Accordo 2° Biennio 2° Livello          ANIEM

 

 

                                                                                 Addì 18 febbraio 2002, in Roma

 

tra

 

ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili

 

e

 

la  FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

si conviene quanto segue

 

 

Ø                 Aumenti retributivi

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra  inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.

 

 

Ø                 Accordi  locali

Le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte rinegozieranno,  per  la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale  di  cui  alla lettera d) dell'art.40  e  all'art.48 del CCNL.  20 giugno 2000, entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di  stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 23 aprile 1997.

L'elemento  economico  territoriale di cui al  comma  precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto   dell’andamento  congiunturale  del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini  di  produttività, qualità e competitività  nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 40 del CCNL

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini  della relativa conferma, la  verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni  territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le  parti si danno atto che la struttura dell'erogazione  di  cui sopra  è  stata  definita in coerenza con  quanto  previsto  dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art.40 del CCNL 22 giugno 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Resta  confermato che il rinnovo  dei  contratti  integrativi territoriali   avverrà  nell'ambito  delle   materie specificatamente  stabilite dall'art.40  del  contratto  nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

 

Ø     Lavoro temporaneo

 

Ai sensi dell’art. 96 del CCNL 22 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione  alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti  alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

 

v     le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;

v     le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Edilcassa del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva  di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;

v     la Edilcassa adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;

v     le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’INPS i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare INPS n. 153/98;

v     le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Edilcasse del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

v     a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione  costituita presso la Edilcassa, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa  di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.

 

Ø     Trasferta

 

In base a quanto previsto dall’allegato I al CCNL. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni  possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

        

Ø     ASSISTENZA SANITARIA

 

In attuazione delle disposizioni contenute nell’Allegato N del CCNL 22 Giugno 2000, si conviene quanto segue:

1.      Agli operai iscritti alle Edilcasse sarà garantito l’accesso ai servizi resi da una “Carta Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno con apposita società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di eventuali esperienze territoriali già in atto.

Il costo della “Carta Sanitaria”, non superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun operaio, sarà posto a carico delle Edilcasse.

Le Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema previsto da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.

Le Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.

2.      Le Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione della situazione in atto nelle singole Edilcasse e tenuto conto delle positive esperienze mutualistiche già operanti in alcuni significativi territori, entro il 30.06.2002 predisporrà uno schema di copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

 

L'attuazione delle forme di tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, nel rispetto del suddetto Allegato N.

 

 

Ø                 Politiche e COSTO del lavoro nel settore delle costruzioni

Le parti convengono di riavviare il processo di completamento del sistema Edilcasse e conseguentemente di aprire un tavolo sulle politiche del lavoro anche in relazione a quanto previsto dal “Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni” contenuto nel CCNL 22 giugno 2000

 

Ø     Operai – Prestazione aggiuntiva ape

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli  aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai, che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore nell’arco dell’anno 1° ottobre 2000 – 30 settembre 2002 la prestazione è erogata proporzionalmente.

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata.

 

Operaio comune

174,95

Operaio qualificato

204,69

Operaio specializzato

227,43

Operaio di IV° livello

244,93

 

La Edilcasse fa  fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

Qualora tali  eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro,  finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

 

v    Una tantum Impiegati

Per la  categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.

 

Impiegato I° livello                 174,95

Impiegato II° livello                204,69

Impiegato III° livello               227,43

Impiegato IV° livello              244,93

Impiegato V° livello                262,42

Impiegato VI° livello              314,91

Impiegato VII° livello             349,90

 

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

ANIEM – CONFAPI                                                                                                        FENEAL-UIL -

 

 

 

FILCA-CISL -

 

 

 

FILLEA-CGIL -

 

 

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

 

 

 

LIVELLI

PARAMETRI

AUMENTI

NUOVI MINIMI

 

 

Complessivi

01/02/2002

01/01/2003

01/02/2002

01/01/2003

7

200

98,46

49,23

49,23

956,73

1.005,96

6

180

88,62

44,31

44,31

861,06

905,37

5

150

73,86

36,96

36,96

717,59

754,55

4

140

68,92

34,46

34,46

669,71

704,17

3

130

64,00

32,00

32,00

621,88

653,88

2

117

57,60

28,80

28,80

559,69

588,49

1

100

49,24

24,62

24,62

478,37

502,99

 

 

ANIEM – CONFAPI                                                                                                        FENEAL-UIL -

 

FILCA-CISL –

 

FILLEA -CGIL