 

Ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti le parti convengono la soppressione dell’indennità attrezzi di lavoro.

Ai lavoratori con qualifiche di Scalpellino, Muratore, Carpentiere, Terrazziere e Ferraiolo, saranno forniti direttamente dall’Impresa gli attrezzi necessari allo svolgimento delle proprie mansioni.

A partire dall’entrata in vigore del presente Verbale di Accordo (01/09)2002, valgono le norme stabilite con l’Art. 31 del CCNL 29 Gennaio 2000.

 

ART: 28

 

MENSA

 

 

L’impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri  e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.

L’impresa concorre al costo del pasto nella misura dell’80%. E comunque per u importo non superiore a E. 8,27 per ogni pasto consumato a partire dal  01/01/2003.

La disposizione di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell’Art. 89 del CCNL.

 

Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di E. 3, 36 giornaliere, pari a E. 0,42  per ogni ora di lavoro ordinario prestato dall’ 01/09/2002.

Su di esso non va compitata la percentuale di cui all’articolo 19 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.

La indennità sostitutiva di mensa non spetta agli operai che  si avvalgono del servizio mensa, salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della ubicazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti, fino a concorrenza, eventuali trattamenti in atto a livello aziendale erogati per lo stesso titolo.

E imprese edili che con carattere di continuità, operano all’interno di stabilimenti industriali, ove già esita un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.

La indennità sostitutiva della mensa, laddove erogata con carattere di continuità, sarà utile agli effetti del computo della indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Per converso nel caso di attuazione del sistema del concorso pasto, nessun elemento economico a titolo di mensa sarà computato sugli istituti di cui sopra.

Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

 

 

 

 

 

ART: 29

 

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

 

E’ dovuta all’operaio una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell’indennità è ragguagliata al costo dell’abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano nel capoluogo ed è pertanto stabilita in E. 0,0744. per ogni ora di lavoro ordinario prestato, a decorrere dal 01/07/91

 

 

 

ART: 30

 

INDENNITA TERRITORIALE- P.P.

 

 

Le parti si danno atto che l’indennità territoriale di settore ed il premio di produzione restano fermi nelle misure previste dal Contratto Integrativo Provinciale del 27/07/89.di cui alle tabelle A e B allegate al presente contratto del quale ne fanno parte integrante.

 

 

 

 

ART: 31

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, il presente contratto ha decorrenza dall’01/10/2002 e scadrà il 31/12/2005. Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

 

 

 

 

Letto Confermato Sottoscritto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A)

 

 

INDUSTRIA EDILE: RETRIBUZIONE CONTRATTUALE OPERAI DI PRODUZIONE

 

VALIDITA’ DAL 1° LUGLIO 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI

Minimi paga

Base oraria

Ind. Terr.

Settore

(in cifra)

Ind. Cont. Agli effetti della L 38/86

 

 

Totale

Retribuzione

Ferie-Grat.

Natal.-riposi

Annue 23%

 

 

 

 

TOTALE

Operaio IV livello

3271,60

1274,40

4851,30

9397,30

2161,38

11558,68

III livello

Operai specializzati

 

3037,91

 

1186,72

 

4840,25

 

9064,88

 

2084,92

 

11149,80

II livello

Operai qualificati

 

2734,12

 

1074,91

 

4825,87

 

8634,90

 

1986,03

 

10620,93

I livello

Operai comuni

 

2336,86

 

935,43

 

4807,09

 

8079,38

 

1858,26

 

9937,64

 

 

 

 

TABELLA B)

 

 

INDUSTRIA EDILE:RETRIBUZIONE CONTRATTUALE IMPIEGATI

 

VALIDITA’ DAL 1° LUGLIO 1989

 

 

Livelli e categorie

 

 

Stipendio

Premio di produzione

(in cifra fissa)

Indennità di contingenza agli effetti della L.38/86

 

TOTALE

Settimo – imp. Di 1° Super

808.552

302.092

850.748

1.961.392

Sesto – Imp. 1°

727.697

283.263

846.924

1.857.884

Quinto-Imp. 2°

606.414

232.135

841.186

1.679.735

Quarto-Assistente tecnico

già inquadrato

565.986

201.609

839.275

1.606.870

Terzo – Imp. 3°

(Superiori ed inferiori 18 anni)

525.559

182.586

837.363

1.545.508

Secondo –Imp. 4°

(Superiori ed inferiori 18 anni)

473.003

164.106

834.876

1.471.985

Primo – Imp. 4° (Primo impiego)

(Superiori ed inferiori 18 anni)

404.276

142.320

831.626

1.378.222

 

 

 

 

 

 

 

 

All. A

 

Periodo di riferimento dei dati assunti a base di calcolo

Da Ottobre a Settembre anno successivo

 

1° applicazione

Ore lavorate / 000

 

Addetti

Ott.98 – Sett.99

Ott.99 – Sett.00

Ott.00 – Sett.01

               3.353

               3.699

               4.017

 

Media    3.689

 

99         2.035

00         2.288

01         2.541

 

Media   2.288

 

 

 

 

 

 

Scala ore 3.698 + 1% = base 100 = 3.726               Scala addetti 2.288 + 1% = base 100 = 2310

 

 

 

1) 50% del risultato operaio specializzato                  2) 50% del risultato operaio specializzato

             in vigore dal 1 Gennaio 2003                                        in vigore dal 1 Gennaio 2003

 

 

Oltre             4471

120

 

42,78

 

Oltre                2.773

120

 

42,78

Da 4.099  a   4.471

110

 

39,22

 

Da 2.773       a 2.541

110

 

39,22

Da 4.099 a   2.869

100

5.50%

35,65

 

Da 2.541       a 1.779

100

5.50%

35,65

Da 2.869  a   2.739

090

 

32,09

 

Da 1.779       a 1.699

090

 

32,09

Da 2.739  a   2.683

080

 

28,52

 

Da 1.699       a 1.663

080

 

28,52

Sotto             2.683

===

 

00,00

 

Sotto             a 1.663

000

 

00,00

 

 

 

 

 

 

1) 50% del risultato operaio specializzato                  2) 50% del risultato operaio specializzato

             in vigore dal 1 Dicembre 2003                                      in vigore dal 1 Dicembre 2003

 

 

Oltre             4.471

120

 

54,44

 

Oltre                2.773

120

 

54,44

Da 4.099  a   4.471

110

 

49,90

 

Da 2.773       a 2.541

110

 

49,90

Da 4.099  a   2.869

100

7.%

45,37

 

Da 2.541       a 1.779

100

7 %

45,37

Da 2.869  a   2.739

090

 

40,83

 

Da 1.779       a 1.699

090

 

40,83

Da 2.739  a   2.683

080

 

36,29

 

Da 1.699       a 1.663

080

 

36,29

Sotto             2.683

===

 

00,00

 

Sotto             a 1.663

000

 

00,00

 

 

 

 

Scala a regime per ore = 50% del Premio.

Media di riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100

Scala a regime per addetti = 50% del premio.

Media di riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100

 

Oltre + 20 = 120

 

Oltre più 20 = 120

 

Più 10, più 20 = 110

 

Più 10, più 20 = 110

 

Più 10, meno 23 = 100

 

Più 10, meno 23 = 100

 

Meno 23, meno 29 26.5 = 90

 

Meno 23, meno 26,5 = 90

 

Meno 26.5, meno 28 = 80

 

Meno 26,5, meno 28 = 80

 

Oltre meno 28 = Zero

 

Oltre meno 28 = zero

 

 

ALL. “B”

 

 

TABELLA ESPLICATIVA   Applicazione del Risultato 100 dell’EET

 

LIVELLI

NUOVO EET MENSILE

NUOVE  INDEN MENS. E PARAM

 

 

DAL 1/1/2003

 

DAL 1/12/2003

AUMENNTO

A REGIME

 

MANC. M.

 

IND. TRASP.

 

PARAMETRI

 

7° LIV

 

109,69

 

29,91

 

139,60

 

72,66

 

12,87

 

200

 

6° LIV

 

98,72

 

26,92

 

125,64

 

72,66

 

12,87

 

180

 

5° LIV

 

82,27

 

22,43

 

104,70

 

72,66

 

12,87

 

150

 

4° LIV

 

76,78

 

20,94

 

97,72

 

72,66

 

12,87

 

140

 

3° LIV

 

71,30

 

19,44

 

90,74

 

72,66

 

12,87

 

130

 

2° LIV

 

64,17

 

17.50

 

81,67

 

72,66

 

12,87

 

117

 

1° LIV

 

54,84

 

14,96

 

69,80

 

72,66

 

12,87

 

100

Cust. Port.

Fattorini

0,28

Orarie

0,08

Orarie

0,32

Orarie

 

72,66

 

12,87

 

==========

Cust. Port.

Fat con all

0,25

Orarie

0,07

Orarie

0,36

Orarie

 

72,36

 

12,87

 

==========

 

 

 

 

ALL. “C”

PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

 

 

 

CONTRIBUTO MATRIMONIALE

 

La Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto che contrae matrimonio, un contributo una tantum nella misura di

E. 775

 

 

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI

 

Viene erogato a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che abbiano coniuge o figli studenti conviventi ed a carico nelle seguenti misure :

 

Medie Inferiori

1° Classe                                                                                   E 190

2° e 3° Classe                                                                           E. 120

 

Medie Superiori

1° Classe                                                                                   E. 260

2°,3°,4° e 5° Classe                                                                  E. 180

 

Università

Per ogni figlio, per ogni anno di Corso                E. 590

 

L’ intervento si applica anche nei confronti del lavoratore se studente.

 

N.B. NON HANNO DIRITTO gli studenti delle scuole Medie SE RIPETENTI e gli Universitari se non in regola con gli Esami.

 

 

ASSEGNO FUNERARIO

 

In caso di morte di coniuge o figli del lavoratore iscritto, la Cassa Edile eroga in favore del medesimo il seguente importo

E. 775

 

 

CONTRIBUTO FUNERARIO

 

In caso di morte del lavoratore a causa di malattia, infortunio o malattia professionale, la Cassa Edile eroga agli eredi

E. 775

per evento luttuoso

 

con una maggiorazione di E. 200

per il coniuge e per ogni figlio, purché a carico e convivente.

 

 

 

 

 

ASSEGNO INTEGRATIVO INAIL PER INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO

 

In caso di morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile eroga agli eredi

                                                                                              E. 13.000

per l’evento luttuoso ad integrazione della prestazione INAIL.

 

Tale integrazione viene erogata purché il lavoratore deceduto, al momento dell’evento risulti in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi.

 

 

CONCORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA

 

Protesi :                OCCHIALI                                                           E. 105

                               LENTI A CONTATTO                       E. 105

                               APPARECCHI ACUSTICI                € 260

                               PROTESI DENTARIE                        E.  50 (ad elemento sostituito o incapsulato)

                               APPARECCHI ORTODONTICI       E. 517

 

Tali prestazioni sono erogate anche per il coniuge ed i figli a carico, per una volta l’anno.

 

Rimborso per Ticket e Visite Specialistiche

 

Solo per il lavoratore regolarmente iscritto, rimborso per una volta l’anno,fino ad un massimo di

                                                                                                              E.  25

 

 

RIMBORSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

Per i lavoratori che presentino ricevuta della spesa sostenuta per la dichiarazione dei redditi (mod.730 – Unico)                                                                        E.   21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

ART: 1)   OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO                     PG           1

ART: 2)   POLITICHE DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE                                                               PG           2

ART: 3)   ACCOGLIENZA                                                                                                              PG           3

ART: 4)   FORMAZIONE                                                                                                                PG           3

ART: 5)   PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO                                                                          PG           4

ART: 6)   COMITATO PARITETICO TERRRITORIALE                                                                          PG           4

ART: 7)   CASSA EDILE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE                                      PG           8

ART; 8)   APPALTI E SUB APPALTI                                                                                                          PG           10

ART: 9)   AMBIENTE DI LAVORO                                                                                               PG           12

ART:10)  SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO                                                                              PG           12

ART: 11) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE                                                                             PG           13

ART: 12) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE APE “OP”                                                                   PG           15

ART: 13) UNA TANTUM IMPIEGATI                                                                                                        PG           15

ART: 14) FERIE                                                                                                                                                PG           16

ART: 15) FESTIVITA DI FINE ANNO                                                                                                          PG           16

ART: 16) MUTUALIZZAZIONE FERIE E GN.                                                                                            PG           16

ART: 17) INDENNITA PER LAVORI DISAGIATI                                                                                     PG           17

ART: 18) TRASFERTA                                                                                                                                   PG:          17

ART: 19) TRASFERIMENTO                                                                                                                         PG           17

ART: 20) TRATTAMENTO INFORTUNIO                                                                                 PG           18

ART: 21) ANZIANITA PROFESSIONALE EDILE                                                                                     PG           18

ART: 22) APES – PREVEDI                                                                                                                            PG:          19

ART: 23) CENTRO RICREATIVO                                                                                                  PG           19

ART: 24) ASSISTENZA EXTRACONTRATTUALE                                                                 PG           20

ART: 25) KIT ANTINFORTUNISTICO                                                                                                        PG           20

ART: 26) QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE                                                                               PG           20

ART: 27) ATTREZZI DI LAVORO                                                                                                PG           21

ART: 28) MENSA                                                                                                                                            PG           21

ART: 29) INDENNITA DI TRASPORTO                                                                                                     PG           22

ART: 30) INDENNITA TERRITORIALE E P.P.                                                                                           PG           22

ART: 31) DECORRENZA E DURATA                                                                                                         PG           22

TABELLA ALLEGATO “A” IND. TERR. DI SETTORE                                                                            PG           23

TABELLA ALLEGATO “B” PREMIO PROD. IMP                                                                                    PG           23

ALLEGATO “A” PARAMETRI                                                                                                                    PG           24

ALLEGATO “B” TABELLA ESPLICATIVA                                                                               PG           25

ALLEGATO “C” PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI                                                   PG           26