Art.89       CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI       5 LUGLIO  1995

 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA                                 

 

Nelle  aziende,  ovvero unità  produttive,  con  più di  15  dipendenti, il

rappresentante  per  la  sicurezza  è  eletto  o  designato  dai lavoratori

nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Nei  casi in  cui siano  ancora operanti  le R.S.A.  di cui all'articolo 19

della  legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o

designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..

In  assenza  delle  suddette   rappresentanze,  il  rappresentante  per  la

sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità

produttiva.

Il  rappresentante per  la sicurezza di  cui ai  commi precedenti assolve i

suoi  compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con

riferimento  al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani

di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

In  proposito il  rappresentante è  informato e  consultato entro 30 giorni

dall'inizio  dei lavori. E' inoltre  informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs.

19 settembre 1994, n. 626.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il

rappresentante  per la  sicurezza viene  individuato,  per più  aziende del

comparto  produttivo edile  operanti nello  stesso ambito territoriale; gli

accordi   locali   tra  le   Organizzazioni   territoriali   aderenti  alle

Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.

Il  rappresentante per la  sicurezza ha il  diritto di ricevere i necessari

chiarimenti  sui  contenuti dei  piani  citati  e di  formulare  le proprie

proposte  a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art.

17.

Il  rappresentante per la sicurezza  nei casi in cui la durata del cantiere

sia  inferiore  ad un  anno,  con  apposita motivazione  può  richiedere la

riunione di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 626/94.

 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:

 

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;

 

- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;

 

- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

 

Nel  caso di  rappresentante per  la sicurezza  di ambito  territoriale del

comparto  produttivo edile,  il numero  delle ore  di permesso spettanti al

rappresentante  medesimo  è  determinato  con  riferimento  all'occupazione

complessiva   interessata   dell'ambito   territoriale   e   con   relativa

mutualizzazione  degli  oneri,  con  modalità  che  saranno  regolate dalle

Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39.

Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui

assegnati dalle normative di legge e dal presente c.c.n.l. utilizza anche i

permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I  lavoratori dell'azienda o  dell'unità produttiva hanno diritto ad essere

formati  ai sensi dell'art. 22  del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e

salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

 

- del primo ingresso nel settore;

 

- del cambiamento di mansioni;

 

-  dell'introduzione di  nuove attrezzature,  tecnologie, nuove  sostanze e

preparati pericolosi.

 

Alla formazione di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 626/94 del rappresentante

per  la sicurezza  e dei  lavoratori provvede,  durante l'orario di lavoro,

l'impresa  o  l'Organismo  paritetico  territoriale  di  settore,  mediante

programmi  di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i

singoli lavoratori.

Ai  rappresentanti per  la sicurezza  ed ai  lavoratori sarà rilasciata una

certificazione   dell'avvenuta   formazione    e   l'Organismo   paritetico

territoriale terrà un'anagrafe in merito.

Alla  formazione  del  rappresentante  per  la  sicurezza  e  a  quella dei

lavoratori  provvede l'Organismo paritetico  di cui al comma precedente per

le  imprese che  intendano  avvalersi di  tale  attività, le  quali saranno

tenute  al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in

relazione agli specifici maggiori costi.

La  presente disciplina è stabilita  in attuazione del D.Lgs. n. 626/94. Le

parti  si riservano  di regolamentare  gli ulteriori  aspetti demandati dal

suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

Per  quanto  non  disciplinato dal  presente  articolo,  si  fa riferimento

all'accordo interconfederale in data 22 giugno 1995.