MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5465D.A076A4C0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5465D.A076A4C0 Content-Location: file:///C:/2869C634/CCNLARTIGNIEDILI1OTTOBRE2004.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" VERBALE DI ACCORDO

 =

VERBALE DI ACCORDO=

 

 

 

Roma,=   1° ottobre 2004

=  

t r a

 

Anaepa/ Confartigianato, Assoedili-Anse/CNA, Fiae-Casartigiani, Claai

 

e

=  

=  

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

=  

=  

si &= egrave; convenuto quanto segue per il rinnovo del C.C.N.L. 15 giugno 2000 per gli addetti del= le piccole e medie imprese edili ed affini.

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ANAEPA Associazione Nazionale   &nb= sp;            =             &nb= sp;            =         FE.N.E.A.L.-U.I.L.

Artigiani dell’Edilizia, Decoratori

Pittori = ed Attività Affini

 

 

ASSOEDILI  CNA

 

 

 

ANSE CNA             =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;    F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

 

 

 

FIAE CASARTIGIANI

 

 

 

 

CLAAI            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp; F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

 

 

 

 

 

 

 

ART.8 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI

       &nbs= p;         SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Pag.4

 

ART.10 – RIPOSO SETTIMANALE

 

»  = 5

 

ART.15 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

»  = 6

 

ART.19 – FERIE

 

»  = 7

 

ART.23 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO

       &nbs= p;          E FESTIVO

 

»  = 8

 

ART.25 – TRASFERTA

 

» 10

 

 

ART.28 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

 

» 11

 

ART.29 – TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL

       &nbs= p;          LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

 

» 12

 

 

ART.30 – CONGEDO MATRIMONIALE

 

» 13

 

ART.43  &= #8211; ACCORDI DI 2° LIVELLO

 

» 14

 

ART.31  &= #8211; ASPETTATIVA

 

» 16

 

ART.78 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

» 17

 

ART.78 = BIS  – QUADRI=

» 19

 

ART.81  &= #8211; DIRITTI

 

» 20

 

ART.81 BIS - TUTELA DELLA DIGNITA' PERSONALE DEI 

       &nbs= p;            &nbs= p;       LAVORATORI

 

» 21

 

ART.83 -   RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

» 22

 

ART.92 -  CONTRATTO A TERMINE

 

» 23

 

ART.94 -  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 

» 24

 

ART.94 BIS  CONTRATTI DI INSERIMENTO

 

   &nb= sp; 26       &nbs= p; 

 

ART.99 – AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BA= SE E DI STIPENDIO       &nbs= p;            &= nbsp;     

»= 28

 

ART. 99 BIS – UNA TANTUM

&n= bsp;

» 29

 

ART.100 DECORENZA E DURATA

» 30

 

ART.101 – ESCLUSIVA DI STAMPA

» 31

 

ALLEGATO A – TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO MENSILI PER GLI OPERAI E GLI IMPIEGATI

32

 

ALLEGATO D – REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

» 33

 

   ALLEGATO E – CASSE EDILI

38

 

ALLEGATO I – PROTOCOLLO SULL’INSERIMENTO AL LAVORO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI 

40


 

 

 

 

Art. 8

 

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI

O DI SEMPLICE ATTESA

 

Sono considerati lavori d= iscontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6.

In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale deg= li operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con allogg= io nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli ste= ssi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le= 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate= nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite c= on i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:

-        custodi, guardiani, portinai, fattorini, usc= ieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

-        custodi, guardiani e portinai con alloggio n= ello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i mini= mi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fe= rmo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le or= e 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 23.

 

*  *

 

Al gruista si applicano l= e norme contenute nell’art. 6.

 

*  *

 

All’operaio di prod= uzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando v= enga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire,= va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario  di  € 0,52 giornalieri.

Resta esclusa comunque og= ni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

.

*  *

 

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli auti= sti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

 

Nota a ver= bale

 <= /o:p>

In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14

sono modific= ati con il divisore mensile pari a 1/208. 

 

 

 

 

 

 

Art. 10

 <= /h1>

RIPOSO SETTIMANALE

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 or= e consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

 

Nei casi in cui, in relaz= ione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamat= i al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensat= ivo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi d= ella retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 26, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 23 punto 12).

 

L’eventuale spostam= ento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio alm= eno 24 ore prima.

 

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

 

In conformità a qu= anto previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizz= ate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le&nb= sp; rappresentanze sindacali unitarie&n= bsp; o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a = 14 di calendario

 


 

Art. 15

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

L’ultimo comma dell’articolo è sostituito dal seguente:

 

“Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazio= ni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1-1-2006, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento economico territoriale entro la percentuale massima stabil= ita a livello nazionale dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30-6-2005, secondo criteri e modalità di cui all’art.43.”= ;

 

Nota a verbale

 

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.  =

   &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp; 


   &nbs= p;       

Art. 19

 

FERIE

 

 

La durata annua delle fer= ie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di or= ario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni fest= ivi di cui al punto 3) dell’art 21.

All’operaio che non= ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’= impresa.

L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto sta= bilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 43 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determi= nati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso n= on può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle fe= rie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 22.

Le suddette norme contenu= te nell’art. 22 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

 

La malattia intervenuta n= el corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:<= /p>

-&nb= sp;        malattia che comporta ricovero ospedaliero superior= e a tre giorni;

-&nb= sp;        malattia la cui prognosi sia superiore a dieci gior= ni di calendario.

L’= ;effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obbligh= i di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermit&agra= ve; previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

&n= bsp;

      = ;     


 

ART. 23

 

LAVORO STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

 

Agli e= ffetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agl= i artt. 6 e 8 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinariet&agr= ave; del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 192= 3 n. 1957.

Il lavoro straordinario &= egrave; ammesso nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell’i= mpresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi= di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per o= biettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata d= el sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell’organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventu= ali verifiche,.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla rappresentanza sindacale unitaria territoriali indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per periodo notturno si c= onsidera quello intercorrente dalle ore= 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si int= ende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 21, escluso il lav= oro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

=  

1)  Lavoro straordinario diurno

35%

2)  Lavoro festivo  

45%

3)  Lavoro festivo straordinario

55%

   &= nbsp; 4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari

      avvicend= ati

 

25%

   &= nbsp; 5)Lavoro diurno compreso in turni regolari

      avvicend= ati

 

9%

6= )      Lavoro notturno compreso in turni regolari 

      avvicend= ati

 

11%

7= )      Lavoro notturno del guardiano

  8%

   &= nbsp; 8)Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

      che comp= iono lavori di costruzione o di riparazione

      che poss= ono eseguirsi esclusivamente di notte &n= bsp;

 

 

16%

9)   Lavoro notturno straordina= rio  

40%

10)   Lavoro festivo notturno

50%

11)   Lavoro festivo notturno straordinario

70%

   12)Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i       

        turnisti

 

  8%

 

=  

Le sud= dette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sug= li elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispond= enti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavo= ro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n.= 6.

 

Le comunicazioni relative= al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabi= liti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

 

La media delle 48 ore set= timanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

 

Ai  fini degli adempimenti relativi al= la comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intende= rsi il cantiere.

 

Il terzo comma dell’art.23 viene eliminato.

&n= bsp;


&n= bsp;

ART. 25

 

TRASFERTA

 

 

 

Nota a verbale

 

Le Parti convengono che nel settore delle costruzioni i dipendenti che operano in cantieri o in Comuni diversi da quelli di assunzione vanno considerati in trasferta. Le Parti definiranno, all’atto della stesura definitiva del contratto, le modifiche del testo attualmente in vigore.

 =

Dichiara= zione comune

 =

Le parti verificheranno  entro il 30-6-= 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l’attuazione, entro e non oltre il 31–12-2006, della nuova disciplina della trasferta, s= ulla base del principio che l’operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla cassa edile di provenienza.

&n= bsp;

&n= bsp;

      = ;            &n= bsp;            = ;            =             &nb= sp;            =       


 

Art.28

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

 

 

Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

“In caso di malatti= a, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un= periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre  anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo mass= imo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.”

 

Pertanto la lettera e) de= l sesto comma è sostituita come segue:

 

“dal 181° giorn= o al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall&= #8217;INPS: 0,5495”<= /st1:metricconverter>.


 

ART.29

 

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONA= LE

 

 

Inserire alla fine dell’articolo

 

Dichiarazione a verbale:

 

 

A decorrere dal 1° ge= nnaio 2005, è introdotta una prestazione collaterale, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di= cui al punto  3) dell’art. 2= 6 del CCNL. Tale prestazione sarà garantita attraverso gli enti bilaterali competenti.

 

Le part= i si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione ent= ro il 31 dicembre  2004.


 

ART.30

 

CONGEDO MATRIMONIALE

 =

 

 

 

All’operaio non in = prova, in occasione del  matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni con= secutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3)  dell’articolo 26 per 104 ore= .

 

L’impresa anticipa = la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti = da parte dell’operaio richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed ha diritto di trattenere  quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all’operaio per lo stesso titolo.

 

Tramite accordi locali, l= a parte del trattamento economico che resta a carico dell’impresa può = essere posta a carico delle Casse edili. &nb= sp;

&n= bsp;

&n= bsp;

 


 

Art.43

 

ACCORDI  DI 2° LIV= ELLO

 

 

Alle Organizzazioni regio= nali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavorat= ori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di pro= vvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle Parti.

 

Il contratto integrativo,= in particolare, provvede:

 

a) alla ripartizione, a norma dell’art.6,  dell’orario normale di lavor= o che deve essere differenziato nel corso dell’anno, salvo diversa valutazi= one delle Parti locali, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

b) alla determinazione dell’elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati= ai commi quarto e sesto del presente articolo;

c) alla determinazione de= lle indennità relative ai lavori in alta montagna;

d) all’attuazione d= elle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;

e) alla individuazione de= i limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasfer= ta di cui all’art.25;

f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

g) alla determinazione de= lle indennità di mensa e di trasporto e delle relative indennità sostitutive;

h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;

i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;

l) alle eventuali determi= nazioni in ordine all’attuazione della disciplina del rappresentante per la sicurezza di cui all’art.83 anche a modifica di quanto previsto al pu= nto 9 del medesimo articolo;

m) alla definizione di og= ni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

 

L’elemento economic= o di 2° livello, di cui alla lettera b) sarà concordato in sede regio= nale o territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore= e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, = utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

 

► andamento del num= ero di imprese artigiane e della piccola industria e dei relativi dipendenti iscri= tti alla Cassa Edile e del corrispondente monte salari;

► dinamica del nume= ro e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;

► dinamica del nume= ro e dell’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiaraz= ioni di inizio attività (DIA);

► dinamica del nume= ro dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di la= voro ed andamento della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordina= ria;

► evoluzione del Pr= odotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;

attivazione dei finanziam= enti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.        

 

Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concord= ati in sede regionale o territoriale.

 

L’elemento economico di cui alla lettera b), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2005. I contratti integrativi av= ranno durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verb= ale sotto riportata.

 

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di 2° livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui all’Accordo interconfederale 17 marzo 2004, ripor= tato nell’allegato C). Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006.

 

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere.

 

1) alla determinazione della misura complessiva dei contributi dovuti alle Cas= se Edili Artigiane;

2) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

3) alla determinazione di cui all’art.42, relativo alle quote sindacali = di competenza territoriale;

4) alla determinazione del contributo per l’anzianità professiona= le edile;

5) all’attuazione della disciplina della formazione professionale conten= uta nell’art.41;

6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, per l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti dall’art.40.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le Organizzazioni naziona= li contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovesse= ro intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle m= odifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate= ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione .
 

ART.31

 

ASPETTATIVA

 

 

 

Dopo il primo comma inserire i seguenti tre com= mi:

 

“Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viagg= io di andata e ritorno deve essere comprovato dal lavoratore da opportune documentazioni.

 

E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.”

 

 

 <= /p>

&n= bsp;

             


 

 

ART. 78

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

 

 

 

Alla fine dell’articolo viene aggiunto:

 = ;

Commissione paritetica

&n= bsp;

E’ istituita una Commissione paritetica  con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonch&eacu= te; delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 marzo 20= 05.

La medesima Commissione è chiamata,  altresì, a definire il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni f= ormativi realizzata per il settore artigiano, giusta quanto previsto dalla lettera C, punto 4 dell’Accordo interconfederale 17 marzo 2004.  

 = ;

In particolare, entro il 31 marzo 2005, la Commissione dovrà effettuare:

§      =             &nb= sp;   l’ analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;

§      =             &nb= sp;   l’introduzione di nuove figure professionali;

§      =             &nb= sp;   la revisione delle competenze delle figure tradizionali;

§      =             &nb= sp;   la revisione dei periodi di preavviso.

&nbs= p;

Nel vigente sistema di classificazione è inserita, con decorrenza dal 1° settembre 2004, la seguente figura professionale:

 = ;

Operaio di 4° livello

 = ;

Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpent= eria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonom= ia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.=

 = ;

La Commissione pa= ritetica provvederà prioritariamente entro il 31 dicembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure :

 = ;

=  

Responsabi= le recupero archeologico e del restauro 6° livello

 = ;

Operatore archeologico 5° livello

 = ;

Operatore = del restauro 5° livello

 = ;

Operaio in cantiere archeologico 4° livello

 = ;

Operatore = del restauro 4° livello

 = ;

Operaio sp= ecializzato archeologico 3° livello

 = ;

Operatore = del restauro 3° livello

=  

 = ;

LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO

 

Coordinatore di impianti=   6° livello

 

Capo impianto venditore = 5° livello

 

Operatore di centrale  5° livello

 

Operatore di centrale di= 4° livello

 

Addetto al funzionamento= della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 3°livello

 

Addetto al funzionamento= della centrale di betonaggio o dosatore –pesatore 2° livello

 

Entro la  medesima data la Commissione definirà livelli e relative declaratorie della figura del Rocciatore= .

&n= bsp;


 =

ART.78 BIS

 

QUADRI

 

La normativa riguardante i Quadri è sostitui= ta dalla seguente:

 

“Ai sensi della leg= ge 13 maggio 1985, n.190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni dir= ettive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e p= er l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

 

Assicurazione

 

Ai sensi dell’art. = 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicu= rare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione del caso di colpa grave o dolo.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Indennità di funzione

 

A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbim= ento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini d= egli artt.54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  71 e 73.

 

Cambiamento di mansioni

 

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione = del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trasco= rso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto d= alla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuaz= ione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190.”


 =

 

ART.81

 

DIRITTI

 

Tutela del= la maternità e paternità

 

Dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti commi:

 

“La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.

 

I periodi di congedo pare= ntale  di cui all’art. 32 del D.Lgs= . n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’alle= gato F) del  presente CCNL .”=


 

ART.81 BIS

 

TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI=

 

 

 

 

Sul luogo di lavoro dovr&= agrave; essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.

 

In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino = una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali s= ul luogo di lavoro,  le Organizza= zioni sindacali territoriali o le RSU laddove esistenti e la Direzione aziend= ale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.


 

 

ART.83

 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

 

 

 

Al punto 9, sostituire gli importi “lire 10.000” e “lire 8= .000” rispettivamente con gli importi “€ 6,00” e “€ 4= ,00” .

 

 

Il punto 15 è sost= ituito dal seguente:

 

“In applicazione di= quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 alla formazione del Rappresentante della sicurezza, ele= tto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l’hanno eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore p= er i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti= a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici“.

&nb= sp;

        =             &nb= sp;      

 


 = ;

 

ART. 92

 

CONTRATTO A TERMINE

 =

In re= lazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il lavo= ro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecn= ico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

=  

Il ri= corso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2) presso unità produttive nelle= quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai= sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguarda= to lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di la= voro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

3) presso unità produttive nelle= quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di  lavoro a tempo determinato;

4) da parte delle imprese che non abbia= no effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

 =

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 94,  il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di <= span style=3D'mso-bidi-font-size:12.0pt'>somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti un terzo  del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 =

In oc= casione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizz= azione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali d= ei lavoratori territoriali, o alle RSU laddove esistenti, informazioni in meri= to all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

=  

La st= essa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall’ultimo comma, lettera A del sistema di concertazione e informazi= one del vigente CCNL.


=  

ART.94

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (EX “LAVORO TEMPORANEO”)

 

 

In relazione a quanto dis= posto dal decreto legislativo n. 276/03, che mantiene in vigore  le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo,  le parti confermano i contenuti de= gli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

=  

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi = :

&nbs= p;       1)   &nb= sp;   punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti  dall’acquisizione di nuovi lavori ;

      =   2)   &nb= sp;   &nbs= p;       3)   &nb= sp;   impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

&nbs= p;       4)   &nb= sp;   impiego di professionalità carenti sul merca= to del lavoro locale;

&nbs= p;       5)   &nb= sp;   sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipo= tesi di assenza per  periodi di fer= ie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inido= nei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

&nbs= p;       6)   &nb= sp;   per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

&nbs= p;

Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

&nbs= p;

Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:

1)      per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

2)      presso unità produttive nelle qu= ali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai se= nsi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguarda= to lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia oper= ante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto= al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti a= lle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

3)      da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;

4)      per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni;

5)&n= bsp;     per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzan= ti;

6)&n= bsp;     per costruzioni di pozzi a profondità superi= ori a 10 metri;

7)&n= bsp;     per lavori subacquei con respiratori;

8)&n= bsp;     per lavori in cassoni ad aria compressa;

9)&n= bsp;     per lavori comportanti l’impiego di esplosivi= .

 

Nei casi di c= ui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confron= ti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, al= lo svolgimento delle attività sopra indicate.

=  

Il ricorso alla somministrazione= a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai = non può superare, mediamente nell’anno,  cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contrat= to a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settem= bre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

 

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/= o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

 

Le frazioni eventualmente risult= anti da tali conteggi verranno  arrotondate all’unità superiore.

 

La media è computata con riferimento alla media annua dei  lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imp= rese edili è applicata la contrattazione collettiva in vigore per le impr= ese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti delle Casse Edili artigiane e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

 

 

L’art. 17 del CCNL 15 giugno 2000 è aboli= to.

&n= bsp;


<= u> 

&n= bsp;

&n= bsp;

            ART.94 BIS              =         =             &nb= sp;                   =         

 <= /b>

CONTRATTI DI INSERIMENTO<= o:p>

 

 

Il contratto di inserimen= to  è un contratto di lavoro di= retto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle compete= nze professionali del lavoratore  = ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimen= to nel mercato nel lavoro.

 

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi .

 

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa  fino a trentasei mesi.

 

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs  n. 276/2003.

 

Il contratto di inserimen= to è stipulato in forma scritta e in esso deve  essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

 

In mancanza di forma scri= tta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

 

Nel contratto verranno in= dicati:

  • la durata;
  • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
  • l’orario di lavoro, determinato in  funzione dell’ipotesi c= he si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

 

L’ inquadramento del lavoratore  è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati  e specializzati e dell’opera= io qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale &egr= ave; preordinato per gli operai di quarto livello;

per i contratti di inseri= mento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà = di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferio= ri a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalit&agr= ave; coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

 

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve  essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore  al contesto lavorativo, valorizzan= done le professionalità già acquisite.

 

Nel progetto verranno ind= icati :

a)      la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progett= o di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b)      la durata e le modalità della formazione.

&= nbsp;

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contes= to organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di = 12 mesi.

Il progetto deve preveder= e una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendime= nto di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning= , in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

 

La formazione teorica sar= à effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell’ambito del Comitato nazionale di coordiname= nto delle iniziative formative in edilizia.

 

La formazione antinfortun= istica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rappo= rto e avrà la durata di 8 ore.

 

La registrazione delle co= mpetenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro= o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto seco= ndo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.

 

Le parti si riservano di = adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quel= lo predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

 

Per l’assunzione in= prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 3 e = 47 del vigente CCNL.

 

L’orario di lavoro = è disciplinato dall’art.6 del vigente CCNL.

 

Nel caso di malattia o infortunio  non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un perio= do di conservazione del posto di settanta giorni.

 

Nell’ambito di tale= periodo l’azienda applicherà il CCNL ed il Contratto di 2° livello= .

 

Nei casi in cui il contra= tto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computa= to nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal= la legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aum= enti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.<= /p>

 ART. 99

 

AUMENTI  RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE = E DI STIPENDIO

 

 

Le tabelle degli aumenti retributivi e delle tab= elle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi mi= nimi mensili per gli impiegati sono riportate nell’Allegato A del presente CCNL.

 

Gli aumenti retributivi a valere per gli anni 2004 e 2005 sono stati stabiliti in attuazione dell’Accordo interconfederale 15 marzo 2004. Le Parti concordano che , ai fini della definizione degli incrementi retribuiti, sono stati presi a riferimento i seguenti tassi di inflazione:

Anno 2004:= 2,3%, Anno 2005: 2,0%, Anno 2006: 1,5%, Anno 2007: 1,5%.

 = ;

Eventuali aumenti della retribuzione , corrisposti a titolo di acconto su futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assor= biti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto.

 = ;

Dichiar= azione comune

 = ;

Le Parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale si è = data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previs= ti dagli altri CCNL sottoscritti nel settore.

 = ;

Nel caso i= n cui atti legislativi e/o accordi tra Parti sociali prevedano soluzioni diverse = da quelle previste dal presente CCNL, le Parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l’universo del mondo del lavoro dipendente.

 = ;


ART.99 BIS

 

UNA TANTUM

 

 

 

Ai lavoratori in forza alla data del 1&= deg; ottobre 2004 è corrisposto un importo forfetario di € 240,00 lorde,  suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel peri= odo 1° maggio 2004-30 settembre 2004. Il suddetto importo sarà eroga= to con le seguenti misure e scadenze temporali:

 

  145,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004;

   95,00  con la retribuzione del mese di ge= nnaio 2005;

 

Dagli importi di “una tantum̶= 1; dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dal= la impresa a titolo di IVC e di eventuali acconti su futuri miglioramenti contrattuali.

 

Detti importi dovranno essere assorbiti= nella misura di 60% in occasione della corresponsione della 1^ rata e del 40% alla corresponsione della 2^ rata di “una tantum”.=

 

Le Parti convengono che per le imprese = che hanno erogato l’IVC, l’importo dell’una tantum su indicat= a, al netto dell’IVC, è stabilito in via convenzionale in €  190,00 in misura = uguale per tutti i livelli di classificazione.

 

L’erogazione avverrà con i citati criteri con le seguenti misure e scadenze temporali:-

 = ● €   115,00  con la retribuzione del mese di no= vembre 2004;

● €     75,00  con la retribuzione del mese di gennaio= 2005.

 

Agli apprendisti le quote sopraindicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti mediante l’adozione del riproporzionamento unico del 70%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 100

 

DECORRENZA E DURATA

 

 

 

Salvo le diverse decorren= ze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2007 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° ottobre  2004 o instaur= ati successivamente.

 

Qualora non sia disdetto = da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scade= nza, si intenderà rinnovato per 4 anni e così di seguito.


        =             &nb= sp;            

ART. 101

 =

ESCLUSIVA DI STAMPA

 =

 =

Le pa= rti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sar&agr= ave; edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

=  

Tale = testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

=  

Perta= nto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

=  

Il verbale di accordo e i= l testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.


ALLEGATO A

AUMENTI RETRIBUTIVI

 

 

Livelli

Aumenti

 

 

 

 

 

 

01/10/2004

01/03/2005

01/03/2006

01/06/2007

 

 

 

 

 

 

7= °

€ 78,84

€ 63,07

€ 31,54

€ 31,54

 

 

 

 

 

 

6= °

€ 69,23

€ 55,38

€ 27,69

€ 27,69

 

 

 

 

 

 

5= °

€ 57,69

€ 46,15

€ 23,08

€ 23,08

 

 

 

 

 

 

4= °

€ 53,07

€ 42,46

€ 21,38

€ 21,38

 

 

 

 

 

 

3= °

€ 50,00

€ 40,00

€ 20,00

€ 20,00

 

 

 

 

 

 

2= °

€ 43,84

€ 35,07

€ 17,69

€ 17,69

 

 

 

 

 

 

1= °

€ 38,46

€ 30,77

€ 15,38

€ 15,38

 

 

 

 

 

 

MINIMI DI PAGA BASE E DI STI= PENDIO

 

 

Livelli

1 ottobre 2004=

1 marzo 2005

 

 

Paga base

Ex conting.

e.d.r.

Totale

Paga base

Ex conting.

e.d.r.

Totale

 

 

7= °

€ 1.110,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        53= 4,28

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.654,73 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.173,19

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        53= 4,28

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.717,80 =

 

 

6= °

€ 969,74

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 9,11

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.509,18 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.025,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 9,11

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.564,56 =

 

 

5= °

€ 807,88

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 2,91

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.341,12 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        85= 4,03

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 2,91

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.387,27 =

 

 

4= °

€ 748,23

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 0,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.278,68 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        79= 1,00

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>       520= ,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.321,45 =

 

 

3= °

€ 699,73

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 7,85

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.227,91 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        73= 9,73

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 7,85

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.267,91 =

 

 

2= °

€ 618,29

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 5,27

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.143,89 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        65= 3,67

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 5,27

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.179,27 =

 

 

1= °

€ 541,55

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 2,58

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.064,46 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        57= 2,32

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 2,58

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.095,23 =

 

 

MINIMI DI PAGA BASE E DI STI= PENDIO

 

 

Livelli

1 marzo 2006

1 giugno 2007<= span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:"Aria= l Unicode MS"'>

 

 

Paga base

Ex conting.

e.d.r.

Totale

Paga base

Ex conting.

e.d.r.

Totale

 

 

7= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.204,73

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        534,28

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.749,34 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.236,27

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        53= 4,28

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.780,88 =

 

 

6= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.052,81

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 9,11

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.592,25 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>     1.080,50

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 9,11

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.619,94 =

 

 

5= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        87= 7,11

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 2,91

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.410,35 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        90= 0,18

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 2,91

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.433,42 =

 

 

4= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        81= 2,38

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 0,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.342,83 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        83= 3,77

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        52= 0,12

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.364,22 =

 

 

3= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        75= 9,73

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 7,85

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.287,91 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        77= 9,73

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 7,85

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.307,91 =

 

 

2= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        67= 1,36

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 5,27

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.196,96 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        68= 9,05

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 5,27

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.214,65 =

 

 

1= °

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        58= 7,70

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 2,58

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.110,61 =

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        60= 3,09

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        51= 2,58

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>        &nbs= p; 10,33

     1.126,00 =

 

 


 

ALLEGATO D

 

REGOLAMENTO NAZIONALE PER = LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

 

Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell’apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruz= ione e formazione; 2) l’apprendistato professionalizzante; 3) l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi= di alta formazione;

 

Considerato che, allo sta= to, si è in attesa dell’emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;

 

le Parti concordano la se= guente regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.

 

Le Parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti organi. 

 

Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato professionali= zzante nell’artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa= .

 

Per il trattamento econom= ico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli articoli 28, 29, 67 e 68 del presente CCNL= .

 

Art. 2 Età dell’apprendista

Il contratto di apprendis= tato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

 

Il contratto di apprendis= tato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti= che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.

 

Art. 3 Periodo di prov= a

Il periodo di prova avr&a= grave; la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

 

Art. 4 Forma e contenu= to del contratto

Il contratto di apprendis= tato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il pi= ano formativo individuale.

 

Il piano formativo indivi= duale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le compete= nze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vige= nti.

 

Art. = 5 Apprendistato  presso aziende diverse

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.

 

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi = di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione,= i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul “libretto formativo del cittadino”, oltre all’eventuale frequenza di cors= i di formazione esterna.

 

Nel caso di cumulabilità di più rapport= i, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo = di apprendistato da svolgere.

 

 A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare  l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione o/e con l’attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.

 

Le Parti si riservano di adeguare l’attuale sis= tema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

 

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

 

La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato periodi di apprendista= to presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativ= a al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

 

Art. 6 Durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazi= oni, come di seguito indicati:

 

1° Gruppo super

Lavorazioni polivalenti c= he richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e = di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. 

 

1° Gruppo

Lavorazioni artistiche e = ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista – formatore, scalpellino - ornatore, decoratore – pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 5 anni

 

2° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 4,5 anni

 

3° Gruppo

 

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltist= a, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

Durata: 3 anni

 

Impiegati

Per gli impiegati con qua= lifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa dura= ta del 2° Gruppo.

 

Per gli impiegati con qua= lifiche finali dal quarto livello in sopra, l’apprendistato ha la stessa dura= ta e progressione retributiva del 1° Gruppo.

 

Art. 7 Retribuzione

La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione d= elle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di continge= nza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

 

Per il 1° Gruppo l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata s= ul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

 

Le parti concordano che i= n nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare = la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

 

 

Gruppi

I

sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IX

sem

X sem

1° Sup.

 

70

 

   66

72

 

   70

75

 

   72

75

 

   75

80

 

   75

80

 

   80

85

 

   80

85

 

   85

90

 

   90

90

 

   90

 

 

&nbs= p;

70

&nbs= p;

72

&nbs= p;

75

&nbs= p;

75

&nbs= p;

80

&nbs= p;

80

&nbs= p;

85

&nbs= p;

90

&nbs= p;

90

&nbs= p;

 

 

&nbs= p;

70

&nbs= p;

72

&nbs= p;

75

&nbs= p;

80

&nbs= p;

85

&nbs= p;

90

&nbs= p;

&nbs= p;

&nbs= p;

&nbs= p;

 

 

Art. 8 Inquadramento

Fermo restando che il liv= ello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferio= re per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavora= tori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del I gruppo super  dovranno essere inquadrati nel 4&d= eg; livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.

 

Gli apprendisti impiegati= , al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello propr= io della qualifica finale.

 

 

 

Art. 9 Piano formativo individuale

Il piano formativo indivi= duale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale

di lavoro ed allegato a q= uesto.

=  

Il pi= ano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno= di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio o un familiare coadiuvante.

 

Art. 10 Formazione dell’apprendista

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all’acquisizione= di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola = Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.=

 

L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza , per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività= ; da svolgere.

 

Le o= re di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui all’art. 41 del c= cnl e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 19= 56; in tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

 

La formazione potrà essere svolta all’in= terno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine= al tutor aziendale ed all’idoneità dei locali adibiti alla formaz= ione medesima.

 

Art. 11 Attribuzione della qualifica

Ultimato il periodo di apprendistato, = previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

 

Art.12 Prestazioni aggiuntive<= /o:p>

Le Parti concordan= o di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprend= isti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall’INPS= .

 

Entro il 31 marzo 2005 le Parti defini= ranno le caratteristiche costitutive del Fondo, il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni suddette, nell’ambito dell’armonizzazione della disciplina all’intero settore.  

 

*  *   *

 

Le parti si incontreranno per discipli= nare l'apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazion= e. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazion= e la regolamentazione prevista dall’allegato D del CCNL 15 giugno 2000 con l’applicazione delle retribuzioni previste all’art.7 della pres= ente regolamentazione.

 

Le parti si incontreranno= per adeguare le qualifiche previste dal presente CCNL e per disciplinare l’apprendistato per l’alta formazione, a seguito dell’emanazione delle relative normative di attuazione.

 

 

Nota a verbale

 

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le pa= rti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizion= e di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

 

 


 

ALLEGATO E

 =

CASSE EDILI=

 

I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si danno reciprocamente atto che il CCNL 30 settembre 2004 è coerente con gli impegni previsti:

 

►dall’Accordo nazionale 18 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

►dall’Accordo nazionale 19 settembre 2002 sullo statuto tipo delle Casse Edili;

►dall’Avviso = Comune sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso il Ministero del Lavoro;

►dalla Convenzione = 15 aprile 2004 stipulata con INAIL ed INPS.

 

Pertanto le Casse Edili costituite da Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil sono tenute a riconoscere la legittimità dell’applicazione del CCNL suddetto= da parte delle imprese loro iscritte che siano aderenti a Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-Cna, Fiae-Casartigiani, Claai.

 

Feneal-Cgil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse Edili industriali nelle circoscrizioni in cui ancora non si è proceduto all’adeguament= o, ai sensi e nei termini indicati dall’accordo nazionale 19 settembre 2= 002, richiamato dalla Convenzione nazionale 15 aprile 2004 sottoscritta in mater= ia di DURC..

 

Mediante l’iscrizio= ne alle Casse Edili industriali ovvero alle Casse Edili artigiane già esiste= nti, le imprese ed i lavoratori alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presen= te contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale= .

La riscossione per il tra= mite delle Casse Edili industriali ed artigiane dei contributi nazionali di ades= ione contrattuale è regolata esclusivamente da accordi tra le parti nazio= nali stipulanti il presente contratto.

 

Il lavoratore ha diritto = di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse Ed= ili al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall’obbligazione di corrisponderle con l’integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente  contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli statuti e dai regolam= enti delle Casse Edili.

 

I predetti obblighi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.

 

Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigian= e e dalle piccole imprese industriali che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni delle medesime per i lavoratori da esse dipendenti, una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali stipulati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

 

Con l’iscrizione al= le Casse edili le imprese ed i lavoratori sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

 

E’ posta a carico d= ei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente contratto una q= uota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.26 maggiorati del 23,45= % a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le Parti nazionali stipulanti il pres= ente contratto.

 

L’importo della quo= ta nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, uni= tamente all’importo a proprio carico, alle Casse Edili con la periodicit&agra= ve; e le altre modalità previste per il versamento dei contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazion= ali stipulanti il presente contratto di cui una parte di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra alla rappresentanza dei lavoratori.

 

Le Casse edili provvedera= nno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza, salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le Pa= rti nazionali stipulanti e le rispettive organizzazioni territoriali.

 

Le Organizzazioni territo= riali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto posso= no prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattual= e a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’a= rt.26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui= .

 

L’importo della quo= ta a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità ed alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.

 

Il gettito complessivo de= lle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l’al= tra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali dei lavorato= ri aderenti alle Federazioni nazionali stipulanti che provvederanno al success= ivo riparto tra loro.

 

Dichiarazione comune
 
Le Parti, al fine di operare una ricognizione d= ello stato di attuazione degli impegni sottoscritti  e pervenire ad una razionalizzazio= ne della situazione degli Enti bilaterali, concordano di aprire un tavolo di confron= to che dovrà concludersi  = entro il 31 dicembre 2004, contestualmente con il termine della stesura definitiva del presente CCNL.       

 <= /p>

 


           &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;         

ALLEGATO I

 =

 =

PRO= TOCOLLO SULL’INSERIMENTO DELLA MANODOPERA PROVENIENTE DAI PAESI EXTRACOMUNITA= RI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA

            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;  

 

 

Verificata la diff= usa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualmente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;

 

nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari;

 

condividendo l’obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l’attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;

 

nell’intento= di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l’inserim= ento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento;

        =             &nb= sp;            =   

le Parti

 =

concordano di attivare in= iziative idonee a facilitare le procedure per l’immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione.

 

 

A tal fine:

 

-&nb= sp;        promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni naziona= li competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l’inseriment= o al lavoro delle suddette maestranze;

&= nbsp;

-&nb= sp;        attiveranno un monitoraggio periodico delle richies= te di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo d’individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori d’interve= nto, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d’assunzione;

 

 

-&nb= sp;        definiranno altresì tempi, modalità e procedure d’inserimento e formazione professionale delle maestranze

 =

 =

 =

 =

 =

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