MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2C745EE5/Accordounitariodelegheedisdette.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Accordo per
della loro custodia presso
=
La
presente intesa, siglata in Roma in data 06/04/2005.,=
span>
fa riferimento ed aggiorna, a seguito di verifica condivisa, quanto convenu=
to
in data 03/04/2001, per la regolamentazione e gestione delle deleghe di
adesione sindacale, delle disdette e della loro custodia presso
=
Tutto
quanto è contenuto nella presente Intesa
è ispirata dall’esigenza, reciprocamente sentita, di non favor=
ire
quell’eccesso di concorrenzialità,=
che
spesso anima i rapporti tra FeNEAL UIL, FILCA C=
ISL e
FILLEA CGIL, agevolando, invece, nella correttezza e nella trasparenza, una
condivisa azione di proselitismo rivolta al vasto settore dei lavoratori non
sindacalizzati, verso cui vale la pena sperimentare una rinnovata concordia
unitaria.
La presente Intesa chiarisce meglio alcuni dett=
agli
dell’Accordo del 2001:
a) &n=
bsp; Per
il lavoratore: si rende
indispensabile garantire l’assoluta trasparenza e libertà
nelle scelte di adesione, di modifica dell’adesione o di disdetta del=
le OO.SS., anche realizzando, nelle forme e nei tempi
opportuni, il deposito presso
b) &n=
bsp; Per
le Organizzazioni Sindacali: s=
ono
titolari delle deleghe dei lavoratori, ma, proprio perchè hanno
l’obbligo a tenere ben distinte le quote derivanti dalle deleghe da
quelle riferite all’adesione contrattuale,=
sono
anche responsabili della gestione dei rapporti con i lavoratori che esprimo=
no
le proprie libere scelte per la propria tutela e, pertanto, devono riteners=
i,
in base alla presente regolamentazione, soggetti certi=
ficatori
della trasparenza e del libero esercizio della volontà e del consens=
o di
ogni singolo lavoratore che liberamente aderisce o rinuncia al Sindacato. P=
er
questo motivo le OO.SS. s=
span>ono
responsabili di tutti gli atti inerenti e riguardanti le deleghe e le disde=
tte,
ed hanno l’obbligo di risolvere le eventuali controversie tra le stes=
se
Federazioni o tra esse con i lavoratori;
c) &n=
bsp;
Per
le Casse Edili: le quali, in
virtù della&nbs=
p;
convenzioni già stipulate o da stipulare in sede local=
e,
sono chiamate ad essere depositarie delle deleghe sindacali, svolgendo il
compito di mere esecutrici dell’accordo, e perciò senza potere
avere alcuna titolarità di interpretazioni dell’accordo sulle
deleghe tra Feneal, Filca<=
/span> e
Fillea. Per questo motivo
PERIODI
DI RIFERIMENTO
Per i semestri ordinari riferiti all’accantonamento in Cassa Edile di cui all’art. 19 del CCNL, = si convengono le seguenti scadenze finali valevoli, presso in ogni realt&agrav= e; territoriale, per i due semestri di riferimento. Le date sono da considerar= si uniche per la presentazione sia delle nuove deleghe che= delle disdette con nuova delega. <= o:p>
È,
1°<=
span
style=3D'font-family:Arial'> Semestre di riferimento (ottobre – marzo): &=
nbsp; presentazione
il 15 giugno (*)
2° Semestre di riferimento (aprile – settembre): presentazione il 15 novembre. (*)
(*) se festivo, la consegna avviene il primo successivo giorno feriale utile.
a) &n=
bsp; La
consegna delle deleghe in Cassa Edile a cura delle OO.=
SS.
deve avvenire nei modi e nei tempi concordati per
assicurare ad esse un primo elemento di trasparenza che è dato dalla=
contestualità della presentazione da parte di =
Feneal, Filca e Fillea.
b) &n=
bsp; Le
OO.SS. consegneranno=
alla
Cassa Edile, insieme alle deleghe, compilate in ogni parte, anche un elenco
cartaceo dei nominativi dei lavoratori che hanno sottoscritto la delega,
controfirmato dal Segretario Generale,&nbs=
p;
nonché lo stesso elenco sistemato su supporto magnetico;
c) &n=
bsp;
La
delega sindacale richiamerà il modello tipo, predisposto dalle
Federazioni Nazionali e avrà una colorazione diversa per ogni anno; =
d) &n=
bsp; Il modello di delega sarà convalidato da=
lla
vidimazione, da parte della Cassa, e avrà un numero progressivo di
protocollo creato appositamente
e) I modelli utili sia per le deleghe che
per le disdette, così come quanto predisposto dall’articolato =
del
Dl. n° 196/2003 ( privacy ), sono predisposte
dalle OO.SS. e depos=
itate in
Cassa Edile, che ne assume il modello per le conformità del caso.
f) &n=
bsp;
Tali model=
li diventano parte integrante del presente accordo.
g) &n=
bsp; Le deleghe non più in vigore non potranno
essere più presentate da alcuna OO.SS., né potranno essere tantomeno
accettate come valide dalla Cassa Edile.
h) &n=
bsp;
La stampa =
delle
deleghe avverrà a cura delle OO.SS.;
i) &n=
bsp;
La nuova d=
elega,
oltre che firmata dal lavoratore, deve essere controfirmata
dall’operatore che ne ha acquisito la sottoscrizione, con firma leggi=
bile
e/o individuabile e deve essere convalidata dal Segretario responsabile
provinciale.
j) &n=
bsp;
La convali=
da del
Segretario è obbligatoria sempre, e, quindi, tale
obbligo permane anche per le successive presentazioni di deleghe con
disdette.
k) &n=
bsp;
La delega
presentata per il semestre di riferimento da una Federazione e acquisita da=
lla
Cassa Edile, che la accredita alla stessa Federazione prescelta dal lavorat=
ore,
non può essere disdettata nello stesso
semestre, da nessuna altra Organizzazione.
l) &n=
bsp;
Se
un’altra Organizzazione, successivamente a=
lla
presentazione da parte della prima Organizzazione, presenta una nuova delega
senza disdetta per il medesimo lavoratore, la stessa non può essere
accettata, e per avere validità può essere ripresentata solo =
con
allegata la disdetta sottoscritta dal lavoratore stesso;
m)&n= bsp; Nel caso di presentazione da parte di un’altra Organizzazione sindacale di una nu= ova delega con disdetta di un lavoratore, che ha già depositato delega n= el semestre, la stessa avrà efficacia a partire dal= semestre successivo alla data di presentazione della disdetta.
·
in
merito alla accertata iscrizione del lavoratore in Cassa Edile (*),
·
in merito ad errori di trascrizione dei dati sens=
ibili
o di ogni altro dato identificativo del lavoratore,
·
in merito ad altre possibili anomalie riscontrate=
.
Di tali evenienze
(*) Nel caso in cui il lavoratore è iscrit=
to in
Cassa, ma l’impresa da cui dipende non ha cominciato ancora a versare=
gli
accantonamenti, la delega del lavoratore sarà collocata in una sorta=
di
limbo e sarà resa attiva non appena saranno versati i relativi
accantonamenti.
(**) Nel caso di un lavoratore iscritto al sindac= ato A, che nel semestre di riferimento sottoscriva disdetta con nuova delega sia a favore del sindacato B che del sindacato C, si provvederà ad una verifica da parte dei tre Segretari Responsabili provinciali, che non solo = per comune buon senso, ma anche per obbligo morale dovranno risolvere l’eventuale contenzioso nel tempo più breve.
=
Il lavoratore che intende disd=
ire la
propria adesione  =
;ad
una Organizzazione Sindacale, può agire nei seguenti modi:
a) indirizzando di=
rettamente
alla Federazione disdettata l’apposito mod=
ello
da compilare e sottoscrivere. In tal caso,
b) indirizzando contestualmente =
raccomandata R.R., =
sia alla
Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla Cassa Edile.
L’acquisizione della disde=
tta
è automatica, a far data dalla sua
presentazione, e quindi la trattenuta sindacale dovrà essere effettu=
ata
sino a tale data.
Non occorrono validazioni
da parte delle Federazioni disdettate.
T=
ITOLARIETA’
DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE E PRESENTATE IN CASSA EDILE
=
Le deleghe sottoscritte dai
lavoratori a favore di una delle tre Federazioni Sindacali ( FENEAL UIL, FI=
LCA
CISL, FILLEA CGIL) debitamente compilate e presentate alla Cassa Edile, son=
o in
deposito presso
La
titolarietà rimane invece alle singole
Federazioni così come indicato nella premessa al punto b) del presen=
te
accordo.
La
titolarietà dà diritto alle singo=
le
Federazioni, per opportune verifiche interne, di poter richiedere copia del=
le
deleghe originali da esse stesse presentate.
=
Al fine di regolamentare nella m=
aniera
più opportuna il rapporto tra il lavoratore e
Tale
procedura si rende necessaria per assicurare la più ampia trasparenza
per ogni espressione della volontà del lavoratore, ma costituisce an=
che
un’opportuna garanzia da parte della Cassa Edile su tutta la mole deg=
li
atti che essa stessa provvede a fornire a favore=
dei
lavoratori.
Tale acquisizione diviene auto=
matica
per i lavoratori nuovi iscritti, ed è posta in graduale conseguiment=
o,
in un periodo massimo di quattro anni, per quei lavoratori già iscri=
tti,
attraverso la sottoscrizione di apposito modulo
così come previsto dall’art. 37 del CCNL.
Al fine della compiuta e ribad=
ita
trasparenza dell’adesione sindacale di ogni
singolo lavoratore,
ACQUISIZIONE DEL CO=
NSENSO E
NORME DI COMPORTAMENTO.
Le organizzazioni sono impegnate=
a
gestire l’acquisizione del consenso in modo corretto e trasparente. P=
er
questo motivo:
·
L’op=
eratore
dovrà sempre dichiarare al lavoratore la propria appartenenza sindac=
ale.
CO=
NVENZIONE
CON
Auspicando
un uso concordato ed unitario finalizzato al proselitismo rivolto a lavorat=
ori
non sindacalizzati,
Si
riconferma, intanto, quanto previsto dall’accordo nazionale del 23/07=
/96
riguardante le modalità di attuazione del
sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe prevedendo=
la
stipula di apposita convenzione tra le OO.SS. <=
span
class=3DGramE>dei datori di lavoro e dei lavoratori e
Con tale convenzi=
one le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dichiareranno manlevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa
dell’esplicazione del servizio di cui sopra.
=
Tale accordo entra in vigore dal=
la
data del 06/04/2005.
Roma, 06/04/2005