6 novembre 2002

 

ACCORDO  CAVTOMI

                                                        

 

 

         A seguito dell’ACCORDO QUADRO, del 13 marzo 2002,  con il Consorzio Alta Velocità Milano Torino ( CAVTOMI), è stato sottoscritto, il 5 novembre u.s., un importante Accordo attuativo delle parti economico-normative.

 

L’Accordo pur rilevante nella quantità salariali che, a vari titolo, sono state definite, si segnala positivamente perché assume il lavoro e la sua quantità nel rapporto con la produzione quale filo conduttore della definizione delle materie convenute complementariamente alla scelta già evidenziata nell’ Accordo Quadro circa la qualità della condizione di vita dei lavoratori, in cantiere, in modo particolare nella loro fattispecie di “ trasfertisti”.

 

         In particolare:

 

-         sugli orario di lavoro, in cui la pausa retributiva per i lavoratori a turno ( e non solo nel ciclo continuo), viene fruita in concomitanza con i pasti e computata come orario ordinario con i relativi riflessi su tutti gli istituti contrattuali nonché sugli accantonamenti in Cassa Edile.

-         Sull’onere all’impresa del servizio per i rientri alle proprie residenze dei lavoratori, con garanzia di 18 viaggi annuali a carico della stessa.


 

-         Sulla Sicurezza e Formazione in cui, oltre a prendere atto della positiva percorrenza delle soluzioni comunemente convenute in precedenza, si ribadisce l’impegno ad un confronto costante finalizzato alla formazione preventiva per la sicurezza e alla riqualificazione dei lavoratori.

 

         Infine si pone in campo un sistema di identificazione delle maestranze, dirette e indirette, operanti nei cantieri che permetterà alle OO.SS. dei lavoratori un miglior controllo del subappalto.

 

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Torino, lì 05 novembre 2002 

 

Tra

 

Il Consorzio C.A.V.TO.MI.

e

 

La FILLEA/CGIL delle province di Torino, Vercelli e Novara, la FILCA/CISL delle province di Torino, Vercelli e Novara, la FENEAL/UIL delle province di Torino, Vercelli e Novara,

 

premesso

 

1.    Che le parti come sopra definite sono firmatarie dell’Accordo Quadro del 13 marzo 2002;

2.    Che le parti a fronte di un’opera realizzata in ambito interregionale che prevede l’insediamento di numerosi cantieri hanno convenuto sull’opportunità di applicare lo stesso trattamento economico normativo a tutti i lavoratori, in ragione dell’unicità del soggetto imprenditoriale (C.A.V.TO.MI.);

3.    Che i lavori C.A.V.TO.MI. hanno per oggetto la realizzazione di un’opera complessa con termini temporali già predeterminati, e che le parti hanno convenuto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, un’organizzazione del lavoro che preveda un orario di lavoro con turni avvicendati a ciclo continuo sette giorni su sette con tre o quattro squadre;

4.    Che le parti hanno convenuto sulla necessità di attivare gli strumenti necessari che possano favorire l’adeguata partecipazione delle risorse umane;

 

per le particolari condizioni in cui si troveranno ad operare le maestranze operaie assunte dal C.A.V.TO.MI., le parti concordano sulla seguente ipotesi di accordo, da valere per tutti i lavoratori con la qualifica operaia assunti dal Consorzio C.A.V.TO.MI. per la realizzazione della Tratta Ferroviaria ad Alta Capacità/Velocità Torino – Novara.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1        MESSA IN SICUREZZA DEI CANTIERI E PAUSE DI RAFFREDDAMENTO

 

Tenuto conto della complessità delle attività produttive ed i riflessi della stessa sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle opere da realizzare, le parti si impegnano a porre in essere comportamenti e misure tali da garantire la preventiva messa in sicurezza dei cantieri interessati da sospensioni del lavoro per qualsiasi titolo e per l’intera durata delle stesse.

Ne consegue la necessità che la proclamazione di eventuali scioperi venga preventivamente e formalmente comunicata dalle strutture sindacali competenti alla Direzione di cantiere con un congruo preavviso per consentire di effettuare le suddette necessarie operazioni. 

Fermo restando quanto sopra, in conformità di quanto previsto dall’art.2 lettera c) dell’accordo quadro del 13 marzo 2002, le parti, al fine di prevenire e comporre l’insorgere di situazione di conflittualità, convengono di attivare pause di raffreddamento durante le quali esaminare congiuntamente, nell’ambito del cantiere interessato, le problematiche che hanno causato la situazione di conflittualità. L’eventuale esame congiunto dovrà svolgersi in tempi rapidi e concludersi non oltre 15 giorni dalla richiesta d’incontro.

 

 

Art. 2         ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

        Le parti in considerazione della specificità dell’opera, che richiede un forte impegno organizzativo ed una significativa partecipazione delle risorse umane e della necessità di tutelare interessi apprezzabili quali, quello pubblico connesso alla realizzazione di un opera di primaria importanza a livello nazionale e quello dei lavoratori, specie se provenienti da località del mezzogiorno, in modo tale da consentire loro di disporre di maggior tempo libero da dedicare alle famiglie ed alla vita di relazione, convengono di modulare l’orario di lavoro come segue.

        Fermo restando che per tutte le attività si farà riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge e di Contratto in materia di orario di lavoro, si conviene di operare, di norma per tutto l’anno, per sette giorni su sette,  con squadre che si alterneranno, come di seguito indicato:

 

Turnazione con tre squadre ( copertura produttiva 06,00 – 22,00 )

 

Esempio                                                  6,00 - 14,00

14,00 - 22,00

 

La  turnazione prevede 6 giorni di lavoro, 1 giorno di riposo, 6 giorni di lavoro e 5 giorni di riposo continuativo da usufruire al termine del 12° giorno effettivamente lavorato o considerato tale ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto.

Per la malattia intervenuta nel corso del godimento del riposo continuativo si applicheranno in via analogica i criteri di cui all’Art.16 comma VI del vigente C.C.N.L..

I lavoratori addetti ai turni potranno usufruire del servizio mensa per la prima colazione e per i pasti principali, prima dell’inizio e, successivamente, al termine di ciascun turno di lavoro.

Nel caso in cui si ravvisino ritardi nel rispetto dei tempi contrattuali, compatibilmente alle condizioni climatiche e metereologiche e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro, verrà introdotto un terzo turno (22,00 – 06,00), in modo tale da effettuare una lavorazione a ciclo continuo nelle 24 ore. Anche i lavoratori addetti a tale turno potranno fruire del servizio mensa.

        Le parti concorderanno a livello di singolo cantiere le eventuali modalità attuative, tra cui anche quella di effettuare sovrapposizioni di squadre nei turni e/o di eventuali modifiche dell’orario dettate dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive.

La pausa retribuita di complessivi 30 minuti giornalieri per i lavoratori addetti ai turni, prevista dall’Art.7.1 dell’accordo quadro 13 marzo 2002, si considererà come fruita durante la consumazione di uno dei pasti principali della giornata e verrà computata come lavoro ordinario a tutti gli effetti contrattuali.

Nell’ipotesi in cui la suddetta distribuzione dell’orario comporti una prestazione lavorativa media annua inferiore alle 40 ore settimanali previste dall’art. 5 del vigente C.C.N.L., si procederà all’assorbimento, fino a concorrenza, dei riposi annui (88 ore).

In considerazione di quanto sopra, poiché per lavoro straordinario deve intendersi quello eccedente le 40 ore settimanali di media annua, il pagamento delle relative eventuali maggiorazioni verrà effettuato con cadenza trimestrale e conguaglio annuale.

 

 

Art. 3         MAGGIORAZIONI E INCENTIVAZIONI PER TURNI

 

Con riferimento a quanto previsto nell’ipotesi di accordo sottoscritta in data odierna relativamente alla disciplina dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, le Parti, in considerazione della particolare natura dell’opera, convengono quanto segue:

a)    le maggiorazioni contrattuali per turni di cui al C.C.N.L. del 29 gennaio 2002, verranno erogate anche in caso di turni sovrapposti;

b)    per i lavoratori presenti nei turni notturni e nelle giornate di sabato e domenica, viene istituita una ulteriore indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, pari a:

  5,40  lordi al giorno per turno notturno

13,40  lordi per ogni giornata di sabato effettuata

16,20 giorno lordi per ogni giornata di domenica o festività infrasettimanale prestata.

 

le indennità di cui ai precedenti commi sono da intendersi comprensive dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, diretti e indiretti, ivi compreso il T.F.R..

 

 

 

Art. 4  VIAGGI – DIARIE E INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

In relazione a quanto stabilito nell’accordo quadro 13 marzo 2002 punto 6.2 (trasporto collettivo con mezzi pubblici per rientri), considerata la particolare situazione in cui vengono a trovarsi le maestranze provenienti da diverse regioni italiane, specie meridionali, e delle correlate esigenze di rientro periodico presso le proprie abitazioni e famiglie, le parti, al fine di ridurne i disagi e favorirne la massima collaborazione in termini operativi e produttivi, sia pure in assenza di specifici obblighi contrattuali in tal senso, hanno concordato un sistema di regolamentazione dei viaggi dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana (risultante all’atto dell’assunzione) e viceversa.

 

4.1) GRANDI E MEDIE DISTANZE

Tale sistema assorbe e sostituisce eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi nonché quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. e dai C.C.P.L. edili applicabili, in materia di viaggi, diarie giornaliere e indennità di trasporto.

Il sistema prevede, fino a un massimo di 18 viaggi per anno, la materiale consegna al lavoratore richiedente del biglietto di viaggio andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di residenza italiana in treno 2° classe, oppure, per i soli lavoratori residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, in aereo, con data fissa e volo confermato. Sarà, inoltre, possibile effettuare detti viaggi con autobus, convenzionati con il Consorzio.

Il Consorzio C.A.V.TO.MI. stipulerà adeguate convenzioni di trasporto con i vettori esercenti pubblico servizio di trasporto.

Il Consorzio C.A.V.TO.MI., attraverso le strutture di Tronco, consegnerà alle maestranze l’elenco della tempistica dei rientri per i periodi successivi, che sarà soddisfatta con la dovuta tempestività mediante consegna ai singoli beneficiari dei titoli di viaggio, da restituire dopo l’utilizzo con le vidimazioni della obliteratrice. In caso di viaggi aerei il lavoratore restituirà il tagliando della carta d’imbarco.

Il diritto al rilascio del biglietto di viaggio, nel 1° mese di inquadramento, competerà soltanto ai lavoratori neoassunti entro il giorno 15 del mese stesso.

In considerazione del regime di convenzionamento con i vettori aerei la mancata utilizzazione del biglietto comporta la perdita del diritto a tale viaggio. Il lavoratore dovrà provvedere ad anticipare la spesa del viaggio in treno in 2° classe che gli verrà successivamente rimborsata solo nel caso di presentazione di idonea certificazione di malattia e contestuale consegna del titolo di viaggio obliterato.

In caso di rinuncia scritta da parte del lavoratore avente diritto al titolo di viaggio, il Consorzio C.A.V.TO.MI. riconoscerà al medesimo - in busta paga – la somma netta corrispondente al costo aziendale onnicomprensivo di importo identico al titolo di viaggio rinunciato.

Limitatamente alle sole menzionate convenzioni di trasporto collettivo, il Consorzio C.A.V.TO.MI. usufruirà  della piena franchigia fiscale prevista dalla lettera d) del 2° comma dell’art. 48 del  T.U.I.R. come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e della conseguente esenzione contributiva introdotta dall’armonizzazione delle basi imponibili ex D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, trattandosi di “prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici” con connessa “irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente…del tutto estraneo al rapporto con il vettore”.

Ai lavoratori in questione verrà, inoltre, riconosciuto un contributo forfetario per ogni viaggio effettuato con mezzi di trasporto pubblico collettivo, in regime di convenzione con il Consorzio C.A.V.TO.MI., di € 20,00 lordi, comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, diretti e indiretti, ivi compreso il T.F.R..

 

4.2) RESIDENTI NELLA REGIONE PIEMONTE

 

Tale sistema assorbe e sostituisce eventuali trattamenti in atto individuali e/o collettivi nonché quanto eventualmente previsto dal C.C.N.L. e dai C.C.P.L. edili applicabili, in materia di viaggi, diarie giornaliere e indennità di trasporto.

A tali lavoratori, che non usufruiscono dell’alloggio in cantiere/campo, verrà riconosciuta una indennità di € 0,75 per ogni ora di lavoro ordinario contrattuale effettivamente prestata.

L’importo di cui sopra è comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti e indiretti, ivi compreso il T.F.R..

 

 

Art. 5 MENSA

 

Il servizio dovrà garantire la funzionalità e la fruizione tenendo conto dell’articolazione dei turni.

Il contributo a carico del lavoratore viene fissato a € 0,21 per ciascuno dei due pasti principali e € 0,10 per la prima colazione.

All’interno di ciascun cantiere verrà istituita una Commissione, composta da tre lavoratori, che verificherà il regolare funzionamento del servizio mensa.

 

 

Art. 6 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Il Consorzio C.A.V.TO.MI. attuerà un sistema di identificazione in forza del quale tutti coloro che a vario titolo svolgano attività all’interno dei propri cantieri dovranno essere dotati di tessera nominativa di riconoscimento (badge).

 

 

Art. 7 FORMAZIONE E SICUREZZA

 

Le Parti verificheranno nel corso di appositi incontri le iniziative in corso e quelle ulteriori da avviare ai fini della formazione preventiva per la sicurezza sul lavoro e per la riqualificazione dei lavoratori.

In occasione di tali incontri verrà esaminata la regolamentazione contrattuale e di legge in materia di RLS con specifico riferimento alla natura e dimensioni dell’opera.

 

Art. 8 FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO

 

Si conviene che, sull’intera tratta Torino-Novara, la festività del Santo Patrono verrà osservata il 24 giugno, ricorrenza di San Giovanni Battista

 

 

Art. 9 EROGAZIONE LIBERALE

 

In occasione delle festività natalizie, verrà erogata, con la retribuzione del mese di dicembre 2002, una liberalità una tantum di netti € 170,00 ai lavoratori assunti entro il 31 luglio 2002 e di € 85,00 per quelli assunti successivamente a tale data e, comunque, in forza al 31 dicembre 2002.

 

 

Art. 10 DECORRENZA E DURATA

 

Il presente accordo decorre dal 1 dicembre 2002 ed ha durata sino al 31 dicembre 2005.

Relativamente al punto 4.1, il sistema dei viaggi andrà invece in vigore dal 7 gennaio 2003.

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto