Accordo su Welfare
e Pensioni
Cgil, Cisl e Uil
approvano il Protocollo di luglio.
Partono ora le
consultazioni tra lavoratori e pensionati
E’stato approvato
nei giorni scorsi dagli Esecutivi Unitari di Cgil, Cisl e Uil il
Protocollo del 23 luglio su welfare, pensioni e mercato del lavoro.
L’intesa su welfare e mercato del lavoro è stata complicata e
sofferta e il negoziato tra governo e parti sociali lungo e
difficile. Ora la parola passa ai lavoratori che nelle assemblee
territoriali e di categoria ad ottobre dovranno votare l’Accordo. La
posizione della Cgil sarà quella di sostenere l’intesa sul
Protocollo, seppure in alcuni punti (risorse insufficienti per il
superamento dello scalone Maroni, estensione di alcune tipologie di
flessibilità, detassazione degli straordinari) ci sono state
critiche e dissensi da parte della stessa confederazione; la
categoria dei metalmeccanici ha bocciato l’accordo.
Sono previste
tre settimane
di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e tre giorni di
voto: l’8, il 9 e il 10 ottobre. Il percorso democratico da seguire
è stato chiaramente indicato dal Segretario Generale della Cgil,
Guglielmo Epifani. Lavoratori e pensionati saranno chiamati ad
esprimersi attraverso il voto segreto e certificato; poi l'intero
Protocollo passerà all'esame del Parlamento. Ancora non è chiaro,
però, quale percorso legislativo dovrà seguire il Protocollo, una
volta e se sarà approvato dai lavoratori.
Non è stato ancora
deciso se approvarlo in Parlamento entro la fine dell'anno senza
stravolgerne l'equilibrio, come chiede il ministro del Lavoro
Damiano, se tenerlo nella Finanziaria, oppure, come chiedono i
quattro partiti della sinistra dell'Unione, scorporare la riforma
del welfare dalla manovra economica e dalla legge di bilancio, così
da assicurare un più ampio dibattito parlamentare e poi inserire la
riforma delle pensioni in un ddl collegato alla finanziaria, mentre
il welfare dovrebbe essere oggetto di un altro disegno di legge ad
hoc da discutere in Parlamento.
Cesare Damiano, che
ha sempre definito il Protocollo come il miglior documento approvato
negli ultimi 25 anni, è contrario a stralci o rinvii. "L'intero
pacchetto welfare - spiega il ministro - va approvato entro il 31
dicembre. Dunque, nessuna ipotesi di stralcio perche' e' un accordo
che ha una sua organicita' e un suo equilibrio.”Naturalmente il
Parlamento e' sovrano – continua Damiano- e puo' apportare le
correzioni che ritiene opportune. Sapendo pero' che non dobbiamo
correre il rischio che a una correzione da un lato corrisponda una
correzione dal lato opposto perche' questo potrebbe alla rottura
dell'equilibrio del protocollo, che ha un forte profilo sociale che
va difeso''.
Questa
fase di consultazione sarà difficile, ma - spiega Epifani, "dobbiamo
essere all’altezza della sfida". “Per quanti malesseri possano
esserci – continua Epifani - per quanti problemi questo
governo abbia anche nel rapporto con la nostra gente, votare contro
questo accordo aprirebbe un paradosso davvero incredibile. Vorrebbe
dire votar contro un’intesa che migliora la condizione generale. Nel
momento in cui abbiamo sottoscritto l’accordo, sia pure con una
riserva su tre punti specifici di una parte di esso, non c’è dubbio
che il nostro è un sì. Un sì convinto perché la somma delle
acquisizioni contenute nel protocollo è di gran lunga superiore a
quei tre motivi di riserva. Basta pensare alle materie oggetto
dell’intesa. È la prima volta, ad esempio, che confederazioni e
sindacati dei pensionati contrattano un aumento delle pensioni, a
partire da quelle che hanno storie contributive alle spalle e sono
più basse". E poi "c’è tutta la parte sull’aumento delle indennità
di disoccupazione, che parla circa a due milioni di lavoratori,
spesso quelli che non si vedono e non fanno notizia. E la
pensionabilità piena di questa indennità". Epifani evidenzia anche
le misure a favore dei giovani, ma non nasconde i punti deboli
dell'accordo ribadendo che i sindacati saranno chiamati "a definire
meglio".
Roma 19 settembre
2007
I contenuti dell’accordo punto per punto
Diritti e tutele per i giovani. Aspetti previdenziali
Indennità di
disoccupazione:
oltre all’aumento dell’indennità, sia quella ordinaria (60%) sia
quella a requisiti ridotti (35% per i primi 120 giorni, 40% per
successivi per una durata massima di 180 giorni) viene garantita la
copertura figurativa di tutto il periodo indennizzato, prendendo a
riferimento la retribuzione percepita dal lavoratore prima del
periodo di disoccupazione (ora per la contribuzione figurativa si
prende a riferimento l’importo mensile della disoccupazione).
Riscatto del periodo di laurea: per coloro che stanno nel sistema
contributivo:
il riscatto del corso legale degli studi universitari sarà possibile
anche se i giovani non hanno ancora iniziato a lavorare e quindi non
hanno alcun contributo versato.
Il riscatto potrà essere pagato in 10 anni, senza interessi. (ora
può essere pagato in 5 anni, con interessi). Il riscatto sarà
deducibile ai fini fiscali e potrà essere pagato anche dai genitori
e o da altri soggetti cui risulta fiscalmente a carico il
richiedente che non percepisce retribuzione o compensi tassabili. Il
periodo relativo al riscatto di laurea sarà considerato utile ai
fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione (oggi non lo
è). Il riscatto del periodo di laurea non si colloca nell’effettivo
periodo di studio, collocandosi invece nel periodo in cui viene
fatto il versamento. Se un giovane lavora, quindi, il pagamento del
riscatto servirà ad incrementare il montante contributivo, ma non
servirà ad incrementare l’anzianità contributiva. Se il giovane non
lavora ed il versamento del riscatto viene fatto ad esempio ad opera
dei genitori, il pagamento servirà sia per il montante contributivo
sia per la copertura contributiva degli anni.
Per coloro che
stanno nel sistema retributivo o nel sistema misto
si procederà all’armonizzazione delle diverse normative ancora
esistenti e si darà la possibilità di pagare il riscatto in dieci
anni, con 120 rate mensili, senza interessi.
Totalizzazione:
in
previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che
riassorba e superi la ricongiunzione sono previsti interventi
immediati che migliorano l’attuale normativa .
Per coloro che
stanno nel sistema contributivo:
sarà sicuramente
prevista la modifica del decreto legislativo 184 del 1997, che
prevede la possibilità di cumulare nel sistema contributivo tutti i
contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo
previdenziale solo se non si raggiunge il diritto a pensione in una
singola gestione. Sarà quindi possibile cumulare tutti i contributi
versati anche se si raggiunge il diritto a pensione in una cassa.
Per coloro che stanno nel sistema retributivo o misto:
continueranno a valere tutte le regole previste dal decreto
legislativo 42 del 2006 sulla totalizzazione (vedi nostra nota del
23 gennaio 2006) con un’unica variante e cioè che per poter cumulare
i vari periodi contributivi non saranno più necessari 6 anni in ogni
singola gestione, ma 3.
Lavoratori
parasubordinati:
è di nuovo previsto
un aumento della contribuzione per questi lavoratori. L’aumento è
del 3% per coloro che svolgono solo attività con iscrizione alla
gestione separata INPS (quindi dal 23,50% al 26,50%, la
contribuzione aumenta di un punto all’anno a cominciare dal 1°
gennaio 2008), mentre l’aumento e dell’1% per coloro che sono
pensionati o che sono iscritti anche ad altre gestioni
pensionistiche (dal 16% al 17% con decorrenza dal 1° gennaio 2008).
È da rilevare che per quanto ci riguarda l’aumento della
contribuzione dei lavoratori parasubordinati deve essere finalizzato
non solo ad una loro maggiore copertura pensionistica, ma anche
all’estensione nei loro confronti di ulteriori diritti e tutele.
Coefficienti di
trasformazione delle pensioni.
Ricordiamo a tutti,
anche a noi stessi, che questo è probabilmente uno dei
risultati più importanti di tutta la trattativa.
Per molti infatti
questa sembrava una battaglia persa in partenza a causa
dell’irremovibilità del Ministro del tesoro e soprattutto
dell’insistenza dell’Europa.
Con grande determinazione siamo riusciti invece a non far applicare
automaticamente i nuovi coefficienti subito, così come ha più volte
insistentemente chiesto il Ministro del Tesoro, e a far decorrere la
loro applicazione dal 2010. Nel frattempo sarà al lavoro una
Commissione istituita dal Governo, composta da esperti del Governo
stesso e delle Organizzazioni Sindacali, per verificare e proporre
modifiche, entro la fine del 2008, in merito ai coefficienti di
trasformazione, tenendo conto dei seguenti elementi:
-
le dinamiche
delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che
influiscono sui coefficienti (a nostro avviso le proiezioni del
Governo da qui al 2050 non tengono conto di una serie di fattori a
cominciare ad esempio da quelli relativi all’immigrazione, visto che
l’immigrazione incide positivamente e fortemente anche sul dato
demografico – aumento della popolazione per i ricongiungimenti
familiari, aumento della popolazione giovane - oltre che sulla
natalità e sull’occupazione; ecc);
-
l’incidenza
dei percorsi lavorativi discontinui per verificare l’adeguatezza
delle pensioni future (così come ci chiede l’Europa) e per proporre
meccanismi di solidarietà e di garanzia (almeno il 60% netto
dell’ultima retribuzione);
-
il rapporto
intercorrente tra l’età media di attesa di vita e quella dei singoli
settori di attività (sappiamo tutti che la speranza di vita è
diversa per ogni individuo in quanto dipende da tantissimi fattori
che sono strettamente correlati tra loro - ambiente familiare e
territoriale, titolo di studio, attività lavorativa svolta, risorse
economiche, ecc).
Riteniamo, quindi, che ci sia ancora molto lavoro da fare e che sia
possibile, a decorrere dal 2010, non applicare i coefficienti
rivisitati dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale in
base ai vecchi parametri previsti per l’aggiornamento degli stessi
dalla legge 335/1995, ma arrivare invece a determinare nuovi e
migliori coefficienti costruiti sulla base delle indicazioni
scaturite dalla predetta Commissione. Si tratta di una sfida,
abbiamo il dovere di coglierla per migliorare i trattamenti
pensionistici dei nostri giovani. Dal 2010 i coefficienti saranno
aggiornati ogni tre anni.
Tra dieci anni si farà un’altra verifica per valutare sia la
sostenibilità finanziaria del sistema sia la sostenibilità sociale.
La Commissione
inoltre dovrà valutare anche il ripristino della flessibilità
dell’età pensionabile nel sistema contributivo.
Donne. Aspetti previdenziali
Molti sono i sostenitori e purtroppo anche le sostenitrici di un
necessario aumento dell’età pensionabile delle donne: come se la
parità cominciasse dalla pensione e non dalle pari opportunità per
quanto riguarda l’occupazione, la retribuzione, il lavoro di cura e
tutti gli altri aspetti in cui rileviamo ancora profonde differenze
di genere.
Ben vengano quindi tutti i provvedimenti del Governo che mirano ad
incentivare e ad incrementare il lavoro femminile, ma non può
esserci alcun aumento dell’età pensionabile per le donne: non
abbiamo ancora rimosso le ragioni sociali di tale diversità. Anche
se l’accordo nulla dice su questo punto (visto che siamo riusciti a
tenere unitariamente e graniticamente sulla questione) è del tutto
evidente che tra le varie ipotesi in campo per finanziare il
superamento dello scalone il Ministro del tesoro caldeggiava
caldamente quella dell’innalzamento obbligatorio dell’età
pensionabile delle donne: e così le donne, che sono una minima
percentuale (6%) dei titolari di pensione di anzianità, avrebbero
pagato la revisione dello scalone con l’aumento dell’età della
pensione di vecchiaia a 62 anni!
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, salvaguardia
per i lavori usuranti, per i lavoratori in mobilità, per i
prosecutori volontari.
La legge Maroni
prevedeva per il diritto alla pensione di anzianità i seguenti
requisiti:
Data
maturazione requisiti entro: |
Requisiti |
Decorrenza |
Entro 30
giugno 2008 |
60 e
35 40 57* |
1°
gennaio 2009 |
Entro 31
dicembre 2008 |
60 e
35 40 ** |
1°
luglio 2009 |
Entro 30
giugno 2009 |
60 e
35 40 57* |
1°
gennaio 2010 |
Entro 31
dicembre 2009 |
60 e
35 40 ** |
1°
luglio 2010 |
Entro 30
giugno 2010 |
61 e
35 40 57* |
1°
gennaio 2011 |
Entro 31
dicembre 2010 |
61 e
35 40 ** |
1°
luglio 2011 |
Entro 30
giugno 2011 |
61 e
35 40 57* |
1°
gennaio 2012 |
Entro 31
dicembre 2011 |
61 e
35 40 ** |
1°
luglio 2012 |
Entro 30
giugno 2012 |
61 e
35 40 57* |
1
gennaio 2013 |
Entro 31
dicembre 2012 |
61 e
35 40 ** |
1°
luglio 2013 |
Entro 30
giugno 2013 |
61 e
35 40 57* |
1°
gennaio 2014 |
Entro 31
dicembre 2013 |
61 e
35 40 ** |
1°
luglio 2014 |
Entro 30
giugno 2014 |
Verifica
62 e 35 40 57* |
1°
gennaio 2015 |
*con 57 anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti. Il
requisito dell’età rileva solo per la decorrenza della pensione.
** con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
anagrafica.
I nuovi requisiti
fissati per il diritto alla pensione di anzianità dall’Accordo
Governo Sindacati sono i seguenti:
1°
gennaio 2008
30
giugno 2009 |
58 + 35 |
40 |
1°
luglio 2009
31
dicembre 2010 |
Quota 95
a partire da 59 quindi
59 + 36
60 + 35
|
40 |
1°
gennaio 2011
31
dicembre 2012 |
Quota 96
a partire da 60 quindi
60 + 36
61+35
|
40 |
Verifica |
Verifica |
Verifica |
1°
gennaio 2013 |
Quota 97
a partire da 61 quindi
61+ 36
62+35 |
40 |
Dalla tabella si evince che per un anno e mezzo (tutto il 2008 ed il
primo semestre del 2009) vige il requisito di 58 anni di età e 35 di
contribuzione, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2012 si
entra invece in un meccanismo di quote vincolate. Ciò significa che
il meccanismo del raggiungimento dei requisiti (età + contribuzione)
previsti dalle quote è comunque legato ad un’età minima da
raggiungere.
Dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 sarà quota 95 che si può
raggiungere con 59 anni di età e 36 di contribuzione o con 60 anni
di età e 35 di contribuzione.
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 sarà quota 96, a partire da
60 anni di età e 36 di contribuzione o con 61 anni di età e 35 di
contribuzione.
Il 1° gennaio 2013 non scatterà automaticamente la quota 97 (61 + 36
o 62 + 35). Entro il 30 settembre 2012 è prevista, infatti, una
verifica tra Governo e Sindacati per valutare l’andamento dei flussi
pensionistici e dei costi finanziari relativi agli anni precedenti.
Per la decorrenza continueranno ad applicarsi le due finestre
previste dalla legge Maroni, tranne che per coloro che raggiungono i
40 anni di contributi.
I lavoratori con 40 anni di contribuzione,infatti, continueranno ad
andare in pensione di anzianità indipendentemente dall’età
anagrafica mentre la decorrenza della loro pensione sarà legata alle
4 finestre previste dalla legge Dini. L’argomento in questione sarà
affrontata dalla apposita Commissione composta dal governo e dalle
parti sociali che dovrà finire il suo lavoro entro settembre 2007.
Rimangono con i precedenti requisiti (57 anni di età e 35 di
contributi) i lavoratori in mobilità. L’accordo per ora fa
riferimento al numero di 5.000 lavoratori, che si vanno ad
aggiungere ai 16.000 già individuati dalla precedente normativa.
Secondo stime fatte dal Governo la cifra indicata coprirebbe tutti i
lavoratori in mobilità, che raggiungono i predetti requisiti
pensionistici entro il periodo di mobilità.
Rimangono con i precedenti requisiti anche i lavoratori che sono
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20
luglio 2007.
Norme particolari sono previste per i lavori usuranti
Da tempo, tra gli obiettivi strategici di Cgil, Cisl e Uil, vi era
quello finalizzato a definire una nuova disciplina dei lavori
usuranti particolarmente faticosi e pesanti.
Finalmente con l’accordo Governo Sindacati si è stabilito un
principio molto importante: i diversi lavori non sono tutti uguali,
l’aspettativa di vita non è uguale per tutti. Pertanto tali
lavoratori devono essere salvaguardati nei loro diritti
previdenziali per quanto riguarda l’età di pensionamento. Avendo a
riferimento il suddetto principio si è quindi determinato un
ampliamento della platea dei lavoratori addetti alle attività
usuranti escludendoli dall’aumento dell’età pensionabile. Nello
stesso tempo sono state individuate le risorse disponibili che
ammontano a 2,52 miliardi di euro nel decennio 2008-2017, pari
mediamente a 252 milioni di euro annui, per una platea di circa
5.000 lavoratori all’anno.
L’ipotesi complessiva dei lavoratori rientranti nella nuova norma,
sarà definita da un apposita Commissione costituita da Governo e
parti sociali, che dovrà concludere i suoi lavori entro settembre
2007, prevedendo:
·
I
lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del
Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 (decreto Salvi):
o
lavori in
galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con
carattere di prevalenza e continuità;
o
lavori nelle
cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra
e ornamentale;
o
lavori nelle
gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con
carattere di prevalenza e continuità;
o
lavori in
cassoni di aria compressa;
o
lavori svolti
dai palombari;
o
lavori ad
alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando
non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo
esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda
fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti
a operazioni di colata manuale;
o
lavorazione
del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro
cavo eseguita a mano e a soffio;
o
lavori
espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e
continuità e in particolare delle attività di costruzione,
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte
continuativamente all'interno di spazi ristretti quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi
strutture;
o
lavoro di
asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di
prevalenza e continuità.
·
Lavoratori
considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto
legislativo 66/2003
o
“lavoratore notturno”:
·
qualsiasi
lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
·
qualsiasi
lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva é
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;
il suddetto limite minimo é riproporzionato in caso di lavoro a
tempo parziale.
·
Lavoratori
addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:
o
Lavoratori
dell’industria addetti a produzioni di serie;
o
Lavoratori
vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo
collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenza di postazioni;
o
Lavoratori
che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o
a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del
lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali e al controllo di qualità;
o
Conducenti di
mezzi pubblici pesanti.
I lavoratori che risultano nelle condizioni suddette possono
conseguire su domanda il diritto a pensione con requisito anagrafico
ridotto di tre anni rispetto a quello previsto
(con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale
attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro
complessivo o (nel periodo transitorio) almeno sette anni negli
ultimi dieci anni di attività lavorativa.
Finestre per
la pensione di vecchiaia
La stessa
Commissione istituita per i lavori usuranti dovrà affrontare sempre
entro il mese di settembre 2007 la questione delle finestre sia per
coloro che maturano i 40 anni di contributi, per i quali in assenza
di cambiamenti si applicherebbero le due finestre Maroni, con
ritardi nella decorrenza della pensione che possono arrivare anche a
18 mesi. È da rilevare peraltro che tali lavoratori sono trattenuti
in attività lavorativa senza avere alcun rendimento ai fini
pensionistici. Per tali lavoratori si prevede il ritorno alle
finestre previste dalla Dini.
La stessa Commissione dovrà valutare la possibilità di inserire le 4
finestre previste dalla legge Dini anche nei confronti dei
pensionati di vecchiaia, con un ritardo per la decorrenza della
pensione che può andare da 1 a 5 mesi.
Razionalizzazione degli enti previdenziali
È definitivamente
tramontato il progetto di un unico grande ente (Superinps), di
cui tanto, forse troppo, si è parlato solo sui giornali. Nel testo
dell’accordo tra Governo e Sindacati si parla infatti di sinergie
tra gli enti e dell’impegno del Governo a produrre entro il 31
dicembre del 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il
sistema degli enti previdenziali ed assicurativi e a conseguire
nell’arco di un decennio risparmi per 3,5 miliardi di euro. Tale
piano sarà ovviamente oggetto di confronto le organizzazioni
sindacali.
È del tutto evidente
che si tratta di una sfida che come Sindacati ci siamo già impegnati
da tempo ad accettare: tutto sta però nelle mani del Governo che
deve elaborare la proposta entro la fine dell’anno e deve sottoporla
al confronto con le organizzazioni sindacali.
È da rilevare che il
Ministro del Tesoro ha preteso “esclusivamente come elemento di
garanzia” in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi di
risparmio individuati, un aumento, a decorrere dal 1° gennaio del
2011, dello 0,09% dell’aliquota contributiva per tutti i lavoratori
(dipendenti pubblici e privati, parasubordinati, autonomi).
Rivalutazione
delle pensioni
Sull’argomento si
rinvia alla nota dell’11 luglio scorso a firma di Morena Piccinini e
di Betty Leone, che ad ogni buon fine, si allega alla presente.
Sospensione
dell’indicizzazione sulle pensioni superiori a 8 volte il minimo
Anche se non si tratta di un vero e proprio contributo di
solidarietà, la mancata indicizzazione delle pensioni di importo
superiore a otto volte il minimo (436,14*8=3489,92) rientra a tutti
gli effetti nei meccanismi della solidarietà e della redistribuzione
del reddito.
Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti ed i
pensionati dei Fondi Speciali
Le gestioni confluite nel FPLD, (ex fondi speciali e INPDAI) e fondo
volo, dato che presentano situazioni economiche e patrimoniali
particolarmente deficitarie, saranno tenute al versamento di uno
specifico contributo di solidarietà sia a carico dei dipendenti in
attività sia a carico dei pensionati.
La definizione dei criteri del suddetto contributo di solidarietà,
che non ha carattere permanente, è demandata alla già citata
Commissione tra Governo e parti sociali avente l’obiettivo di
definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di finestre
pensionistiche.
Cumulo tra redditi di lavoro e pensione
Il Governo è impegnato a riesaminare gli effetti dell’attuale regime
di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni allo scopo di incentivare
la permanenza in attività di lavoro e di contrastare le forme di
lavoro sommerso ed irregolare da parte dei pensionati.
Interventi previdenziali per lavoratori immigrati extracomunitari
IL Governo è impegnato a verificare la possibilità di intervenire
sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori
extracomunitari, al fine di determinare l’ampliamento del ricorso a
specifici regimi convenzionali con i Paesi di provenienza o in
subordine a rivedere l’assetto dell’attuale normativa.
Occorre adesso sulla base delle decisioni assunte dal Direttivo
della CGIL nella riunione del 23 luglio scorso avviare una fase di
discussione nelle strutture e di consultazione vincolante delle
lavoratrici, dei lavoratori e dei pensionati.
Roma 24 luglio 2007
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