Roma, 25/09/02

 

 

 

È stato raggiunto l’accordo per il contratto integrativo del Gruppo RDB Valdadige.

Viene positivamente valutato il risultato raggiunto perché oltre ad essere il primo accordo che riguarda tutto il Gruppo, contiene altri importanti elementi quali:

1.      la costituzione del coordinamento di gruppo con piena agibilità per espletare il proprio mandato;

2.      un concreto impegno per la formazione e per la sicurezza, prevedendo anche incontri annuali delle RLS per esaminare le modalità degli interventi di manutenzione;

3.      un premio di risultato che, oltre al rapporto ore totali / mc. prodotti, si basa sulla  presenza che non tiene conto dei giorni di ferie; di malattia superiori a 15 gg.; di ricoveri ospedalieri; di infortuni; di festività; di tutti i permessi previsti per contratto, per legge o concordati con l’Azienda e di un premio di risultato collegato alla redditività, che oggi è superiore al 10% e che quindi prevede 210 € annui;

4.      i periodi di ferma per manutenzione straordinaria per investimenti o per nuovi investimenti non avranno incidenza ai fini del calcolo dei rendimenti per i premi sopra concordati.

 

Le Segreterie Nazionali FeNEAL, FILCA e FILLEA, alla luce di quanto sopra descritto, hanno quindi espresso piena soddisfazione per i risultati raggiunti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimenti, inviamo fraterni saluti.

 

p. LE SEGRETERIE NAZIONALI

FeNEAL UIL  -  FILCA CISL  -  FILLEA CGIL

(P. Naldi  -  P. Acciai  -  G. Rossi)

All.: accordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

 

 

Il giorno ventiquattro del mese di settembre 2002, alle ore 11,30, presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Matera, corrente in Matera, si sono incontrate:

·        l’Azienda RDB Valdadige SpA, in persona dell’Ing. Giovanni AMATO e del dott. Corrado PAGANI, assistita dall’Unione Industriali  della Provincia di Matera, nella persona dell’avv. Franco DELL’ACQUA;

·        la Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL nazionali, nella persona dei Sigg. Giovanni ROSSI, Paolo Acciai e Pompeo NALDI;

·        la Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL territoriali della Provincia di Matera, Foggia, Bari e Caserta

·        la RSU degli stabilimenti RDB Valdadige di Matera, Carapelle, Bellona e Bitritto, nella persona dei Sigg.

 

 

Le Parti, dopo ampia e cordiale discussione, approvano l’Accordo integrativo allegato al presente verbale,  a valere per tutti i lavoratori delle unità produttive della RDB Valdadige SpA di Matera, Carapelle, Bellona e Bitetto.

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordo Integrativo RDB Valdadige S.p.A.

 

 

1)      RELAZIONI SINDACALI

L’azienda prende atto che ad iniziativa delle segreterie della Feneal - Uil, Filca Cisl, Fillea CGIL è costituito il Coordinamento delle RSU delle succitate Organizzazioni Sindacali che esercita congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali Nazionali in nome e per conto delle RSU delle unità produttive della RDB Valdadige S.p.A. la titolarità e la competenza per il secondo livello di contrattazione. I nominativi del Coordinamento, il cui numero potrà essere al massimo pari a 8 (otto) delegati delle RSU, saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, a cura delle Segreterie Nazionali delle OOSS, per il tramite dell’Unione Industriali di Matera.

Ai componenti il Coordinamento sarà riconosciuto un permesso retribuito individuale di otto ore per ogni sessione di trattativa per il rinnovo dell’accordo aziendale della RDB Valdadige S.p.A. per gli incontri a livello nazionale previsti dal Sistema di Relazioni Industriali di cui al CCNL e/o dagli accordi integrativi aziendali vigenti nonchè nei casi di richiesta di incontro a livello nazionale da parte della Direzione Aziendale.

Ad ogni singolo componente sarà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta per la partecipazione al Coordinamento l’importo di 47 € omnicomprensivi per ogni sessione di incontro, ovvero 21 € per i componenti del coordinamento la cui sede di lavoro sia nell’ambito della regione in cui si svolgono gli incontri.

 

2)      FORMAZIONE

L’azienda si impegna a promuovere per ogni unità produttiva corsi mirati alla diffusione della cultura della sicurezza da intendere come fatto sistemico.

Nell’ambito di questa attività si introdurranno e diffonderanno nozioni di organizzazione aziendale atte a valorizzare e incrementare la consapevolezza dei ruoli di ciascun addetto e conseguentemente a migliorare l’approccio lavorativo all’interno dei processi tecnico produttivi.

Nell’ipotesi di profonda innovazione degli attuali processi produttivi, si promuoveranno corsi mirati all’adeguamento delle competenze dei lavoratori interessati. Sui corsi di formazione l’Azienda coinvolgerà le OO.SS. e le RSU.

 

3)      AMBIENTE E SICUREZZA

Le Parti in applicazione di quanto stabilito dalle vigenti norme, con Particolare riferimento alla legge 626, convengono sulla necessità di portare a compimento gli adempimenti previsti dalle norme citate per quanto attiene la formazione dei preposti e delle maestranze. A tale proposito come già citato a proposito dalla formazione, si svilupperà in collaborazione con una società specializzata del settore, un progetto, incentrato sull’obiettivo di trasferire ai preposti opportune conoscenze e competenze anche didattiche mettendoli in grado di svolgere una puntuale e continua azione di formazione nei confronti dei lavoratori.

La responsabilizzazione dei preposti verrà sottolineata non solo nella fase formativa ma anche e soprattutto in quella della costante attenzione e sorveglianza sugli aspetti ambientali e della sicurezza nel concreto svolgimento della normale attività produttiva, nella consapevolezza che una corretta politica aziendale non può limitarsi ai meri adempimenti formali stabili dalla legge ma si deve esprimere nella quotidiana vigilanza sul rispetto da parte di tutti dei comportamenti e delle norme di sicurezza.

Si sottolinea l’importanza della necessità di una continua azione di sensibilizzazione da parte dei responsabili alla sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori nei confronti dei capi e dei lavoratori stessi nello spirito del consolidamento della cultura alla sicurezza.

Si concorda che l’Azienda effettuerà annualmente un incontro con i RLS per verificare l’adozione di procedure comuni per gli interventi di manutenzione.

 

4)      PARTE ECONOMICA – PREMIO DI RISULTATO

Le Parti confermano l’adozione di un meccanismo di premio di risultato diversificato per gli operai e per gli impiegati. Per il solo personale strettamente commerciale (Capi area e venditori) in  alternativa al premio di risultato verrà applicato un sistema di incentivazione individuale legato a specifici obiettivi.

OPERAI

Le Parti confermano la validità del meccanismo di incentivazione adottato con i precedenti accordi e sintetizzato nella seguente tabella e concordano di confermarne l’applicazione per tutto il quadriennio di validità del presente accordo.

Presenze annue

Oltre il 98%

Oltre il 95%

Oltre il 94%

Oltre il 93%

Dal 93% in giù

Indice totale:

Ore totali/mc.

 

 

 

 

 

5,75 – 5,25

698

620

568

517

362

5,25 – 5,00

801

723

672

620

465

5,00 – 4,75

904

827

775

723

568

4,75 – 4,50

1.007

930

878

827

672

4,50 – 4,25

1.111

1.032

982

930

775

4,25 – 4,00

1.214

1.137

1.085

1.032

878

 

Nel conteggio delle ore totali si considereranno anche quelle relative al personale di ditte esterne che, all’interno dello stabilimento, effettuino lavori di manutenzione, pulizia, montaggio armature ecc.

Il conteggio delle presenze è al netto delle ferie, festività soppresse, infortuni, permessi di natura contrattuale, di legge o concordati con l’azienda. Inoltre, in quegli stabilimenti in cui il tasso di presenza come sopra calcolato risulterà mediamente superiore al 96% verranno applicate, per tutti i lavoratori, solo le prime due classi.

La novità del presente accordo è costituita dall’integrazione del premio di risultato in funzione della redditività dell’azienda.

Si concorda pertanto che, al premio sopra descritto, andrà aggiunto un premio di redditività collegato al risultato prima delle imposte (EBIT) al netto della remunerazione del patrimonio netto in base alla seguente tabella

 

 

EBIT

RICAVI

P R E M I O

(in euro)

10% o maggiore

210

10% - 7%

150

7% - 5%

100

5% - 3%

50

Inferiore 3%

0

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Acconto di € 500 con la retribuzione del mese di Luglio, saldo con la retribuzione del mese di Marzo dell’anno successivo.

 

 

IMPIEGATI

Il premio risulterà globalmente pari al 3,5% del risultato prima delle imposte al netto della remunerazione del capitale e comunque non superiore a € 50.000 da dividere tra gli impiegati in funzione della categoria di appartenenza. Fissato anno per anno il valore minimo del premio, lo stesso potrà essere individualmente incrementato sino a un massimo del 50%.

 

CATEGORIE

PARAMETRO

Quadro

258

AS

220

A

185

B1

151

C

132

 

Il premio sarà liquidato in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

5)      CLAUSOLE

Le Parti hanno inteso definire l’importo del premio di risultato in senso omnicomprensivo; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Inoltre in attuazione a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Cod. Civ., le Parti convengono che le somme riconosciute a titolo di premio di risultato sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il premio di risultato individuale spettante a ciascun lavoratore verrà calcolato sulla base degli indicatori sopradescritti.

A coloro che termineranno il rapporto di lavoro precedentemente alla data di consuntivazione effettiva del premio, verrà liquidato pro quota in base ai mesi lavorati l’80% del maturato alla data di cessazione.

Ai fini del calcolo dei rendimenti non verranno considerati i periodi di fermo degli stabilimenti interessati al presente accordo, dovuti ad eventuali manutenzioni di carattere straordinario per nuovi investimenti o connessi a nuovi investimenti.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono che è stata assolta la contrattazione di secondo livello per tutto il quadriennio per quanto riguarda sia la parte normativa sia la parte economica per cui non potrà essere avanzata alcuna richiesta per detto quadriennio.

Il presente accordo ha validità a tutto il 31/12/2005.

Qualora non intervenga disdetta, a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, l’accordo si intenderà prorogato di anno in anno.

 

 

 

 

 

NOTA A VERBALE

 

 

A nota del verbale siglato in data odierna, le Parti, con riferimento al CONTEGGIO DELLE PRESENZE precisano che, oltre a quanto stabilito a verbale, il conteggio medesimo si intende al netto anche  delle malattie superiori ai quindici giorni lavorativi e di quelle ospedalizzate

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto.