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CCNL edilizia industria Raggiunto accordo su alcune code contrattuali: attuazione protocollo Enti bilaterali, nuove figure professionali, attazione nuova disciplina sull’apprendistato.
Il giorno 31 Maggio sono stati definiti con l’Ance alcuni importanti accordi tra i quali alcuni specificamente demandati dal CCNL. Il primo riguarda l’allegato 31 del CCNL,:ovvero le regole attuative del punto 2) del Protocollo sugli organismi bilaterali, ovvero il limite massimo del patrimonio netto disponibile delle Casse Edili della riserva della gestione dell’APE , di quelle relative agli oneri mutualizzati nonché del patrimonio disponibile delle Scuole Edili. Come è stato affermato alla sigla del Contratto, con questo accordo abbiamo voluto dare un sistema di regole minime alle quali il sistema doveva sottostare salvaguardando l’autonomia contrattuale delle parti territoriali. Il rientro entro i limiti stabiliti viene demandato alla pattuizione territoriale e il limite posto, cioè quello dei tre anni che consente ampi margini. Le Associazioni Artigiane che erano state coinvolte nella definizioni del protocollo attuativo, non essendo prevista la materia nel contratto sottoscritto con loro, hanno manifestato una loro volontà negativa, in relazione a ciò è stato loro richiesto un incontro per definire un percorso comune nell’applicazione a livello territoriale affinché non si infici l’unitarietà del sistema. In attuazione dell’allegato 30 si è proceduto all’insediamento della Commissione paritetica nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa, al fine di modificare l’utilizzo della contribuzione di 1 euro e mezzo a carico del sistema Casse al fine di creare con tale fondo una nuova prestazione sanitaria nazionale.
Il secondo sulla classificazione
Restauro e recupero archeologico: per quanto riguarda la modifica della classificazione di questi lavoratori, operanti in un settore particolarmente importante per il nostro paese, significativo sono stati la definizione in forma dettagliata dei relativi profili nell’inquadramento dal 3° al 6° livello. Sono state definite dettagliatamente le lavorazioni che sino ad oggi erano molto aleatorie e non corrispondenti alle reali conoscenze specifiche di questi lavoratori. Rocciatori: hanno trovato definizione nell’inquadramento, con i relativi profili, tutte quelle lavorazioni effettuate in parete, sia per l’abbattimento di massi, sia per la realizzazione di opere di consolidamento e non. I cosiddetti rocciatori interessati, specialmente in particolari zone del paese, hanno avuto così il riconoscimento della loro indispensabile opera in particolari situazioni. Calcestruzzo: migliore definizione dell’inquadramento di questi lavoratori, alla luce anche della nuova organizzazione del lavoro in un settore in continua evoluzione.
E’ in via di definizione anche il nuovo inquadramento del lavoratore addetto alle perforazioni e palificazioni.
lI terzo sull’apprendistato
A far data dal 1° giugno ’05 per tutti gli apprendisti, siano essi nuovi assunti o già inseriti in azienda, si applica quanto previsto dall’articolo 93 (allegato 17) del verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 20 maggio 2004, sia per quanto riguarda gli inquadramenti che la retribuzione. Tutto questo in attesa che le Regioni deliberino quanto di loro competenza, così come previsto dall’articolo 13-bis della Legge. 80/2005 a modifica dell’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n° 276.
Roma 22 giugno 2005
I SEGRETARI NAZIONALI FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL (M. Trinci - G. Moscuzza - M. Macchiesi)
TESTI DEGLI ACCORDI
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©Grafica web michele Di lucchio