MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C55617.E0844AD0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C55617.E0844AD0 Content-Location: file:///C:/CC69C635/ACCORDOQUADROPERLACOSTITUZIONEDELLER.S.U.IMPIANTIFISSIRoma,6aprile2005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
FeNEAL UIL &=
nbsp; FILCA CISL =
FILLEA CGIL
ACCORDO QUADRO P=
ER LA
COSTITUZIONE DEL=
LE
R.S.U.
IMPIANTI FISSI
Modifica
dell’accor=
do del
12 aprile 1994
Roma, 6 aprile 2=
005
1.
In tut=
ti i
luoghi di lavoro
La cre= azione delle nuove rappresentanze ridefinisce la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro attraverso la possibilità – per tutti i lavoratori e le lavoratrici – di eleggere la propria rappresentanza.
La costituzione delle r.s.u. inoltre, estende, rinnova, rivitalizza la presenza unitaria già esistente nelle aziende, nelle imprese, nei gruppi e ne= lle unità produttive organizzate dalla nostra categoria.
La pre= senza e la partecipazione attiva di iscritti – lavoratori e lavoratrici ̵= 1; all’attività delle singole organizzazioni: FeNEAL, FILCA, FILL= EA, non è in contrasto con la nascita delle r.s.u., ma condizione di preparazione e coinvolgimento alla democrazia nel lavoro.
Ciascu= na federazione quindi elegge proprie strutture o strumenti organizzativi nei luoghi di lavoro.
2.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla realtà produttiva interessata alla costituzione delle r.s.u. sono elettori.
Sono potenziali candidati e potenziali eletti i lavoratori e le lavoratrici presentati nelle liste, occupati nella stessa realtà produttiva interessata alla costituzione della r.s.u.
Nella categoria “lavoratori dipendenti” sono compresi: gli assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato; chi è in prova e chi è in cig – ordinaria e straordinaria -, gli apprendisti.
3.
Perch&= eacute; le elezioni delle r.s.u. siano valide è indispensabile che i votanti siano il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
Se que=
sto non
si verificasse è necessaria un’altra elezione dopo un esame e
dibattito tra i lavoratori, le strutture di base esistenti e
La sec= onda votazione avrà validità a prescindere dal numero dei votanti.=
4.
Le comunicazioni per la richiesta di costituzione delle r.s.u. avviene (in for= ma scritta alle direzioni aziendali):
a)&n= bsp; da parte delle strutture di base esistenti della FeNEAL, FILCA, FILLEA;
b)&n= bsp; da parte della FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali = se non sono presenti strutture di base nei luoghi di lavoro oppure se le strut= ture di base non si mobilitassero per presentarla.
L’iniziativa di costituzione del=
le
R.S.U. deve esser esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di
FeNEAL, FILCA e FILLEA, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e
comunque va data comunicazione ai lavoratori ed alle altre oo.ss. firmatarie
del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà=
per
l’esercizio dell’iniziativa&nb=
sp;
entro il termine di cui sopra, l’iniziativa stessa potrà
avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, potrà ess=
ere
assunta anche dalla Rsu e dovrà essere esercitata almeno tre mesi pr=
ima
della scadenza del mandato.
5.
Ogni s=
truttura
di base esistente della FeNEAL, della FILCA, e della FILLEA è compet=
ente
a presentare le liste; in assenza di strutture di base, presenteranno le li=
ste
direttamente le Federazioni Territoriali previa
informativa scritta alle altre oo.ss.
Le lis= te sono distinte tra FeNEAL, FILCA, FILLEA, e avranno un preambolo comune unitario.=
Ogni s= ingola Federazione presenta una sola lista.
Nel ca= so i propri aderenti si candidassero in altre liste, la struttura di base o i territoriali interessati provvederanno a sconfessarne l’appartenenza.=
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale
6.
Fermo = restando quanto previsto al punto 5., all’elezione della r.s.u. possono concor= rere liste elettorali presentate da:
a)&n= bsp; associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
b)&n= bsp; associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
b.1. a= ccettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione,
b.2. l= a lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’unità produttiva pari o superiore al 5% degli aventi diri= tto al voto.
Non è amm= essa la firma su più liste.
7.
Il vot= o si esprime per lista e con preferenza unica.
Se vie= ne indicata soltanto la preferenza, vale come voto di lista.
E̵= 7; annullato il voto di preferenza su liste diverse.
Le ele= zioni avvengono con voto segreto, il voto non può essere nè delegato nè inviato per lettera.
Il col= legio elettorale è unico nelle realtà produttive fino a 200 dipende= nti.
Oltre =
i 200
dipendenti
Nelle realtà produttive e amministrative particolarmente rilevanti, quantitativamente, possono essere previsti i seggi per gli impiegati ed i s= eggi per gli operai.
Il numero dei candidati per ciascuna l=
ista
non può superare di oltre 1/4 il numero dei componenti
Sono e= letti i candidati che nella propria lista ricevono il numero maggiore di voti.
In cas= o di parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità aziendale o di organizzazione, scelta questa, da definire prima della presentazione delle liste da parte d= el comitato elettorale.
In caso di parità di voti tra l= iste, ai fini della ripartizioni dei seggi, qualora non si raggiunga l’acco= rdo tra le oo.ss. si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.
Il quo= ziente elettorale si determina dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle singole oo.ss. escluse le schede bianche e nulle) per il numero degli eleggibil= i. Se non si raggiungono quozienti pieni l’attribuzione avverrà al r= esto più alto.
La ripartizione dei seggi alle liste che concorrono alle elezioni è determinata dal numero dei quozienti ottenuti.
8.
In base all’Accordo del marzo 1991 e dell’Accordo di luglio 1993, il 67% dei seggi è assegnato, in misura proporzionale ai voti ottenuti, alle liste che hanno partecipato alle elezioni.
Il res= tante 33% viene ripartito tra tutte le organizzazioni e i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti.
Per ra=
fforzare
la solidarietà e garantire il pluralismo,
La quota del 3=
3%
spettante a FeNEAL, FILCA, FILLEA, sarà assegnata alle liste
confederali, presentatori di candidati, secondo lo schema allegato a pag. 13.
9.
I componenti
In cas=
o di
mancato rinnovo, se dopo la scadenza prevista dei tre anni sono passati olt=
re
due mesi,
Nel ca= so di dimissioni di un componente la r.s.u., subentra il primo dei non eletti del= la lista in cui è stato eletto il dimissionario.
Il componente dimissionario, che sia s=
tato
nominato su designazione delle Associazioni Sindacali Feneal-Filca-Fillea,
sarà sostituito mediante nuova designazione da parte della stessa
Federazione tra i non eletti della lista.
Se il =
50% dei
componenti della r.s.u. si dimette, automaticamente la r.s.u. decade e si
provvederà quindi ad una nuova elezione, secondo le modalità previste dal presente accordo.
10. RUOLO DELLE R.S.U.
E̵= 7; riconosciuta alla r.s.u. la legittimazione contrattuale e negoziare il seco= ndo livello le materie previste dal c.c.n.l., in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria.
In base all’Accordo di luglio 1993, il passaggio dalla disciplina delle r.s.a. attuali a quello delle r.s.u. avverrà a parità di trattamento legislativo e contrattuale e a parità di costi per le aziende in riferimento a tutti gli istituti.
Succes= sive modifiche migliorative possono essere stabilite con i rinnovi contrattuali.=
11. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
In ogn=
i r.s.u.
deve essere indicato il Rappresentante dei lavoratori per
Restan= o confermati per il delegato alla sicurezza i diritti contrattuali previsti attualmente (monte ore specifico) dai CCNL.
Le r.s= .u. elette, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria si impegnano a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai cambiamen= ti tecnologici e organizzativi e professionali con attenzione sia alla differe= nza di genere sia alla presenza di giovani, di alte professionalità e di quadri, di immigrati.
12. MONTE ORE E PERMESSI
Sulla =
base di
leggi e contratti – nazionali e territoriali –
Per es= ercitare ruoli e diritti previsti dalla contrattazione, le r.s.u. usufruiranno di una quota del monte ore di permessi pari al 70%.
Del re= stante 30% la quota spettante alla FeNEAL, FILCA, FILLEA, sarà utilizzata pariteticamente, fatte salve eventuali diverse intese locali.
13. FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.
La r.s= .u. può essere convocata:
a.&n= bsp; dall’esecutivo;
b.&n= bsp; su richiesta di una delle organizzazioni che compon= gono la stessa r.s.u.;
c.&n= bsp; dal 51% dei lavoratori occupati nella realtà produttiva fino a 35 addetti; e da 1/3 dei lavoratori oltre i 35 addetti.= p>
Le decisioni del= la r.s.u. sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.
14. ESECUTIVO E SUO FUNZIONAMENTO
Nei lu= oghi di lavoro dove vi è un alto numero di componenti, la r.s.u. può dotarsi, con voto palese, un esecutivo che rispetti le organizzazioni prese= nti nella stessa r.s.u..
L̵= 7;esecutivo ha compiti di coordinamento dei lavori della r.s.u. e di gestione dei rappo= rti negoziali con la direzione aziendale – laddove è previsto contrattualmente -; i compiti di direzione e di decisione spettano comunque all’intera r.s.u..
La convocazione dell’Esecutivo viene richiesta per iscritto, con preavvi= so di 2 giorni.
La riu= nione dell’Esecutivo è valida se è presente almeno il 70% dei suoi componenti.
15. COORDINAMENTI DI GRUPPO
Nei gr= uppi con più unità produttive e con un livello di contrattazione centr= ale, le r.s.u. si doteranno di un organismo di coordinamento, con finalità negoziali.
Le modalità costitutive sono definite in un apposito regolamento.
16. COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO DEL=
LE
R.S.U.
Le r.s= .u., si possono articolare in commissioni o gruppi di lavoro per approfondire tematiche, problematiche, orientamenti.
Le com= missioni o gruppi di lavoro possono temporaneamente ricorrere ad esperti e tecnici esterni su argomenti specifici.
Gli orientamenti o le scelte della commissione o dei gruppi – sia gli int= erni sia quelli con i contributi esterni – devono sempre essere discussi da tutta la r.s.u..
17. ASSEMBLEE
Le ass= emblee possono essere informative, consultive, decisionali.
Le ass= emblee sono convocate:
a)&n= bsp; dalla stessa r.s.u. che comunica data e ordine del giorno alle organizzazioni territoriali;
b)&n= bsp; dalle organizzazioni territoriali secondo le modalità contrattualmente stabilite.
La comunicazione delle as= semblee avviene per iscritto; tra la convocazione e la realizzazione dell’assemblea deve essere garantito un tempo sufficiente per consent= ire l’informazione ai lavoratori.
18. R.S.U. DI BACINO
Per la costituzione delle r.s.u. di bacino, si fa riferimento alle intese interconfederali con le Associazioni Artigiane.
19. CONSENSO SINDACALE
Relativamente alle modalità di
predisposizione delle piattaforme, stipula e approvazione dei risultati del=
la
contrattazione aziendale, si farà riferimento alla prassi consolidata
nella categoria:
informazione, Assemblee di
consultazione e valutazione
dell’accordo.
20=
. COMMISSIONE
ELETTORALE
Al fine di assicurare=
un
ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unit&agr=
ave;
produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall'unità produttiva, non candidato.
=
a) &n=
bsp;
Comp=
iti
della Commissione
 =
;
ric=
evere la
presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa
integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stess=
e ai
requisiti previsti dal presente regolamento;
verificare la valida presentazione delle liste;
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovr=
anno
svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale;
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al
presente accordo;
proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i sogg=
etti
interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.=
b)
Affissioni
Le liste dei candidati dovranno =
essere
portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale,
mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima d=
ella
data fissata per le elezioni. =
c)
Scrutatori
E' =
in
facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutato=
re
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candida=
ti.
La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
d)
Segretezza del voto
Nel=
le
elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso
per lettera né per interposta persona.
e) Schede elettorali
La
votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In =
caso di
contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sar&agrav=
e;
estratto a sorte.
Le =
schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparaz=
ione
e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la
regolarità del voto.
La =
scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente del seggio.
Il =
voto di
lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione de=
lla
lista.
Il =
voto
è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
f) Preferenze
L'e=
lettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da l=
ui
votata.
Il =
voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta appo=
sta
a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del
candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'i=
ndicazione
di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazi=
one
della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto
apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze
date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel=
caso di
voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differe=
nti,
si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza=
.
g) Modalita’ di votazione=
Il =
luogo e
il calendario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettoral=
e,
previo accordo con
Qua=
lora
l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere,
potranno essere stabiliti più luoghi di votazioni, evitando peraltro
eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segret=
ezza
del voto.
Nel=
le
aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di
norma contestualmente.
Luo=
go e
calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, a=
lmeno
8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
h) Composizione del seggio elettorale=
Il =
seggio
è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e=
da
un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
i)
Attrezzatura del seggio elettorale
A c=
ura
della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il =
seggio
deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi dir=
itto
al voto presso di esso.
l)
Riconoscimento degli elettori
Gli
elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del se=
ggio
un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale
essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio=
; di
tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
m) C=
ompiti
del Presidente
Il
Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'articolo
14, la firma accanto al suo nominativo.
n)
Operazioni di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operaz=
ioni
elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al =
termine
dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutin=
io,
su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni,
verrà consegnato - unitamente al materiale delle votazioni (schede,
elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seg=
gi,
procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale.
=
o)
Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei
componenti della RSU, il numero dei seggi sara` ripartito, secondo il crite=
rio
proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorre=
nti.
Il residuo terzo dei seggi sara` attribuito in base al criterio di composiz=
ione
della RSU previsto dall'art. 2, comma 1, parte I, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno consegu=
ito
voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti
dai singoli candidati e, in caso di parita` di voti di preferenza, in relaz=
ione
all'ordine nella lista.
=
p)
Ricorsi alla commissione elettorale
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risu=
ltati
degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei sogget=
ti
interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo
comma e
Ove invece siano stati presentati ricorsi n=
ei
termini suddetti,
Copia di tale verbale e dei verbali di segg=
io
dovra` essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindac=
ali
che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con
ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale,
all'Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne dara` pronta
comunicazione all'azienda.
=
q)
Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elett=
orale
e` ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comi=
tato
e` composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, d=
a un
rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed e`
presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10
giorni.
=
r)
Comunicazione della nomina dei componenti della rsu
=
La nomina, a seguito di elezione o designaz=
ione,
dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sara`
comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni
sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
=
s)
Adempimenti della direzione aziendale
=
=
t)
Clausola finale
Il
presente accordo potra` costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
= i>I componenti del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezio= ni per le r.s.u.. In casi partic= olari, nelle aziende di piccole dimensioni sarà valutata congiuntamente l’opportunità di una deroga dalla FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali.
** ** **
Per quanto non espressame= nte contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Intesa sulle r.s.= u. di CGIL, CISL, UIL del 20 dicembre = 1993.
NOTA ESPLICATIVA
TRA FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Fatte salve condizioni di= miglior favore già stabilite dai c.c.n.l. nazionali, dalla contrattazione aziendale o a livello locale il numero delle r.s.u. da eleggere è qu= ello definito dalle vigenti norme di legge in materia di rappresentanza sindacal= e.
Il presente accordo sarà soggetto a verifica entro il 31.12.=
2006
*** *** *** ***
Clausola di salvaguardia
=
Le organizzazioni sindacali, dotate dei req=
uisiti
di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del
presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta,
partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed
espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
QUADRO RIEPILOGA=
TIVO
SULLA COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.
FeNEAL UIL ̵=
1;
FILCA CISL – FILLEA CGIL
numero comple= ssivo r.s.u. &= nbsp; quota 33% &nbs= p; aventi diritto alla quota di solidarietà&nb= sp; ___<= o:p>
(a) 3
– 4 &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; 1
(R.S.U.)  =
; &n=
bsp;
La quota di solidarietà di 1/3 è assegnata alla lista che =
non ha
ottenuto seggi a condizione che abbia conseguito, tra le liste escluse, il
maggior numero di voti pari ad
almeno il 30% del quorum, nel caso in cui la quota dei 2/3 è stata
assegnata ad una sola delle tre OO.SS.
Nel caso in cui risulti una sola lista che non abbia ottenuto seggi, la q=
uota
di solidarietà di 1/3 è assegnata ad essa a condizione che ab=
bia
superato un numero di voti pari ad almeno il 40% del quorum.
Nel caso in cui tutte e tre le liste hanno ottenuto un seggio, la qu=
ota
di solidarietà di 1/3 viene assegnata alla lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti.
=
i>
(b) 5
– 6 -7 &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; 2
(R.S.U.)  =
; &n=
bsp;
La quota di solidarietà di 1/3 è assegnata alle liste =
che
non hanno ottenuto seggi, a condizione che abbiano conseguito un numero di
voti, pari ad almeno il 40 % del quorum.
Nel caso in cui sia una sola lista a non aver ottenuto seggi, la quo=
ta
di solidarietà di 1/3 (un seggio) viene assegnata a condizione che a=
bbia
riportato almeno il 40% del quorum.
L’altro seggio della quota di solidarietà viene assegna=
to,
invece, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui, tutte e tre le liste abbiano ottenuto seggi, la quo=
ta
di solidarietà di 1/3 viene assegnata alle liste che hanno ottenuto =
il
maggior numero di voti. =
&nb=
sp; =
&nb=
sp;
________________________________________________________=
______________________________
(c) &nb=
sp; 8
– 9 - 10  =
; &n=
bsp;  =
; 3
(R.S.U.)  =
; &n=
bsp;
e successivi &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p;
La quota di solidarietà di 1/3 viene assegnata (1 seggio per =
ogni
lista esclusa) alle liste che non hanno ottenuto seggi, a condizione che
abbiano conseguito un numero di voti, pari ad almeno il 40% del quorum.
I seggi restanti vengo=
no
assegnati alle liste che hanno ottenuto il maggiori numero di voti.
&=
nbsp; &nbs=
p;
&=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;