MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2C745EE5/Accordounitariodelegheedisdette.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Accordo per la regolamentazione e gestione delle deleghe di adesione=

Accordo per la regolamentazione e gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e
della loro custodia presso la Cassa EdilE

 

= La presente intesa, siglata in Roma in data 06/04/2005., fa riferimento ed aggiorna, a seguito di verifica condivisa, quanto convenu= to in data 03/04/2001, per la regolamentazione e gestione delle deleghe di adesione sindacale, delle disdette e della loro custodia presso la Cassa Edile, c= on cui FeNEAL UIL -  FILCA CISL - e FILLEA CGIL Nazionali si sono impegnate ad assumere i punti contemplati nell’ Accordo Nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante del= eghe ed in applicazione dell’intesa tra la FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL  del 1 agosto 2000, riguardante in special modo la titolarità della delega = da parte della Organizzazione Sindacale prescelta dal lavoratore, e la contemporanea piena libertà del lavoratore di fare scelte di adesione autonome diverse.

= Tutto quanto è contenuto nella presente Intesa è ispirata dall’esigenza, reciprocamente sentita, di non favor= ire quell’eccesso di concorrenzialità,= che spesso anima i rapporti tra FeNEAL UIL, FILCA C= ISL e FILLEA CGIL, agevolando, invece, nella correttezza e nella trasparenza, una condivisa azione di proselitismo rivolta al vasto settore dei lavoratori non sindacalizzati, verso cui vale la pena sperimentare una rinnovata concordia unitaria.

La presente Intesa chiarisce meglio alcuni dett= agli dell’Accordo del 2001:

a)   &n= bsp;  Per il lavoratore: si rende indispensabile garantire l’assoluta trasparenza e libertà nelle scelte di adesione, di modifica dell’adesione o di disdetta del= le OO.SS., anche realizzando, nelle forme e nei tempi opportuni, il deposito presso la Cassa Edile della firma autografa del lavoratore stesso, = al fine di rendere non praticabile o facilmente denunciabile ogni forma di manipolazione delle sue scelte.

b)   &n= bsp;  Per le Organizzazioni Sindacali: s= ono titolari delle deleghe dei lavoratori, ma, proprio perchè hanno l’obbligo a tenere ben distinte le quote derivanti dalle deleghe da quelle riferite all’adesione contrattuale,= sono anche responsabili della gestione dei rapporti con i lavoratori che esprimo= no le proprie libere scelte per la propria tutela e, pertanto, devono riteners= i, in base alla presente regolamentazione, soggetti certi= ficatori della trasparenza e del libero esercizio della volontà e del consens= o di ogni singolo lavoratore che liberamente aderisce o rinuncia al Sindacato. P= er questo motivo le OO.SS. sono responsabili di tutti gli atti inerenti e riguardanti le deleghe e le disde= tte, ed hanno l’obbligo di risolvere le eventuali controversie tra le stes= se Federazioni o tra esse con i lavoratori;

c)   &n= bsp;   Per le Casse Edili: le quali, in virtù della&nbs= p; convenzioni già stipulate o da stipulare in sede local= e, sono chiamate ad essere depositarie delle deleghe sindacali, svolgendo il compito di mere esecutrici dell’accordo, e perciò senza potere avere alcuna titolarità di interpretazioni dell’accordo sulle deleghe tra Feneal, Filca<= /span> e Fillea. Per questo motivo la Cassa Edile de= ve essere manlevata delle responsabilità in= erenti l’accordo medesimo, se non per i compiti esecutivi ad essa  delegati.

 

PERIODI DI RIFERIMENTO

Per i semestri ordinari riferiti all’accantonamento in Cassa Edile di cui all’art. 19 del CCNL, = si convengono le seguenti scadenze finali valevoli, presso in ogni realt&agrav= e; territoriale, per i due semestri di riferimento. Le date sono da considerar= si uniche per la presentazione sia delle nuove deleghe che=   delle disdette con nuova delega. <= o:p>

È,  quindi, abolita ogni a= ltra modalità di presentazione delle deleghe, come la consegna nell’arco del semestre ecc..

 

1°<= span style=3D'font-family:Arial'> Semestre di riferimento (ottobre marzo):        &= nbsp;        presentazione il 15 giugno (*)

2° Semestre di riferimento (aprile – settembre): presentazione il 15 novembre. (*)

(*) se festivo, la consegna avviene il primo successivo  giorno feriale utile.

 

PRESENTAZIONE NUOVE DELEGHE

a)   &n= bsp;  La consegna delle deleghe in Cassa Edile a cura delle OO.= SS. deve avvenire nei modi e nei tempi concordati per assicurare ad esse un primo elemento di trasparenza che è dato dalla= contestualità della presentazione da parte di = Feneal, Filca e Fillea.

b)   &n= bsp;  Le OO.SS. consegneranno= alla Cassa Edile, insieme alle deleghe, compilate in ogni parte, anche un elenco cartaceo dei nominativi dei lavoratori che hanno sottoscritto la delega, controfirmato dal Segretario Generale,&nbs= p; nonché lo stesso elenco sistemato su supporto magnetico;

c)   &n= bsp;   La delega sindacale richiamerà il modello tipo, predisposto dalle Federazioni Nazionali e avrà una colorazione diversa per ogni anno; =

d)   &n= bsp; Il modello di delega sarà convalidato da= lla vidimazione, da parte della Cassa, e avrà un numero progressivo di protocollo creato appositamente 

e)     I modelli utili sia per le deleghe che per le disdette, così come quanto predisposto dall’articolato = del Dl. n° 196/2003 ( privacy ), sono predisposte dalle OO.SS. e depos= itate in Cassa Edile, che ne assume il modello per le conformità del caso.

f)   &n= bsp;    Tali model= li diventano parte integrante del presente accordo.<= /o:p>

g)   &n= bsp; Le deleghe non più in vigore non potranno essere più presentate da alcuna OO.SS., né potranno essere tantomeno accettate come valide dalla Cassa Edile.

h)   &n= bsp;  La stampa = delle deleghe avverrà a cura delle OO.SS.;

i)   &n= bsp;    La nuova d= elega, oltre che firmata dal lavoratore, deve essere controfirmata dall’operatore che ne ha acquisito la sottoscrizione, con firma leggi= bile e/o individuabile e deve essere convalidata dal Segretario responsabile provinciale.

j)   &n= bsp;    La convali= da del Segretario è obbligatoria sempre, e, quindi, tale obbligo permane anche per le successive presentazioni di deleghe con disdette.

k)   &n= bsp;  La delega presentata per il semestre di riferimento da una Federazione e acquisita da= lla Cassa Edile, che la accredita alla stessa Federazione prescelta dal lavorat= ore, non può essere disdettata nello stesso semestre, da nessuna altra Organizzazione.

l)   &n= bsp;    Se un’altra Organizzazione, successivamente a= lla presentazione da parte della prima Organizzazione, presenta una nuova delega senza disdetta per il medesimo lavoratore, la stessa non può essere accettata, e per avere validità può essere ripresentata solo = con allegata la disdetta sottoscritta dal lavoratore stesso; =

m)&n= bsp;   Nel caso di presentazione da parte di un’altra Organizzazione sindacale di una nu= ova delega con disdetta di un lavoratore, che ha già depositato delega n= el semestre, la stessa avrà efficacia a partire dal= semestre successivo alla data di presentazione della disdetta.

 

ACCETTAZIONE NUOVE DELEGHE  E CONFORMITA’ DELLE DISDETTE

La Cassa Edile ha il compito di verificare le deleghe present= ate dalle OO.SS.

·         in merito alla accertata iscrizione del lavoratore in Cassa Edile (*),

·        in merito ad errori di trascrizione dei dati sens= ibili o di ogni altro dato identificativo del lavoratore,

·        in merito ad altre possibili anomalie riscontrate= .

Di tali evenienze la Cassa ne darà immediata comunicazione alla Federazione referente.

La Cassa Edile, inoltre, provvederà= ; ad inviare alle singole Federazioni lelenco delle disdette ricevute da ognuna di ess= e, riscontrandone eventualmente le eccezioni, esposte in modo formale oppure registrandone il silenzio assenso. (**)

(*) Nel caso in cui il lavoratore è iscrit= to in Cassa, ma l’impresa da cui dipende non ha cominciato ancora a versare= gli accantonamenti, la delega del lavoratore sarà collocata in una sorta= di limbo e sarà resa attiva non appena saranno versati i relativi accantonamenti.

(**) Nel caso di un lavoratore iscritto al sindac= ato A, che nel semestre di riferimento sottoscriva disdetta con nuova delega sia a favore del sindacato B che del sindacato C, si provvederà ad una verifica da parte dei tre Segretari Responsabili provinciali, che non solo = per comune buon senso, ma anche per obbligo morale dovranno risolvere l’eventuale contenzioso nel tempo più breve.

DISDETTE SENZA NUOVA DELEGA

=  

Il lavoratore che intende disd= ire la propria adesione  = ;ad una Organizzazione Sindacale, può agire nei seguenti modi:

 

a) indirizzando di= rettamente alla Federazione disdettata l’apposito mod= ello da compilare e sottoscrivere. In tal caso, la Federazione interessata deve presentare tale disdetta entro quindici giorni in Cassa Ed= ile assumendosi la responsabilità della mancata presentazione;

 

b) indirizzando contestualmente  = raccomandata R.R., = sia alla Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla Cassa Edile.

L’acquisizione della disde= tta è automatica, a far data dalla sua presentazione, e quindi la trattenuta sindacale dovrà essere effettu= ata sino a tale data.

Non occorrono validazioni da parte delle Federazioni disdettate.

La Cassa Edile deve solo provvedere al riconoscimento del lavoratore, a fornirgli copia dell’atto da lui sottoscritto e a segnalarlo alla Federazione disdettata, che ne prende atto.

La Cassa Edile, pertanto, non potrà comunque operare l’attivazione della disdetta se non prima della comunicazione scritta alla Federazione di appartenenza.

 

 

T= ITOLARIETA’ DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE E PRESENTATE IN CASSA EDILE

=  

Le deleghe sottoscritte dai lavoratori a favore di una delle tre Federazioni Sindacali ( FENEAL UIL, FI= LCA CISL, FILLEA CGIL) debitamente compilate e presentate alla Cassa Edile, son= o in deposito presso la= Cassa Edile, sotto la diretta responsabilità della medes= ima, per la loro conservazione.

La titolarietà rimane invece alle singole Federazioni così come indicato nella premessa al punto b) del presen= te accordo.

La titolarietà dà diritto alle singo= le Federazioni, per opportune verifiche interne, di poter richiedere copia del= le deleghe originali da esse stesse presentate.

 

DEPOSITO DELLA FIRMA DEL LAVORATORE IN CASSA EDI= LE

=  

Al fine di regolamentare nella m= aniera più opportuna il rapporto tra il lavoratore e la Cassa Edile, quest’ultima dovrà attribuire un nu= mero di codice identificativo al lavoratore stesso e dovrà acquisire la f= irma autografa di quest’ultimo, provvedendo alla sua conservazione.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare la più ampia trasparenza per ogni espressione della volontà del lavoratore, ma costituisce an= che un’opportuna garanzia da parte della Cassa Edile su tutta la mole deg= li atti che essa stessa provvede a fornire a favore= dei lavoratori.

Tale acquisizione diviene auto= matica per i lavoratori nuovi iscritti, ed è posta in graduale conseguiment= o, in un periodo massimo di quattro anni, per quei lavoratori già iscri= tti, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo così come previsto dall’art. 37 del CCNL.

 =

SEGNALAZIONE = ADESIONE

Al fine della compiuta e ribad= ita trasparenza dell’adesione sindacale di ogni singolo lavoratore, la Cassa Edile provvederà ad evidenziare nella matrice degli assegni inviati ai lavoratori per G.N.F.,= la sigla della Federazione Sindacale a cui sono destinate le trattenute sindac= ali.

 

ACQUISIZIONE DEL CO= NSENSO E NORME DI COMPORTAMENTO.

 

Le organizzazioni sono impegnate= a gestire l’acquisizione del consenso in modo corretto e trasparente. P= er questo motivo:

·        L’op= eratore dovrà sempre dichiarare al lavoratore la propria appartenenza sindac= ale.

 

 

 

 

CO= NVENZIONE CON LA CASSA EDILE= PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELEGHE

 <= /p>

Auspicando un uso concordato ed unitario finalizzato al proselitismo rivolto a lavorat= ori non sindacalizzati, la Cassa Edile renderà disponibili, sotto la conclama= ta responsabilità del Consigliere di Amminis= trazione – Segretario Responsabile di ognuna delle Federazioni Sindacali, a non contravvenire ai dettami del D.L. n. 196/2003, gli elenchi di tutti i lavoratori iscritti in Cassa Edile, garantendo per tale importante atto l’espletamento trasparente e contestuale per ognuna delle Organizzazione, senza per questo riconoscere alcun privilegio per qu= ella Federazione che esprime temporaneamente la Vice Presidenza.

Si riconferma, intanto, quanto previsto dall’accordo nazionale del 23/07= /96 riguardante le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe prevedendo= la stipula di apposita convenzione tra le OO.SS. <= span class=3DGramE>dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile me= desima.

Con tale convenzi= one le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile manlevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra.

 

ENTRATA IN VIGORE

=  

Tale accordo entra in vigore dal= la data del 06/04/2005.

 

 

 

Roma, 06/04/2005