VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 4 Febbraio 2002 in Roma, tra:
Ø
AGCI-Produzione e Lavoro, ANCPL-Legacoop,
Federlavoro e Servizi - Confcooperative
e
Ø
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
con riferimento ed in applicazione
del punto 2 (Assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 Luglio 1993 e
degli artt. 41 e 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva) del CCNL 9
Febbraio 2000 per i lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro
dell’edilizia e attività affini, è stato raggiunto il presente accordo.
Premessa
Il presente accordo è
stato raggiunto in un contesto nel quale entrambe le parti hanno richiamato e
sottolineato il valore del sistema di relazioni industriali e di assetti
contrattuali delineato dal Protocollo del 23 Luglio 1993, caratterizzato dal
metodo della concertazione e da due livelli negoziali. Con riferimento agli
attuali assetti contrattuali le parti confermano che, in ragione delle
specificità del settore edile, il secondo livello viene individuato in quello territoriale, assicurandone l’agibilità ma
al contempo ribadendo l’unicità della sede di contrattazione integrativa
rispetto al CCNL.
Ø
Riforma del diritto
societario - Le Parti prendono atto che la recente legge
sul diritto societario muta profondamente, con una distinzione tra cooperative
costituzionalmente riconosciute e non, i criteri di mutualità anche per quanto
concerne gli assetti contributivo-fiscali per il mondo cooperativo. Da tali
modifiche risultano particolarmente coinvolte le cooperative edili aderenti
alle Associazioni firmatarie il presente accordo.
Ø
Costo del lavoro e
interventi di decontribuzione - Le Parti firmatarie il presente
accordo reputano che la contrattazione di secondo livello avviene in un quadro
di agevolazioni contributive insufficienti a permettere alle Parti medesime di assegnare ad esso
compiti e funzioni più cospicue, in quanto si opera, da un lato, in assenza del
ripristino degli effetti della legge 341/95 - premiante le imprese strutturate
- e dall'altro, si registra una previsione di aggiornamento delle agevolazioni
contributive per favorire l'implementazione del secondo livello, insufficiente
a valorizzare gli incrementi retributivi correlati agli indici di competitività
delle imprese.
Pertanto le Parti, nel sottoscrivere il presente accordo, si impegnano a
realizzare iniziative, anche congiunte, nei confronti del Governo al fine di
ottenere la conferma nel tempo della riduzione contributiva prevista dall’art.
29, comma 2, della legge n. 341/95, così come modificato dall’art. 45, comma
18, della legge n. 144/99.
Inoltre le Parti ritengono opportuno che si determinino interventi di
agevolazione fiscale e/o contributiva per i servizi di cantiere (alloggio,
mensa, trasporto) predisposti a favore delle maestranze impegnate nei lavori di
realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici.
Ø
Reciprocità ed unicità
del sistema di Enti Paritetici di settore - Le risultanze della
presente tornata contrattuale nel settore edile sottolineano come rimanga
obiettivo imprescindibile delle Parti addivenire, in coerenza con l'intesa di
reciprocità siglata il 20.1.2000, ad un unico sistema di Enti Bilaterali di
settore ed ad una legittimazione di rappresentanza delle Associazioni
Cooperative all'interno della CNCE e degli altri Enti Bilaterali Nazionali.
Ø
Valorizzazione della
professione edile - Infine, in merito alle tematiche riguardanti
la riforma del mercato del lavoro, le Parti convengono di sensibilizzare il
Governo affinchè vengano individuati strumenti per la valorizzazione della
professione edile ( incentivi alla formazione ed alla stabilità occupazionale )
oltrechè una sua specifica caratterizzazione in materia previdenziale, traendo
riferimento ai "lavori usuranti" previsti dall'art. 29 bis del CCNL
del 9.2.200.
I. Aumenti retributivi
In
relazione alla politica dei redditi ed agli assetti contrattuali previsti dal
Protocollo del 23 luglio 1993 (punti 1 e 2) ed in coerenza con quanto previsto dall’art.41 del CCNL 9 Febbraio
2000, a decorrere dal 1° Gennaio 2002 e dal 1° Gennaio 2003, i minimi di paga
base e stipendio sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra
inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.
II. Elemento Economico Territoriale e secondo livello di contrattazione collettiva
l. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento Economico Territoriale di cui all’art. 6, paragrafo A), lettera d) del C.C.N.L.. 9 Febbraio 2000, entro la misura massima dell'11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino
a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni territoriali sottoscritte
in base alla previsione dell'accordo nazionale 24 Febbraio 1998.
L'Elemento
Economico Territoriale di cui al primo comma, sarà concordato in sede
territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività
nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 6
del CCNL.
Durante
la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa
conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni
territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni
medesime.
Le
parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata
definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993,
dall'art. 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo
1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
2. Resta
confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito
delle materie specificatamente stabilite dall'art. 6 del CCNL e che le clausole
degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale
non hanno efficacia.
III. Lavoro temporaneo
1. Ai sensi
dell'art. 30 bis, paragrafo C) del CCNL 9 Febbraio 2000, con il quale le parti
sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro
temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si
precisa quanto segue:
a) le parti costituiscono un
Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di
rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l'utilizzo del lavoro
temporaneo nel settore;
b) le agenzie fornitrici di
lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile – di
riferimento dell’impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la
prestazione lavorativa. Resta fermo che
ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di
settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli
Enti Bilaterali e previdenza complementare (Cooperlavoro);
c) la Cassa Edile adotterà
specifici criteri di registrazione per le agenzie fornitrici ed i lavoratori
temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
d) le agenzie fornitrici di
lavoro temporaneo verseranno all'Inps i contributi previdenziali stabiliti
dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;
e) le parti concordano di
effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante
l'accantonamento presso le Casse Edili del contributo dei 4% stabilito dalla
legge n. 196/97.
Si procederà, a
tal proposito, ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL, alla definizione delle
procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare
attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora non sia
consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso
dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;
f) a carico delle agenzie fornitrici
di lavoro temporaneo è posta un'aliquota aggiuntiva dello 0,3% della
retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un'apposita
gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di
lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per
gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Le parti si
riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli
interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all'equilibrio della
gestione.
IV. Trasferta
In
base a quanto previsto dall'art. 61 del CCNL, che prevede l'effettuazione di una sperimentazione a livello
regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le
rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare
la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto articolo.
V. Casse edili
In
coerenza con quanto disposto nella Dichiarazione a Verbale dell’art. 73 del
citato contratto collettivo nazionale, si ribadisce che le Casse Edili debbono
perseguire l'obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non
aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell'industria delle
costruzioni e i contributi agli Enti paritetici debbono essere coerenti alle
effettive esigenze di ciascuna gestione.
Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le
organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione
del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.
In
caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle
parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le
quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare
il contributo di riequilibrio.
VI. Assistenza sanitaria
In
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36-ter del CCNL 9 Febbraio
2000, si conviene quanto segue:
1.
Agli
operai iscritti alle Casse Edili sarà garantito l’accesso ai servizi resi da
una “Carta Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno
con apposita società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di
eventuali esperienze territoriali già in atto.
Il costo della “Carta Sanitaria”, non superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun
operaio, sarà posto a carico delle Casse Edili.
Le Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema
previsto da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
il presente accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.
Le Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli
impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.
2.
Le
Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione
della situazione in atto nelle singole Casse Edili a partecipazione cooperativa
e tenuto conto delle positive esperienze mutualistiche già operanti in alcuni
significativi territori, entro il 30.06.2002 predisporrà uno schema di
copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle
del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite
specialistiche, alta diagnostica, diarie).
L'attuazione
delle forme di tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni,
sarà effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte,
nel rispetto del secondo comma dell'art. 36ter.
VII. Politiche del lavoro nel
settore delle costruzioni
Le
Associazioni Cooperative e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil, nell'ambito di una politica tesa a sostegno della regolarità
contributiva non solo nel settore delle OO.PP., ma anche nell'ambito del
mercato privato, convengono di intervenire attraverso il sistema degli
Organismi paritetici previsti nel c.c.n.l., Casse Edili, Enti Scuola e Comitati
paritetici per la prevenzione e l'igiene dell'ambiente di lavoro.
A
questo fine convengono che i rapporti con le Casse Edili di tutte le imprese
esecutrici sia di opere pubbliche che di lavori privati devono fondarsi sulle
seguenti regole:
a) estensione
agli obblighi di contribuzione nei confronti delle Casse Edili di meccanismi
analoghi a quelli previsti dall'art. 29 della legge n. 341/95 per le
assicurazioni di legge, in modo da evitare le forme di evasione contributiva
connesse alla mancata denuncia di ore lavorate;
b) denuncia
mensile alle Casse Edili per impresa e cantiere dei lavoratori dipendenti;
c) per i
lavori privati, obbligo del committente di dichiarare all'Amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei Lavori oggetto della concessione edilizia (permesso
di costruire) o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività,
il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione
attestante il rispetto degli obblighi contributivi;
d) la
documentazione di cui al punto precedente è costituita da un documento di
regolarità contributiva rilasciato da uno sportello unico costituito da Inail,
Inps e Cassa Edile, localizzato presso la Cassa Edile, sulla base di una
convenzione con Inail ed Inps;
e) in via
sperimentale, le Associazioni nazionali sottoscritte definiranno, in aggiunta a
quanto sopra, una procedura di verifica della congruità contributiva dei
versamenti alla Cassa Edile, basata su parametri di incidenza del costo del
lavoro, distinti per categorie di lavoro. La congruità verrà misurata su parametri rapportati al complesso
dei lavori eseguiti dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici con
l'impiego di lavoratori subordinati e autonomi. Qualora i versamenti per il
singolo lavoro risultino inferiori al parametro di congruità predefinito, le
imprese esecutrici sono obbligate a integrare il versamento contributivo fino
al raggiungimento di detto parametro;
f) dopo la
definizione in via negoziale di quanto espresso al precedente punto e), e
quando sarà in possesso dei dati certi necessari allo scopo, la Cassa Edile
condizionerà il rilascio dell'attestato di regolarità contributiva di cui al
punto d), anche alla verifica della congruità di cui al punto precedente;
g) le Parti
auspicano che Inps e Inail concentrino le visite ispettive e i controlli sulle
imprese non iscritte alle Casse Edili e non in possesso degli attestati di cui
sopra;
h) le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano per la definizione compiuta della materia entro il 30 settembre 2002 mediante un Protocollo che coinvolga tutte le organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore.
A
supporto e integrazione di quanto previsto dal presente Accordo, le parti hanno
elaborato, sulla base di quanto contenuto nel Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni
di cui al CCNL 9 Febbraio 2000 - che resta confermato nella sua interezza – la
seguente proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema
di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla
retribuzione stabilita dai contratti collettivi.
La
misura di tale decontribuzione è
calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota
stabilita dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, ed eventuali successive modifiche
e risponde ai seguenti criteri:
1.
la
decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento
della presente proposta;
2.
i
trattamenti di che trattasi concorrono a formare l'imponibile fiscale;
3.
è
destinato alla previdenza complementare (Cooperlavoro) una quota pari al 10% dell'importo annuo
decontribuito;
4.
il
meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte
alla Cassa Edile.
VIII. Operai
- Prestazione aggiuntiva ape
Nel
mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del
Fondo per l’anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli
operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle
2100 ore nel biennio precedente.
Per
gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino
comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, nell’arco del biennio
1° ottobre 2000 - 30 settembre 2002, la prestazione è erogata
proporzionalmente.
La
prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è quella di seguito
indicata.
Operaio di 1° livello €
174,95
Operaio di 2° livello €
204,69
Operaio di 3° livello €
227,43
Operaio di 4° livello €
244,93
Operaio di 5° livello €
262,42
Operaio di 6° livello €
314,91
La
Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria
e con quelle della gestione ape ordinaria.
Qualora
tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le
Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle
Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un
contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla
costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano
ulteriori riserve cui attingere.
IX. Una tantum Impiegati
Per
la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti
misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002:
Impiegato 1° livello € 174,95
Impiegato 2° livello € 204,69
Impiegato 3° livello € 227,43
Impiegato 4° livello € 244,93
Impiegato 5° livello € 262,42
Impiegato 6° livello € 314,91
Impiegato 7° livello € 349,90
Impiegato 8° livello € 437,38
La
predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all'anzianità di
servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a
quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso
dell'anno, è liquidata in occasione di tale evento.
All.: c.s.
Letto, confermato e sottoscritto
AGCI-Produzione
e Lavoro FeNEAL-UIL
ANCPL-Legacoop FILCA-CISL
Federlavoro
e Servizi – Confcooperative FILLEA-CGIL
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI
STIPENDIO
Le
tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi
minimi mensili per gli impiegati son modificate come segue:
Tabella
espressa in Euro |
|
|
|
|
|
||
LIV. |
PAR. |
PAGA BASE |
|
AUMENTI |
|
NUOVI MINIMI |
|
|
|
AL 31/12/2001 |
01/01/02 |
01/01/03 |
Complessivi |
01/01/02 |
01/01/03 |
8 |
250,0 |
1.155,39 |
63,98 |
63,97 |
127,95 |
1.219,37 |
1.283,34 |
7 |
210,0 |
970,52 |
53,74 |
53,74 |
107,48 |
1.024,26 |
1.078,00 |
6 |
180,0 |
831,88 |
46,06 |
46,06 |
92,12 |
877,94 |
924,00 |
5 |
153,0 |
707,10 |
39,15 |
39,16 |
78,31 |
746,25 |
785,41 |
4 |
136,5 |
630,84 |
34,93 |
34,93 |
69,86 |
665,77 |
700,70 |
3 |
127,0 |
586,95 |
32,50 |
32,50 |
65,00 |
619,45 |
651,95 |
2 |
114,0 |
526,86 |
29,17 |
29,18 |
58,35 |
556,03 |
585,21 |
1 |
100,0 |
462,16 |
25,59 |
25,59 |
51,18 |
487,75 |
513,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella
espressa in Lire |
|
|
|
|
|
||
LIV. |
PAR. |
PAGA BASE |
|
AUMENTI |
|
NUOVI MINIMI |
|
|
|
AL 31/12/2001 |
01/01/02 |
01/01/03 |
Complessivi |
01/01/02 |
01/01/03 |
8 |
250,0 |
2.237.139 |
123.873 |
123.873 |
247.746 |
2.361.012 |
2.484.885 |
7 |
210,0 |
1.879.197 |
104.053 |
104.053 |
208.107 |
1.983.250 |
2.087.304 |
6 |
180,0 |
1.610.740 |
89.189 |
89.189 |
178.377 |
1.699.929 |
1.789.117 |
5 |
153,0 |
1.369.128 |
75.810 |
75.810 |
151.621 |
1.444.938 |
1.520.749 |
4 |
136,5 |
1.221.479 |
67.635 |
67.635 |
135.270 |
1.289.114 |
1.356.749 |
3 |
127,0 |
1.136.489 |
62.929 |
62.929 |
125.858 |
1.199.418 |
1.262.347 |
2 |
114,0 |
1.020.135 |
56.486 |
56.486 |
112.972 |
1.076.621 |
1.133.107 |
1 |
100,0 |
894.865 |
49.550 |
49.550 |
99.100 |
944.415 |
993.965 |