24 aprile 2002

  

                  Accordo Riallineamento e tetto EET

 

                 CCNL ARTIGIANI

                                                                                                                                    

 

si è svolto, in data odierna, il previsto incontro con le Associazioni Imprenditoriali Artigiane, per il riallineamento della Paga Base del CCNL ed il tetto dell’ EET.

 

Nell’incontro si è definito l’Accordo, che vi alleghiamo, la cui sintesi è rappresentabile:

 

Parte Economica:

 

·         Riallineamento CCNL: in relazione al fatto che il CCNL di giugno 2000 aveva già definito le tranches contrattuali per il quadriennio si è proceduto al riallineamento per l’anno 2002 della paga base, relativa ad ogni livello, per lo scostamento, per gli anni 2000 – 2001, tra inflazione programmata e quella reale. Per il 2002 e 2003 si procederà, alla fine di ogni anno, alla determinazione del relativo riallineamento.  

 

·         EET: si prevede un  tetto massimo del 14% che andrà in vigore in data non anteriore al 1/1/2003 e comunque fissata nei contratti integrativi territoriali.

 

·         Prestazione Straordinaria APEO e Impiegati: sono state definite modalità già previste nei contratti conclusi con ANCE , ANIEM e COOP.

 

·         Parte Politica-Normativa: si è dato luogo alla definizione di normative, analogamente a quelle definite, in altri rinnovi contrattuali, su lotta al lavoro irregolare, lavoro temporaneo, sanità integrativa.

 

  

 p. Il Dip. Edili                                        p. la Segreteria nazionale

 Giorgio Civiero                                              Massimo Viotti

         

 

 

Addì  24 aprile 2002, in Roma

                      

                                                                           Tra

 

Le Associazioni Nazionali Artigiane

ANAEPA – Confartigianato

ASSOEDILI –CNA 

ANSE – CNA

CLAAI

FIAE – CASARTIGIANI

 

                                                                            E

 

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

 

si conviene quanto segue

 

I. POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE     COSTRUZIONI

Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, convengono di avviare un confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una politica che miri al  sostegno del  settore.

Tale confronto dovrà essere oggetto di un dibattito che coinvolga tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo delle costruzioni.

A tale proposito si possono  sin d’ora individuare strumenti nuovi che agevolino i percorsi per aziende e lavoratori e garantiscano una maggiore efficacia degli organi preposti al controllo e al servizio del settore al fine di contrastare l’evasione contributiva ed il lavoro irregolare.

Un nuovo ruolo degli Enti Bilaterali, previsti dal c.c.n.l., che razionalizzi qualifichi e migliori le funzioni degli stessi.

E’ possibile prevedere la costituzione di uno “sportello unico”, in ogni realtà territoriale, costituito da INPS, INAIL e Parti Sociali sulla base di una specifica convenzione che rilascia il documento unico di regolarità contributiva ( durc ).

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono di costituire un comitato tecnico, su indicazione delle Parti, che avvii una verifica dei parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categoria di lavorazione, i cui risultati saranno consegnati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, che procederanno ad una valutazione quali-quantitativa.

 

Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono altresì sulla seguente proposta, in materia di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da presentare congiuntamente agli organi di Governo.

 

La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

 

1.           la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta;

2.          i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;

3.          è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;

4.          il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile. 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti convengono sulla necessità di attuare modalità uniformi per l’accertamento del rispetto delle regole contrattuali e contributive del settore

 

II.  CASSE EDILI

In conformità con l’obbiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora  eccessivo degli oneri sociali a carico dell’artigianato e della piccola impresa industriale delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere  correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione.

Eventuali modifiche e/o variazioni delle contribuzioni ai suddetti Enti debbono comunque essere armonizzate con tutti i sistemi presenti nel territorio di riferimento, al fine di mantenere una situazione di omogeneità del costo del lavoro.

 

 

III.  ASSISTENZA SANITARIA

In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 96 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 si conviene quanto segue:

·         gli operai iscritti  alla  Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la CNCE.

Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.

Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;

·         le parti  sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L’attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni,  sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime.

Le strutture provinciali procederanno ad una analisi delle prestazioni “extra-contrattuali” erogate nel loro territorio e stabiliranno quali di queste vengano sostituite in toto o in parte dalle prestazioni derivanti dalla convenzione.

L’introduzione del sistema dell’assistenza sanitaria, non deve comportare alcun costo aggiuntivo a carico delle imprese.

 

 

IV.  TRASFERTA

 

In base a quanto previsto dall’allegato H al c.c.n.l. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni  possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

V.  LAVORO TEMPORANEO

 

1.       Ai sensi dell’art. 94 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione  alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti  alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

a)     le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della      sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;

b)    le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva  di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;

c)     la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;

d)     le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n. 153/98;

e)     le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n. 196/97.

Si procederà, a tal proposito, tra le Parti firmatarie del presente accordo, alla definizione  delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rispetto e l’applicazione di tali procedure sono vincolanti all’utilizzo dei lavoratori temporanei.

Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo,   esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;

f)     a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione  costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa  di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.

 

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

 

ANAEPA – Confartigianato                                   Federazione Nazionale Edili

                                                                                                       Affini e del Legno

                                                                                                          -FENEAL-UIL-

 

ASSOEDILI – CNA

 

 

 

ANSE – CNA                                                                               Federazione Italiana Lavoratori

                                                                                                      Costruzioni ed Affini

                                                                                                            -FILCA-CISL-

 

CLAAI                                                                       

 

 

Federazione Italiana Lavoratori

FIAE - CASARTIGIANI                                                               del Legno, dell’Edilizia ed

                                                                                                            Industrie Affini

                                                                                                             -FILLEA-CGIL-

 

 

Addì  24 aprile 2002, in Roma

                     

                                                                           Tra

 

Le Associazioni Nazionali Artigiane

ANAEPA – Confartigianato

ASSOEDILI –CNA 

ANSE – CNA

CLAAI

FIAE – CASARTIGIANI

 

                                                                            E

 

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

 

si conviene quanto segue

 

I.  AUMENTI RETRIBUTIVI

 

 

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 01 gennaio 2002 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite dalla tabella allegata.

 

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2000 – 2001.

 

Gli aumenti salariali indicati nella tabella allegata saranno corrisposti ai lavoratori in forza alla data del presente accordo,

 

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, in previsione del presente accordo di riallineamento, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti.

 

 

II.  ACCORDI LOCALI

 

  1. Le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte rinegozieranno,  per  la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale  di  cui  alla lettera c) dell'art. 43  e  all'art. 51  del c.c.n.l.  15 giugno 2000, entro la misura massima del 14% dei minimi di paga e di  stipendio, con decorrenza non anteriore al 01 gennaio 2003.

L'elemento  economico  territoriale di cui al  comma  precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto   dell’andamento  congiunturale  del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini  di  produttività, qualità e competitività  nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 43 del c.c.n.l.

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini  della relativa conferma, la  verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni  territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le  parti si danno atto che la struttura dell'erogazione  di  cui sopra  è  stata  definita in coerenza con  quanto  previsto  dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art. 43 del c.c.n.l.  15 giugno 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive modificazioni.

2.   Resta  confermato che il rinnovo  dei  contratti  integrativi territoriali   avverrà  nell'ambito  delle   materie specificatamente  stabilite dall'art. 43  del  contratto  nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

 

III.  PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE - OPERAI

Nel mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del Fondo per l’anzianità professionale edile agli  aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell’arco del biennio 01 ottobre 2000 – 30 settembre 2002.

La prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata.

 

Operaio comune           I° livello                                    174,95

Operaio qualificato      II° livello                                 204,69

Operaio specializzato  III° livello                                227,43

Operaio                        IV° livello                                244,93

 

La Cassa Edile fa  fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape ordinaria.

Qualora tali  eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei lavoratori  aderenti  alle Associazioni  nazionali  sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro,  finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

Le parti si impegnano a fornire indicazioni omogenee agli enti bilaterali promananti dalla contrattazione collettiva di settore.

 

 

IV.  UNA TANTUM - IMPIEGATI

 

Per la  categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.

Impiegato I° livello        174,95

Impiegato II° livello      204,69

Impiegato III° livello     227,43

Impiegato IV° livello      244,93

Impiegato V° livello        262,42

Impiegato VI° livello       314,91

Impiegato VII° livello    349,90

 

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a quindici giorni e in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.

 

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

 

ANAEPA – Confartigianato                                   Federazione Nazionale Edili

                                                                                                       Affini e del Legno

                                                                                     -FENEAL-UIL-

 

ASSOEDILI – CNA

 

 

 

ANSE – CNA                                                         Federazione Italiana Lavoratori

                                                                                   Costruzioni ed Affini

                                                                                       -FILCA-CISL-

 

CLAAI                                                                

 

 

Federazione Italiana Lavoratori

FIAE - CASARTIGIANI                                                    del Legno, dell’Edilizia ed

                                                                                       Industrie Affini

                                                                                                             -FILLEA-CGIL-

 

 

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

 

 

 

Livelli

Aumenti

Nuovi minimi dal 1-1-2002

PARAMETRI

7

19,38

988,20

205

6

16,92

862,75

180

5

14,09

718,72

150

4

13,05

665,62

139

3

12,21

622,47

130

2

10,78

549,95

115

1

9,45

482,07

100