Roma, 3 Aprile 2003
Oggetto: Accordo procedura di
mobilità
Cari amici e compagni,
in data 2 aprile u.s. è stato raggiunto l’accordo sindacale inerente la procedura di mobilità dei lavoratori della rete commerciale del Gruppo Italcementi SPA.
Il suddetto accordo, che trasmettiamo in allegato, prevede un’eccedenza strutturale massima di 27 unità alle quali vengono offerte posizioni di lavoro in altre unità organizzative. FENEAL, FILCA , FILLEA esprimono un giudizio positivo sul protocollo aggiuntivo sottoscritto con la stessa Direzione Aziendale Italcementi contenente una serie di garanzie, anche economiche.
La prima verifica di quanto concordato sarà effettuata entro il mese di giugno 2003.
Fraterni saluti.
p. Le SEGRETERIE NAZIONALI
FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
(L.Sacchetti - P.Acciai - L.Cavallini)
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 2 aprile 2003 in Roma presso la sede di Federmaco
tra
- la Società Italcementi, rappresentata dal Rag. Mario Mora assistita dalla sig. Raffaella di Ciccio di Federmaco
e
- le Organizzazioni sindacali nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, in rappresentanza delle rispettive strutture territoriali interessate, nelle persone di L.Sacchetti, P. Acciai e L. Cavallini unitamente a una delegazione di lavoratori
PREMESSO CHE:
- in data 6 febbraio 2003 la Italcementi S.p.A. ha attivato la procedura di cui agli artt.4 e 24 della legge n.223/1991 per la collocazione in mobilità di n. 49 lavoratori delle unità della propria rete commerciale nazionale e dell’area amministrativa e tecnico-amministrativa di unità della propria struttura produttiva;
- su richiesta in termini delle Organizzazioni sindacali nazionali Feneal, Filca e Fillea, anche a nome e per conto delle proprie strutture territoriali, le parti si sono incontrate presso la Federmaco di Roma, cui l’Azienda aderisce, in data 27 febbraio, 25 marzo e in data odierna;
- nel corso di detti incontri l’Azienda ha compiutamente illustrato le motivazioni alla base della scelta aziendale di riorganizzare l’attività della propria rete commerciale coinvolgendo anche l’area amministrativa e tecnico-amministrativa di alcune unità produttive al fine di riadeguare la propria struttura alle esigenze di efficienza assicurate da processi di informatizzazione e di modalità organizzative finalizzate alla riduzione dei costi e al conseguimento di maggiore competività.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
le parti hanno raggiunto la seguente intesa:
1. La riduzione di organico indicata nel numero massimo di 49 unità sarà contenuta proporzionalmente in funzione dell’accettazione delle opportunità di continuità occupazionale che saranno offerte dall’Azienda alle eccedenze strutturali quantificate, nell’ambito della rete commerciale, al massimo in 27 unità;
2. Al fine di contenere al massimo l’impatto sociale della scelta aziendale si conviene di dar corso alle seguenti azioni le cui finalità specifiche sono quelle di contenere il numero dei lavoratori collocabili in mobilità:
a) l’Azienda offrirà ai lavoratori strutturalmente eccedenti della rete commerciale posizioni di lavoro, in altre unità organizzative, a parità di qualifica e inquadramento supportando il relativo inserimento nelle nuove mansioni con adeguati processi formativi;
b) agli stessi lavoratori di cui al punto a) saranno procurate dall’Azienda, compatibilmente con le disponibilità, opportunità occupazionali in mansioni anche in deroga all’art.2103 c.c. al fine di ridurre al massimo il disagio logistico connesso con lo spostamento in altra unità organizzativa distante dalla propria residenza;
c) i trasferimenti conseguenti saranno accompagnati da una indennità di prima sistemazione, in aggiunta alla indennità contrattualmente prevista, pari a € 3.000,00 lordi.
3. Per consentire la pratica attuazione delle azioni di cui al punto 2. viene ridefinito, come da allegato 1, il prospetto dei profili professionali e delle aree di attività dei lavoratori collocabili in mobilità; prospetto che sostituisce quindi quello allegato alla lettera 6 febbraio 2003 di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 della L.n.223/ 1991.
4. I criteri applicabili per la collocazione in mobilità vengono così definiti e, in accordo tra le parti, gli stessi si intendono sostitutivi di quelli previsti dall’art.5 primo comma della già citata legge 223/1991:
4.1 il possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti per il conseguimento del diritto al pensionamento di anzianità o di vecchiaia attraverso la permanenza in mobilità per il periodo spettante per legge;
4.2 mancata accettazione di una delle offerte di continuità occupazionale così come specificato al punto 2.
4.3 In via residuale le esigenze tecnico-organizzative e produttive.
5. La formalizzazione delle offerte di continuità occupazionale nonché le collocazioni in mobilità dei lavoratori interessati si concretizzeranno gradualmente a partire dalla sottoscrizione del presente verbale e fino al 30 giugno 2004, intendendo le parti avvalersi della facoltà di derogare in tale misura al termine di 120 giorni previsto dalla legge n.223/1991.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito regolarmente la procedura di cui agli artt.4 e 24 della legge n.223/1991.
Allegato 1
Letto, confermato, sottoscritto.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL VERBALE DI ACCORDO 2.4.2003
IN ESITO ALLA PROCEDURA DI
MOBILITA’ ATTIVATA DA ITALCEMENTI SPA IL 6.2.2003
Le parti che hanno sottoscritto il verbale di accordo 2.4.2003 per Italcementi Spa
e O.S.L. nazionali
Feneal-UIL, Filca-CISL
e Fillea-CGIL convengono quanto segue:
1.
Ai lavoratori della struttura produttiva in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva per il conseguimento del
diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità attraverso la permanenza
in mobilità spettante per legge, a fronte della adesione volontaria alla
collocazione in mobilità sarà riconosciuto per ogni mese di permanenza in
mobilità un importo pari alla differenza lorda fra la pensione e l’indennità di
mobilità, a titolo di incentivo all’esodo.
2.
Lo stesso trattamento di cui al puto 1 sarà
riconosciuto ai lavoratori della rete commerciale strutturalmente eccedenti
che, in quanto tali ed in possesso dei requisti di età e di anzianità contributiva per il
conseguimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità
attraverso la mobilità, saranno collocati in mobilità senza preventiva adesione
volontaria.
3.
Qualora l’incentivo all’esodo calcolato in base al criterio di cui al
punto 1 dovesse risultare inferiore a quello
assicurato da eventuali accordi aziendali in materia della unità produttiva di
appartenenza, l’importo da erogare sarà adeguato a questi ultimi.
4.
Ai lavoratori strutturalmente eccedenti della rete commerciale saranno offerte opportunità di continuità occupazionale con la
qualifica di appartenenza in unità produttive il meno lontano possibile
dall’ultima sede di lavoro. con le esigenze
organizzative aziendali.
5.
Ove non sia concretamente realizzabile quanto previsto al punto 4
l’Azienda, compatibilmente con le disponibilità di posti di lavoro, offrirà
opportunità di continuità occupazionale logisticamente
più vicina alla originaria sede di lavoro anche in
mansioni in deroga all’art. 2103 c.c., fermo restando
il mantenimento del livello retributivo acquisito.
6.
Ai lavoratori della rete commerciale che dovessero
accettare l’offerta di continuità occupazionale distante più di 50 km dalla
propria sede di lavoro, l’Azienda corrisponderà, in aggiunta alla indennità di
trasferimento contrattualmente prevista, un’ulteriore contributo spese di prima
sistemazione di 4.000,00 euro lordi in 3 rate quadrimestrali. La prima rata
sarà erogata all’atto di trasferimento e le altre in via posticipata.
7.
Ai lavoratori della rete commerciale che non dovessero
accettare alcuna delle offerte occupazionali, sarà riconosciuto comunque un
incentivo all’esodo nella misura di 5.000,00 euro lordi.
8.
L’erogazione dgli importi a titolo di incentivo all’esodo è subordinata alla sottoscrizione di
verbale di conciliazione liberatorio e di accettazione della risoluzione del
rapporto di lavoro.
9.
A tutti i lavoratori collocati in mobilità sarà
riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso nella misura di cui al
vigente c.c.n.l..
10.
L’Azienda si impegna, nel caso in cui
intervenissero, dalla collocazione in mobilità, modifiche alla normativa
pensionistica che dovessero spostare la decorrenza della pensione al di fuori
del limite massimo di mobilità, ad assumere i lavoratori interessati per il
tempo necessario al conseguimento del diritto alla pensione.
Le parti concordano di incontrarsi perodicamente per una verifica dell’attuazione delle azioni
concordate allo scopo di contenere al massimo l’impatto sociale del processo riorganizzativo aziendale, e comunque
per la prima volta entro il mese di giugno 2003.
Letto,
confermato, sottoscritto.