Dip. Lavoro e Sicurezza

                                                                                                                                     LS\M.N. W

 

 

    13 marzo 2002

 

    Direttiva agenti chimici                                                                         Alle Segreterie e Coordinamenti

                                                Regionali  F.I.L.L.E.A.

                                                                       

Alle  Segreterie Comprensoriali

                                                F.I.L.L.E.A.

      

Ai    compagni nei CPT

      

                                                        Ai    Rls – Rlst

 

                                            Loro Sedi 

 

 

 

Cari compagni,

 

            è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva europea sui rischi derivanti da agenti chimici (Dlgs. 2 febbraio e02 n.25 su G.U. 8 marzo f02 n.57).

 

            Il Decreto aggiunge un intero capitolo alla 626 e disciplina completamente la tipologia di rischio da agenti chimici: campo di applicazione, definizioni, valutazione dei rischi, misure di prevenzione generali e specifiche, misure di protezione, disposizioni per gli incidenti e le emergenze, informazione e formazione dei lavoratori, consultazione e partecipazione degli stessi, sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico, istituzione di specifiche cartelle sanitarie e di rischio, indicazione di valori limite, di valori di esposizione professionale e di valori limite biologici, divieti di produzione e di impiego, istituzione di un comitato consultivo permanente, previsione di successivi decreti per indicazioni di limiti e misure, indicazione di sanzioni e norme transitorie, che prevedono la sua  entrata in vigore fra tre mesi.

 

            Il Decreto legislativo riveste una grande importanza e molte attività lavorative dei nostri settori possono rientrare nel suo campo di applicazione.

 

            Nel  recepimento della Direttiva non sono state risolte in modo soddisfacente una serie di questioni; questo aspetto, insieme alla complessità della nuova normativa, comporta la necessità di porre una grande attenzione alla sua gestione, anche per una corretta impostazione di alcuni nodi critici.

 

            A questo fine i competenti dipartimenti di Cgil, Cisl e Uil hanno promosso un gruppo di lavoro unitario, con la partecipazione di categorie nazionali e strutture regionali confederali, per definire alcuni orientamenti relativamente agli aspetti più rilevanti. Lfobiettivo è di predisporre, prima dei tre mesi previsti per lfentrata in vigore del Decreto, uno strumento di sostegno allfazione degli RLS e dei delegati.

 

            Vi terremo tempestivamente informati sullfevoluzione di questo lavoro.

 

            Alleghiamo il testo del Decreto Legislativo.

 

 

            Fraterni saluti.

 

 

 

                                                                                                P. la Segreteria Nazionale

                                                                                                            Mara Nardini

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.25

Attuazione  della  direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della  sicurezza  dei  lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione  della  salute  e  della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  della  salute,  dell'economia e delle finanze, degli affariesteri,  della  giustizia, per la funzione pubblica e delle attivita'produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1.
1.  Il  titolo  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  come  modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora in  avanti denominato: "decreto legislativo n. 626/94", e' sostituito dal seguente:
"Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE, 93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42,   98/24   e   99/38   riguardanti  il miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
 
Art. 2.
1.  Al  titolo VII del decreto legislativo n. 626/94 e' aggiunto il seguente:
 
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
 
Art.  60-bis  (Campo  di  applicazione).   
1.  Il presente titolo determina  i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori controi  rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  che derivano, o possono derivare,  dagli  effetti  di  agenti  chimici presenti sul luogo di lavoro  o come risultato di ogni attivita' lavorativa che comporti lapresenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli  agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte  salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono  provvedimenti  di  protezione  radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.
3.   Per  gli  agenti  cancerogeni  sul  lavoro,  si  applicano  le disposizioni   del  presente  titolo,  fatte  salve  le  disposizioni specifiche  contenute  nel  titolo  VII  del  decreto  legislativo n.626/94,  come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.66.
4.  Le  disposizioni  del  presente titolo si applicano altresi' al trasporto  di  agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche  contenute  nei  decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice  IMDG  del  codice  IBC  e  nel  codice  IGC,  quali  definite dall'articolo 2   della   direttiva   93/75/CEE,  nelle  disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci pericolose  per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto   delle   sostanze   pericolose   sul  Reno  (ADNR),  quali incorporate  nella  normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche  per  il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
 
5. Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si applicano alle attivita' comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.
 
Art.  60-ter  (Definizioni).   
 1.  Ai fini del presente titolo si intende per:
a)  agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli   sia  nei  loro  miscugli,  allo stato  naturale  o  ottenuti,  utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi  attivita' lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1)  agenti  chimici  classificati  come  sostanze pericolose ai sensi  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,  nonche'  gli  agenti  che  corrispondono  ai  criteri di
classificazione  come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2)  agenti  chimici  classificati  come preparati pericolosi ai sensi  del  decreto  legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive  modifiche,   nonche'   gli   agenti  che  rispondono  ai  criteri  di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3)  agenti  chimici  che,  pur  non essendo classificabili come pericolosi,  in  base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di loro proprieta'  chimico-fisiche  chimiche  o tossicologiche e del modo in cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
c)  attivita'  che  comporta  la presenza di agenti chimici: ogni attivita'  lavorativa  in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede  l'utilizzo,  in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la produzione,  la  manipolazione,  l'immagazzinamento,  il  trasporto o l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale  attivita' lavorativa;
d)   valore   limite   di   esposizione   professionale:  se  non diversamente   specificato,  il  limite  della  concentrazione  media ponderata  nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona  di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo  di  riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato  nell'allegato VIII-ter;
e)  valore  limite  biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,  nell'appropriato  mezzo  biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
f)  sorveglianza  sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g)  pericolo:  la  proprieta'  intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
 
Art.  60-quater (Valutazione dei rischi).  
1. Nella valutazione di cui  all'art.  4,  il  datore  di  lavoro  determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e  valuta  anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti  dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b)  le  informazioni  sulla  salute  e  sicurezza  comunicate dal produttore  o  dal  fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d)  le  circostanze  in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;  di  cui  un  primo  elenco  e'  riportato  negli allegati  VIII-ter ed VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g)  se  disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2.  Nella  valutazione  dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 60-quinquies e, ove applicabile,   dell'articolo 60-sexies.  Nella  valutazione medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le  quali  e'  prevedibile  la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e  la  sicurezza,  anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3.  Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'  agenti  chimici  pericolosi,  i rischi sono valutati in base al rischio  che  comporta  la  combinazione  di  tutti i suddetti agenti chimici.
4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  decreti  legislativi  3 febbraio  1997,  n.  52,  e  16  luglio  1998,  n.  285, e successive modifiche,  il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che la  natura  e  l'entita'  dei  rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi    rendono   non   necessaria   un'ulteriore   valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6.  Nel  caso  di  un'attivita'  nuova  che comporti la presenza di agenti  chimici  pericolosi,  la  valutazione  dei  rischi  che  essa presenta  e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte  preventivamente.  Tale  attivita'  comincia  solo  dopo  che  si  sia proceduto   alla   valutazione   dei   rischi  che  essa  presenta  e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il  datore  di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque,  in  occasione  di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa  superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.
 
Art.  60-quinquies  (Misure  e principi generali per la prevenzione  dei  rischi). 
1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono   essere  eliminati  i  rischi  derivanti  da  agenti  chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a)  progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b)  fornitura  di  attrezzature  idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c)  riduzione  al  minimo  del  numero  di  lavoratori che sono o  potrebbero essere esposti;
d)   riduzione   al   minimo   della   durata  e  dell'intensita'  dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f)  riduzione  al  minimo  della quantita' di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g)  metodi  di  lavoro  appropriati  comprese le disposizioni che garantiscono  la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e  nel  trasporto  sul  luogo  di lavoro di agenti chimici pericolosi  nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se  i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione  al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle  modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute  dei  lavoratori  e  che  le  misure  di  cui  al comma 1 sono sufficienti  a  ridurre  il rischio, non si applicano le disposizioni  degli articoli 60-sexies, 60-septies, 60-decies, 60-undecies.
 
Art.  60-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione).
1.  Il  datore  di  lavoro,  sulla  base  dell'attivita'  e  della valutazione dei rischi di cui all'articolo 60-bis, provvede affinche'  il  rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la  natura  dell'attivita'  lo  consenta, con altri agenti o processi che,  nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute  dei  lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di  eliminare  il  rischio  attraverso  la  sostituzione il datore di lavoro  garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
a)  progettazione  di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b)  appropriate  misure  organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c)  misure  di  protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione  individuali,  qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d)  sorveglianza  sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60-decies e 60-undecies.
2.  Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di  un  adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro,   periodicamente   ed   ogni  qualvolta  sono  modificate  le condizioni   che   possono  influire  sull'esposizione,  provvede  ad effettuare la misurazione  degli  agenti  che possono presentare un rischio  per  la  salute,  con  metodiche  standardizzate  di  cui e' riportato  un  elenco  non  esaustivo nell'allegato VIII-sexties o in loro assenza, con metodiche appropriate o con particolare riferimento ai   valori   limite  di  esposizione  professionale  e  per  periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3.   Se   e'   stato  superato  un  valore  limite  di  esposizione professionale  stabilito  dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica  e  rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente  le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per  la  sicurezza  dei  lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni  effettuate  ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi   conseguenti   alla   valutazione   dei   rischi   di   cui all'articolo 60-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi  generali  di  prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta  le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni,   compresi   l'immagazzinamento,   la   manipolazione   e l'isolamento   di  agenti  chimici  incompatibili  fra  di  loro;  in particolare,  il  datore  di  lavoro  previene sul luogo di lavoro la presenza  di  concentrazioni  pericolose  di  sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5.  Laddove  la  natura  dell'attivita'  lavorativa non consenta di prevenire   sul   luogo  di  lavoro  la  presenza  di  concentrazioni pericolose   di  sostanze  infiammabili  o  quantita'  pericolose  di sostanze   chimicamente  instabili,  il  datore  di  lavoro  deve  in  particolare:
a)  evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo  a  incendi  ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che  potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste  dalla  normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute  e  la  sicurezza  dei  lavoratori  in  caso  di incendio o di esplosione  dovuti  all'accensione  di  sostanze  infiammabili, o gli effetti   dannosi   derivanti  da  sostanze  o  miscele  di  sostanze chimicamente instabili;
6.  Il datore di lavoro mette e disposizione attrezzature di lavoro ed  adotta  sistemi  di protezione collettiva ed individuale conformi alle   disposizioni   legislative   e  regolamentari  pertinenti,  in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7.  Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo  degli  impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione  sistemi  e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio  di  esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8.  Il  datore  di  lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle   misure   di  prevenzione  e  protezione  adottate  e  ne  da'  comunicazione all'organo di vigilanza.
 
Art. 60-septies (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto  ministeriale  10  marzo  1998,  il  datore  di  lavoro,  per proteggere  la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di  incidenti  o  di  emergenze  derivanti  dalla  presenza di agenti chimici  pericolosi  sul  luogo  di  lavoro,  predispone procedure di intervento  adeguate  da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure  comprendono  esercitazioni  di  sicurezza  da  effettuarsi  a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di   assistenza,  di  evacuazione  e  di  soccorso  e  ne  informa  i lavoratori.  Il  datore  di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3.  Ai  lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivita'  necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di  protezione  individuale  ed idonee attrezzature di intervento che devono  essere  utilizzate  sino  a  quando  persiste  la  situazione anomala.
4.  Il  datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi  d'allarme  e  altri  sistemi  di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5.  Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al  decreto  10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite:
a)  informazioni  preliminari  sulle  attivita' pericolose, sugli agenti  chimici  pericolosi,  sulle  misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi
competenti  per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
b)  qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti  o  che  possano  derivare  dal  verificarsi di incidenti o situazioni  di  emergenza,  comprese  le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.
6.  Nel  caso  di  incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
 
Art.  60-octies  (Informazione e formazione per i lavoratori).
 - 1. Fermo  restando  quanto  previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a)   dati  ottenuti  attraverso  la  valutazione  del  rischio  e ulteriori  informazioni  ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b)  informazioni  sugli  agenti  chimici  pericolosi presenti sul luogo  di  lavoro,  quali  l'identita'  degli agenti, i rischi per la   sicurezza  e  la  salute,  i  relativi  valori  limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
c)  formazione  ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da  intraprendere  per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d)  accesso  ad  ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a disposizione   dal   fornitore   ai  sensi  dei  decreti  legislativi 3 febbraio  1997,  n.  52  e  16 luglio  1998,  n.  285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a)  fornite  in  modo adeguato al risultato della valutazione del rischio  di  cui  all'articolo  60-quater.  Tali informazioni possono essere  costituite  da  comunicazioni  orali  o  dalla  formazione  e dall'addestramento   individuali  con  il  supporto  di  informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3.  Laddove  i  contenitori  e le condutture per gli agenti chimici pericolosi  utilizzati  durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali   di   sicurezza  in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto legislativo  14 agosto  1996,  n.  493,  il datore di lavoro provvede  affinche'  la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4.  Il  produttore  e  il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro   tutte   le   informazioni  concernenti  gli  agenti  chimici pericolosi  prodotti  o  forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi  3 febbraio  1997  n.  52,  e  16 luglio  1998, n. 285, e successive modifiche.
 
Art.  60-novies  (Divieti). 
1. Sono  vietate la produzione, la lavorazione  e  l'impiego  degli  agenti  chimici  sul  lavoro  e  le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2.  Il  divieto  non  si  applica  se  un  agente e' presente in un preparato,  o  quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.
3.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a)  attivita'  a  fini  esclusivi  di  ricerca  e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
b)  attivita'  volte  ad  eliminare  gli  agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il datore di lavoro evita l'esposizione  dei  lavoratori,  stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un  sistema  chiuso  dal  quale  gli  stessi  possono  essere rimossi soltanto  nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5.  Il  datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui al  comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che la rilascia sentito il Ministero  della  salute  e  la  regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e)  misure  previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
 
Art.  60-decies  (Sorveglianza  sanitaria). 
1. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  60-quinquies,  comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli  agenti  chimici  pericolosi  per  la  salute  che rispondono ai criteri  per  la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente,  di  norma una volta l'anno o con periodicita' diversa   decisa  dal  medico  competente  con  adeguata  motivazione riportata  nel  documento  di  valutazione  dei rischi e resa nota ai rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c)  all'atto  della  cessazione  del  rapporto di lavoro. In tale occasione   il  medico  competente  deve  fornire  al  lavoratore  le eventuali   indicazioni   relative   alle   prescrizioni  mediche  da
osservare.
3.  Il  monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per i lavoratori esposti  agli  agenti  per  i quali e' stato fissato un valore limite biologico.  Dei  risultati  di  tale  monitoraggio viene informato il lavoratore  interessato.  I  risultati  di tal monitoraggio, in forma anonima,  vengono  allegati  al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4.  Gli  accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5.  Il  datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta   misure  preventive  e  protettive  particolari  per  singoli lavoratori   sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici  e biologici  effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del  lavoratore  secondo  le  procedure  dell'articolo  8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6.  Nel  caso  in  cui  all'atto  della  sorveglianza  sanitaria si evidenzi,  in  un  lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera   analoga  ad  uno  stesso  agente,  l'esistenza  di  effetti pregiudizievoli  per  la  salute  imputabili  a tale esposizione o il superamento  di  un  valore  limite  biologico,  il medico competente informa  individualmente  i  lavoratori  interessati  ed il datore di
lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a)  sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 60-quater;
b)  sottoporre  a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c)  tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d)  prendere le misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti   e   periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria  diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
 
Art.  60-undecies (Cartelle sanitarie e di rischio).  
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 60-decies istituisce  ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custoditapresso  l'azienda,  o  l'unita'  produttiva,  secondo quanto previsto dall'articolo 17,  comma  1,  lettera  d),  e  fornisce al lavoratore interessato  tutte  le  informazioni  previste dalle lettere e) ed f) dello  stesso  articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati  i  livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2.  Su  richiesta,  e'  fornita  agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.
 
Art.  60-duodecies (Consultazione e partecipazione dei lavoratori).
1.  La  consultazione  e  partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti  sono  attuate  ai  sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
 
Art.  60-ter  decies  (Adeguamenti normativi).  
1. Con decreto dei Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome,  e'  istituito senza oneri per lo  Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei  valori  limite  di esposizione professionale e dei valori limite biologici  relativi  agli  agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e  sanitaria  di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su  proposta  dell'Istituto superiore di sanita', dell'ISPESL e della Commissione  tossicologica  nazionale,  tre  in  rappresentanza della Conferenza  dei  Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto  organizzativo  e  logistico  della direzione generale della  tutela  delle  condizioni  di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno e piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali  e  della  salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attivita' produttive, la Commissione di cui al comma 1  e  le  parti  sociali,  sono  recepiti  i  valori  di  esposizione professionale  e  biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea,  sono  altresi'  stabiliti  i  valori limite nazionali anche tenuto   conto   dei   valori  limite  indicativi  predisposti  dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione  di  normative  e  specifiche  comunitarie  o  internazionali  e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 e' inoltre determinato il rischio  moderato  di  cui  all'articolo  60-quinquies,  comma  2, in  relazione  al  tipo,  alle  quantita'  ed  alla esposizione di agenti chimici,  anche  tenuto  conto  dei  valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4.  Nelle  more  dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno  o piu' decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome, possono essere stabiliti,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata invigore  del  presente  decreto,  i parametri per l'individuazione del rischio  moderato  di  cui  all'articolo 60-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei     prestatori    di    lavoro    interessate   comparativamente rappresentative.  Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo,  la  valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro".
 
 
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994  dopo  le parole: "56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies; 60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "60-octies, commi 1, 2 e 3, 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994  dopo  le  parole:  "55,  comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le seguenti:  "60-quater,  commi da 1 a 3, 6 e 7; 60-sexies; 60-septies;  60-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60-decies, comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994  dopo  le parole: "56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti:  "60-sexies, comma 8; 60-decies, commi 1, 2, 3, e 5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994  dopo  le  parole:  "17,  comma  1, lettere b), d), h) e l)" aggiungere le seguenti: "60-decies, comma 3, primo periodo e comma 6;   60-undecies;".
 
Art. 4.
Norme transitorie
1.  I  datori  di  lavoro  che  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, gia' svolgono attivita' rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
 
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il  Capo  II  e  gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, e' abrogato.
3.  Le  voci  da  1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della  Costituzione  e  fatto  salvo  quanto  previsto dalla legge di procedura   dello   Stato   di  cui  al  medesimo  articolo  117,  le disposizioni  del  presente  decreto si applicano per le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che non abbiano ancora provveduto  per  la  parte di propria competenza al recepimento della direttiva  98/24/CE,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore della normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia autonoma. Tale  normativa  di  attuazione e' adottata nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
 
Art. 7.
1.  Al  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti allegati:
 
Allegato VIII-ter (articolo 60-ter, comma 1, lettera d)
 
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
 
EINECS
CAS
NOME AGENTE
VALORI LIMITE
NOTAZIONI
 
 
 
    8 ore 4                  Breve 
                            termine  5
 
 
 
 
 
Mg/m 3         Ppm    Mg/m 3        Ppm     
      5                                          3               7
 
 
 
 
Piombo inorganico e
suoi componenti
  0,15
 
 
                                                             
1. EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances.
2. CAS Chemical Abstract Service Registry Number.
3.  La notazione Pelle attribuita ai valori limite di esposizione indica  la  possibilita'  di assorbimento significativo attraverso la pelle.
4.  Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.
5.  Valore  limite  al  di  sopra  del  quale  non vi deve essere esposizione  e  si  riferisce  ad  un  periodo  di  15  minuti se non altrimenti specificato.
6. mg/m3 milligrammi per metro cubo di aria a 20o C e 101,3 Kpa.
7. ppm parti per milione di aria (ml/m2).
 
Allegato VIII-quater (art. 60-ter, comma 1, lettera e)
 
VALORI  LIMITE  BIOLOGICI  OBBLIGATORI  E  PROCEDURE  DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di  piombo  nel  sangue  (PdB)  con  l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il  valore  limite  biologico  e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.
Per  le  lavoratrici  in  eta'  fertile  il  riscontro  di  valori di piombemia  superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
 
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione   a   una  concentrazione  di  piombo  nell'aria, espressa  come  media  ponderata  nel  tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e' superiore a 0,075 mg/m3;
nei  singoli  lavoratori  e' riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pd/100 ml di sangue.
 
Allegato VIII-quinquies (art. 60-novies, comma 1)
 
DIVIETI
a) Agenti chimici
 
N. EINECS (1)    N. CAS (2)    Nome dell'agente              Limite di concentrazione per l'esenzione
-                -               -                 -
202-080-4          91-59-8          2-naftilammina e suoi sali                          0.1% in peso 
202-177-1          92-67-1          4-amminodifenile e suoi sali                       0,1% in peso
202-199-1          92-87-5          Benzidina e suoi sali                                 0,1% in peso
202-204-7          92-93-3          4-nitrodifenile                                                          0,1% in peso
 
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1)  EINECS  European  Inventory  of  Existing  Commercial Chemical Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
 
Allegato VIII-sexties (articolo 60-sexies, comma 2)
 
UNI EN 481:1994                                    |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
                                                             |delle frazioni granulometriche per la misurazione
                                                              |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 482:1998                                    |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
                                                             |generali per le prestazioni dei procedimenti di
                                                             |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 689 1997                                    |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
                                                             |valutazione dell'esposizione per inalazione a
                                                             |composti chimici ai fini del confronto con i valori
                                                             |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 838 1998                                    |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
                                                             |diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
                                                             |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1076:1999                                  |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
                                                             |assorbimento mediante pompaggio per la
                                                             |determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
                                                             |di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1231 1999                                  |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
                                                             |misurazione di breve durata con tubo di
                                                             |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1232: 1999                                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                                                             |campionamento personale di agenti chimici.
                                                             |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001                                  |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 12919:2001                                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                                                             |campionamento di agenti chimici con portate
                                                             |maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 2 febbraio 2002