6 novembre 2002
A seguito dell’ACCORDO
QUADRO, del 13 marzo 2002, con il
Consorzio Alta Velocità Milano Torino ( CAVTOMI), è stato sottoscritto, il 5
novembre u.s., un importante Accordo attuativo delle parti economico-normative.
L’Accordo pur rilevante nella quantità salariali che, a vari
titolo, sono state definite, si segnala positivamente perché assume il lavoro e
la sua quantità nel rapporto con la produzione quale filo conduttore della
definizione delle materie convenute complementariamente alla scelta già
evidenziata nell’ Accordo Quadro circa la qualità della condizione di vita dei
lavoratori, in cantiere, in modo particolare nella loro fattispecie di “
trasfertisti”.
In particolare:
-
sugli orario di lavoro, in cui la pausa
retributiva per i lavoratori a turno ( e non solo nel ciclo continuo), viene
fruita in concomitanza con i pasti e computata come orario ordinario con i
relativi riflessi su tutti gli istituti contrattuali nonché sugli
accantonamenti in Cassa Edile.
-
Sull’onere all’impresa del servizio per i
rientri alle proprie residenze dei lavoratori, con garanzia di 18 viaggi
annuali a carico della stessa.
-
Sulla Sicurezza e Formazione in cui, oltre a
prendere atto della positiva percorrenza delle soluzioni comunemente convenute
in precedenza, si ribadisce l’impegno ad un confronto costante finalizzato alla
formazione preventiva per la sicurezza e alla riqualificazione dei lavoratori.
Infine si pone in campo un sistema di
identificazione delle maestranze, dirette e indirette, operanti nei cantieri
che permetterà alle OO.SS. dei lavoratori un miglior controllo del subappalto.
VERBALE DI ACCORDO
Torino, lì 05
novembre 2002
Il Consorzio C.A.V.TO.MI.
La FILLEA/CGIL delle
province di Torino, Vercelli e Novara, la FILCA/CISL
delle province di Torino, Vercelli e Novara, la FENEAL/UIL delle province di Torino, Vercelli e Novara,
1. Che le parti come sopra definite sono firmatarie dell’Accordo
Quadro del 13 marzo 2002;
2. Che le parti a fronte di un’opera realizzata in ambito
interregionale che prevede l’insediamento di numerosi cantieri hanno convenuto
sull’opportunità di applicare lo stesso trattamento economico normativo a tutti
i lavoratori, in ragione dell’unicità del soggetto imprenditoriale
(C.A.V.TO.MI.);
3. Che i lavori C.A.V.TO.MI. hanno per oggetto la realizzazione di
un’opera complessa con termini temporali già predeterminati, e che le parti
hanno convenuto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
un’organizzazione del lavoro che preveda un orario di lavoro con turni
avvicendati a ciclo continuo sette giorni su sette con tre o quattro squadre;
4. Che le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare gli
strumenti necessari che possano favorire l’adeguata partecipazione delle
risorse umane;
per le particolari condizioni in cui si troveranno ad operare le
maestranze operaie assunte dal C.A.V.TO.MI., le parti concordano sulla seguente
ipotesi di accordo, da valere per tutti i lavoratori con la qualifica operaia
assunti dal Consorzio C.A.V.TO.MI. per la realizzazione della Tratta
Ferroviaria ad Alta Capacità/Velocità Torino – Novara.
Art. 1 MESSA
IN SICUREZZA DEI CANTIERI E PAUSE DI RAFFREDDAMENTO
Tenuto conto della complessità delle attività produttive ed
i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli
impianti e delle opere da realizzare, le parti si impegnano a porre in essere
comportamenti e misure tali da garantire la preventiva messa in sicurezza dei
cantieri interessati da sospensioni del lavoro per qualsiasi titolo e per
l’intera durata delle stesse.
Ne consegue la necessità che la proclamazione di eventuali
scioperi venga preventivamente e formalmente comunicata dalle strutture
sindacali competenti alla Direzione di cantiere con un congruo preavviso per
consentire di effettuare le suddette necessarie operazioni.
Fermo restando quanto sopra, in conformità di quanto
previsto dall’art.2 lettera c) dell’accordo quadro del 13 marzo 2002, le parti,
al fine di prevenire e comporre l’insorgere di situazione di conflittualità,
convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare
congiuntamente, nell’ambito del cantiere interessato, le problematiche che
hanno causato la situazione di conflittualità. L’eventuale esame congiunto
dovrà svolgersi in tempi rapidi e concludersi non oltre 15 giorni dalla
richiesta d’incontro.
Art. 2 ORARIO
ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti in
considerazione della specificità dell’opera, che richiede un forte impegno
organizzativo ed una significativa partecipazione delle risorse umane e della
necessità di tutelare interessi apprezzabili quali, quello pubblico connesso alla
realizzazione di un opera di primaria importanza a livello nazionale e quello
dei lavoratori, specie se provenienti da località del mezzogiorno, in modo tale
da consentire loro di disporre di maggior tempo libero da dedicare alle
famiglie ed alla vita di relazione, convengono di modulare l’orario di lavoro
come segue.
Fermo restando che per
tutte le attività si farà riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di
Legge e di Contratto in materia di orario di lavoro, si conviene di operare, di
norma per tutto l’anno, per sette giorni su sette, con squadre che si alterneranno, come di seguito indicato:
Esempio
6,00 - 14,00
14,00 - 22,00
La turnazione
prevede 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo, 6 giorni di lavoro e 5 giorni
di riposo continuativo da usufruire al termine del 12° giorno effettivamente
lavorato o considerato tale ai sensi delle vigenti norme di legge e di
contratto.
Per la
malattia intervenuta nel corso del godimento del riposo continuativo si
applicheranno in via analogica i criteri di cui all’Art.16 comma VI del vigente
C.C.N.L..
I lavoratori
addetti ai turni potranno usufruire del servizio mensa per la prima colazione e
per i pasti principali, prima dell’inizio e, successivamente, al termine di
ciascun turno di lavoro.
Nel caso in
cui si ravvisino ritardi nel rispetto dei tempi contrattuali, compatibilmente
alle condizioni climatiche e metereologiche e nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza sul lavoro, verrà introdotto un terzo turno (22,00 – 06,00), in
modo tale da effettuare una lavorazione a ciclo continuo nelle 24 ore. Anche i
lavoratori addetti a tale turno potranno fruire del servizio mensa.
Le parti concorderanno
a livello di singolo cantiere le eventuali modalità attuative, tra cui anche
quella di effettuare sovrapposizioni di squadre nei turni e/o di eventuali
modifiche dell’orario dettate dalle esigenze tecniche, organizzative e
produttive.
La pausa retribuita di complessivi 30 minuti giornalieri
per i lavoratori addetti ai turni, prevista dall’Art.7.1 dell’accordo quadro 13
marzo 2002, si considererà come fruita durante la consumazione di uno dei pasti
principali della giornata e verrà computata come lavoro ordinario a tutti gli
effetti contrattuali.
Nell’ipotesi in cui la suddetta distribuzione dell’orario
comporti una prestazione lavorativa media annua inferiore alle 40 ore
settimanali previste dall’art. 5 del vigente C.C.N.L., si procederà all’assorbimento,
fino a concorrenza, dei riposi annui (88 ore).
In considerazione di quanto sopra, poiché per lavoro
straordinario deve intendersi quello eccedente le 40 ore settimanali di media
annua, il pagamento delle relative eventuali maggiorazioni verrà effettuato con
cadenza trimestrale e conguaglio annuale.
Art. 3 MAGGIORAZIONI
E INCENTIVAZIONI PER TURNI
Con riferimento a quanto previsto nell’ipotesi di accordo
sottoscritta in data odierna relativamente alla disciplina dell’orario e
dell’organizzazione del lavoro, le Parti, in considerazione della particolare
natura dell’opera, convengono quanto segue:
a) le maggiorazioni contrattuali per turni di cui al C.C.N.L. del 29
gennaio 2002, verranno erogate anche in caso di turni sovrapposti;
b) per i lavoratori presenti nei turni notturni e nelle giornate di
sabato e domenica, viene istituita una ulteriore indennità per ogni giornata di
effettivo lavoro, pari a:
€ 5,40
lordi al giorno per turno notturno
€ 13,40 lordi per ogni giornata di sabato effettuata
€ 16,20
giorno lordi per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale
prestata.
le indennità di cui ai precedenti commi sono da intendersi comprensive
dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, diretti e
indiretti, ivi compreso il T.F.R..
In relazione a quanto stabilito
nell’accordo quadro 13 marzo 2002 punto 6.2 (trasporto collettivo con mezzi
pubblici per rientri), considerata la particolare situazione in cui vengono a
trovarsi le maestranze provenienti da diverse regioni italiane, specie
meridionali, e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie
abitazioni e famiglie, le parti, al fine di ridurne i disagi e favorirne la
massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza
di specifici obblighi contrattuali in tal senso, hanno concordato un sistema di
regolamentazione dei viaggi dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana
(risultante all’atto dell’assunzione) e viceversa.
4.1) GRANDI E MEDIE DISTANZE
Tale sistema assorbe e sostituisce
eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi nonché quanto
eventualmente previsto dal C.C.N.L. e dai C.C.P.L. edili applicabili, in
materia di viaggi, diarie giornaliere e indennità di trasporto.
Il sistema prevede, fino a un massimo di 18 viaggi per anno, la
materiale consegna al lavoratore richiedente del biglietto di viaggio andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana in treno 2° classe,
oppure, per i soli lavoratori residenti nelle regioni Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, in aereo, con data fissa e volo
confermato. Sarà, inoltre, possibile effettuare detti viaggi con autobus,
convenzionati con il Consorzio.
Il Consorzio C.A.V.TO.MI. stipulerà adeguate convenzioni di
trasporto con i vettori esercenti pubblico servizio di trasporto.
Il Consorzio
C.A.V.TO.MI., attraverso le strutture di Tronco, consegnerà alle maestranze
l’elenco della tempistica dei rientri per i periodi successivi, che sarà
soddisfatta con la dovuta tempestività mediante consegna ai singoli beneficiari
dei titoli di viaggio, da restituire dopo l’utilizzo con le vidimazioni della
obliteratrice. In caso di viaggi aerei il lavoratore restituirà il tagliando
della carta d’imbarco.
Il diritto al rilascio
del biglietto di viaggio, nel 1° mese di inquadramento, competerà soltanto ai
lavoratori neoassunti entro il giorno 15 del mese stesso.
In considerazione del
regime di convenzionamento con i vettori aerei la mancata utilizzazione del
biglietto comporta la perdita del diritto a tale viaggio. Il lavoratore dovrà
provvedere ad anticipare la spesa del viaggio in treno in 2° classe che gli
verrà successivamente rimborsata solo nel caso di presentazione di idonea
certificazione di malattia e contestuale consegna del titolo di viaggio
obliterato.
In caso di rinuncia
scritta da parte del lavoratore avente diritto al titolo di viaggio, il
Consorzio C.A.V.TO.MI. riconoscerà al medesimo - in busta paga – la somma netta
corrispondente al costo aziendale onnicomprensivo di importo identico al titolo
di viaggio rinunciato.
Limitatamente alle
sole menzionate convenzioni di trasporto collettivo, il Consorzio C.A.V.TO.MI.
usufruirà della piena franchigia
fiscale prevista dalla lettera d) del 2° comma dell’art. 48 del T.U.I.R. come interpretato dalla circolare
del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente
esenzione contributiva introdotta dall’armonizzazione delle basi imponibili ex
D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, trattandosi di “prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici” con
connessa “irrilevanza ai fini
reddituali per il dipendente…del tutto estraneo al rapporto con il vettore”.
Ai lavoratori in questione verrà, inoltre, riconosciuto un
contributo forfetario per ogni viaggio effettuato con mezzi di trasporto
pubblico collettivo, in regime di convenzione con il Consorzio C.A.V.TO.MI., di
€ 20,00 lordi, comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e
di Legge, diretti e indiretti, ivi compreso il T.F.R..
4.2) RESIDENTI
NELLA REGIONE PIEMONTE
Tale sistema assorbe e
sostituisce eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi nonché
quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. e dai C.C.P.L. edili applicabili, in
materia di viaggi, diarie giornaliere e indennità di trasporto.
A tali lavoratori, che
non usufruiscono dell’alloggio in cantiere/campo, verrà riconosciuta una
indennità di € 0,75 per ogni ora di lavoro ordinario contrattuale
effettivamente prestata.
L’importo di cui sopra è comprensivo dell’incidenza di
tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti, ivi compreso
il T.F.R..
Art. 5 MENSA
Il servizio dovrà garantire la funzionalità e la fruizione
tenendo conto dell’articolazione dei turni.
Il contributo a carico del lavoratore viene fissato a €
0,21 per ciascuno dei due pasti principali e € 0,10 per la prima colazione.
All’interno di ciascun cantiere verrà istituita una
Commissione, composta da tre lavoratori, che verificherà il regolare
funzionamento del servizio mensa.
Art. 6 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il Consorzio C.A.V.TO.MI. attuerà un sistema di
identificazione in forza del quale tutti coloro che a vario titolo svolgano
attività all’interno dei propri cantieri dovranno essere dotati di tessera
nominativa di riconoscimento (badge).
Art. 7 FORMAZIONE E SICUREZZA
Le Parti verificheranno nel corso di appositi incontri le
iniziative in corso e quelle ulteriori da avviare ai fini della formazione
preventiva per la sicurezza sul lavoro e per la riqualificazione dei
lavoratori.
In occasione di tali incontri verrà esaminata la regolamentazione
contrattuale e di legge in materia di RLS con specifico riferimento alla natura
e dimensioni dell’opera.
Art. 8 FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO
Si conviene che,
sull’intera tratta Torino-Novara, la festività del Santo Patrono verrà
osservata il 24 giugno, ricorrenza di San Giovanni Battista
Art. 9 EROGAZIONE LIBERALE
In occasione delle festività natalizie, verrà erogata, con
la retribuzione del mese di dicembre 2002, una liberalità una tantum di netti €
170,00 ai lavoratori assunti entro il 31 luglio 2002 e di € 85,00 per quelli
assunti successivamente a tale data e, comunque, in forza al 31 dicembre 2002.
Art. 10 DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal 1 dicembre 2002 ed ha durata sino
al 31 dicembre 2005.
Relativamente al punto 4.1, il sistema dei viaggi andrà invece in
vigore dal 7 gennaio 2003.
Letto, confermato e sottoscritto