Art.89 CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI 5 LUGLIO 1995
Nelle
aziende, ovvero unità produttive,
con più di 15
dipendenti, il
rappresentante per la sicurezza
è eletto o
designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda.
Nei
casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui
all'articolo 19
della
legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori tra i dirigenti
delle R.S.A..
In
assenza delle suddette
rappresentanze, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori al loro
interno nell'azienda o nell'unità
produttiva.
Il
rappresentante per la sicurezza
di cui ai commi precedenti assolve i
suoi
compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con
riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani
di sicurezza specifici e delle misure di
protezione e prevenzione adottate.
In
proposito il rappresentante
è informato e consultato entro 30 giorni
dall'inizio dei lavori. E' inoltre
informato ai sensi dell'art. 17 D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626.
In mancanza di elezione diretta da parte
dei lavoratori al loro interno, il
rappresentante per la sicurezza
viene individuato, per più
aziende del
comparto
produttivo edile operanti
nello stesso ambito territoriale; gli
accordi
locali tra le
Organizzazioni territoriali aderenti
alle
Associazioni nazionali contraenti ne
stabiliranno criteri e modalità.
Il
rappresentante per la sicurezza
ha il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sui contenuti dei piani
citati e di formulare
le proprie
proposte
a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) del citato art.
17.
Il
rappresentante per la sicurezza
nei casi in cui la durata del cantiere
sia
inferiore ad un anno,
con apposita motivazione può
richiedere la
riunione di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha
diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità
produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità
produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità
produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel
caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale
del
comparto
produttivo edile, il numero delle ore
di permesso spettanti al
rappresentante medesimo è determinato
con riferimento all'occupazione
complessiva interessata
dell'ambito territoriale e
con relativa
mutualizzazione degli oneri, con
modalità che saranno
regolate dalle
Organizzazioni territoriali di cui all'art.
39.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini
dell'esercizio dei compiti a lui
assegnati dalle normative di legge e dal
presente c.c.n.l. utilizza anche i
permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A.
ove esistenti.
I
lavoratori dell'azienda o
dell'unità produttiva hanno diritto ad essere
formati
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
626/94 in materia di sicurezza e
salute, con particolare riferimento alle
mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
-
dell'introduzione di nuove
attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e
preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all'art. 22 del D.
Lgs. n. 626/94 del rappresentante
per
la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro,
l'impresa
o l'Organismo paritetico
territoriale di settore,
mediante
programmi
di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i
singoli lavoratori.
Ai
rappresentanti per la
sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una
certificazione dell'avvenuta
formazione e l'Organismo paritetico
territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla
formazione del rappresentante per la sicurezza
e a quella dei
lavoratori
provvede l'Organismo paritetico
di cui al comma precedente per
le
imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno
tenute
al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in
relazione agli specifici maggiori costi.
La
presente disciplina è stabilita
in attuazione del D.Lgs. n. 626/94. Le
parti
si riservano di
regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal
suddetto Decreto alla contrattazione
collettiva nazionale di categoria.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per
quanto non disciplinato dal presente articolo, si
fa riferimento
all'accordo interconfederale in data 22
giugno 1995.