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Lavoro nero | |
Circolare applicativa dell’art. 36 bis del Decreto Bersani
La Cgil commenta con una circolare le istruzioni operative relative Legge 248/2006 (Decreto Bersani) in materia di lotta al lavoro nero nei cantieri e la circolare del Ministero.
p. la Segreteria Nazionale Mara Nardini
Roma 2 ottobre 2006
Testo della circolare
Circolare n. 29 Ministero del Lavoro su contrasto lavoro nero
Care compagne e cari compagni, vi inviamo la circolare n. 29/06 del Ministero del Lavoro relativa all’attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legge 223/06 (c.d. “Decreto Bersani, convertito con legge n. 248), in materia di lotta al lavoro nero.
Rimandando a successive comunicazioni per un’analisi più approfondita della circolare sottolineiamo da subito che:
1) Per quanto riguarda la platea aziendale di applicazione della sanzione di sospensione del cantiere si intende qualsivoglia impresa (anche formalmente non edile) che presti la propria opera nel cantiere. Il limite del 20% fissato dalla norma si deve intende, inoltre, in relazione ai lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell’accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza in azienda). Cioè se “un'impresa ha 30 dipendenti in forza, ma al momento dell'accesso ispettivo, ha 10 lavoratori in opera, di cui 3 non iscritti sul libro matricola, detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera”.Infine la circolare specifica che la sospensione dei lavori “di norma” dovrà essere sempre adottata dall’ispettore.
2) Si chiarisce che per "reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale" si deve intendere la ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un determinato arco temporale (l'art. 8 bis della L. n. 689/1981, ad esempio, prende in considerazione gli ultimi 5 anni), tale da non poter considerare la condotta stessa meramente occasionale.
3) Permane una contraddizione in relazione ai lavoratori in collaborazione a progetto, in quanto mentre da un lato anche tali lavoratori sono soggetti all’obbligo di indossare una tessera di riconoscimento (giustamente) e fanno numero per l’esenzione delle imprese con meno di 10 dipendenti, dall’altro non sono contati, qualora in elusione di norme sul lavoro subordinato, ai fini del 20% per la sospensione dei cantieri (in quanto la norma parla di lavoratori irregolari cui esistenza non è segnalata alla P.A., cosa che non avviene per i co.co. pro anche quando in elusione delle norme sul lavoro subordinato). Nel 20% sono contati, invece, i contratti di collaborazione occasionale ritenuti non genuini, ma solo in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori.
4) L’obbligo ad indossare la tessera di riconoscimento, in “chiara evidenza” è esplicito, così come è esplicitato che in caso di aziende con massimo 9 dipendenti operanti anche su più cantieri, il libro sostitutivo della tessera individuale, deve essere presente in ogni cantiere.
5) Contradditoria è poi l’interpretazione relativa alla platea a cui si rivolge la norma relativa all’obbligo di comunicazione dell’assunzione il giorno prima. Infatti mentre la possibilità di sospensione riguarda tutte le imprese operanti nel cantiere, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le imprese “inquadrabili o inquadrate previdenzialmente come imprese edili”. Emerge qui la contraddittorietà della norme madre (l’art. 36 bis) che in un caso parla di imprese “operanti nel cantiere” e nell’altro di “settore edile”, con però evidente fuoriuscita di molte aziende dalla seconda fattispecie. Positiva è comunque l’esplicitazione che tale obbligo di comunicazione sussiste anche in presenza di lavori iniziati il giorno dopo un festivo (per esempio lunedì), in quanto facente fede anche fax o e-mail certificata e questi sono spedibili anche durante le feste.
6) Rimane infine di tutta evidenza la contraddizione, che la circolare non poteva sciogliere, in relazione alle modalità di regolarizzazione di lavoratori in nero che siano immigrati clandestini. Mentre per quanto riguarda gli altri casi, giustamente, la circolare sottolinea come per regolarizzazione si intenda, oltre al pagamento delle sanzioni, il versamento dei relativi contributi e l’ottemperanza degli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al dlgs. 626/94 (visite mediche preventive, formazione e informazione sui pericoli connessi all’attività, ecc.), nulla si scrive per gli immigrati.
p. Dipartimento Politiche Attive del Lavoro Alessandro Genovesi
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