ACCORDO QUADRO NAZIONALE SUL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DELLA SICUREZZA NEL SETTORE EDILE.
15 novembre 1995
I. Premessa
L'art. 18 del decreto legge 626 al primo comma prevede che il rappresentante della
sicurezza, nelle aziende con più di 15 dipendenti "è eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno" e che nelle aziende sotto i 15 dipendenti “può essere
individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero nel comparto
produttivo".
L'art. 18 del decreto prevede inoltre che il
rappresentante alla sicurezza può
“essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali, così come definito dalla contrattazione
collettiva di riferimento e che, il numero, le modalità di designazione o di
elezione, non chè
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva".
Il CCNL
5/7/95 dell'edilizia prevede che
nelle unità produttive sopra i 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza
"è eletto o designato" dai lavoratori nell'ambito
delle RSU‑
Il CCNL
inoltre, recita che: “1n
mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il
rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto
produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali
tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali
contraenti ne stabiliranno criteri e modalità".
2. Criteri di individuazione
dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
2.1 1 requisiti richiesti al RLST sono quelli dell'interesse, affidabilità,
professionalità‑scolarità.
2.2 La provenienza del RLST è esclusivamente dal
settore e, preferibilmente, dalle RSU.
2.3 Il
RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un
corso formativo
della durata di almeno 120 ore, gestito ed attestato da un Ente Paritetico
del settore (CPT o
Ente Scuola) ed a corsi periodici di aggiornamento.
2.4 Il CPT (laddove è operante) o l'Ente Scuola metterà
a disposizione del RLST
informazioni e strumenti (pubblicazioni, moduli, schede, mezzi informatici,
ecc.) che favoriscano sinergie operative.
2.5 Il RLST deve svolgere esclusivamente attività
inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dalla legge e le indicazioni
e modalità definite dalle OO.SS.,
e garantire, pena la decadenza dall'incarico,
la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con
il proprio ruolo.
3. Modalità di
designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.1 Le Organizzazioni Sindacali Territoriali
individuano, secondo i criteri previsti ai punti precedenti, i lavoratori
disponibili a svolgere la funzione di RLST.
3.2 Le Organizzazioni Sindacali
Territoriali s’impegnano, prima della designazione formale, a realizzare una
puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da
parte dei lavoratori interessati, attraverso le modalità più opportune definite
a livello locale.
3.3 La designazione del RLST
sarà formalizzata
dalle OO.SS., che
ne sono titolari, con lettera a firma congiunta dei Segretari Territoriali.
3.4 Il RLST resta in carica per tre anni, salvo
dimissioni o revoca della designazione da parte delle OO.SS.
3.5 A livello locale le OO.SS.
definiranno il numero dei RLST
e le ore di permesso necessarie all'espletamento
della loro attività.
3.6 Le OO.SS.
Territoriali unitamente
ai RLST predisporranno un programma di lavoro
periodico con particolare riferimento ai dati di rischio nel territorio
(statistiche degli infortuni sul lavoro, lavorazioni particolari e/o nocive, ecc.) ed alla
realtà della piccola impresa edile. Per ogni RLST
vanno assegnati obiettivi, responsabilità e competenze territoriali.
3.7 Il RI‑ST periodicamente verifica la propria
attività con le OOSS.,
attraverso:
·
la
relazione dell'attività
svolta, anche con l'ausilio
di apposite schede‑cantiere;
·
l'evidenziazione delle
opportunità/difficoltà riscontrate;
·
le
azioni sviluppate in autonomia e/o in raccordo con le RSU
e i responsabili del CPT;
·
i suggerimenti forniti ai responsabili di
impresa o cantiere in base a quanto previsto dall'art. 19 della L. 626.
3.8 Nei casi di permessi di
lunga durata va prevista una rotazione di incarichi e/o di competenza territoriale tra i RLST.
4. Proposta
metodologica per
gli accordi locali.
4.1 L'accordo dovrà prevedere la
costituzione di un Fondo mutualizzato
per i rappresentanti della sicurezza presso la locale Cassa Edile, alimentato
da un contributo a carico di tutte le imprese edili iscritte alla Cassa.
4.2 Il Fondo, nell'ambito dei costi contrattualmente
previsti, dovrà avere una condizione di equilibrio tra entrate ed uscite.
4.3 In fase di costituzione del
Fondo, la contribuzione
iniziale dovrà tener conto del numero delle imprese iscritte alla C.E. e
del numero di permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza,
previsti dalla contrattazione collettiva per le singole imprese/unità
produttive, nonchè
del numero di ore per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
4.4 Le imprese richiederanno
alla C.E. il rimborso dei permessi retribuiti concessi sia ai
Rappresentanti per la sicurezza delle unità produttive (nei casi
contrattualmente previsti) sia ai RLST.
4.5 Nell'accordo locale andrà prevista anche la
possibilità di copertura da parte del Fondo di costi legati all'attività dei
rappresentanti per la sicurezza (materiale, trasporto, copertura assicurativa aggiuntiva, ecc.).