- Home
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale
- Dipartimenti
- Documenti
- Contrattazione
- News
In Treviso, addì 22 dicembre 2003
tra
l’Associazione dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Treviso — ANCE Treviso e. in ordine alfabetico,
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno — Fe.N.E.A.L. - Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Unione Italiana del Lavoro U.I.L.,
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini — F.I.L.C.A. — Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L,
la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive — F.I.L.L.E.A — Sindacato della provincia di Treviso, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L..
Si conviene quanto segue
A) Adeguamento assistenze e prestazioni erogate alla Cassa Edile di Treviso.
Gli importi relativi alle assistenze a favore dei lavoratori iscritti sono così stabiliti:
1) PROTESI OCUTJSTJCI{E (OCCHIALI):
- erogazione di un contributo pari al 100% della spesa complessivamente sostenuta, con un massimo di €.120,00.
2) PROTESI ACUSTICHE:
- erogazione di un contributo pari al 50%%, con un massimo di €.370,00 della spesa sostenuta per il solo apparecchio di protesi.
3) PROTESI ORTOPEDICHE
a) ventriere, busti, cavigliere ed altro materiale di protesi similare:
- erogazione di un contributo pari al 100%, con un massimale di € 105,00 della spesa sostenuta per il solo apparecchio di protesi.
b) protesi di sostituzione arti superiori e arti inferiori e similari:
- erogazione di un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per il solo apparecchio di protesi.
4) PROTESI DENTARIE, CURE DENTARIE ED APPARECCHI ORTODONTICI:
I
- erogazione di un contributo pari al 50% della spesa complessivamente sostenuta, con un massimo complessivo di € 600,00.
5) ASSEGNO MATRIMONIALE
- ammontare: €.340,00.
B) Assegno di studio a favore dei figli del lavoratore iscritto. L’assegno di studio a favore dei figli del lavoratore iscritto viene così stabilito:
1) per studenti universitari:
- €.3 10,00, al conseguimento del diploma di laurea o laurea breve;
- €.200,00 per ogni anno di corso regolare.
2) per studenti delle scuole medie superiori statali o parificate:
- €.210,00 al conseguimento del diploma;
- €150,00 per ogni anno di corso, purché non ripetenti.
Per le assistenze erogabili relative ai punti A e B sopra indicati restano fermi i requisiti e i presupposti già determinati oltre ai termini e le modalità di richiesta già fissati dal Regolamento Generale delle prestazioni della Cassa Edile della provincia di Treviso.
C) Contributo APES.
Le parti prendono atto della cessazione al 31.12.2003 dell’istituto dell’Anzianità Professionale Edile
Straordinaria e della relativa contribuzione, così come stabilito dall’accordo nazionale del 10
settembre 2003.
A decorrere dal 10.01.2004 è posta a carico dei datori di lavoro una contribuzione in misura pari all’attuale percentuale destinata all’Anzianità Professionale Edile Straordinaria, fissata nello 0,80% della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25 del C.C.N.L. 29.01.2000, che confluisce in un apposito fondo autonomo denominato Fondo Speciale. Detta contribuzione è versata mensilmente alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, secondo le modalità di cui allo Statuto e relativo Regolamento della Cassa medesima.
Il Fondo Speciale generato dalla contribuzione suddetta viene alimentato, secondo le esigenze stabilite dalle parti, anche da risorse derivanti dal residuo della gestione del fondo APES.
Tale Fondo Speciale sarà utilizzato, dal 10.01.2004, per finanziare e sostenere le iniziative che saranno identificate dalle parti e realizzate dagli enti paritetici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione, nonché di previdenza integrativa di contratto.
In relazione a quanto sopra, le parti potranno definire, con specifici accordi, lo storno di risorse dal suddetto Fondo a favore dell’Ente Scuola Edile e a favore del Comitato Paritetico Territoriale.
Le parti sottoscritte si danno atto che la contribuzione di cui sopra non è destinata al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile fiscale previdenziale.
D) Previdenza Complementare.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 11 del Contratto Integrativo Provinciale 12.12.2002, nonché dell’accordo nazionale del 10 settembre 2003, si conviene che gli oneri a carico delle imprese relativi agli importi contributivi da esse versati al Fondo di previdenza complementare di contratto riferiti all’ 1% della retribuzione del lavoratore siano rimborsati utilizzando il nuovo Fondo Speciale di cui al punto precedente.
Al fine di incentivare il ricorso alla previdenza integrativa di contratto, fermo restando la quota di contribuzione a carico del lavoratore per l’adesione al Fondo di previdenza, sarà posta a carico del residuo della Gestione APES l’eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore stesso fino ad un massimo dello 0,50%.
Con separato accordo saranno definite le modalità tecniche di rimborso degli oneri a carico delle imprese nonché di sostenimento della contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori.
E) Formazione. Rimborso forfetario per frequenza corsi.
In coerenza con gli impegni assunti dalle parti e con le iniziative in corso sui temi della sicurezza e della formazione dei lavoratori si conviene che all’impresa che invia propri lavoratori a frequentare corsi di formazione organizzati dall’Ente Scuola Edile con oneri a suo carico per le ore di frequenza. sia riconosciuta un rimborso forfetario per gli oneri sostenuti.
Hanno diritto a tale rimborso le imprese che risultino iscritte alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Treviso, almeno per un periodo di 3 mesi anteriore alla data della richiesta, e che siano in regola con i versamenti alla stessa dovuti.
li rimborso forfetario spetta nella misura di euro 10,00. a prescindere dal livello contrattuale del lavoratore. moltiplicata per il numero di ore di frequenza del corso di formazione. Il rimborso forfetario spetta nella misura massima corrispondente a 16 ore di formazione effettuate per ciascun dipendente e per ciascun anno finanziario della Cassa Edile (1° ottobre-30 settembre).
Con successivo accordo saranno determinate le modalità per la richiesta di rimborso.
I1 rimborso forfetario di cui al presente punto verrà effettuato utilizzando il nuovo Fondo Speciale di cui al sopraindicato punto C).
In relazione ai contenuti di cui ai punti C), D) ed E), le parti ne riconoscono il carattere di sperimentalità e si impegnano a valutare le risultanze economiche e gli andamenti della gestione del Fondo Speciale entro il 30.09.2004.
Le parti si impegnano altresì a rivedere il presente accordo qualora prima di tale data intervenissero disposizioni normative e/o regolamentazione relativi alla materia della previdenza integrativa complementare.
Il presente accordo decorrerà dal 10 gennaio 2004.
Letto, confermato e sottoscritto. |