Addì 18 febbraio 2002, in
Roma
ANIEM – Associazione
Nazionale Imprese Edili
e
la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
si conviene quanto segue
In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dal 1° gennaio 2003 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.
Tali incrementi sono
comprensivi del recupero del differenziale tra
inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000- 2001.
Ø
Accordi locali
Le
Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle Associazioni nazionali
sottoscritte rinegozieranno,
per la circoscrizione di propria
competenza, l'elemento economico territoriale
di cui alla lettera d) dell'art.40
e all'art.48 del CCNL. 20 giugno 2000, entro la misura massima
dell’11% dei minimi di paga e di
stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14%
dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino
a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla
previsione dell’accordo nazionale 23 aprile 1997.
L'elemento economico
territoriale di cui al
comma precedente, sarà
concordato in sede territoriale tenendo conto
dell’andamento
congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e
competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 40 del CCNL
Durante
la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà
effettuata dalle Organizzazioni
territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni
medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell'erogazione di cui sopra
è stata definita in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo 23
luglio 1993, dall'art.40 del CCNL 22 giugno 2000 e dall'art.2 del decreto legge
25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art.40 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Ai sensi dell’art. 96 del CCNL 22 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:
v le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
v le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Edilcassa del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
v la Edilcassa adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
v le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’INPS i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare INPS n. 153/98;
v le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Edilcasse del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.
v a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Edilcassa, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.
In base a quanto previsto dall’allegato I al CCNL. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.
Ø
ASSISTENZA
SANITARIA
In attuazione delle disposizioni contenute
nell’Allegato N del CCNL 22 Giugno 2000, si conviene quanto segue:
1.
Agli
operai iscritti alle Edilcasse sarà garantito l’accesso ai servizi resi da una “Carta
Sanitaria”, sulla base di un accordo che le Parti sottoscriveranno con apposita
società titolare di tale servizio, tenendo conto anche di eventuali esperienze
territoriali già in atto.
Il
costo della “Carta Sanitaria”, non superiore ad Euro 1,55 annui per ciascun
operaio, sarà posto a carico delle Edilcasse.
Le
Parti si riservano di valutare eventuale adesione ad analogo sistema previsto
da altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il
presente accordo con altre associazioni imprenditoriali di settore.
Le
Parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli
impiegati ai servizi della “Carta Sanitaria”.
2.
Le
Parti nazionali costituiranno un Comitato Paritetico che, previa ricognizione
della situazione in atto nelle singole Edilcasse e tenuto conto delle positive
esperienze mutualistiche già operanti in alcuni significativi territori, entro
il 30.06.2002 predisporrà uno schema di copertura assicurativa relativa ad
ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale
(grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica,
diarie).
L'attuazione delle forme di
tale schema, che sarà stipulato dalle sottoscritte Associazioni, sarà
effettuata con accordo locale, coerente con quanto sopra previsto, tra le
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte,
nel rispetto del suddetto Allegato N.
Le parti convengono di riavviare il processo di completamento del sistema Edilcasse e conseguentemente di aprire un tavolo sulle politiche del lavoro anche in relazione a quanto previsto dal “Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni” contenuto nel CCNL 22 giugno 2000
Nel mese di dicembre 2002 è
erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità
professionale edile agli aventi
diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002
il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per gli operai, che non
abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al
30 settembre 2002 almeno 525 ore nell’arco dell’anno 1° ottobre 2000 – 30
settembre 2002 la prestazione è erogata proporzionalmente.
La prestazione, nella misura
massima per ciascun livello, è di seguito indicata.
Operaio comune |
€ |
174,95 |
Operaio qualificato |
€ |
204,69 |
Operaio specializzato |
€ |
227,43 |
Operaio di IV° livello |
€ |
244,93 |
La Edilcasse fa fronte alla prestazione con le eccedenze del
fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.
Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.
Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.
Impiegato I° livello € 174,95
Impiegato II° livello €
204,69
Impiegato IV° livello €
244,93
Impiegato V° livello €
262,42
Impiegato VI° livello €
314,91
Impiegato VII° livello €
349,90
La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e, in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.
ANIEM – CONFAPI FENEAL-UIL -
FILCA-CISL -
FILLEA-CGIL -
Le
tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi
minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
LIVELLI |
PARAMETRI |
AUMENTI
|
NUOVI MINIMI
|
|||
|
|
Complessivi
|
01/02/2002 |
01/01/2003 |
01/02/2002 |
01/01/2003 |
7 |
200 |
98,46 |
49,23 |
49,23 |
956,73 |
1.005,96 |
6 |
180 |
88,62 |
44,31 |
44,31 |
861,06 |
905,37 |
5 |
150 |
73,86 |
36,96 |
36,96 |
717,59 |
754,55 |
4 |
140 |
68,92 |
34,46 |
34,46 |
669,71 |
704,17 |
3 |
130 |
64,00 |
32,00 |
32,00 |
621,88 |
653,88 |
2 |
117 |
57,60 |
28,80 |
28,80 |
559,69 |
588,49 |
1 |
100 |
49,24 |
24,62 |
24,62 |
478,37 |
502,99 |
ANIEM – CONFAPI FENEAL-UIL -
FILCA-CISL –
FILLEA -CGIL