MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C55617.E0844AD0" Questo documento è una pagina Web in file unico, nota anche come archivio Web. La visualizzazione di questo messaggio indica che il browser o l'editor in uso non supporta gli archivi Web. Scaricare un browser che supporti gli archivi Web, come Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C55617.E0844AD0 Content-Location: file:///C:/CC69C635/ACCORDOQUADROPERLACOSTITUZIONEDELLER.S.U.IMPIANTIFISSIRoma,6aprile2005.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" ACCORDO QUADRO

 

FeNEAL UIL        &= nbsp;       FILCA CISL            =    FILLEA CGIL

 

 

ACCORDO QUADRO P= ER LA

COSTITUZIONE DEL= LE R.S.U.

IMPIANTI FISSI

 

Modifica

dell’accor= do del 12 aprile 1994

 

 

Roma, 6 aprile 2= 005

 

 

 

1.      R.S.U. NEI SETTORI DELLE COSTRUZIO= NI

 

In tut= ti i luoghi di lavoro la= FeNEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL costituiranno le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), su basi elettive, con voto segreto, su liste di organizzazione nel rispetto dell’Accordo di Luglio 1993, e dell’Intesa quadro della CGIL, CISL, UIL del 1991, dell’Intesa CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA del Dicembre 1993 e dell’accordo del 14 aprile 1994.

&= nbsp;

La cre= azione delle nuove rappresentanze ridefinisce la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro attraverso la possibilità – per tutti i lavoratori e le lavoratrici – di eleggere la propria rappresentanza.

&= nbsp;

La costituzione delle r.s.u. inoltre, estende, rinnova, rivitalizza la presenza unitaria già esistente nelle aziende, nelle imprese, nei gruppi e ne= lle unità produttive organizzate dalla nostra categoria.

 

La pre= senza e la partecipazione attiva di iscritti – lavoratori e lavoratrici ̵= 1; all’attività delle singole organizzazioni: FeNEAL, FILCA, FILL= EA, non è in contrasto con la nascita delle r.s.u., ma condizione di preparazione e coinvolgimento alla democrazia nel lavoro.

&= nbsp;

Ciascu= na federazione quindi elegge proprie strutture o strumenti organizzativi nei luoghi di lavoro.

&= nbsp;

&= nbsp;

2.      ELETTORI – CANDIDATI

 

Tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla realtà produttiva interessata alla costituzione delle r.s.u. sono elettori.

 

Sono potenziali candidati e potenziali eletti i lavoratori e le lavoratrici presentati nelle liste, occupati nella stessa realtà produttiva interessata alla costituzione della r.s.u.

&= nbsp;

Nella categoria “lavoratori dipendenti” sono compresi: gli assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato; chi è in prova e chi è in cig – ordinaria e straordinaria -, gli apprendisti.

&= nbsp;

&= nbsp;

3.      VALIDITA’ DELLE ELEZIONI

 

 

Perch&= eacute; le elezioni delle r.s.u. siano valide è indispensabile che i votanti siano il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

 

Se que= sto non si verificasse è necessaria un’altra elezione dopo un esame e dibattito tra i lavoratori, le strutture di base esistenti e la FeNEAL, FILCA, FILL= EA, territoriali.

&= nbsp;

La sec= onda votazione avrà validità a prescindere dal numero dei votanti.=

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

 

4.      COSTITUZIONE R.S.U.=

 

Le comunicazioni per la richiesta di costituzione delle r.s.u. avviene (in for= ma scritta alle direzioni aziendali):

&= nbsp;

a)&n= bsp;     da parte delle strutture di base esistenti della FeNEAL, FILCA, FILLEA;

b)&n= bsp;     da parte della FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali = se non sono presenti strutture di base nei luoghi di lavoro oppure se le strut= ture di base non si mobilitassero per presentarla.

&= nbsp;

L’iniziativa di costituzione del= le R.S.U. deve esser esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di FeNEAL, FILCA e FILLEA, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato e comunque va data comunicazione ai lavoratori ed alle altre oo.ss. firmatarie del presente accordo.

 

In caso di oggettive difficoltà= per l’esercizio dell’iniziativa&nb= sp; entro il termine di cui sopra, l’iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.

 

La stessa iniziativa, potrà ess= ere assunta anche dalla Rsu e dovrà essere esercitata almeno tre mesi pr= ima della scadenza del mandato.

&= nbsp;

 

5.      LISTE FeNEAL, FILCA, FILLEA

 

Ogni s= truttura di base esistente della FeNEAL, della FILCA, e della FILLEA è compet= ente a presentare le liste; in assenza di strutture di base, presenteranno le li= ste direttamente le Federazioni Territoriali previa informativa scritta alle altre oo.ss.

 

Le lis= te sono distinte tra FeNEAL, FILCA, FILLEA, e avranno un preambolo comune unitario.=

&= nbsp;

Ogni s= ingola Federazione presenta una sola lista.

&= nbsp;

Nel ca= so i propri aderenti si candidassero in altre liste, la struttura di base o i territoriali interessati provvederanno a sconfessarne l’appartenenza.=

 

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale

&= nbsp;

6.      ALTRE LISTE

 

Fermo = restando quanto previsto al punto 5., all’elezione della r.s.u. possono concor= rere liste elettorali presentate da:

&= nbsp;

a)&n= bsp;     associazioni sindacali firmatarie del presente regolamento e del contratto collettivo   nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;

b)&n= bsp;     associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

b.1. a= ccettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione,

b.2. l= a lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dell’unità produttiva pari o superiore al 5% degli aventi diri= tto al voto.

 

     Non è amm= essa la firma su più liste.

&= nbsp;

7.      MODALITA’ DELLE ELEZIONI

 

Il vot= o si esprime per lista e con preferenza unica.

Se vie= ne indicata soltanto la preferenza, vale come voto di lista.

E̵= 7; annullato il voto di preferenza su liste diverse.

Le ele= zioni avvengono con voto segreto, il voto non può essere nè delegato nè inviato per lettera.

&= nbsp;

Il col= legio elettorale è unico nelle realtà produttive fino a 200 dipende= nti.

Oltre = i 200 dipendenti la FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali individueranno con le strutture di base interes= sate alle elezioni le aree elettorali.

Nelle realtà produttive e amministrative particolarmente rilevanti, quantitativamente, possono essere previsti i seggi per gli impiegati ed i s= eggi per gli operai.

 

Il numero dei candidati per ciascuna l= ista non può superare di oltre 1/4 il numero dei componenti la Rsu da eleggere.<= /o:p>

 

Sono e= letti i candidati che nella propria lista ricevono il  numero maggiore di voti.

In cas= o di parità di voti all’interno della stessa lista risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità aziendale o di organizzazione, scelta questa, da definire prima della presentazione delle liste da parte d= el comitato elettorale.

&= nbsp;

In caso di parità di voti tra l= iste, ai fini della ripartizioni dei seggi, qualora non si raggiunga l’acco= rdo tra le oo.ss. si procederà  all’assegnazione mediante sorteggio.

&= nbsp;

Il quo= ziente elettorale si determina dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle singole oo.ss. escluse le schede bianche e nulle)   per il numero degli eleggibil= i. Se non si raggiungono quozienti pieni l’attribuzione avverrà al r= esto più alto.

&= nbsp;

La ripartizione dei seggi alle liste che concorrono alle elezioni è determinata dal numero dei quozienti ottenuti.

&= nbsp;

&= nbsp;

8.      RIPARTIZIONE DEI SEGGI<= /u>

 

In base all’Accordo del marzo 1991 e dell’Accordo di luglio 1993, il 67% dei seggi è assegnato, in misura proporzionale ai voti ottenuti, alle liste che hanno partecipato alle elezioni.

&= nbsp;

Il res= tante 33% viene ripartito tra tutte le organizzazioni e i soggetti collettivi legittimamente concorrenti alle elezioni, in misura proporzionale ai voti conseguiti.

&= nbsp;

Per ra= fforzare la solidarietà e garantire il pluralismo, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA assumono la decisione di favorire la rappresent= anza e presenza di tutte le oo.ss. firmatarie del presente accordo.=

 

La quota del 3= 3% spettante a FeNEAL, FILCA, FILLEA, sarà assegnata alle liste confederali, presentatori di candidati, secondo lo schema allegato a pag. 13.

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

 

9.      DURATA DEL MANDATO – DECADEN= ZA

 

&= nbsp;

I componenti la RSU restano in carica = tre anni, al termine del quale decadono automaticamente

&= nbsp;

In cas= o di mancato rinnovo, se dopo la scadenza prevista dei tre anni sono passati olt= re due mesi, la FeNEAL, la FILCA e la FILLEA territoriali interverranno per indire le nuove elezioni.

&= nbsp;

Nel ca= so di dimissioni di un componente la r.s.u., subentra il primo dei non eletti del= la lista in cui è stato eletto il dimissionario.

&= nbsp;

Il componente dimissionario, che sia s= tato nominato su designazione delle Associazioni Sindacali Feneal-Filca-Fillea, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte della stessa Federazione tra i non eletti della lista.

&= nbsp;

Se il = 50% dei componenti della r.s.u. si dimette, automaticamente la r.s.u. decade e si provvederà quindi ad una nuova elezione, secondo le modalità previste dal presente accordo.

&= nbsp;

 

10.  RUOLO DELLE R.S.U.<= /b>

 

La FeNEAL, la FILCA e la FILLEA territoriali comunicheranno per iscritto alle aziende ed alle associazioni imprenditoria= li i nomi dei rappresentanti sindacali unitari.

&= nbsp;

E̵= 7; riconosciuta alla r.s.u. la legittimazione contrattuale e negoziare il seco= ndo livello le materie previste dal c.c.n.l., in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria.

&= nbsp;

In base all’Accordo di luglio 1993, il passaggio dalla disciplina delle r.s.a. attuali a quello delle r.s.u. avverrà a parità di trattamento legislativo e contrattuale e a parità di costi per le aziende in riferimento a tutti gli istituti.

&= nbsp;

Succes= sive modifiche migliorative possono essere stabilite con i rinnovi contrattuali.=

 

 

11.  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  PER LA SICUREZZA

 

 

In ogn= i r.s.u. deve essere indicato il  Rappresentante dei lavoratori  per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 626= /94 e dell’accordo interconfederale del 22 giugno 1995.

&= nbsp;

Restan= o confermati per il delegato alla sicurezza i diritti contrattuali previsti attualmente (monte ore specifico) dai CCNL.

&= nbsp;

Le r.s= .u. elette, in raccordo con le Federazioni territoriali della categoria si impegnano a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai cambiamen= ti tecnologici e organizzativi e professionali con attenzione sia alla differe= nza di genere sia alla presenza di giovani, di alte professionalità e di quadri, di immigrati.

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

&= nbsp;

 

12.  MONTE ORE E PERMESSI

 

Sulla = base di leggi e contratti – nazionali e territoriali – la FeNEAL, la FILCA, la FILLEA sono titolar= i dei permessi sindacali per le r.s.u. e del monte ore per le assemblee dei lavoratori.

&= nbsp;

Per es= ercitare ruoli e diritti previsti dalla contrattazione, le r.s.u. usufruiranno di una quota del monte ore di permessi pari al 70%.

&= nbsp;

Del re= stante 30% la quota spettante alla FeNEAL, FILCA, FILLEA, sarà utilizzata pariteticamente, fatte salve eventuali diverse intese locali.

&= nbsp;

&= nbsp;

13.  FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.

 

La r.s= .u. può essere convocata:

a.&n= bsp;      dall’esecutivo;

b.&n= bsp;     su richiesta di una delle organizzazioni che compon= gono la stessa r.s.u.;

c.&n= bsp;      dal 51% dei lavoratori occupati nella realtà produttiva fino a 35 addetti; e da 1/3 dei lavoratori oltre i 35 addetti.

     Le decisioni del= la r.s.u. sono valide se approvate dalla maggioranza dei componenti.

 

 

14.  ESECUTIVO E SUO FUNZIONAMENTO=

 

Nei lu= oghi di lavoro dove vi è un alto numero di componenti, la r.s.u. può dotarsi, con voto palese, un esecutivo che rispetti le organizzazioni prese= nti nella stessa r.s.u..

&= nbsp;

L̵= 7;esecutivo ha compiti di coordinamento dei lavori della r.s.u. e di gestione dei rappo= rti negoziali con la direzione aziendale – laddove è previsto contrattualmente -; i compiti di direzione e di decisione spettano comunque all’intera r.s.u..

La convocazione dell’Esecutivo viene richiesta per iscritto, con preavvi= so di 2 giorni.

&= nbsp;

La riu= nione dell’Esecutivo è valida se è presente almeno il 70% dei suoi componenti.

&= nbsp;

&= nbsp;

15.  COORDINAMENTI DI GRUPPO=

 

Nei gr= uppi con più unità produttive e con un livello di contrattazione centr= ale, le r.s.u. si doteranno di un organismo di coordinamento, con finalità negoziali.

&= nbsp;

Le modalità costitutive sono definite in un apposito regolamento.

&= nbsp;

 

16.  COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO DEL= LE R.S.U.

 

Le r.s= .u., si possono articolare in commissioni o gruppi di lavoro per approfondire tematiche, problematiche, orientamenti.

Le com= missioni o gruppi di lavoro possono temporaneamente ricorrere ad esperti e tecnici esterni su argomenti specifici.

Gli orientamenti o le scelte della commissione o dei gruppi – sia gli int= erni sia quelli con i contributi esterni – devono sempre essere discussi da tutta la r.s.u..

&= nbsp;

&= nbsp;

17.  ASSEMBLEE

 

 

Le ass= emblee possono essere informative, consultive, decisionali.

Le ass= emblee sono convocate:

a)&n= bsp;     dalla stessa r.s.u. che comunica data e ordine del giorno alle organizzazioni territoriali;

b)&n= bsp;     dalle organizzazioni territoriali secondo le modalità contrattualmente stabilite.

    

La comunicazione delle as= semblee avviene per iscritto; tra la convocazione e la realizzazione dell’assemblea deve essere garantito un tempo sufficiente per consent= ire l’informazione ai lavoratori.

 

 

18.  R.S.U. DI BACINO

 

Per la costituzione delle r.s.u. di bacino, si fa riferimento alle intese interconfederali con le Associazioni Artigiane.

&= nbsp;

&= nbsp;

19.  CONSENSO SINDACALE<= /b>

 

Relativamente alle modalità di predisposizione delle piattaforme, stipula e approvazione dei risultati del= la contrattazione aziendale, si farà riferimento alla prassi consolidata nella categoria:

 informazione, Assemblee di consultazione  e valutazione dell’accordo.

 

20= . COMMISSIONE ELETTORALE

 Al fine di assicurare= un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unit&agr= ave; produttive viene costituita una commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

= a)   &n= bsp;      Comp= iti della Commissione

    = ;La Commissione el= ettorale ha il compito di:

ric= evere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stess= e ai requisiti previsti dal presente regolamento;
verificare la valida presentazione delle liste;
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovr= anno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i sogg= etti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.=

b)  Affissioni

Le liste dei candidati dovranno = essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima d= ella data fissata per le elezioni. =

 c) Scrutatori

E' = in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutato= re per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candida= ti.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

d) Segretezza del voto

Nel= le elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

e)  Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In = caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sar&agrav= e; estratto a sorte.

Le = schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparaz= ione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La = scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il = voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione de= lla lista.

Il = voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

f)  Preferenze <= /b>

L'e= lettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da l= ui votata.

Il = voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta appo= sta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'i= ndicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazi= one della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel= caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differe= nti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza= .

g)   Modalita’ di votazione=

Il = luogo e il calendario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettoral= e, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti g= li aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

Qua= lora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazioni, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segret= ezza del voto.

Nel= le aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.

Luo= go e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, a= lmeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

h)  Composizione del seggio elettorale=

Il = seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e= da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

i) Attrezzatura del seggio elettorale

A c= ura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il = seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi dir= itto al voto presso di esso.

l) Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del se= ggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio= ; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

m) C= ompiti del Presidente

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'articolo 14, la firma accanto al suo nominativo.

 

 

n) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operaz= ioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

Al = termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutin= io, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale delle votazioni (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seg= gi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazion= i di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tut= to il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, d= opo la definitiva convalida della Rsu sarà conservato secondo accordi tr= a la Commissione el= ettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per= tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato de= lla Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

= o) Attribuzione dei seggi

  

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sara` ripartito, secondo il crite= rio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorre= nti. Il residuo terzo dei seggi sara` attribuito in base al criterio di composiz= ione della RSU previsto dall'art. 2, comma 1, parte I, del presente accordo.

Nell'ambito delle liste che avranno consegu= ito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parita` di voti di preferenza, in relaz= ione all'ordine nella lista.

 

= p) Ricorsi alla commissione elettorale

  

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i compon= enti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risu= ltati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei sogget= ti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commiss= ione ne da` atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi n= ei termini suddetti, = la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale e` pervenuta.=

Copia di tale verbale e dei verbali di segg= io dovra` essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindac= ali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all'Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne dara` pronta comunicazione all'azienda. 

= q) Comitato dei garanti

  

Contro le decisioni della Commissione elett= orale e` ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comi= tato e` composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, d= a un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed e` presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.=

Il Comitato si pronuncerà  entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

= r) Comunicazione della nomina dei componenti della rsu

=   =

La nomina, a seguito di elezione o designaz= ione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sara` comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.<= /p>

 

= s) Adempimenti della direzione aziendale

=  

La Direzione aziendale mettera` a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unita` produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svol= gimento delle operazioni elettorali.

 

= t) Clausola finale

  

Il presente accordo potra` costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

 

 

     I componenti del comitato elettorale non possono essere candidati alle elezio= ni per le r.s.u..  In casi partic= olari, nelle aziende di piccole dimensioni sarà valutata congiuntamente l’opportunità di una deroga dalla FeNEAL, FILCA, FILLEA, territoriali.

 

 

 

**        **        **

 =

Per quanto non espressame= nte contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Intesa sulle r.s.= u. di CGIL, CISL, UIL del 20 dicembre = 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ESPLICATIVA

TRA FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

 

 

Fatte salve condizioni di= miglior favore già stabilite dai c.c.n.l. nazionali, dalla contrattazione aziendale o a livello locale il numero delle r.s.u. da eleggere è qu= ello definito dalle vigenti norme di legge in materia di rappresentanza sindacal= e.

 

Il presente accordo sarà soggetto a verifica entro il 31.12.= 2006

 

***      ***      ***      ***

 =

 

Clausola di salvaguardia<= /i>

=  

 

Le organizzazioni sindacali, dotate dei req= uisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.<= /o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO RIEPILOGA= TIVO SULLA COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

FeNEAL UIL ̵= 1; FILCA CISL – FILLEA CGIL

 

 

numero comple= ssivo r.s.u.        &= nbsp;        quota 33%      &nbs= p;            aventi diritto alla quota di solidarietà&nb= sp;           ___<= o:p>

 

(a)        3 – 4     &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;         1 (R.S.U.)      = ;            &n= bsp; 

 

La quota di solidarietà di 1/3  è assegnata alla lista che = non ha ottenuto seggi a condizione che abbia conseguito, tra le liste escluse, il maggior numero di voti  pari ad almeno il 30% del quorum, nel caso in cui la quota dei 2/3 è stata assegnata ad una sola delle tre OO.SS.

Nel caso in cui risulti una sola lista  che non abbia ottenuto seggi, la q= uota di solidarietà di 1/3 è assegnata ad essa a condizione che ab= bia superato un numero di voti pari ad almeno il 40% del quorum.

Nel caso in cui tutte e tre le liste hanno ottenuto un seggio, la qu= ota di solidarietà di 1/3 viene assegnata alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

   

(b)        5 – 6 -7     &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;     2 (R.S.U.)      = ;            &n= bsp; 

 

La quota di solidarietà di 1/3 è assegnata alle liste = che non hanno ottenuto seggi, a condizione che abbiano conseguito un numero di voti, pari ad almeno il 40 % del quorum.

Nel caso in cui sia una sola lista a non aver ottenuto seggi, la quo= ta di solidarietà di 1/3 (un seggio) viene assegnata a condizione che a= bbia riportato almeno il 40% del quorum.

L’altro seggio della quota di solidarietà viene assegna= to, invece, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui, tutte e tre le liste abbiano ottenuto seggi, la quo= ta di solidarietà di 1/3 viene assegnata alle liste che hanno ottenuto = il maggior numero di voti.        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;          

________________________________________________________= ______________________________

(c)   &nb= sp;    8 – 9 - 10     = ;            &n= bsp;            = ;   3 (R.S.U.)      = ;            &n= bsp;   

e successivi        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;      

La quota di solidarietà di 1/3 viene assegnata (1 seggio per = ogni lista esclusa) alle liste che non hanno ottenuto seggi, a condizione che abbiano conseguito un numero di voti, pari ad almeno il 40% del quorum.

I seggi restanti  vengo= no assegnati alle liste che hanno ottenuto il maggiori numero di voti.

        &= nbsp;           &nbs= p;    

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