24 aprile 2002
Accordo Riallineamento e tetto EET
CCNL
ARTIGIANI
si è svolto, in data odierna, il previsto incontro con le Associazioni
Imprenditoriali Artigiane, per il riallineamento della Paga Base del CCNL ed il
tetto dell’ EET.
Nell’incontro
si è definito l’Accordo, che vi alleghiamo, la cui sintesi è rappresentabile:
Parte Economica:
·
Riallineamento
CCNL:
in relazione al fatto che il CCNL di giugno 2000 aveva già definito le tranches
contrattuali per il quadriennio si è proceduto al riallineamento per l’anno
2002 della paga base, relativa ad ogni livello, per lo scostamento, per gli
anni 2000 – 2001, tra inflazione programmata e quella reale. Per il 2002 e 2003
si procederà, alla fine di ogni anno, alla determinazione del relativo
riallineamento.
·
EET: si prevede
un tetto massimo del 14% che andrà in
vigore in data non anteriore al 1/1/2003 e comunque fissata nei contratti
integrativi territoriali.
·
Prestazione Straordinaria APEO e Impiegati: sono state definite modalità già previste nei
contratti conclusi con ANCE , ANIEM e COOP.
·
Parte Politica-Normativa: si è dato luogo alla definizione di normative,
analogamente a quelle definite, in altri rinnovi contrattuali, su lotta al
lavoro irregolare, lavoro temporaneo, sanità integrativa.
p. Il Dip. Edili
p. la
Segreteria nazionale
Giorgio Civiero Massimo Viotti
Addì 24 aprile 2002, in Roma
Tra
Le
Associazioni Nazionali Artigiane
ANAEPA
– Confartigianato
ASSOEDILI
–CNA
ANSE
– CNA
CLAAI
FIAE
– CASARTIGIANI
E
I
Sindacati Nazionali dei Lavoratori
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
si
conviene quanto segue
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. dei
lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, convengono di avviare un
confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una politica
che miri al sostegno del settore.
Tale confronto dovrà essere oggetto di un
dibattito che coinvolga tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo
delle costruzioni.
A tale proposito si possono sin d’ora individuare strumenti nuovi che
agevolino i percorsi per aziende e lavoratori e garantiscano una maggiore
efficacia degli organi preposti al controllo e al servizio del settore al fine
di contrastare l’evasione contributiva ed il lavoro irregolare.
Un nuovo ruolo degli Enti Bilaterali,
previsti dal c.c.n.l., che razionalizzi qualifichi e migliori le funzioni degli
stessi.
E’ possibile prevedere la costituzione di
uno “sportello unico”, in ogni realtà territoriale, costituito da INPS, INAIL e
Parti Sociali sulla base di una specifica convenzione che rilascia il documento
unico di regolarità contributiva ( durc ).
Le Associazioni Nazionali sottoscritte
convengono di costituire un comitato tecnico, su indicazione delle Parti, che
avvii una verifica dei parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti
per categoria di lavorazione, i cui risultati saranno consegnati alle
organizzazioni firmatarie del presente accordo, che procederanno ad una
valutazione quali-quantitativa.
Le Associazioni Nazionali
sottoscritte convengono altresì sulla seguente proposta, in materia di
decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori, in aggiunta alla
retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da presentare congiuntamente
agli organi di Governo.
La misura di tale decontribuzione è
calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con
l’applicazione dell’aliquota stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed
eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:
1.
la
decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della
norma di legge di recepimento della presente proposta;
2.
i trattamenti
di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
3.
è destinato
alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo
annuo decontribuito;
4.
il meccanismo
di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa
Edile.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti
convengono sulla necessità di attuare modalità uniformi per l’accertamento del
rispetto delle regole contrattuali e contributive del settore
II.
CASSE EDILI
In conformità con l’obbiettivo di ridurre
gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali a carico
dell’artigianato e della piccola impresa industriale delle costruzioni, i
contributi agli Enti paritetici debbono essere
correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione.
Eventuali modifiche e/o variazioni delle
contribuzioni ai suddetti Enti debbono comunque essere armonizzate con tutti i
sistemi presenti nel territorio di riferimento, al fine di mantenere una
situazione di omogeneità del costo del lavoro.
In attuazione delle disposizioni contenute
nell’art. 96 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 si conviene quanto segue:
·
gli operai
iscritti alla Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base
dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la
CNCE.
Il costo, non superiore a 1,55 euro annui
per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.
Le parti sottoscritte si riservano di
definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;
·
le parti sottoscritte demandano alla CNCE di
predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura
assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio
sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta
diagnostica, diarie).
L’attuazione di tale convenzione, che sarà
stipulata dalle sottoscritte Associazioni,
sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali medesime.
Le strutture provinciali procederanno ad
una analisi delle prestazioni “extra-contrattuali” erogate nel loro territorio
e stabiliranno quali di queste vengano sostituite in toto o in parte dalle
prestazioni derivanti dalla convenzione.
L’introduzione del sistema dell’assistenza
sanitaria, non deve comportare alcun costo aggiuntivo a carico delle imprese.
In base a quanto previsto dall’allegato H
al c.c.n.l. – Protocollo sulla trasferta
- che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di
tale disciplina, le parti sottoscritte concordano che le rispettive
Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal
predetto allegato.
1.
Ai sensi
dell’art. 94 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno
dato attuazione alla delega contenuta
nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n. 196, in ordine alla
sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori
appartenenti alla categoria operaia, si
precisa quanto segue:
a)
le parti
costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere
definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel
settore;
b)
le imprese
fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la
Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta
fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione
collettiva di settore, ivi compreso il
relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e
previdenza complementare di settore;
c)
la Cassa
Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed
i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
d)
le imprese
fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali
stabiliti dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n.
153/98;
e)
le parti
concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con
contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di
settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4%
stabilito dalla legge n. 196/97.
Si procederà, a tal proposito, tra le Parti
firmatarie del presente accordo, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore,
con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Il rispetto e l’applicazione di tali procedure sono
vincolanti all’utilizzo dei lavoratori temporanei.
Qualora non sia consentito il versamento
diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo
paritetico di settore;
f)
a carico
delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva
dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad
un’apposita gestione costituita presso
la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a
causa di eventi meteorologici, laddove
intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa
integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare con
apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla
lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.
All.:
c.s.
Letto, confermato e sottoscritto
Affini e del Legno
-FENEAL-UIL-
ASSOEDILI – CNA
ANSE – CNA Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini
-FILCA-CISL-
CLAAI
Federazione Italiana Lavoratori
FIAE -
CASARTIGIANI del Legno, dell’Edilizia ed
Industrie Affini
-FILLEA-CGIL-
Addì 24 aprile 2002, in Roma
Tra
Le Associazioni
Nazionali Artigiane
ANAEPA – Confartigianato
ASSOEDILI –CNA
ANSE – CNA
CLAAI
FIAE – CASARTIGIANI
E
I Sindacati Nazionali
dei Lavoratori
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
si
conviene quanto segue
In
attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a
decorrere dal 01 gennaio 2002 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di
stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite dalla tabella
allegata.
Tali incrementi
sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e
inflazione reale per gli anni 2000 – 2001.
Gli aumenti salariali indicati
nella tabella allegata saranno corrisposti ai lavoratori in forza alla data del
presente accordo,
Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti
a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, in previsione del
presente accordo di riallineamento, saranno assorbiti fino a concorrenza degli
incrementi retributivi previsti.
II. ACCORDI LOCALI
L'elemento economico
territoriale di cui al
comma precedente, sarà
concordato in sede territoriale tenendo conto
dell’andamento
congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e
competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 43 del c.c.n.l.
Durante
la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata
dalle Organizzazioni territoriali
citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell'erogazione di cui sopra
è stata definita in coerenza con quanto
previsto dal Protocollo del 23
luglio 1993, dall'art. 43 del c.c.n.l.
15 giugno 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67,
convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive modificazioni.
2. Resta confermato che il rinnovo dei
contratti integrativi territoriali avverrà
nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 43 del
contratto nazionale e che le
clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale
non hanno efficacia.
III.
PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE - OPERAI
Nel
mese di dicembre 2002 è erogata una prestazione aggiuntiva di ape a carico del
Fondo per l’anzianità professionale edile agli
aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30
settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.
Per
gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino
comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è
erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate
alla Cassa Edile ai fini della prestazione ape, nell’arco del biennio 01
ottobre 2000 – 30 settembre 2002.
La
prestazione, nella misura massima per ciascun livello, è di seguito indicata.
Operaio
comune I° livello € 174,95
Operaio
qualificato II° livello € 204,69
Operaio
specializzato III° livello € 227,43
Operaio IV° livello € 244,93
La
Cassa Edile fa fronte alla prestazione con
le eccedenze del fondo ape straordinaria e con quelle della gestione ape
ordinaria.
Qualora
tali eccedenze non risultassero
sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti
alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di
determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di
lavoro, finalizzato alla costituzione
delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve
cui attingere.
Le
parti si impegnano a fornire indicazioni omogenee agli enti bilaterali
promananti dalla contrattazione collettiva di settore.
IV. UNA TANTUM - IMPIEGATI
Per
la categoria degli impiegati è
riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di
lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.
Impiegato
I° livello € 174,95
Impiegato
II° livello € 204,69
Impiegato
IV° livello € 244,93
Impiegato
V° livello € 262,42
Impiegato
VI° livello € 314,91
Impiegato
VII° livello € 349,90
La
predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all’anzianità di
servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l’anzianità superiore a
quindici giorni e in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso
dell’anno, è liquidata in occasione di tale evento.
All.: c.s.
Letto,
confermato e sottoscritto
Affini e del Legno
-FENEAL-UIL-
ASSOEDILI – CNA
ANSE – CNA Federazione Italiana
Lavoratori
Costruzioni ed Affini
-FILCA-CISL-
CLAAI
Federazione
Italiana Lavoratori
FIAE - CASARTIGIANI del Legno, dell’Edilizia ed
Industrie Affini
-FILLEA-CGIL-
Le tabelle dei
valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi
mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
Livelli |
Aumenti
|
Nuovi
minimi dal 1-1-2002 |
PARAMETRI
|
7 |
19,38 |
988,20 |
205 |
6 |
16,92 |
862,75 |
180 |
5 |
14,09 |
718,72 |
150 |
4 |
13,05 |
665,62 |
139 |
3 |
12,21 |
622,47 |
130 |
2 |
10,78 |
549,95 |
115 |
1 |
9,45 |
482,07 |
100 |